"Anna Co." ha scritto
> se vuoi approfondire vedi CASSAZIONE - del 17.02.2010 n. 3706.
> Ciao
Sono riuscito solo oggi a guardare la sentenza... che dire, è agghiacciante!
Se da un lato taglia le gambe al caso di cui al mio quesito iniziale,
ritengo che non sia un problema per un'attività secondaria di locazione, a
patto che la stessa sia strumentale all'attività primaria e che nell'oggetto
sociale sia prevista la dicitura di rito: "...e ogni altra operazione
immobiliare, mobiliare, ecc... utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale..."
In questo modo direi che la prova dell'inerenza, a carico del contribuente,
è pacifica (unitamente alle relative variazioni al REA e all'Agenzia
Entrate).
Ad ogni buon conto, ho ripescato il seguente documento delle CCIAA lombarde,
circa l'iscrivibilità di un'attività non contemplata nell'oggetto sociale
(vedi a pagina 11, punto E).
http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Prontuario_adempimenti_ComUnica_REA.pdf
Grazie ancora, ciao e buon lavoro.
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carloazeglio