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Cani liberi nel bosco si può?

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Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 8:42:45 AM3/2/06
to
Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza museruola?

Grazie

Romina


Gaeel

unread,
Mar 2, 2006, 8:49:56 AM3/2/06
to

Romy e Cleo ha scritto:

> Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza museruola?
>
> Grazie
>
> Romina

Bhè a tuo rischio e pericolo, per i cani e per chi questi possono
incontrare.

Gaeel

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 8:51:56 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 14:42:45 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza museruola?
>
>Grazie
>
>Romina
>

no


Rossella

--
Nonostante abbia un setter
e assomigli a un setter (bianco e arancio)...
Non sono un setter, sono un drahthaar
e vi faccio fare la fine della nutria :-)
http://www.redsocks.it

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 9:01:57 AM3/2/06
to
In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

|| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
|| museruola?

Ma chi ti guarda?
Solo che ... in primavera è da evitare perché tutti gli animali hanno dei
cuccioli.

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:05:25 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:01:57 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:

>In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
>*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
>|| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
>|| museruola?
>
>Ma chi ti guarda?

beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o uno
che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge 157-1992
(e seguenti) è dalla sua

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 9:22:52 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:fqud02hid7kg0dqho...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 15:01:57 +0100, "Le Bestioline"
> <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
>
>>In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
>>*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
>>|| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
>>|| museruola?
>>
>>Ma chi ti guarda?
>
> beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
> delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
> dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o uno
> che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge 157-1992
> (e seguenti) è dalla sua
> Rossella

Come pensavo. E con la museruola?

Romy


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 9:25:22 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:fqud02hid7kg0dqho...@4ax.com...

Ma alla fine il cane si può lasciare libero senza museruola solo nelle aree
sgambatura e nel proprio giardino?

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 9:28:10 AM3/2/06
to
In messagge:news:fqud02hid7kg0dqho...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 15:01:57 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||| In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
||| *Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
||||| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
||||| museruola?
|||
||| Ma chi ti guarda?
||
|| beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
|| delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
|| dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o
|| uno che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge
|| 157-1992 (e seguenti) è dalla sua

Quale legge sarebbe?

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:32:54 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:25:22 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>

secondo la legge italiana sì. L'unico cane liberabile è, in teoria, il
cane da caccia -in stagione di caccia- con cacciatore in regola con
licenza, tasse governative, tasse regionali-iscrizione atc,
assicurazione (danni all'agricoltura, alla fauna, alle persone e
compagnia).
Poi ripeto dipende da chi ti trovi davanti e imho anche dal
comportamento del cane. Metti caso che il cane ti trotterella intorno,
pronto ai richiami eccetera la guardia può chiudere un occhio, se
incomincia a scorazzare a destra e a manca dietro a lepri &, oltre ai
30 E standard to attaccano un po' di sanzioni.. Tra l'altro il dogo è
considerabile un cane da caccia a tutti gli effetti.
Inoltre, purtroppo, in questo periodo ci sono delle teste di kaiser
che smollano vari bocconi avvelenati contro le volpi (è uscito un mio
articolo tempo fa, se vuoi te lo mando in pvt) e diciamo che proprio
nei mesi di feb-marzo ci sono i picchi dia vvelenamento cani (guarda
su bocconiavvelenati.com o .it)
Una soluzione potrebbe essere cercare qualcuno che gestisce un'azienda
agrituristico venatoria con una zona B (addestramento cani senza
sparo) o C (addestramento cani con sparo). Sarebbero solo per cani da
ferma ma sono territori aperti gran parte dell'anno e sicuri. Puoi
chiedere e sentire se ti dà accesso a un'area (sono molto vaste) con
un compenso minimo. IL gruppo cinofilo pavese gestisce una zona molto
vasta in questo modo per esempio

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:34:48 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:22:52 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:


>Come pensavo. E con la museruola?
>
>Romy
>

***la 157 non ne parla, credo che stia all'interpretazione della
guardia. Nel senso è ovvio che con la museruola in cane non può
ammazzare nulla però potrebbero farti storie comunque per disturbo
della fauna... dipende dall'atteggiamento del cane e dalla guardia...
Lo so perchè ho fatto il corso da guardie... personalmente le scatole
ai cani che non disturbano non le romperei ma... emm c'è in giro gente
che rompe lo stesso.

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:39:28 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:28:10 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>
>Quale legge sarebbe?


la legge quadro che regolamenta la caccia e la tutela dei selvatici...
ancora un po' e la imparo a memoria... non che sia priva di
assurdità...

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 9:40:03 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com...

>
> secondo la legge italiana sě.

Ma č tristissimo!!! Quindi significa che quando me ne vado a passeggiare
allegra e felice per il bosco lungo l'argine del fiume con la cana che
annusa a destra e a manca sono una fuorilegge? Ma uffa...

Romy


mczook

unread,
Mar 2, 2006, 9:48:55 AM3/2/06
to
Il 02 Mar 2006, 15:05, rossella <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto:

> beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
> delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
> dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o uno
> che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge 157-1992
> (e seguenti) è dalla sua

hahahahahahahahahahahahahah ... :-DDDDDDD

Vieni in Liguria, poi me lo sai dire ... (mai visto un forestale -almeno nei
posti dove bazzico io- tranne uno che una volta aveva voglia di rompere le
palle ma e` stato gentilmente invitato ad andare ... a togliere un bidone
arrugginito maleodorante dal greto di un torrente ^__^)

Per girare tra i boschi liguri o ti doti di adeguati mezzi (anche le
gambe/fiato vanno bene se la forma fisica e la volonta` ti reggono-cose che
ai tutori dell'ordine mancano-) o non ti muovi (si passa da 0 a 1290m in
meno di dieci chilometri ;-))

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:53:44 AM3/2/06
to
On Thu, 02 Mar 2006 14:48:55 GMT, mcz...@fattiifattituoi.it (mczook)
wrote:

>Per girare tra i boschi liguri o ti doti di adeguati mezzi (anche le
>gambe/fiato vanno bene se la forma fisica e la volonta` ti reggono-cose che
>ai tutori dell'ordine mancano-) o non ti muovi (si passa da 0 a 1290m in
>meno di dieci chilometri ;-))

***qui girano.. andrà a zone ma ci sono..

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 9:55:58 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:40:03 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>

in teoria sě... tra l'altro se i boschi che intendi tu sono
sicuramente demaniali la faccenda potrebbe farsi ancora piů
restrittiva. Nei boschi demaniali non per esempio permesso cacciare.
Non so se questo li equipari a parchi o similia... nel caso... multa
incrementata :-)
Poi c'č anche chi se ne frega, paga 30 E di multa e il giorno dopo č
di nuovo in giro con il cane libero nel parco (posso farti nomi,
cognomi e indirizzi :-P io non sono capace...

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 9:59:43 AM3/2/06
to
In messagge:news:lr0e025u3a58j99dm...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 15:28:10 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
||| Quale legge sarebbe?
||
|| la legge quadro che regolamenta la caccia e la tutela dei
|| selvatici... ancora un po' e la imparo a memoria... non che sia
|| priva di assurdità...

Adesso ce l'ho il testo, lo vuoi?

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 10:01:46 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:tn1e02dk8d7pug368...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 15:40:03 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:
>
>>
>>"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
>>news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com...
>>
>
> in teoria sě... tra l'altro se i boschi che intendi tu sono
> sicuramente demaniali la faccenda potrebbe farsi ancora piů
> restrittiva. Nei boschi demaniali non per esempio permesso cacciare.

Oh my God!!! Vuol dire che non potrň piů godermi la passeggiata!!! Non
capite forse, ma per me, non avendo il giardino č terribile!!! Le aree cani
sono di una noia mortale sia per me che per Cleo, soprattutto se non ci sono
altri cani/padroni. Avevo trovato questa meravigliosa passeggiata di 2
chilometri in mezzo al bosco... Non ci va mai nessuno lě, a parte il Ranger,
che c'č poco.... Pensavo di aver trovato un paradiso...

Sono very very triste... e pure Cleo

Romy


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 10:03:10 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:ALDNf.9772$6e2....@news.edisontel.com...

> In messagge:news:lr0e025u3a58j99dm...@4ax.com,
> *rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:
> || On Thu, 2 Mar 2006 15:28:10 +0100, "Le Bestioline"
> || <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
> |||
> ||| Quale legge sarebbe?
> ||
> || la legge quadro che regolamenta la caccia e la tutela dei
> || selvatici... ancora un po' e la imparo a memoria... non che sia
> || priva di assurdità...
>
> Adesso ce l'ho il testo, lo vuoi?
>
Io sì, così per curiosità... Se vuoi mandarlo in privato
romina...@seeker.it togli no spam.

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:04:30 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 15:59:43 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:

>In messagge:news:lr0e025u3a58j99dm...@4ax.com,
>*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:
>|| On Thu, 2 Mar 2006 15:28:10 +0100, "Le Bestioline"
>|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
>|||
>||| Quale legge sarebbe?
>||
>|| la legge quadro che regolamenta la caccia e la tutela dei
>|| selvatici... ancora un po' e la imparo a memoria... non che sia
>|| priva di assurdità...
>
>Adesso ce l'ho il testo, lo vuoi?

ce l'ho ce l'ho... ho anche il prontuario con il costo delle sanzioni
allegate in lire e in euro. Alla 157 si sovrappone poi una legge
regionale. in Lombardia è la 16 del 1993 in Abruzzo non so.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:04:08 AM3/2/06
to
|| On Thu, 2 Mar 2006 15:01:57 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||| In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
||| *Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
||||| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
||||| museruola?
|||
||| Ma chi ti guarda?
||
|| beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
|| delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
|| dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o
|| uno che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge
|| 157-1992 (e seguenti) è dalla sua

Mi dispiace, ma questa legge *NON VIETA* i cani liberi nel bosco.
Se vuoi ti posto tutto il testo qui.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:04:36 AM3/2/06
to
In messagge:news:4406ff7b$0$18287$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
|| "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
|| news:fqud02hid7kg0dqho...@4ax.com...
||| On Thu, 2 Mar 2006 15:01:57 +0100, "Le Bestioline"
||| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
|||| In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,
|||| *Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
|||||| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
|||||| museruola?
||||
|||| Ma chi ti guarda?
|||
||| beh.. per esempio la forestale, le guardie ecologieche e venatorie
||| delle province, la miriade di guardie giurate volontarie etc etc...
||| dipende da chi ti trovi davanti, se hai davanti uno intelligente o
||| uno che ha voglia solo di andare in giro a fare multe, la legge
||| 157-1992 (e seguenti) è dalla sua
||| Rossella
||
|| Come pensavo.

Pensavi sbagliato.

Pavi

unread,
Mar 2, 2006, 10:06:01 AM3/2/06
to
"Le Bestioline"

> Mi dispiace, ma questa legge *NON VIETA* i cani liberi nel bosco.
> Se vuoi ti posto tutto il testo qui.

posta ... posta... che serve pure a me ...thanx

pavi

--
http://www.cuoredigolden.com
Se un cane non viene da te dopo averti guardato in faccia dovresti andare a
casa e fare un esame di coscienza.
- WOODROW WILSON -


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:08:35 AM3/2/06
to
In messagge:news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 15:25:22 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
|| wrote:
||
|||
||| "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
||| news:fqud02hid7kg0dqho...@4ax.com...
|||
||| Ma alla fine il cane si può lasciare libero senza museruola solo
||| nelle aree sgambatura e nel proprio giardino?
|||
||| Romy
|||
||
|| secondo la legge italiana sì.

NO.

|| L'unico cane liberabile è, in teoria,
|| il cane da caccia -in stagione di caccia- con cacciatore in regola
|| con licenza, tasse governative, tasse regionali-iscrizione atc,
|| assicurazione (danni all'agricoltura, alla fauna, alle persone e
|| compagnia).

Scusa, ma son stupidate quelle.

|| Poi ripeto dipende da chi ti trovi davanti e imho anche dal
|| comportamento del cane. Metti caso che il cane ti trotterella
|| intorno, pronto ai richiami eccetera la guardia può chiudere un
|| occhio, se incomincia a scorazzare a destra e a manca dietro a lepri
|| &, oltre ai 30 E standard to attaccano un po' di sanzioni.. Tra
|| l'altro il dogo è considerabile un cane da caccia a tutti gli
|| effetti.

Ancora di più.

|| Inoltre, purtroppo, in questo periodo ci sono delle teste di kaiser
|| che smollano vari bocconi avvelenati contro le volpi (è uscito un mio
|| articolo tempo fa, se vuoi te lo mando in pvt) e diciamo che proprio
|| nei mesi di feb-marzo ci sono i picchi dia vvelenamento cani (guarda
|| su bocconiavvelenati.com o .it)

Questo è vero.

|| Una soluzione potrebbe essere cercare qualcuno che gestisce
|| un'azienda agrituristico venatoria con una zona B (addestramento
|| cani senza sparo) o C (addestramento cani con sparo). Sarebbero solo
|| per cani da ferma ma sono territori aperti gran parte dell'anno e
|| sicuri. Puoi chiedere e sentire se ti dà accesso a un'area (sono
|| molto vaste) con un compenso minimo. IL gruppo cinofilo pavese
|| gestisce una zona molto vasta in questo modo per esempio

E' una stupidata anche quella, ma causata dall'idea sbagliata iniziale.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:09:05 AM3/2/06
to
In messagge:news:4407037f$0$18282$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
|| "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
|| news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com...
||
|||
||| secondo la legge italiana sì.
||
|| Ma è tristissimo!!! Quindi significa che quando me ne vado a

|| passeggiare allegra e felice per il bosco lungo l'argine del fiume
|| con la cana che annusa a destra e a manca sono una fuorilegge? Ma
|| uffa...

Ma non credere 'ste stupidate ...

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:17:01 AM3/2/06
to
In messagge:news:n72e02lfflgdmfvcu...@4ax.com,

*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:
|| On Thu, 2 Mar 2006 15:59:43 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||| In messagge:news:lr0e025u3a58j99dm...@4ax.com,
||| *rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:
||||| On Thu, 2 Mar 2006 15:28:10 +0100, "Le Bestioline"
||||| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||||||
|||||| Quale legge sarebbe?
|||||
||||| la legge quadro che regolamenta la caccia e la tutela dei
||||| selvatici... ancora un po' e la imparo a memoria... non che sia
||||| priva di assurdità...
|||
||| Adesso ce l'ho il testo, lo vuoi?
||
|| ce l'ho ce l'ho...

Allora te lo dovresti guardare prima di scrivere certe stupidate ...

|| ho anche il prontuario con il costo delle sanzioni
|| allegate in lire e in euro. Alla 157 si sovrappone poi una legge
|| regionale. in Lombardia è la 16 del 1993 in Abruzzo non so.
|| Rossella

Beh, legge nazionale sopravvale quella regionale.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:18:17 AM3/2/06
to
In messagge:news:440708cf$0$18294$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

Maddai, č una stupidataaaaaaaaaaa ... non cascarci!

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:19:18 AM3/2/06
to
In messagge:news:4406f61c$0$18299$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
|| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
|| museruola?

Si.

Legge 11-02-1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.


Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in
conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle
direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 [1] , 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6
marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei
termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre
attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva
con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva conlegge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive
79/409/CEE [1] , 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino
dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE [1] , come sostituito dalle citate direttive
85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province
autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione
sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica,
con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della
presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti
emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione
della fauna selvatica.


Note:

1 Il riferimento all'Allegato I della presente direttiva è sostituito dal
riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29
luglio 1997, dall'art. 1, comma c. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.

Art. 2 - Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente
legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni
viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel
territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso
(Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra
(Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae),
tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus),
fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno
selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta
rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci
diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio
porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru
(Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta
(Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),
occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola),
gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica),
sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni
(Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di
picchi (Picidae), gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai
topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai
fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3 - Divieto di uccellagione

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e
di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati.

Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università
e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad
effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a
scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio
nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività
funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per
l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle
regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici
corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento
del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di
richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui
autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle
regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale
svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta
dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo
sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati. [1]

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli
inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o
al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione
temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.


Note:

1 Comma sostituito dall'art. 34, comma c. 1, L. 1° marzo 2002, n. 39.

Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di
uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in
funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione
del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui
all'art. 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo
complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività
venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui
sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi,
che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato
nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne
erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una
possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli
ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12,
comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli
appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami
vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di
caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono
accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare
medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello
inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la
procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione
all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami
vivi per l'attività venatoria.

Art. 6 - Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività
di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di
preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le
richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque
non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili
avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per
la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle
sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette
o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel
calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare
l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 - Istituto nazionale per la fauna selvatica

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 35
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della
presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e
consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano
dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa
con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive
decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei
piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il
patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo
stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di
elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle
comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione
faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare
l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio
italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con
quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e
finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca
nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle
regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici
richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una
scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la
conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale
per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da
un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un
rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro
della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai
nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'art. 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti
l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative
e speciali.

Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre
rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre
rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle
province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale
riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione
zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante
del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto
quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni
cinque anni.

Art. 9 - Funzioni amministrative

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui
all'art. 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi
previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province
spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione
della fauna secondo quanto previsto dallalegge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le
funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10 - Piani faunistico-venatori

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle
specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e
al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre
specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione
del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10,
realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione
differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una
quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta
eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce
zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale
dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove
sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o
disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori
di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto
di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella
percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione
privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme
di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite
dall'art. 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale
le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di
miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna
selvatica nonchè piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la
cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle
compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture
regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla
sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per
l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento
fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica
ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa,
ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il
prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del
titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere
affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori
dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui
alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla
tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna
selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti
fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse,
secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente,
associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della
singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il
coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei
quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e
la congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio di poteri
sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo
documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che
orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa,
trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della
programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse
e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità
omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la
individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare,
come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai
proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere
istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non
sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità
ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione
e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di
miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari
o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio
dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad
altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11 - Zona faunistica delle Alpi

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile
nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato
zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1,
emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli
accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori
ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la
immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le
regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con
l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia
ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla
presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla
cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con
i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna
selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio
venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti
forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla
presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività
venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto
delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha
cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai
fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per
uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire
750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad
animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata
all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per
morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio
decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione
diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui
che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il
territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il
possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove
sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè
le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni
diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima,
vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè
con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato),
di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due
ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso
dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non
lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad
anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore
sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è
autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14 - Gestione programmata della caccia

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province
interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla
caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di
caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da
confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì,
individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più
province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità
quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria
minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale. [1]

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice
di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica
delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei
cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da
appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art.
11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. [2]

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito
territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in
cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche
compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di
residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre
1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle
province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi
novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano
faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere
indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano
faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e
dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad
eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e
dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi
territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato
dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante
censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano
stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai
sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche
economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie,
dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori
alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere
assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per
cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove
presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti
è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da
rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e
organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della
consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli
habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei
fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli
soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino
di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei
riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa
preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti
che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile
del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del
fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data
di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita
dalle norme regionali, non è applicabile l'art. 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a
condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede,
altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio
dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente
articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle
province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in
forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le
zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e nel rispetto dei princìpi della presente legge, provvedono alla
pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla
determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per
l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.


Note:

1 Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di
caccia, vedi cfr. l'art. 1, D.M. 31 dicembre 1992, l'art. 1, D.M. 30 gennaio
1993 e l'art. 1, D.M. 9 luglio 1993.

2 Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella
zona faunistica delle Alpi, vedi cfr. l'art. 2, D.M. 31 dicembre 1992,
l'art. 2, D.M. 30 gennaio 1993 e l'art. 2, D.M. 9 luglio 1993.

Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della
caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai
proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della
amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si
provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di
concessione regionale di cui all'art. 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso
l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della
giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture
agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi
sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di
danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o
ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da
tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino
in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a
chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività
venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni
in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i
terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i
vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni
coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla
data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato
sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite
le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da
rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a
metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la
profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi
chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati
ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di
cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota
dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art.
10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di
bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari
caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i
parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di
delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per
l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente
legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui
all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si
applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione
programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e14. [1]


Note:

1 Comma modificato dall'art. 11-bis, comma c. 1, lett. a), D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 dicembre 1996, n.
649.

Art. 16 - Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio
territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere
corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine
di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la
caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo
i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di
concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo
faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende
agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da
interventi agricoli ai sensi del citatoregolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono
essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica
di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è
consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione
dei limiti di cui all'art. 12, comma 5.

Art. 17 - Allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna
selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da
caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal
titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice
comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme
regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di
ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile
o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme
della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di
cattività con i mezzi di cui all'art. 13.

Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di
fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus
merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus);
passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino
della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa
(Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus
europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno
(Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione
(Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus);
fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla);
combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola
(Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus
corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa
bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino
(Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa). [1]

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla
popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus) [2]

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate
specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere
comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel
rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione
regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi
approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere
autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di
cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma
1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle
specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle
convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza
delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il
regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a
tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore,
escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio
dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le
regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto
delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30
novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino.


Note:

1 A norma dell'art. 2, comma c. 1, D.P.C.M. 21 marzo 1997, sono escluse
dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma c. , le
seguenti specie: passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer
montanus); passera oltremontana (Passer domesticus), colino della Virginia
(Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugileus);
taccola (Corvus monedula), francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima
reale (limosa limosa). Successivamente a norma dell'art. 2, D.P.C.M. 22
novembre 1993, sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al
presente comma c. , le seguenti specie: Peppola (Fringilla montifringilla) e
Fringuello (Fringilla coelebs).

2 Lettera aggiunta dall'art. unico, comma c. 1, D.P.C.M. 7 maggio 2003.

Art. 19 - Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o
altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la
tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna
selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste
ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di
cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza
per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE [1]


1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle
prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e
2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere
disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di
rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi
giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le
forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa
con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti
riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può
annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di
deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della
presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove
nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),
una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo;
detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma c. 1, legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Art. 20 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero [1]


1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente
alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di
miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte
che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie
di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli,
eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.


Note:

1 Per le norme sanitarie relative all'importazione di lepri destinate al
ripopolamento, vedi cfr. il D.M. 7 dicembre 2000.

Art. 21 - Divieti

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei
parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali
e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in
materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore dellalegge 6
dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al
disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio
1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3,
della legge medesima; [1]

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica,
nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni
regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il
divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o
dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da
tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di
fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a
distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e
da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da
caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una
volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è
vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere
e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla
presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo
venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o
corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo
che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle
regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da
piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4,
comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura
distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso
nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione
provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli
acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il
possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di
caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per
sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;
usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal
1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera
e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla
fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale
(anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna
(alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus);
colombaccio (columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale
non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le
tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle
disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità
previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta,
la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma
5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento
metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da
tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.


Note:

1 Lettera modificata dall'art. 11-bis, comma c. 1, lett. b), D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 dicembre 1996, n.
649.

Art. 22 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione
all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in
conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito
l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi
ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di
provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in
ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in
scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che
devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle
specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque
gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative
della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il
primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di
revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato
medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni
e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo
certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla
domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore
può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso
violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la
revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio
della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23 - Tasse di concessione regionale

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i
fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono
autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi
dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni,
per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art.
22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere
fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la
tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale
viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione
dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora
non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione
del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di
fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra
l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica
nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di
lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e
tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza
scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei
boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende
agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24 - Fondo presso il Ministero del tesoro

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un
fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla
tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive
modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle
finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano
al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della
selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'art. 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle
associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento
delle stesse al controllo previsto dallalegge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25 - Fondo di garanzia per le vittime della caccia [1]


Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 354, comma c. 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 26 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e
dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo
destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una
percentuale dei proventi di cui all'art. 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture
provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro
trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni
e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27 - Vigilanza venatoria [1]


1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali
agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di
cui all'art. 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra
sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5,
comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali,
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie
addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle
guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile
riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di
apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni
preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato
l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le
funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla
tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni
agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al
comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di
entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneità di cui al comma 4.


Note:

1 Per il trasferimento alle province delle funzioni previste dal presente
articolo, vedi cfr. l'art. 163, comma c. 3, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.

Art. 28 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27
possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi
atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui
all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione
nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano
funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei
richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i
suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o
agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina
dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a
liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e
cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di
fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione
è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta,
l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti
successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito
sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente
intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o
agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e
le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo
ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni
delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla
legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li
trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi
delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato
servizio sostitutivo ai sensi dellalegge 15 dicembre 1972, n. 772 e
successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di
funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9
della medesima legge.

Art. 29 - Agenti dipendenti degli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni dellalegge 7 marzo 1986, n. 65, gli
agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le
funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali
attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi
nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le
armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per
raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle
violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e
gli altri atti indicati dall'art. 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30 - Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata
dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco,
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000
per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti
ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi
esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati
nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie
di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel
caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei
richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi
esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in
violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle
lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del
trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gliarticoli 624,625 e626 del
codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in
materia di armi.

4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni
penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti
fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita
la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12,
comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione
governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli
ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso
di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le
sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il
fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita
la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si
avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni
emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue
le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo,
per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20,
comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur
essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la
polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata
nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio
della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui
all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme
regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la
disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni dellalegge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 32 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto
di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi
riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un
periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1,
lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di
cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il
divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal
predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti
previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di
recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento
autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto
art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99,
secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è
disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della
provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della
comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata
l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni
successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed
il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il
provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile
per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera
a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati
alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui
alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per
un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del
luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da
parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata
proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato
definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della
sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di
pubblica sicurezza.

Art. 33 - Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 le
regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993,
trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto
informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle
province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il
numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie
di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e
delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica
tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun
anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno
precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese
di ottobre di ciascun anno.

Art. 34 - Associazioni venatorie

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di
essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i
seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a
carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un
quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui
avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro
dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali
(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia,
ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori
selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,
approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito
dall'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla
vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una
relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una
relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36 - Disposizioni transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi
dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale
scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di
concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le
aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende
agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se
appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello
stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente
competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'art. 14,
commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. [1]

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini
per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di
programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva
competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge
stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 [2] .

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo
termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed
alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e
dei rispettivi statuti.


Note:

1 Le norme di attuazione previste dal presente comma c. sono state emanate
con D.M. 31 dicembre 1992.

2 Comma modificato dall'art. 11-bis, comma c. 1, lett. c), D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 dicembre 1996, n.
649.

Art. 37 - Disposizioni finali

1. E' abrogata lalegge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione
in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma
dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1
della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente
nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che
prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione
della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma
dell'art. 27, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:19:50 AM3/2/06
to
In messagge:news:du71m1$mcm$1...@newsread.albacom.net,
*Pavi* <pa...@pavi.com> scriveva/wrote/schrieb:

|| "Le Bestioline"
||
||| Mi dispiace, ma questa legge *NON VIETA* i cani liberi nel bosco.
||| Se vuoi ti posto tutto il testo qui.
||
|| posta ... posta... che serve pure a me ...thanx

Done. :-)

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:39:52 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:01:46 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>

>Oh my God!!! Vuol dire che non potrň piů godermi la passeggiata!!! Non

>capite forse, ma per me, non avendo il giardino č terribile!!! Le aree cani
>sono di una noia mortale sia per me che per Cleo, soprattutto se non ci sono
>altri cani/padroni. Avevo trovato questa meravigliosa passeggiata di 2
>chilometri in mezzo al bosco... Non ci va mai nessuno lě, a parte il Ranger,
>che c'č poco.... Pensavo di aver trovato un paradiso...
>
>Sono very very triste... e pure Cleo
>
>Romy

sei sicura che č demaniale?

Fra

unread,
Mar 2, 2006, 10:44:29 AM3/2/06
to
Mentre stringevo i bulloni della Ducati...

> On Thu, 2 Mar 2006 14:42:45 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:
>
>> Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza museruola?
>>
>> Grazie
>>
>> Romina
>>
> no
>
>
> Rossella

da quello che sapevo io l'obbligo sussite solo nei parchi

--
Wour!
Fra & Blizz


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:44:32 AM3/2/06
to
In messagge:news:kd4e02pccsb0oee1a...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:01:46 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
|| wrote:
||
|||
||
||| Oh my God!!! Vuol dire che non potrò più godermi la passeggiata!!!
||| Non capite forse, ma per me, non avendo il giardino è terribile!!!

||| Le aree cani sono di una noia mortale sia per me che per Cleo,
||| soprattutto se non ci sono altri cani/padroni. Avevo trovato questa
||| meravigliosa passeggiata di 2 chilometri in mezzo al bosco... Non
||| ci va mai nessuno lì, a parte il Ranger, che c'è poco.... Pensavo

||| di aver trovato un paradiso...
|||
||| Sono very very triste... e pure Cleo
|||
||| Romy
||
|| sei sicura che è demaniale?

Prima che spari altre ... errori ... se è privato deve essere recintato se
il proprietario vuole impedire l'accesso. Se non lo è chiuque può
passeggiare liberamente anche con il cane libero.

mczook

unread,
Mar 2, 2006, 10:48:40 AM3/2/06
to
Il 02 Mar 2006, 16:17, "Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha
scritto:

> Beh, legge nazionale sopravvale quella regionale.

Best, occhio che e` una "legge quadro", poi ogni regione puo` decidere come
integrarla (anche in senso piu` restrittivo)

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:54:35 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:04:08 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>
>Mi dispiace, ma questa legge *NON VIETA* i cani liberi nel bosco.
>Se vuoi ti posto tutto il testo qui.


Sì best... sono passibili di disturbo alla fauan selvatica.. vanno
sapute interpretare le leggi... avendo fatto il corso di formazione
come guardia durato un paio di mesi ti dico che rientra e che
fioccanoi verbali, l'ultimo l'ha preso una tizia con un golden che poi
è andata a protestare ma se l'è tenuto...le guardie girano coi verbali
pre impostati per le sanzioni sui cani liberi visto che è una delle
sanzioni + frequenti

abbiamo: violazione norme provinciali allenamento e addestramento (il
cane libero rientra) articolo sanzione art 40 comma 12 articolo
sanzione art 51. comma 1 (i numeri possono variare in base alla legge
regionale) multa standard 30 E, possono arrivare fino a 92 E

poi abbiamo l'arrecare disturbo alla selvaggina (art violazione 43
comma 2, art sanzione 51 c 1) sono sempre 30 E elevabili a 92

poi ancora allenamento e addestramento dei cani fuori da periodi e
orari consentiti (articolo violazione 43 comma 2 lettera d) art
sanzione art 51 c 2 sempre 30 E elevabili a 92

addestramento cani in zone non consentite art 51 c2 idem come costo

mancata sorveglianza dei cani da in cui possano arrecare grave
disturbo alla fauna (stessi articoli e stessa tariffa)


poi se è bosco demaniale abbiamo la possibile accusa (se becchi la
guardia strunz) di caccia in foreste demaniali... il dogo nasce come
un segugio, se ti toppano col cane dietro a una lepre e la guardia
vuole piantar grane questo passa per "atteggiamento di caccia" che tu
abbia il fucile o meno e la sanzione minima sono 206 E

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:55:40 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:09:05 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:

>In messagge:news:4407037f$0$18282$4faf...@reader1.news.tin.it,
>*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
>|| "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
>|| news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com...
>||
>|||

>||| secondo la legge italiana sě.
>||
>|| Ma č tristissimo!!! Quindi significa che quando me ne vado a


>|| passeggiare allegra e felice per il bosco lungo l'argine del fiume
>|| con la cana che annusa a destra e a manca sono una fuorilegge? Ma
>|| uffa...
>
>Ma non credere 'ste stupidate ...


***vai in provincia ufficio caccia pesca e ambiente e vedrai... scusa
ma ho fatto 3 corsi di formazione sul tema

Angelo7r

unread,
Mar 2, 2006, 10:55:25 AM3/2/06
to
Romy e Cleo <rom...@seeker.it> wrote:

> Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza museruola?

Solo se veramente sotto controllo, altrimenti vanno tenuti a guinzaglio.
--
Angelo
http://www.isetter.it

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:56:13 AM3/2/06
to
In messagge:news:130Z251Z131Z18Y...@usenet.libero.it,
*mczook* <mcz...@fattiifattituoi.it> scriveva/wrote/schrieb:

|| Il 02 Mar 2006, 16:17, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto:
||
||| Beh, legge nazionale sopravvale quella regionale.
||
|| Best, occhio che e` una "legge quadro", poi ogni regione puo`
|| decidere come integrarla (anche in senso piu` restrittivo)

Conosco il discorso delle legge quadro, ma nella 157 non se ne parla di ciň.
Ma, a parte di tutto, č una legge che riguarda esclusivamente l'attivitŕ
venatoria, perciň non interessa proprio a chi si vuole fare delle
passeggiate col cane.

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:57:14 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:17:01 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>|| ce l'ho ce l'ho...
>
>Allora te lo dovresti guardare prima di scrivere certe stupidate ...
>

***ti ho appena postato articoli e sanzioni... la sottoscritta ha
frequentato tre corsi sull'argomento e ha un volume giuridico di
commento alla legge.... se vuoi che ti faccia un verbalino te lo mando
eh...

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 10:57:19 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:kd4e02pccsb0oee1a...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 16:01:46 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:

> sei sicura che č demaniale?
> Rossella
>

Direi di sě, in pratica fa parte di un percorso approntato dal comune per
riscoprire il fiume e bla bla. Il divieto di caccia c'č perň ormai č un anno
che mi inoltro e non abbiamo mai trovato nessun animale lě in mezzo, solo
qualche cornacchia...

Romy

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:58:36 AM3/2/06
to
On Thu, 02 Mar 2006 16:44:29 +0100, "Fra" <dukaz...@dukazzi.it>
wrote:

>
>>
>> Rossella
>
>da quello che sapevo io l'obbligo sussite solo nei parchi


+**nein... te lo dice una quasi guardia, sto aspettando che mi
chiamino per gli esami.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 10:57:52 AM3/2/06
to
In messagge:news:ga5e021bmbt9pdhj9...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:09:05 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||| In messagge:news:4407037f$0$18282$4faf...@reader1.news.tin.it,
||| *Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:
||||| "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
||||| news:g40e02lf0sirbmt31...@4ax.com...
|||||
||||||
|||||| secondo la legge italiana sì.
|||||
||||| Ma è tristissimo!!! Quindi significa che quando me ne vado a

||||| passeggiare allegra e felice per il bosco lungo l'argine del fiume
||||| con la cana che annusa a destra e a manca sono una fuorilegge? Ma
||||| uffa...
|||
||| Ma non credere 'ste stupidate ...
||
|| ***vai in provincia ufficio caccia pesca e ambiente e vedrai... scusa
|| ma ho fatto 3 corsi di formazione sul tema

E tutti i tre sprecati ... ;-pppppppppp

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 10:59:45 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:44:32 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>|| sei sicura che è demaniale?
>
>Prima che spari altre ... errori ... se è privato deve essere recintato se
>il proprietario vuole impedire l'accesso. Se non lo è chiuque può
>passeggiare liberamente anche con il cane libero.


***no.. vedi che non conosci la legislazione venatoria?

ATC, comprensori alpini, AATV, AFV, ZRC, ZAC, fondi chiusi, parchi,
foreste demaniali. Le regole cambiano

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:01:52 AM3/2/06
to
On Thu, 02 Mar 2006 15:48:40 GMT, mcz...@fattiifattituoi.it (mczook)
wrote:

> Il 02 Mar 2006, 16:17, "Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha
>scritto:
>
>> Beh, legge nazionale sopravvale quella regionale.
>
>Best, occhio che e` una "legge quadro", poi ogni regione puo` decidere come
>integrarla (anche in senso piu` restrittivo)

***infatti, viene prima la regionale ma lui sa tutto... cmq.. tu dici
che le guardie non ci sono in montagna etcetc... io domenica 8 dic di
due anni fa, in una tormenta di neve, opre 12.30 quando tutti erano a
pranzo ho beccato uno entrato abusivo in aatv in cerca di beccacce...
noto bracconiere sgamato la prima volta in 30 anni, da una donna,
quando mi vede sprofonda :-)

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:02:37 AM3/2/06
to

"Romy e Cleo" <rom...@seeker.it> ha scritto nel messaggio
news:440715c8$0$18285$4faf...@reader1.news.tin.it...

>
> "rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
> news:kd4e02pccsb0oee1a...@4ax.com...
>> On Thu, 2 Mar 2006 16:01:46 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
>> wrote:
>
>> sei sicura che č demaniale?
>> Rossella
>>
> Direi di sě, in pratica fa parte di un percorso approntato dal comune per
> riscoprire il fiume e bla bla.

Oddio, c'č gente che dice che sia del consorzio cave... Sui cartelli di
divieto di caccia c'č scritto ATC, e dicono divieto di caccia ai non
autorizzati....

Romy

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:03:19 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:56:13 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>
>Conosco il discorso delle legge quadro, ma nella 157 non se ne parla di ciò.
>Ma, a parte di tutto, è una legge che riguarda esclusivamente l'attività
>venatoria, perciò non interessa proprio a chi si vuole fare delle
>passeggiate col cane.


***nooo il cane rientra, è disturbo della fauna.. ma lui sa tutto....
senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che è
consentito solo ai titolari di licenza di caccia

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:04:00 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:57:52 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>|| ***vai in provincia ufficio caccia pesca e ambiente e vedrai... scusa
>|| ma ho fatto 3 corsi di formazione sul tema
>
>E tutti i tre sprecati ... ;-pppppppppp


***sě ma tra un mesetto potrň multare te :-)

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:04:43 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:oe4e02puqppu0d0rd...@4ax.com...

il dogo nasce come
> un segugio,

Perň adesso non č piů considerato un segugio, fa parte del gruppo 2...

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:05:28 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 16:57:19 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:
>
>Direi di sì, in pratica fa parte di un percorso approntato dal comune per
>riscoprire il fiume e bla bla. Il divieto di caccia c'è però ormai è un anno
>che mi inoltro e non abbiamo mai trovato nessun animale lì in mezzo, solo
>qualche cornacchia...
>
>Romy

***non è detto che sia demaniale. Potrebbero essere terreni di privati
all'interno dei quali hanno ricavato il percorso

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:05:55 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:1s5e0253nrn4jd21a...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 16:57:19 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
>
> ***non č detto che sia demaniale. Potrebbero essere terreni di privati

> all'interno dei quali hanno ricavato il percorso
> Rossella

Cambierebbe qualcosa?

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:06:55 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:02:37 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:
>Oddio, c'è gente che dice che sia del consorzio cave... Sui cartelli di
>divieto di caccia c'è scritto ATC, e dicono divieto di caccia ai non
>autorizzati....
>
>Romy

ATC? allora è un ambito territoriale di caccia. Non è vietata la
caccia... cioè vietata se non appartieni all'atc pagando la tassa
annuale.. quindi non è demaniale è atc sono solo 30 E in caso :-)

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:04:50 AM3/2/06
to
In messagge:news:oe4e02puqppu0d0rd...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:04:08 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
||| Mi dispiace, ma questa legge *NON VIETA* i cani liberi nel bosco.
||| Se vuoi ti posto tutto il testo qui.
||
|| Sì best... sono passibili di disturbo alla fauan selvatica.. vanno
|| sapute interpretare le leggi... avendo fatto il corso di formazione
|| come guardia durato un paio di mesi ti dico che rientra e che
|| fioccanoi verbali, l'ultimo l'ha preso una tizia con un golden che
|| poi è andata a protestare ma se l'è tenuto...le guardie girano coi
|| verbali pre impostati per le sanzioni sui cani liberi visto che è
|| una delle sanzioni + frequenti

Si, mi son capitati anche a me e li ho mandato velocemente a quel paese,
perché le guardie venatorie non c'entrano nulla con un cittadino privato che
va fare la passeggiata. Ed evidentemente è così perché da quel paese non
sono mai tornati.

|| abbiamo: violazione norme provinciali allenamento e addestramento (il
|| cane libero rientra) articolo sanzione art 40 comma 12 articolo
|| sanzione art 51. comma 1 (i numeri possono variare in base alla legge
|| regionale) multa standard 30 E, possono arrivare fino a 92 E

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?

|| poi abbiamo l'arrecare disturbo alla selvaggina (art violazione 43
|| comma 2, art sanzione 51 c 1) sono sempre 30 E elevabili a 92

Valido soltanto in zone protette. Fonte: CFS

|| poi ancora allenamento e addestramento dei cani fuori da periodi e
|| orari consentiti (articolo violazione 43 comma 2 lettera d) art
|| sanzione art 51 c 2 sempre 30 E elevabili a 92

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?


|| addestramento cani in zone non consentite art 51 c2 idem come costo

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?

|| mancata sorveglianza dei cani da in cui possano arrecare grave
|| disturbo alla fauna (stessi articoli e stessa tariffa)

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?

|| poi se è bosco demaniale abbiamo la possibile accusa (se becchi la
|| guardia strunz) di caccia in foreste demaniali... il dogo nasce come
|| un segugio, se ti toppano col cane dietro a una lepre e la guardia
|| vuole piantar grane questo passa per "atteggiamento di caccia" che tu
|| abbia il fucile o meno e la sanzione minima sono 206 E

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?

Ma hai capito mai che si parla di caccia?
Cmq, la tua reazione era previdibile, perciò ho posta tutto il maloppo qui.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:07:00 AM3/2/06
to
In messagge:news:4o5e029a54bg8p0ig...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:56:13 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
||| Conosco il discorso delle legge quadro, ma nella 157 non se ne
||| parla di ciò. Ma, a parte di tutto, è una legge che riguarda
||| esclusivamente l'attività venatoria, perciò non interessa proprio a
||| chi si vuole fare delle passeggiate col cane.
||
|| ***nooo il cane rientra, è disturbo della fauna.. ma lui sa tutto....
|| senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che è
|| consentito solo ai titolari di licenza di caccia

BUAHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHAHHAHAHAAA
ymmd

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Fra

unread,
Mar 2, 2006, 11:07:30 AM3/2/06
to
Mentre stringevo i bulloni della Ducati...

> +**nein... te lo dice una quasi guardia, sto aspettando che mi


> chiamino per gli esami.
> Rossella

l'estate scorsa ho chiesto ad una gf nel parco delle dolomiti a
cortina, mi ha detto che fuori dal parco non ci sono problemi...?????

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:08:07 AM3/2/06
to
In messagge:news:1hbl01w.t475eidn3sdcN%angelo...@LEVAMIgmail.it,
*Angelo7r* <angelo...@LEVAMIgmail.it> scriveva/wrote/schrieb:

|| Romy e Cleo <rom...@seeker.it> wrote:
||
||| Nei boschi demaniali si possono tenere i cani liberi e senza
||| museruola?
||
|| Solo se veramente sotto controllo, altrimenti vanno tenuti a
|| guinzaglio. --

Questo è premesso, ma lo dice anche il buonsenso.

Pavi

unread,
Mar 2, 2006, 11:10:40 AM3/2/06
to
"Le Bestioline"


> Legge 11-02-1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
> omeoterma e per il prelievo venatorio.

grazie ;)
me la stampo e me la studio per bene :)

pavi


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:10:55 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:mu5e02h5eargrk7jp...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 17:02:37 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:

>
> ATC? allora è un ambito territoriale di caccia. Non è vietata la
> caccia... cioè vietata se non appartieni all'atc pagando la tassa
> annuale.. quindi non è demaniale è atc sono solo 30 E in caso :-)
> Rossella
>

Quanto mi costerebbe iscrivermi a questa ATC ipotesi?

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:10:31 AM3/2/06
to
In messagge:news:sj5e02ljkttt40hu9...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 02 Mar 2006 15:48:40 GMT, mcz...@fattiifattituoi.it (mczook)
|| wrote:
||
||| Il 02 Mar 2006, 16:17, "Le Bestioline"
||| <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto:
|||
|||| Beh, legge nazionale sopravvale quella regionale.
|||
||| Best, occhio che e` una "legge quadro", poi ogni regione puo`
||| decidere come
||| integrarla (anche in senso piu` restrittivo)
||
|| ***infatti, viene prima la regionale ma lui sa tutto... cmq.. tu dici
|| che le guardie non ci sono in montagna etcetc... io domenica 8 dic di
|| due anni fa, in una tormenta di neve, opre 12.30 quando tutti erano a
|| pranzo ho beccato uno entrato abusivo in aatv in cerca di beccacce...
|| noto bracconiere sgamato la prima volta in 30 anni, da una donna,
|| quando mi vede sprofonda :-)

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?
Ma scusa ... scrolli un po' la testa perché mi sembra che c'è tutto
incrostato lì dentro.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:11:27 AM3/2/06
to
In messagge:news:uq5e021grk4i63e6o...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:57:52 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||
||||| ***vai in provincia ufficio caccia pesca e ambiente e vedrai...
||||| scusa ma ho fatto 3 corsi di formazione sul tema
|||
||| E tutti i tre sprecati ... ;-pppppppppp
||
|| ***sě ma tra un mesetto potrň multare te :-)

Ti preme prendere la stessa strada di quelle altri guardie, eh? <eg>

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:12:51 AM3/2/06
to

"Angelo7r" <angelo...@LEVAMIgmail.it> ha scritto nel messaggio
news:1hbl01w.t475eidn3sdcN%angelo...@LEVAMIgmail.it...

> Solo se veramente sotto controllo, altrimenti vanno tenuti a guinzaglio.

Se non lo fosse non la lascerei mai libera in un bosco!!!

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:12:35 AM3/2/06
to
In messagge:news:du75d7$oqs$1...@newsread.albacom.net,
*Pavi* <pa...@pavi.com> scriveva/wrote/schrieb:

Dopo perň lo devi spiegare alla Rossella, me lo prometti? <eg>

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:13:34 AM3/2/06
to
In messagge:news:440718f6$0$18297$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

Ma scusa, tu vuoi cacciare o fare 'na passeggiata?

--
Wuff
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Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Pavi

unread,
Mar 2, 2006, 11:14:18 AM3/2/06
to
"Le Bestioline" ha scritto:

> Dopo però lo devi spiegare alla Rossella, me lo prometti? <eg>

Se ci capisco qualcosa anch'io... non è mica detto ;)

pavi


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:14:48 AM3/2/06
to
In messagge:news:mn.14037d637...@dukazzi.it,
*Fra* <dukaz...@dukazzi.it> scriveva/wrote/schrieb:

E hanno ragione, la Rosselle come al solito è un po' fuori ... crede che nel
mondo ci son solo cacciatori.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:16:09 AM3/2/06
to
In messagge:news:gg5e02tcf9kiulifm...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 02 Mar 2006 16:44:29 +0100, "Fra" <dukaz...@dukazzi.it>
|| wrote:
||||
|||| Rossella
|||
||| da quello che sapevo io l'obbligo sussite solo nei parchi
||
|| +**nein... te lo dice una quasi guardia, sto aspettando che mi
|| chiamino per gli esami.

Per bocciarti?
Perché, farti passare sarebbe omicidio colposo ... farai una brutta fine nei
boschi. ;-p

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:18:07 AM3/2/06
to
In messagge:news:lh5e029s4qnnl1as4...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 16:44:32 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||||| sei sicura che č demaniale?
|||
||| Prima che spari altre ... errori ... se č privato deve essere
||| recintato se il proprietario vuole impedire l'accesso. Se non lo č
||| chiuque puň passeggiare liberamente anche con il cane libero.

||
|| ***no.. vedi che non conosci la legislazione venatoria?
||
|| ATC, comprensori alpini, AATV, AFV, ZRC, ZAC, fondi chiusi, parchi,
|| foreste demaniali. Le regole cambiano

E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?
Ma hai mai capito che esiste anche qualcos'altro della caccia?

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:20:11 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:PQENf.9806$6e2....@news.edisontel.com...
> In messagge:news:440718f6$0$18297$4faf...@reader1.news.tin.it,

>
> Ma scusa, tu vuoi cacciare o fare 'na passeggiata?
>

'Na passeggiata. Anche perchè cacciare lepri e fagiani con un Dogo, poi come
Cleo, sarebbe molto difficile. Però se pagare una quota mi consentisse di
non farmi rompere le balle...

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:23:55 AM3/2/06
to
In messagge:news:44071b20$0$18290$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

In questo caso eviterei gli ATC, perché quei fuoriditesta come la Rossella
lì si trovano. E credono che comandano il mondo ...
Ma se c'è il divieto di caccia in assoluto, non capisco come può essere
ancora ATC.
Prova di chiedere al comuna la situazione.

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:25:45 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:v_ENf.9811$6e2....@news.edisontel.com...

> Ma se c'è il divieto di caccia in assoluto,

No mi è venuto in mente che il divieto di caccia è limitato ai non
autorizzati.

Romina


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:28:43 AM3/2/06
to
In messagge:news:44071c6d$0$18286$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

E allora lo eviterei perché ci sarà qualcuno che rompe ... o, fai una cosa
proprio perfida: chiedi prima alla Forestale competente e se dopo qualche
svitato ti viene a rompere, li chiami (i Forestali) che rompono il c@@@ al
rompi. <eg>

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:33:26 AM3/2/06
to
In messagge:news:mu5e02h5eargrk7jp...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:02:37 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
|| wrote:
||| Oddio, c'č gente che dice che sia del consorzio cave... Sui
||| cartelli di divieto di caccia c'č scritto ATC, e dicono divieto di

||| caccia ai non autorizzati....
|||
||| Romy
||
|| ATC? allora č un ambito territoriale di caccia. Non č vietata la
|| caccia... cioč vietata se non appartieni all'atc pagando la tassa
|| annuale.. quindi non č demaniale č atc sono solo 30 E in caso :-)

Ma chi parla della caccia tranne te?

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


jody

unread,
Mar 2, 2006, 11:52:10 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:FKENf.9801$6e2....@news.edisontel.com...

> || senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che è
> || consentito solo ai titolari di licenza di caccia
>
> BUAHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHAHHAHAHAAA


Best, guarda che qui ha ragione la Ross....!!! ;-)


--
jody :-)

(Life without a dog is a mistake)

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:35:43 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:03FNf.9813$6e2....@news.edisontel.com...

> E allora lo eviterei perché ci sarà qualcuno che rompe ...

Bhe in un anno che ci vado non ho mai incontrato nessuno, ma proprio
nessuno, solo il ranger con il pandino 4x4 giù per il sentiero che si è
fermato per dirmi che c'erano bambini di legare il cane.... Bambini con tre
gradi sotto zero e in mezzo a un bosco? BHO?
Cacciatori e guardie mai mai visti!!

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:39:43 AM3/2/06
to
In messagge:news:3c5e025da15qff37o...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:
|| On Thu, 2 Mar 2006 16:17:01 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||
||||| ce l'ho ce l'ho...
|||
||| Allora te lo dovresti guardare prima di scrivere certe stupidate ...
|||
|| ***ti ho appena postato articoli e sanzioni... la sottoscritta ha
|| frequentato tre corsi sull'argomento e ha un volume giuridico di
|| commento alla legge.... se vuoi che ti faccia un verbalino te lo
|| mando eh...

Il sottoscritto lavora da anni in stretto contatto con il CFS e per scopi di
addestramento dobbiamo sapere leggi, regolamenti e regole varie ... per uso
*non venatoria*. Ma questa è una sottigliezza che tu sembra di non capire
proprio ... e quindi mi dispiace per tutta la formazione buttata via.
Poi, il verbalino me lo puoi mandare ... dopo però parleremo un' attimino di
abuso di titolo e abuso di carica, falso in atto e cosettine varie (idem se
ti dovresti azzardare a tentare di farmi una multa nel bosco) ... e la tua
carriera di guardiacaccia troverebbe una fine precoce ma -grazie al cielo-
indolore.

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:41:25 AM3/2/06
to
In messagge:news:44071ebc$0$36938$4faf...@reader3.news.tin.it,
*jody* <cricolpi(noseccatori)@virgilio.it> scriveva/wrote/schrieb:

|| "Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel
|| messaggio news:FKENf.9801$6e2....@news.edisontel.com...
||||| senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che è
||||| consentito solo ai titolari di licenza di caccia
|||
||| BUAHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHAHHAHAHAAA
||
|| Best, guarda che qui ha ragione la Ross....!!! ;-)

Se tu parli del giardino di casa non recintato potrebbe anche essere, per il
resto è semplicemente una idea presuntuosa di certi cacciatori.

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:42:50 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:04:50 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>
>E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?
>
>Ma hai capito mai che si parla di caccia?

>Cmq, la tua reazione era previdibile, perciň ho posta tutto il maloppo qui.


***alur... il cane libero... rientra nella legislazione venatoria... č
a te che non entra in testa...

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:43:12 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:05:55 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>
>"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
>news:1s5e0253nrn4jd21a...@4ax.com...
>> On Thu, 2 Mar 2006 16:57:19 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
>>
>> ***non č detto che sia demaniale. Potrebbero essere terreni di privati
>> all'interno dei quali hanno ricavato il percorso
>> Rossella
>
>Cambierebbe qualcosa?
>
>Romy

sě... te l'ho spiegato č atc

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:42:25 AM3/2/06
to
In messagge:news:44071ec1$0$18285$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

Ma il ranger che cos'è allora?

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:43:41 AM3/2/06
to
In messagge:news:338e021qbtpb06u8c...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:04:50 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
||| E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?
|||
||| Ma hai capito mai che si parla di caccia?
||| Cmq, la tua reazione era previdibile, perciň ho posta tutto il
||| maloppo qui.
||
|| ***alur... il cane libero... rientra nella legislazione venatoria...
|| č a te che non entra in testa...

Come dicevo ... č un peccato tutta sta formazione per niente.

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creň l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo perň rinunciň ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:45:42 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:10:31 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?

alur.. il cane libero è considerato "disturbo alla selvaggina e
all'ambiente" non frega un tubero se non è di una razza da caccia, tra
l'altro il dogo lo eh, anche se l'hanno spostato nel gruppo II.
Dipende da chi ti trovi davanti... se io mi trovassi davanti a uno
come te che non vuol capire il problema... beh non andrei tanto
leggera... Ripeto uno degli ultimi verbali che ho visto era il golden
di una signora recidiva che non la voleva capire e le è toccato
pagarselo.

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:45:31 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:j48e0296hq9bgqngj...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 17:05:55 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:
>
> sě... te l'ho spiegato č atc
> Rossella

Ho capito, il mio post era precedente alla risposta... solo che a volte
appaiono un po' incasinati....

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:46:14 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:10:40 +0100, "Pavi" <pa...@pavi.com> wrote:

>"Le Bestioline"
>
>
>> Legge 11-02-1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
>> omeoterma e per il prelievo venatorio.
>
>grazie ;)
>me la stampo e me la studio per bene :)
>

>pavi
>


devi cercare anche la regge regionale piemonte che integra.

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:47:21 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:10:55 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:
>>

>Quanto mi costerebbe iscrivermi a questa ATC ipotesi?
>
>Romy
>


***dipende, minimo 120 150 E... però (e qui il cane si morde la
coda...) normalmente non ti accettano senza licenza. Però puoi andare
e chiedere

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:48:24 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:14:48 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:

>In messagge:news:mn.14037d637...@dukazzi.it,
>*Fra* <dukaz...@dukazzi.it> scriveva/wrote/schrieb:
>|| Mentre stringevo i bulloni della Ducati...
>||
>||| +**nein... te lo dice una quasi guardia, sto aspettando che mi
>||| chiamino per gli esami.
>||| Rossella
>||
>|| l'estate scorsa ho chiesto ad una gf nel parco delle dolomiti a
>|| cortina, mi ha detto che fuori dal parco non ci sono problemi...?????
>
>E hanno ragione, la Rosselle come al solito è un po' fuori ... crede che nel
>mondo ci son solo cacciatori.


No best.. non per insistere ma.... ripeto se non credi a me vai
all'amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca e parla con il
responsabile delle guardie... poi dici...

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:48:07 AM3/2/06
to

"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:RfFNf.9826$6e2....@news.edisontel.com...

>
> Ma il ranger che cos'è allora?

A dir la verità non so esattamente chi sia sto ranger, credo che faccia
parte della protezione civile o cose del genere. In pratica è generalmente
un vecchiettino che si aggira per boschi e parchi panda munito e ti dice di
legare il cane... Non può fare multe, solo dirti di legare il cane.... Se
qualcuno ne sa di più su questa figura mi illumini!

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:49:04 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:25:45 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>

***è ma lui è l'esperto sai com'è...

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:48:28 AM3/2/06
to
In messagge:news:l58e0251ojln9siif...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:10:31 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||
||| E si parla di caccia ... ti entra nella testolina?
||
|| alur.. il cane libero è considerato "disturbo alla selvaggina e
|| all'ambiente" non frega un tubero se non è di una razza da caccia,
|| tra l'altro il dogo lo eh, anche se l'hanno spostato nel gruppo II.
|| Dipende da chi ti trovi davanti... se io mi trovassi davanti a uno
|| come te che non vuol capire il problema... beh non andrei tanto
|| leggera... Ripeto uno degli ultimi verbali che ho visto era il golden
|| di una signora recidiva che non la voleva capire e le è toccato
|| pagarselo.

Ti ho già risposto in materia ... e credimi, con me ci cascaresti brutto, ma
veramente brutto ... >;->>
E gli abruzzesi son sicuramente più tosto di voi padani ...

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:49:22 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:2b8e02ttck4dhilmb...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 17:10:55 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
> wrote:
>>>
>>Quanto mi costerebbe iscrivermi a questa ATC ipotesi?
>>
>>Romy
>>
>
>
> ***dipende, minimo 120 150 E... però (e qui il cane si morde la
> coda...) normalmente non ti accettano senza licenza. Però puoi andare
> e chiedere
> Rossella

Chiedere non costa nulla, proverò!

Romy


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:50:57 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:33:26 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>||
>|| ATC? allora è un ambito territoriale di caccia. Non è vietata la
>|| caccia... cioè vietata se non appartieni all'atc pagando la tassa
>|| annuale.. quindi non è demaniale è atc sono solo 30 E in caso :-)


>
>Ma chi parla della caccia tranne te?

***perchè ripeto il cane libero - QUALASISI CANE- è soggetto della
legislazione venatoria .... perchè è un potenziale disturbo della
fauna. Vallo a chiedere agli uffici di competenza o agli avvocati del
settore

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:50:02 AM3/2/06
to
In messagge:news:2a8e02tl73tumdql5...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:10:40 +0100, "Pavi" <pa...@pavi.com> wrote:
||
||| "Le Bestioline"
|||
|||| Legge 11-02-1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna
|||| selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
|||
||| grazie ;)
||| me la stampo e me la studio per bene :)
||
|| devi cercare anche la regge regionale piemonte che integra.

Non deviare, la 157 non è una legge quadro ...

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:52:53 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:52:10 +0100, "jody"
<cricolpi(noseccatori)@virgilio.it> wrote:

>
>"Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel messaggio
>news:FKENf.9801$6e2....@news.edisontel.com...

>> || senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che č


>> || consentito solo ai titolari di licenza di caccia
>>
>> BUAHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHAHHAHAHAAA
>
>
>Best, guarda che qui ha ragione la Ross....!!! ;-)


con quello che ti fanno pagare mi pare il minimo...
Cmq se il signor tizio proprietario del campo X vede il signor cajo
che ci pascola sopra lo puņ tranquillamente denunciare per violņazione
di proprietą privata e chiedere i danni se rovina le culture. Per
questo il cacciatore č obbligato ad essere assicurato e ad assicurare
il cane

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:54:18 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:43:41 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:

>
>||
>|| ***alur... il cane libero... rientra nella legislazione venatoria...

>|| è a te che non entra in testa...
>
>Come dicevo ... è un peccato tutta sta formazione per niente.


***ti ha risposto anche Cristiana - Jody che lavora nelle scienze
forestali. Se non credi a me credi a lei...

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:54:23 AM3/2/06
to
In messagge:news:440721a6$0$18291$4faf...@reader1.news.tin.it,

*Romy e Cleo* <rom...@seeker.it> scriveva/wrote/schrieb:

Dimmi di dove sei e posso controllare se ci son colleghi che si chiamano
rangers ... poi, dipende dal servizio che fa. Se è in convenzione con il
comune puoi chiedere lì che competenza e autorità ha, cmq al massimo può
essere un pubblico ufficiale (ma la convenzione lo deve prevedere e lui deve
avere la rispettiva formazione). Poi, per ordinarti di legare il cane lui
deve fare riferimento a qualche normativa ... se non lo fa gli puoi regalare
un biglietto andata senza ritorno ... ;-)

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:55:51 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:48:07 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
wrote:

>


strano.. di solito possono fare le multe. La descrizione è pittoresca
cmq :-P

rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:56:59 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:48:28 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>Ti ho già risposto in materia ... e credimi, con me ci cascaresti brutto, ma
>veramente brutto ... >;->>
>E gli abruzzesi son sicuramente più tosto di voi padani ...


***sì infatti in caso si trovino individui come te la prassi è
chiamare i carabinieri, tirare giù la targa tua se hai un'auto e far
partire una denuncia per offesa a pubblico ufficiale

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:56:08 AM3/2/06
to
In messagge:news:ch8e02tnpn7podnrg...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:33:26 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||
|||||
||||| ATC? allora è un ambito territoriale di caccia. Non è vietata la
||||| caccia... cioè vietata se non appartieni all'atc pagando la tassa
||||| annuale.. quindi non è demaniale è atc sono solo 30 E in caso :-)
|||
||| Ma chi parla della caccia tranne te?
||
|| ***perchè ripeto il cane libero - QUALASISI CANE- è soggetto della
|| legislazione venatoria .... perchè è un potenziale disturbo della
|| fauna. Vallo a chiedere agli uffici di competenza o agli avvocati del
|| settore

Ho fatto di meglio ... me lo sono fatto spiegare perbene dal CFS. Meglio di
loro non lo sa nessuno, credimi.

--
Wuff
Le Bestioline (non puntate / nicht punktiert / no dots)

www.millenniumdogs.net

Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

Dio creò l' uomo perché la scimmia l' aveva deluso.
Dopo però rinunciò ad altri sperimenti.
[Mark Twain]


rossella

unread,
Mar 2, 2006, 11:58:19 AM3/2/06
to
On Thu, 2 Mar 2006 17:56:08 +0100, "Le Bestioline"
<Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:


>
>Ho fatto di meglio ... me lo sono fatto spiegare perbene dal CFS. Meglio di
>loro non lo sa nessuno, credimi.


***emm noi lavoriamo con loro e con le guardie provinciali.

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:58:19 AM3/2/06
to
In messagge:news:sr8e02dtnb9coehqs...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:48:07 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>
|| wrote:
||
|||
||| "Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel
||| messaggio news:RfFNf.9826$6e2....@news.edisontel.com...
||||
|||| Ma il ranger che cos'è allora?
|||
||| A dir la verità non so esattamente chi sia sto ranger, credo che
||| faccia parte della protezione civile o cose del genere. In pratica
||| è generalmente un vecchiettino che si aggira per boschi e parchi
||| panda munito e ti dice di legare il cane... Non può fare multe,
||| solo dirti di legare il cane.... Se qualcuno ne sa di più su questa
||| figura mi illumini!
||
|| strano.. di solito possono fare le multe. La descrizione è pittoresca
|| cmq :-P

Ma vedi che razza di idiozie scrivi?
Non sai nulla, non chi è non di chi fa parte, per non parlare di cosa
rappresenta. Ma devi per forza aprire bocca ...

Romy e Cleo

unread,
Mar 2, 2006, 11:59:50 AM3/2/06
to

"rossella" <ask...@millenniumdogs.net> ha scritto nel messaggio
news:sr8e02dtnb9coehqs...@4ax.com...

> On Thu, 2 Mar 2006 17:48:07 +0100, "Romy e Cleo" <rom...@seeker.it>

> strano.. di solito possono fare le multe. La descrizione č pittoresca
> cmq :-P
> Rossella

Non so, io quelli che ho incontrato erano tutti cosě e non hanno mai fatto
multe. Magari ho trovato quelli intelligenti che hanno capito che non
infastidivo niente e nessuno...

Romy


Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 11:59:16 AM3/2/06
to
In messagge:news:cd8e02lu8kh36d7cv...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:14:48 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
||
||| In messagge:news:mn.14037d637...@dukazzi.it,
||| *Fra* <dukaz...@dukazzi.it> scriveva/wrote/schrieb:
||||| Mentre stringevo i bulloni della Ducati...
|||||
|||||| +**nein... te lo dice una quasi guardia, sto aspettando che mi
|||||| chiamino per gli esami.
|||||| Rossella
|||||
||||| l'estate scorsa ho chiesto ad una gf nel parco delle dolomiti a
||||| cortina, mi ha detto che fuori dal parco non ci sono
||||| problemi...?????
|||
||| E hanno ragione, la Rosselle come al solito è un po' fuori ...
||| crede che nel mondo ci son solo cacciatori.
||
|| No best.. non per insistere ma.... ripeto se non credi a me vai
|| all'amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca e parla con
|| il responsabile delle guardie... poi dici...

Te sei di coccio, vero?

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 12:01:15 PM3/2/06
to
In messagge:news:k09e02dpd2qs17e2r...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:56:08 +0100, "Le Bestioline"
|| <Le.Bestioline.@interfree.it> wrote:
|||
||| Ho fatto di meglio ... me lo sono fatto spiegare perbene dal CFS.
||| Meglio di loro non lo sa nessuno, credimi.
||
|| ***emm noi lavoriamo con loro e con le guardie provinciali.

Si, hai racione ...

Le Bestioline

unread,
Mar 2, 2006, 12:04:32 PM3/2/06
to
In messagge:news:rj8e02ph9hi07v3lu...@4ax.com,
*rossella* <ask...@millenniumdogs.net> scriveva/wrote/schrieb:

|| On Thu, 2 Mar 2006 17:52:10 +0100, "jody"
|| <cricolpi(noseccatori)@virgilio.it> wrote:
||
|||
||| "Le Bestioline" <Le.Bestioline.@interfree.it> ha scritto nel
||| messaggio news:FKENf.9801$6e2....@news.edisontel.com...
|||||| senza contare l'ingresso su terreni privati non recintati che è

|||||| consentito solo ai titolari di licenza di caccia
||||
|||| BUAHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHAHHAHAHAAA
|||
||| Best, guarda che qui ha ragione la Ross....!!! ;-)
||
|| con quello che ti fanno pagare mi pare il minimo...
|| Cmq se il signor tizio proprietario del campo X vede il signor cajo
|| che ci pascola sopra lo può tranquillamente denunciare per
|| violòazione di proprietà privata e chiedere i danni se rovina le
|| culture. Per questo il cacciatore è obbligato ad essere assicurato e
|| ad assicurare il cane

Avete gente strana delle parti vostri ... qui le persone di solito *non*
pascolanno, al massimo lo le pecore che hanno con se.
Poi ... violazione di prop. priv. seconda quale legge?

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