Studio Giommoni <
studiog...@gmail.com> wrote in
news:2785df7c-335a-4fd8...@googlegroups.com:
[cut]
Di la' delle, diciamo cosi', 'linee guida' di cui al link di Stefano come
pure da cio' che e' esposto al seguente link sebbene datato:
<
https://www.dottcomm.bo.it/upload/userfiles/file/commissioni/ODCEC%20BO.Va
demecum.18.06.2013.pdf?auth=>
Riguardo invece gli 'archivi conabili', se intesi quelli c.d. digitali,
esiste da memore in gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 la direttiva
EU di cui:
<
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009>
In breve, con la direttiva EU 96/9/CE si e' introdotto un nuovo diritto,
chiamato 'diritto sui generis', che infatti tutela il 'costitutore' di una
banca dati (relativo al significato e altro vedasi piu' sotto) c.d. NON
CREATIVO la cui realizzazione abbia pero' richiesto un: rilevante
investimento.
Ed e' proprio il rilevante investimento che diventa il requisito fondante
del diritto sui generis cosi' come il carattere creativo lo e' in tema di
diritto d'autore.
Questo nuovo diritto infatti riserva al 'costiturore' la possibilita' di
autorizzare o inibire attivita' di estrazione e reimpiego di parti
sostanziali di una banca dati.
Relativo al significato di 'banca dati' rimando invece a questo link:
<
https://www.treccani.it/enciclopedia/banca-dati>
Ove, inoltre, in sede di diritto specifica quanto sotto riportato:
E' un insieme organizzato di dati, oggetto di una duplice protezione
giuridica: per un verso, la tutela autoriale ordinaria, prevista dalla l.
633/1941 sul diritto d'autore e le opere creative in genere, valida per
tutta la vita dell'autore e sino a 70 anni dopo la sua morte; per l'altro,
una tutela detta "sui generis", disciplinata dall'art. 102-bis della stessa
legge, a protezione degli investimenti effettuati per la creazione della
banca dati e valida per 15 anni.