L'albo dei Curatoti Fallimentari non esiste: chiunque può ricoprire
quell'incarico, previa richiesta alla Segreteria Fallimentare del tuo
Tribunale e/o aderenze GD
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Saluti
GV
Ma che vai dicendo, Verducci ? :-)
Leggiti l'art. 28 LF e poi ripassa ...
Possono farlo avvocati e commercialisti (dottori e ragionieri) ma
anche i ragionieri e basta, chi sono ?
inoltre studi associati e anche chi ha svolto funzioni di
amministratore, di direzione e controllo in spa, dando prova di
adeguate capacità imprenditoriali, chi le valuta e su che basi ?
Henry
Cavolaccio, ha sempre ragione Martini: chiedo venia e rettifico quanto
scritto
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Saluti
GV
Fidati Martini sa tutto.............
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Saluti
GV
La risposta, a mio avviso, è negativa. La categoria degli esperti contabili
della sezione B, infatti, non eredità le prerogative degli iscritti agli
albi dei dottori e dei ragionieri che, infatti, sono finiti tutti in serie A
(purtroppo senza possibilità di retrocessione :-)) )
Ecco ... adesso sě che hai detto bene :-)
>In sostanza nessuno che lo sappia...
in quanto esperto contabile iscritto alla sezione B dell'Albo non ha
il requisito perch� l'articolo 1 del dlgs 139/2005 (ordinamento
professionale) riserva tale attivit� agli iscritti alla sezione A
tuttavia potrebbe essere nominato curatore in virt� dielle altre
possibilit� concesse dall'articolo 28 della legge fallimentare
Henry
In base alla nuova legge fallimentare, può diventare curatore
fallimentare e svolgere le funzioni ad esso preposte la seguente
categoria di persone:
gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e ragionieri
commercialisti;
coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in società per azioni;
gli studi professionali e associati.
Ritiene che il fatto di essere sindaco in una società per azioni possa
bastare come requisito o vada per forza di pari passo con
l'amminsitrazione della società...
>On 9 Giu, 12:24, Henry <henryt...@libero.it> wrote:
>> On Wed, 9 Jun 2010 02:59:12 -0700 (PDT), homer
>>
>> <homerduffb...@gmail.com> wrote:
>> >In sostanza nessuno che lo sappia...
>>
>> in quanto esperto contabile iscritto alla sezione B dell'Albo non ha
>> il requisito perch l'articolo 1 del dlgs 139/2005 (ordinamento
>> professionale) riserva tale attivit agli iscritti alla sezione A
>>
>> tuttavia potrebbe essere nominato curatore in virt dielle altre
>> possibilit concesse dall'articolo 28 della legge fallimentare
>>
>> Henry
>
>Ritiene che il fatto di essere sindaco in una societą per azioni possa
>bastare come requisito o vada per forza di pari passo con
>l'amminsitrazione della societą...
imho il tribunale visti i requisiti del soggetto, nonostante non sia
iscritto agli albi gią detti, decide di nominarlo curatore. imho ogni
tribunale avrą i suoi requisiti e i suoi curatori
Henry