Aggiungo, da copia e incolla:
"Una prima tesi emersa tra i commentatori ha avanzato l’ipotesi dell’irrilevanza fiscale dei corrispettivi stante la modifica contenuta nell’art. 53, D.P.R. 22/12/1986, n. 917, che nella sua versione attuale, al contrario di quanto contenuto nel previgente art. 49, comma 2, lett. b), T.U.R. non ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo, quelli derivanti “…dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio”.
Secondo questa lettura interpretativa, stante la lacuna normativa, i corrispettivi generati dalla cessione ovvero dalla concessione in uso del marchio, sfuggirebbero a qualsiasi tassazione.
Altri Autori sostengono una tesi – peraltro non (più) confortata sul piano normativo – secondo cui qualsiasi provento dell’utilizzo dei segni distintivi di una impresa – quindi brevetti, diritti dell’ingegno, e marchi – vadano comunque ricondotti, nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. e sottoposti a tassazione secondo le regole del comma 8, medesimo art. 53, cioè beneficiando di una deduzione dell’imponibile pari al 25 o al 40 per cento in funzione dell’età del percettore.
Tale importo sconterebbe la ritenuta d’acconto pari al 20 per cento ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Da ultimo, la soluzione, che sembra la più razionale al sistema, adottata dalla prassi edita dall’Amministrazione finanziaria che riconduce i canoni incassati dalla persona fisica alle ipotesi generatrici di reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. 1) del D.P.R. n. 917/96, nell’ambito dei redditi diversi derivanti … dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere…; ciò n virtù dei chiarimenti forniti attraverso le risoluzioni 29/03/2002, n. 198; 11/03/2002, n. 81/E; e 16/02/2006, n. 30/E (anche C.T.R. Veneto, Sentenza n. 534/19)."
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