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terreni agricoli concessi in comodato

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filo

unread,
Jun 26, 2013, 2:38:11 PM6/26/13
to
Ciao

mi sono perso (in un bicchier d0acqua??!) su come dichiarare i terreni agricoli concessi in comodato.

A lettera della legge, avendo scontato l'IMU e non essendo locati (il comodato per me non è una locazione) non dovrebbero scontare irpef (dominicale) e l'agrario se lo dovrebbe pagare il comodatario.

Ma non c'è codice da mettere che ci azzecca con tale situazione in RA col.2


filo

Sparrow�

unread,
Jun 26, 2013, 3:14:02 PM6/26/13
to
filo scrisse:
> mi sono perso (in un bicchier d0acqua??!) su come dichiarare i
> terreni agricoli concessi in comodato.
>
> A lettera della legge, avendo scontato l'IMU e non essendo locati (il
> comodato per me non � una locazione) non dovrebbero scontare irpef
> (dominicale) e l'agrario se lo dovrebbe pagare il comodatario.

Quale norma prevederebbe la soggettivit� passiva IRPEF in capo al
comodatario?


filo

unread,
Jun 26, 2013, 3:59:34 PM6/26/13
to
> Quale norma prevederebbe la soggettività passiva IRPEF in capo al
>
> comodatario?

ma che ne so?!
mi viene solo il nervoso a pensare che sto qui a spaccarmi la testa per 10 euro di irpef...

in conclusione in caso di terreni ad uso agricolo l'esistenza di un contratto di comodato non ha alcuna rilevanza fiscale: il proprietario, se paga IMU, è esente irpef sul reddito dominicale e soggetto ad irpef sul reddito agrario.

grazie
filo

in ogni modo ho trovato questo:

La titolarità del reddito agrario, in presenza di un terreno dato in comodato e
utilizzato per attività agricole (art. 32 del D.P.R. n. 917/1986), è oggetto di considerazioni contrastanti, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale.
Lo scopo del trasferimento del reddito agrario in capo all'affittuario, qualora egli svolga attività agricole, obbedisce ad una logica corretta e lineare.

Il contratto di comodato non può essere assimilato ad alcun diritto reale in
quanto manca il trasferimento del possesso del bene; peraltro tale contratto non
può essere assimilato neppure al contratto di affitto mancando un canone da pagare.

Per tale motivo una interpretazione letterale della norma esclude ogni passaggio di titolarità di reddito agrario dal comodante al comodatario svolgente attività agricola. La giurisprudenza tributaria si è pronunciata più volte a riguardo, attenendosi per lo più al dettato normativo per il quale titolari del reddito agrario sono i titolari di diritto reale del bene da cui scaturisce il reddito, eccezion fatta per i terreni dati in affitto per uso agricolo (Commissione Tributaria Centrale, Sez. XII, 22 gennaio 1985, n. 451).

Una posizione diversa è stata assunta dalla Commissione Tributaria Centrale, Sez. VII, 7 aprile 1986, n. 2922, la quale indica nel soggetto che a qualsiasi titolo esercita di fatto la conduzione del fondo, investendo in esso il capitale di esercizio ed il lavoro di organizzazione, l'effettivo titolare del reddito agrario.

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