> LA CIRCOLARE INAIL 66 del 2008 riporta:
> - Socio addetto a prestazioni di opera manuale: è confermato l’obbligo
> dell’assicurazione infortuni, a prescindere dal fatto che l’attività sia
> prestata in forma subordinata o autonoma.
> Ma cosa si intende per "prestazioni di opera manuale" ???
> Il mio caso riguarda un negozio di abbigliamento, si considera opera
> manuale
> il fatto di mostrare i capi al cliente, piegarli, metterli nel sacchetto,
> ecc.ecc. ???
>
No, secondo me e' da intendersi come operativita' effettiva, non come
"lavori di fatica".
Ad esempio i soci di SNC che si occupano di consulenza aziendale (che di
manuale non fanno una beneamata mazza) qui a Milano me li fanno iscrivere a
prescindere. Ovviamente solo per il rischio elettrico (la classica voce di
tariffa 0722) o al massimo il rischio auto se usano l'auto per lavoro.
Soci di Snc che svolgono attivita' in negozio, assolutamente si. I rischi se
ci pensi ci sono (si schiacciano un dito abbassando la serranda, si tagliano
con le forbici aprendo uno scatolone, ecc).
Non si sfugge.
Ciao.
MM
PS: altro dubbio e se dovrai fare loro anche la busta paga "a zero" con
indicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini Inail.... : (