Premesso che è la direttiva CEE che richiede, quale dato obbligatorio del DOCUMENTO fattura, la data di emissione.
Parti dal presupposto che TUTTE le fatture siano elettroniche (e così non è nemmeno in Italia).
Che tutte le fatture elettroniche debbano transitare per un UNICO CANALE (cosa che è, per quanto ne so, tipico solo dell'Italia).
Che questo canale certifica, tramite il file dei metadati, la data di "accoglienza", del file e che magari questa data di accoglienza potrebbe essere differente da quella di effettiva trasmissione al sistema (??? non lo so ma magari potrebbe accadere).
Che tale "ricevuta" (il file dei metadati) non è il file "fattura" (non rappresenta quindi il documento della fattura.
Quindi fino a che tutta Europa non utilizzerà la fattura elettronica e non utilizzerà un unico canale di transito delle stesse credo che quella informazione rimarrà obbligatoria all'interno del vero e proprio documento.
Quello che c'è da sperare è che quel dato formale, in caso di pochi giorni rispetto ad un eventuale invio, soprattutto se tale invio avvenga comunque entro i termini di emissione (10 gg dalla data operazione o entro il 15 mese successivo operazione per le fatture differite) non venga sanzionato perché non comporta una evasione di imposta e non impedisce comunque i controlli.