L'oblazione estingue il reato, dunque non ci potra' mai essere alcuna
condanna ... da non menzionare ;-)
gordon
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Avv. Paolo Virgili
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f.spezia <fsp...@libero.it> wrote in message
PzEb6.11446$ew1.8...@news.infostrada.it...
Non sono d'accordo. La sentenza che segue all'accoglimento della
domanda di oblazione dichiara l'estinzione del reato. Per quanto
riguarda, invece, l'art. 686, primo comma, lett a), n° 1,
l'iscrizione è conseguenza di una sentenza di condanna o di un
decreto penale divenuto irrevocabile. Relativamente a
quest'ultimo provvedimento, non si procede all'iscrizione nel
casellario se il reato per cui si è proceduto rientra fra quelli
per i quali è ammessa l'oblazione ex art. 162 c.p. Questa,
probabilmente, è la fonte del tuo errore.
E' da notare, invece, che l'estinzione del reato conseguente
all'applicazione di sanzioni sostitutive dietro richiesta
dell'imputato non impedisce l'iscrizione nel casellario della
sentenza relativa (n° 4, lett. a) medesimo articolo).
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Saluti
Lorenzo
lorenzodes ha scritto nel messaggio ...
>
...
Esistono 2 ipotesi di oblazione, contenute rispettivamente negli
artt. 162 e 162bis del codice penale.
Nel primo caso (oblazione detta obbligatoria per le
contravvenzioni punite dalla legge con la sola pena
dell'ammenda), il contravventore può chiedere, prima
dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto
penale, di pagare una somma pari ad un terzo del massimo della
pena (ammenda) prevista dalla legge per detta contravvenzione,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
Nel secondo caso (oblazione detta discrezionale per le
contravvenzioni punite con la pena *alternativa* dell'arresto e
dell'ammenda), il contravventore può essere ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale,
una somma corrispondente alla metà del massimo della pena
pecuniaria (ammenda) stabilita dalla legge per quel reato, oltre
le spese del procedimento e quelle sostenute dall'eventuale parte
civile. L'ammissione all'oblazione, in questo caso, è subordinata
al deposito, contestuale alla domanda, di detta somma e non può
essere concessa:
1) in caso di recidiva reiterata, di abitualità nelle
contravvenzioni o professionalità nel reato.
2) nel caso permangano conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili dal contravventore;
Il giudice può respingere la domanda (e per questo tale oblazione
è detta discrezionale) avuto riguardo alla gravità del fatto.
Il pagamento della somma, anche in questo caso, comporta
l'estinzione del reato.
E' opportuno ricordare che non è ammessa l'obazione per i reati
contravvenzionali per i quali è prevista la pena dell'arresto da
sola o *in aggiunta* all'ammenda.
Poi ci sono altri tipi di oblazione, come quella amministrativa
ecc.
Leggasi: esistono 2 ipotesi di oblazione giudiziale.