ipotizziamo che un professionista nel 2004 compra un auto per 25.000
€. Il massimo fiscalmente riconosciuto è 18.076, di cui deducibile, al
tempo (2004) era il 50%, quindi 9038.
Nel 2004 ammortizza fiscalmente per 2259, idem nel 2005. Al 31/12/2005
l'ammortamento fiscale effettuato è 4519.
Ora nel 2006 la deducibilità delle auto passa al 25%. Quindi, il
valore max. fiscalmente riconosciuto non è più 18.076*50%, bensì
18076*25% = 4519.
Dunque nel 2006 questo professionista ha raggiunto con gli
ammortamenti pregressi il massimo deducibile e non può più
ammortizzare nulla.
Oppure il limite resta sempre 18076 e quindi io continuo ad
ammortizzare anche nel 2006 e 2007 ed ogni volta deduco fiscalmente
solo il 25% di quella quota?
Se è retroattiva tale diminuzione di % , non c'è più capienza da
ammortizzare .
Se non è retroattiva , allora si deduce il 25 % delle quote per gli anni
futuri.
Diciamo che era proprio quello che volevo sapere. Secondo voi del ng,
questa disposizione è retroattiva?
Ieri approfondendo l'argomento su fonti varie mi sembra di dedurre di
sì, cioè si ridetermina anche il max deducibile e quindi si confronta
questo massimo deducibile con gli ammortamenti già dedotti.
Oppure il limite resta sempre 18076 e quindi io continuo ad
ammortizzare anche nel 2006 e 2007 ed ogni volta deduco fiscalmente
solo il 25% di quella quota?
Dovrebbe essere questa.
1° anno=18076x25%(% amm.to)=4519x50%(deduc.fisc.)=2259 residuo=13557
2° anno=18076x25%(% amm.to)=4519x25%(deduc.fisc.)=1130 residuo=9038
3° anno=18076x25%(% amm.to)=4519x25%(deduc.fisc.)=1130 residuo=4519
4° anno=18076x25%(% amm.to)=4519x25%(deduc.fisc.)=1130 residuo= 0
Gianni A.
Non so, non ne sono convinto. In questo modo tu fiscalmente deduci
complessivamente 5.649, mentre ora il nuovo limite è 4.519. Secondo me
la cosa è retroattiva. Anche i testi della SEAC che riportano degli
esempi interpretano in questo modo.
Detto questo ho letto anche commenti che affermavano che poiché in passato
si è già dedotto tutto (rispetto ai 18000) per via della percentuale al 50%
potrebbe non dedursi più nulla.
Ma tale interpretazione, oltre a comportare impliciti effetti retroattivi,
non tiene conto delle modalità di determinazione dei costi di esercizio in
esercizio.
Quindi la ritengo una interpretazione non corretta.
Se teniamo conto che agli effetti retroattivi in altra materia (ammortamenti
fabbricati e quote terreno) si sta pensando di porre rimedio eliminando tale
effetto (previsto per legge) riterrei più opportuno non seguire una
interpretazione che agli effetti comporta una retroattività della
disposizione sulle auto.
Ciao
> Quindi la ritengo una interpretazione non corretta.
Concordo.
Max max
> Secondo me la cosa è retroattiva.
In tal caso ci sarebbero fondati sospetti di illegittimità costituzionale.
E' più logica una interpretazione adeguatrice che applichi la nuova
percentuale di detrazione (già retroattiva per il 2006) a quanto non ancora
ammortizzato.
Max max
Cioè, forse mi sono spiegato male. In realtà, non credo che sia
necessario che la cosa sia retroattiva perchè una volta a regime,
automaticmente io posso dedurmi max 4519, quindi se me li sono giò
dedotti...
Ovviamente la tesi contraria non è affatto sbagliata, anzi è la più
logica, però credo che per prudenza sarebbe opportuno non procedere
oltre con l'ammortamento fiscale.
Certo che un chiarimento dall'agenzia non sarebbe male. Ma credo siano
troppo impegnati tra DICO, Family Day e compagnia bella...
> Cioè, forse mi sono spiegato male. In realtà, non credo che sia
> necessario che la cosa sia retroattiva perchè una volta a regime,
> automaticmente io posso dedurmi max 4519, quindi se me li sono giò
> dedotti...
È un ragionamento errato in quanto si basa sulla considerazione che in un
dato esercizio ciò che sia deducibile sia l'intero costo.
Cosa che non è.
Il costo complessivo va suddiviso nei vari anni e segue le regole di ciascun
anno.
Esiste un'autonomia degli esercizi dal punto di vista fiscale.
Ti faccio un esempio.
2006 acquisti un'auto dal costo di 18.000 euro
Nel 2006 fai l'ammortamento del 25% pari a 4.500.
Di questo ammortamento deduci il 25% pari a 1.125
Così fai nel 2007 e nel 2008.
Hai ammortizzato 13.500, residua ancora 4500
Hai dedotto in totale 3.375 e resida da dedurre 1.125
Nel 2009 riportano la deduzione al 50%.
Come ti comporti?
Recuperi come imponibile ciò che in passato non sei stato in grado di
dedurre per via della limitazione al 25%?
Nel 2009 cosa dedurrai?
E nel 2010 cosa dedurrai visto che "a regime" il "costo deducibile" sarebbe
9.000 mentre negli anni passati fino al 2008 hai dedotto solo 3.375?
Ciao
casanmaner wrote:
quoto al 100%..
Al di là di quale sia la soluzione più corretta, segnalo un precedente
pronunciamento in tema: CM 10/2/1998, n. 48/E, par. 5.
http://www.ilragioniere.com/schede2.htm
(tutte le novità fiscali)
..un'altra circolare.. al di la di quale sia la soluzione piu corretta.. e
poi come piu corretta.. o è corretta o non lo è
..lo sragionanzo, un nome, un programma..
Vorrei fare notare che la circ48in questione è stata emanata il 10/02/98
cioè quasi 2 mesi dopo la finanziaria che introduceva il limite dei 35
milioni.
Oggi dopo quasi un anno dal decreto bersani del 4 luglio non abbiamo alcuna
circolare che affermi la retroattività oltre il 2006 della norma del 25%.
Si potrebbe supporre che non arriverà mai perchè il governo non vuole tirare
troppo la corda e quindi vale il solo discorso del 25% a partire dal 2006.
ciao
..prima bisognerebbe dare valore di legge ad una circolare.. (lo sragionazzo
questo ancora non l'ha capito)
le leggi che stabiliscono quando una nuova norma può essere o meno
retroattiva o quant'altro ci sono già
ciao
L'Agenzia delle Entrate, come da me previsto, ha confermato in via ufficiosa
l'interpretazione data con CM 10/2/1998, n. 48/E, par. 5. Quindi se il
professionista ha già dedotto il 25% non può più dedurre nulla.
http://www.ilragioniere.com/schede2.htm
(tutto il fisco in pratica)
Il Ragioniere.com wrote:
> "Alex98" <maurizio...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> news:464d88d0$0$21211$5fc...@news.tiscali.it...
>
> L'Agenzia delle Entrate, come da me previsto,
hahahaahaahha incredibile.. come da lui previsto.
ma vai va..vai
Ah già, è vero: l'avevi detto tu!
MA CI FACCI IL PIACERE!
ma no è che sei prevedibile tu e le tue interpretazioni pro fisco..
di nuovo.. ma vai va vai..
sei incredibile veramente.. la circolare dice.. hanno detto in via
ufficiosa..
hahhahaha
Ad ogni modo ora è stato tutto chiarito. L'interpretazione è identica
a quella che avevo dato io. Il fisco s'è fregato altamente del
principio, molto giusto, di autonomia di ogni periodo di imposta di
cui parlava casanmaner.
Roby wrote:
>> ma no č che sei prevedibile tu e le tue interpretazioni pro fisco..
>> di nuovo.. ma vai va vai..
>> sei incredibile veramente.. la circolare dice.. hanno detto in via
>> ufficiosa..
>> hahhahaha
>
> Ad ogni modo ora č stato tutto chiarito. L'interpretazione č identica
> a quella che avevo dato io. Il fisco s'č fregato altamente del
> principio, molto giusto, di autonomia di ogni periodo di imposta di
> cui parlava casanmaner.
il fisco non poteva esprimersi diversamente.. ma quella č una circolare del
98.. e ora in via ufficiosa che significa? va che lo sragionazzo č famoso
per dire "in via ufficiosa il fisco dice.." per dar peso alle sue tesi :-)))
e poi, ma quando mai le circolari han valenza di legge?
solo per lo sragionazzo.. ma lui č un caso a se stante..
ciao
bravo..
ma così dimostri di non aver mai letto o se lo hai fatto, di non aver capito
la circolare 48.. (ti sta ostica eh? prima la palata sull'inerenza auto (non
richiesta ai fini imposte dirette, leggila, la circolare, poi su questo..)
l'agenzia entrate si esprime oggi diversamente da quanto fatto dalla
circolare 48:
oggi dice:
Si è infatti affermato ´che per i veicoli acquistati in periodi d'imposta
antecedenti il 2006 (anno di entrata in vigore delle nuove disposizioni) e
per i quali è ancora in corso il periodo di ammortamento previsto, debbano
essere considerati anche gli ammortamenti già effettuati. Qualora gli
ammortamenti effettuati negli anni passati superino complessivamente il
totale della percentuale ammessa in deduzione (4.519 euro per le autovetture
e gli autocaravan, 1.032,92 euro per i motocicli, 516,46 per i ciclomotori),
le quote di ammortamento stanziate per il 2006 e per gli anni successivi
saranno fiscalmente indeducibili'.
In sostanza, la quota deducibile non deve essere confrontata solo con le
spese e i costi del periodo d'imposta ma anche avendo riguardo ai
comportamenti passati.
la circolare 48 diceva: (e ti incollo il passaggio della circolare e
l'esempio fatto dalla stessa)
"Pertanto, ad esempio, ipotizzando nel 1997 l'acquisto diun'autovettura
nuova di costo pari a 60 milioni concessa, sia nel primo esercizio che nel
successivo, in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte
dell'esercizio, la quota di ammortamento deducibile si ottiene applicando al
costo sostenuto di 60 milioni il coefficiente di ammortamento stabilito con
decreto del Ministro delle finanze (quindi, nel primo esercizio la quota di
ammortamento e' data a seguito della seguente operazione:
60.000.000 x 12.5 per cento = 7.500.000; mentre nel secondo esercizio la
quota di ammortamento deducibile e' pari a 60.000.000 x 25 per cento =
15.000.000; pertanto il totale degli ammortamenti effettuati nei primi due
esercizi e' di 22.500.000).
Qualora nel terzo esercizio venga modificata l'utilizzazione
dell'autovettura, nel senso che detto utilizzo rientri in una delle
fattispecie per cui trova applicazione il criterio di deduzione indicato
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121-bis del TUIR, la quota di
ammortamento che in tale esercizio l'impresa potra' dedurre verra'
determinata applicando il criterio teste' richiamato al costo del veicolo
che rilevera'entro il limite di 35 milioni."
indi oggi l'ade dice che si tiene conto dei comportamenti passati e pertanto
l'ammortamento in eccesso non è piu deducibile..
la circolare 48 invece dice che gli ammortamenti vanno fatti sul valore
fiscale del costo storico ammesso
Tale affermazione pare escludere che in tali situazioni
(mutamento della percentuale di deducibilità e nel caso di specie anche dei
limiti quantitativi) occorra considerare anche gli ammortamenti già dedotti.
Se così fosse infatti nell'esempio riportato dalla prassi, dopo il cambio di
destinazione, non si avrebbe avuto alcuna quota deducibile, in quanto gli
ammortamenti già dedotti erano pari a lire 22.500.000 e quindi superiori al
50% di 35 milioni.
Pur con le differenze del caso, tale lettura ci pare possa
confortare la tesi sopra espressa giungendo a conclusioni differenti da
quelle esposte in sede di teleconferenza.
vedi anche italia oggi del 28/05/2007
quindi sragionazzo, ti rinnovo l'invito..
vai a.. vai.. va