Il 21/06/13 08.47, El_Ciula ha scritto:
> Diego® ha scritto:
Che siamo uno squadrone di Pirla è un dato di fatto sennò mica stavamo a
scrivere qui :-P
Comunque per tornare IT:
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 4033/03) ha
affermato che i beni in regime di comunione legale possono essere
venduti da uno solo dei coniugi anche senza il consenso dell'altro.
L'altro coniuge però, precisano i giudici di Piazza Cavour, può opporsi
chiedendo la reintegrazione della comunione. Più precisamente, la
sentenza chiarisce che la comunione legale tra i coniugi è una comunione
senza quote, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente ad
oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli
estranei. Ne consegue che uno dei coniugi può disporre del bene anche
senza il consenso dell'altro, ferma restando la possibilità, per
quest'ultimo, di opporsi e di chiedere la reintegrazione della
comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento
dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili comuni.
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Diego® - (MI,おっさん)