Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
http://www.abconsul.it
http://www.giottielumi.it
Concordo.
Il loro comportamento non corretto sarà censurato se lo riterrà opportuno
dall'assemblea.
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Un saluto da Lino Petrella
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"Alessandro Lumi" <alumi...@giottielumi.it> ha scritto nel messaggio
news:63e7htcc36dbplvc3...@4ax.com...
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea. Ecc.
Questi articoli sono richiamati dall'articolo 2487 cc che applica anche
all'amministrazione delle srl le norme disposte per le spa.
A mio avviso, quindi, i Consiglieri DEVONO sostituire l'amministratore
dimissionario. Se lo statuto della società prevedesse un numero minimo di 5
membri, ho il sospetto che l'amministratore dimissionario resterebbe in
carica sino all'accettazione del suo sostituto. Ciò vale probabilmente anche
qualora lo statuto della società consenta un numero inferiore di membri, ma
la scelta del numero effettivo sia demandata all'assemblea dei soci, e
questa abbia esplicitamente optato per dotare la società di un organo
amministrativo di 5 membri.
Le delibere del CdA "difettoso" possono tenere, nella considerazione che
rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio stesso, ma il CdA
deve attivarsi per reintegrarsi, e sarebbe buona precauzione che il CdA
ricostituito per prima cosa ratificasse l'operato e le deliberazioni
dell'organo amministrativo rimasto orfano.
Per stabilire un parallelo, che ne è dell'assemblea ordinaria dei soci la
cui convocazione non abbia riguardato un socio portatore dell'1% del cap.
soc., e nel corso della quale gli altri soci abbiano unanimemente deliberato
? L'assemblea (a prescindere dalla larga maggioranza che comunque le
delibere abbiano riportato) è viziata, perché un adempimento di legge (la
convocazione di tutti i soci) è stato omesso.
Analogamente, mi pare che la permanenza in carica della maggioranza dei
membri del CdA sia una condizione temporaneamente inevitabile nel caso delle
dimissioni di uno dei membri, e quindi non imputabile al comportamento di
alcuno.
Se però i residui componenti del CdA non si attivano a norma di legge, il
comportamento diviene omissivo, e può complicare la vita tanto ai
Consiglieri, quanto alla società.
VP
"Alessandro Lumi" <alumi...@giottielumi.it> ha scritto nel messaggio
news:63e7htcc36dbplvc3...@4ax.com...
Il Consiglio non avrebbe alcun obbligo di reintegrazione
immediata, né vige il regime di prorogatio.
Le delibere sono valide, ma le maggioranze vanno calcolate sul
numero originario dei consiglieri.
Dunque, nel tuo caso, sono valide tutte le delibere prese col
voto favorevole di 3 consiglieri.
Se proprio ti necessita, te la mando via fax.
Luigi Lucchetti
Ubi maior.....
>
> Il Consiglio non avrebbe alcun obbligo di reintegrazione
> immediata, né vige il regime di prorogatio.
Non insisto, ma credo che ogni caso vada esaminato a sč stante.
>
> Le delibere sono valide, ma le maggioranze vanno calcolate sul
> numero originario dei consiglieri.
>
> Dunque, nel tuo caso, sono valide tutte le delibere prese col
> voto favorevole di 3 consiglieri.
>
> Se proprio ti necessita, te la mando via fax.
Se la mandi, a me interessa.
>
> Luigi Lucchetti
>
Grazie.
VP
>
>
>
>
Principio sacrosanto.
La sentenza che ti manderò via fax non mi sembra stramba, ma
mi pare coerente con quanto dispone il primo comma dell'art.
2385 c.c. che, a mio modestissimo avviso, deve essere
interpretato così:
Le dimissioni di un consigliere hanno effetto:
A) immediato se, malgrado queste, permane la maggioranza del
Consiglio;
B) differito - aprendo un periodo di prorogatio - se per
effetto di queste viene meno l'organo amministrativo o la
maggioranza di questo.
Ambedue le interpretazioni sono coerenti con l'intenzione di
assicurare comunque un governo alla società.
L.L.
Come dico dopo, non sempre.
Se lo statuto della società prevedesse un numero minimo di 5
> membri, ho il sospetto che l'amministratore dimissionario
resterebbe in
> carica sino all'accettazione del suo sostituto.
Non sempre, a meno che non vi siano clausole statutarie
particolari, del tipo "simul stabunt, simul cadent".
Ciò vale probabilmente anche
> qualora lo statuto della società consenta un numero
inferiore di membri, ma
> la scelta del numero effettivo sia demandata all'assemblea
dei soci, e
> questa abbia esplicitamente optato per dotare la società di
un organo
> amministrativo di 5 membri.
> Le delibere del CdA "difettoso" possono tenere, nella
considerazione che
> rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio
stesso, ma il CdA
> deve attivarsi per reintegrarsi, e sarebbe buona precauzione
che il CdA
> ricostituito per prima cosa ratificasse l'operato e le
deliberazioni
> dell'organo amministrativo rimasto orfano.
Vi possono essere clausole che tendono a garantire equilibri
tra i soci anche all'interno del CdA.
Tuttavia la regola generale è che il consiglio permane in
carica se permane la sua maggioranza, salvo l'eccezione data
dalla presenza di clausole particolari.
Mi pare invece che tu sostenga il contrario, almeno così
capisco da quanto di seguito:
E' anche la mia interpretazione. Io aggiungo che il CdA è richiesto (art.
2386 cc, 1° c.) dalla legge di sostituire gli amministratori venuti a
mancare, con deliberazione del CdA ("monco"), che -vista la sua condizione
di "minus habens"- richiede, se esistente, l'approvazione del Collegio
Sindacale. La prima assemblea provvederà poi (come nel caso di cessazione
dalla carica di un sindaco) a prendere le disposizioni di nomina definitiva.
Gracias por el fax que me enviaràs.
Vicente
>Se proprio ti necessita, te la mando via fax.
Ti ringrazio ma non è necessario; in effetti lo statuto prevede un
numero di consiglieri da 3 a 9 e le delibere post-cessazione sono
state prese sempre all'unanimità dei presenti (4).
Niente clausola "simul stabunt simul cadent".
Quindi riterrei pienamente valide le delibere del CdA zoppo (anche se,
ad abundantiam, verranno ratificate dopo che l'assemblea avrà
ricostituito il CdA a 5 membri).
Ciao e grazie a tutti coloro che hanno risposto.
Sono d'accordo sul fatto che, se in assenza di clausola "simul stabunt..." e
se rimane in carica più della metà del cda, i consiglieri superstiti
provvedono a sostituire quelli mancanti, con delibera consiliare approvata
dal collegio sindacale. Gli amministratori restano quindi validamente in
carica fin tanto che l'assemblea dei soci non si pronuncia.
> Le delibere sono valide, ma le maggioranze vanno calcolate sul
> numero originario dei consiglieri.
>
> Dunque, nel tuo caso, sono valide tutte le delibere prese col
> voto favorevole di 3 consiglieri.
Salvo diverse disposizioni statutarie, a norma dell'articolo 2388 c.c., il
quorum costitutivo del cda è dato dalla maggioranza degli amministratori in
carica. Il quorum deliberativo invece è dato dal voto favorevole della
maggiornaza assoluta dei presenti, mediante voto per testa, se non è
stabilito diversamente.
Quindi, dato che un consigliere si dimette, il cda è formato da 4 membri: il
cda può essere validamente costituito anche solo con 3 membri (e quindi
potrebbe al limite deliberare con due voti a favore); se alla delibera
consiliare sono presenti tutti e 4 i membri, in caso di parità, vale doppio
il voto del presidente.
L'approvazione del collegio sindacale rimane, fino a che non viene
ristabilito il numero originario di consiglieri.
Non sono quindi d'accordo sul fatto che le maggioranze vanno calcolate sul
numero originario di consiglieri (e quindi maggiornaze deliberative di
almeno tre consiglieri), neppure per il quorum costitutivo...(devono essere
conteggiati solo gli amministratori in carica...).
Ciao.
Giovanni Pieri (Prato)