Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Regio Decreto 646/1905

2,095 views
Skip to first unread message

Marco Zanon

unread,
Aug 31, 2002, 5:44:32 PM8/31/02
to
Salve a tutti,

mio padre sta cercando il testo del Regio Decreto 646 del Luglio
1905 (sa che è stato abrogato nel '93 ma gli serve comunque),
non sapete per cortesia dove posso trovarlo? Ho cercato con
Google e sui principali siti correlati (compreso il Ministero
degli Interni) ma non c'è nulla...

grazie mille - saluti :)

Marco Zanon [http://www.marcozanon.com]

Janca

unread,
Sep 1, 2002, 4:39:05 AM9/1/02
to
On line - che io sappia - solo consultando l'archivio delle leggi anteriori
al 1970 sull'Italgiure - Find, la Banca dati della Corte di Cassazione
(http://www.giustizia.it/cassazione/bancadati.html).
Io uso Telnet ma avverto che non ha un'interfaccia utente molto amichevole
(si tengono persino brevi corsi per addetti ai lavori), peraltro rimasta
invariata da quando il sistema fu creato da S. E. dott. Novelli, primo
presidente del C.E.D. nei primi anni '80 (ricordiamoci correvano ancora gli
anni bui del DOS).
E, soprattutto, occorre la password, ostacolo invero superabile in
università, corti d'appello e tribunali che ne consentano l'utilizzo - a
volte persino assistito - anche al pubblico.
Altrimenti buttati a corpo morto sul cartaceo. Dunque in una biblioteca...
Esistono opere a schede mobili con tutte le leggi in vigore (ma forse una
abrogata nel 1993 ancora ce la trovi data la solerzia che dedicano taluni
assistenti bibliotecari all'aggiornamento).
Se no vedi Le leggi d'Italia annata 1905 oppure - con più pazienza se non
hai la data di pubblicazione - dai un'occhiata la Gazzetta Ufficiale del
Regno. All'epoca l'attività legislativa era più rarefatta e a naso un R. D.
recante il n. 646 mi puzza di fine anno, andrei sparato su
novembre/dicembre... Certo però che, in questi ultimi casi, non saprai mai
se il testo originale è stato poi oggetto di verosimilissime modificazioni
nel corso del tempo.
Personalmente vivo sempre con grande ansia l'aver a che fare con una vecchia
norma. Mi angoscia il dover lavorare su un testo di cui potrei ignorare
eventuali abrogazioni parziali o integrazioni legislative.
Comunque...
Buona caccia.
Divertiti.
J.


Marco Zanon

unread,
Sep 1, 2002, 4:59:14 AM9/1/02
to
> Comunque... Buona caccia. Divertiti.

grazie per le informazioni, riferirņ... :)

Law

unread,
Sep 1, 2002, 5:04:48 AM9/1/02
to

"Marco Zanon" <in...@marcozanon.com> ha scritto nel messaggio
news:CFkc9.37820$ub2.6...@news1.tin.it...
Inviato a in...@marcozanon.com


Law

unread,
Sep 1, 2002, 5:07:05 AM9/1/02
to

"Janca" <pea...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Kmkc9.1778$c66....@tornado.fastwebnet.it...

> On line - che io sappia - solo consultando l'archivio delle leggi
anteriori
> al 1970 sull'Italgiure - Find, la Banca dati della Corte di Cassazione
> (http://www.giustizia.it/cassazione/bancadati.html).
> Io uso Telnet ma avverto che non ha un'interfaccia utente molto amichevole
> (si tengono persino brevi corsi per addetti ai lavori), peraltro rimasta
> invariata da quando il sistema fu creato da S. E. dott. Novelli, primo
> presidente del C.E.D. nei primi anni '80 (ricordiamoci correvano ancora
gli
> anni bui del DOS).
> E, soprattutto, occorre la password, ostacolo invero superabile in
> università, corti d'appello e tribunali che ne consentano l'utilizzo - a
> volte persino assistito - anche al pubblico.
> Altrimenti buttati a corpo morto sul cartaceo. Dunque in una biblioteca...
> Esistono opere a schede mobili con tutte le leggi in vigore (ma forse una
> abrogata nel 1993 ancora ce la trovi data la solerzia che dedicano taluni
> assistenti bibliotecari all'aggiornamento).
> Se no vedi Le leggi d'Italia annata 1905 oppure - con più pazienza se non
> hai la data di pubblicazione - dai un'occhiata la Gazzetta Ufficiale del
> Regno. All'epoca l'attività legislativa era più rarefatta e a naso un R.
D.
> recante il n. 646 mi puzza di fine anno, andrei sparato su
> novembre/dicembre... Certo però che, in questi ultimi casi, non saprai mai
> J.
>
Infatti è del luglio del 1905, la ipertrofia legislativa c'era già allora!

Cmq, di solito oggi le leggi si cercano sulle banche dati private (Ipsoa, De
Agostini...), che con il cartaceo hanno chiuso oramai!

Janca

unread,
Sep 1, 2002, 5:31:22 AM9/1/02
to
> Infatti è del luglio del 1905, la ipertrofia legislativa c'era già allora!
>
> Cmq, di solito oggi le leggi si cercano sulle banche dati private (Ipsoa,
De
> Agostini...), che con il cartaceo hanno chiuso oramai!

Avevo premesso "a naso" ;oP

Certo la De Agostini, costantemente aggiornata con l'invio dei cd,... ma
dove l'avrebbe mai potuta reperire quel ragazzo?
J.


Law

unread,
Sep 1, 2002, 5:36:14 AM9/1/02
to

"Janca" <pea...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:M7lc9.1797$c66...@tornado.fastwebnet.it...
La De Agostini c'è anche on line. La soluzione dei dischi è ormai superata.
Ci sarebbe poi l'IPSOA che dà la possibilità di abbonarsi in prova per 15
gg.
Basta industriarsi un po'!

Max max

unread,
Sep 1, 2002, 6:15:38 AM9/1/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:ZMkc9.37837$ub2.6...@news1.tin.it...

> Cmq, di solito oggi le leggi si cercano sulle banche dati private
(Ipsoa, De
> Agostini...), che con il cartaceo hanno chiuso oramai!

Triste comunque che un sistema come quello della Cassazione non sia
adeguato (anche come contenuti) e accessibile gratuitamente al
pubblico.
Secondo me testi normativi, nel testo storico ed aggiornato, ed i
testi delle sentenza dovrebbero essere liberamente accessibili a
tutti.

Max max

Arturo

unread,
Sep 1, 2002, 6:32:00 AM9/1/02
to
"Max max" <maxmax(nomail)@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:eNlc9.38049$ub2.6...@news1.tin.it...

> Secondo me testi normativi, nel testo storico ed aggiornato, ed i
> testi delle sentenza dovrebbero essere liberamente accessibili a
> tutti.

Santissime parole.

A.


Law

unread,
Sep 1, 2002, 6:34:33 AM9/1/02
to

"Max max" <maxmax(nomail)@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:eNlc9.38049$ub2.6...@news1.tin.it...
Perfettamente d'accordo con te.
Con ogni potente di turno, io ne parlo indefessamente, ma è flatus vocis...
tu pensa solo al mercato delle sentenze della cassazione, che assenti nel
CED della cassazione, puntualmente finiscono nelle solite aggiornatissime
banche dati IPSOA, De Agostini etc.

Janca

unread,
Sep 1, 2002, 10:55:32 AM9/1/02
to
E pensare che all'epoca in cui il sistema Italgiure Find fu inaugurato era
all'avanguardia e, per lungo tempo, persino gratuito.
Ricordo addirittura di giuristi neozelandesi che vennero a studiarne
l'architettura.
J.

"Max max" <maxmax(nomail)@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:eNlc9.38049$ub2.6...@news1.tin.it...

Il tifoso

unread,
Sep 1, 2002, 12:14:59 PM9/1/02
to
Il salomonico Marco Zanon <in...@marcozanon.com> il Sat, 31 Aug 2002
21:44:32 GMT sentenziò:

-------------
NOTA: i caratteri con gli accenti non vengono visualizzati
correttamente, ma è facile l'interpolazione
-------------


RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Regio Decreto 16 luglio 1905, n. 646
(in Gazz. Uff. il 10 febbraio, n. 34) -- che approva il testo unico
delle leggi sul credito fondiario. [testo TESTO UNICO] [parte 2 di 2]
CFR RD 16.07.1905 n. 646 E Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] TESTO UNICO DELLE LEGGI
SUL CREDITO FONDIARIO CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
1. (Art. 1 della legge 22 febbraio 1885 -- Art. 1 della legge
17 luglio 1890). Il credito fondiario del Regno Š esercitato dal
Monte dei Paschi di Siena, dall'istituto delle opere pie di San Paolo
di Torino e dalle casse di risparmio di Milano e di Bologna e
dall'istituto italiano di credito fondiario, societ… anonima col
capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7
febbraio 1891, secondo le prescrizioni del vigente codice di
commercio. Il Governo del Re puo concedere, mediante decreto reale,
l'esercizio del credito fondiario a societ… od istituti i quali
abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette societ… od istituti
possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il
loro capitale versato, purch‚ dimostrino di possedere crediti
ipotecari per un ammontare uguale alla met… del capitale versato.
Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza
corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che
vengono estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle
fondiarie al valore nominale gi… in circolazione, da dichiararsi fuori
circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.
Analogamente all'art. 32 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte
a favore delle societ… o degli istituti sono di preferenza destinate a
garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le
cartelle vincolate sono pure di preferenza destinante a garantire
l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
CFR L 14.08.1974 n. 395 Art Unico
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
2. (Art. 2 della legge 22 febbraio 1885). Il Governo
del Re puo anche concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del
credito fondiario ad associazioni mutue di proprietari, purch‚
gl'immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5
milioni. Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto, su
proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilir…
le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e
determiner… il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle
cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere al met… del
valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca. Le associazioni
di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa
legge, relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti,
alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
3. (Art. 20, parte 1¦, della legge 17 luglio 1890 -- Art. 2 della
legge 6 maggio 1891). Gl'istituti che
attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati
a partecipare all'istituto italiano di credito fondiario, anche dopo
l'avvenuta costituzione di esso. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
4. (Art. 20, parte 2¦, 3¦, e 4¦ della legge 17 luglio 1890).
Tale partecipazione, quando sia accettata dall'istituto italiano, sar…
stipulata per regolare convenzione. L'istituto partecipante dovr…
concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova societ… in una
misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso
fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione. L'istituto
partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del
capitale sociale, potr… comprendere la riserva e il fondo di garanzia
delle proprie operazioni di mutuo fondiario. In ogni caso il
conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli istituti
partecipanti non potr… mai ammontare ad una somma superiore alla met…
del capitale versato dall'istituto italiano; in guisa che l'altra met…
di questo capitale sociale sia libera ed applicabile a nuovi mutui
all'infuori di quelli apportati dagli istituti partecipanti. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
5. (Art. 21 della legge 17 luglio 1890). Ognuno
degli istituti predetti che parteciper… all'istituto italiano cesser…
di funzionare come istituto autonomo di credito fondiario.
L'istituto italiano assumer… la massa di tutti i mutui fatti
dall'istituto partecipante e li considerer… come mutui fatti
direttamente, per modo che nella facolt… concessale e nei limiti
prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie,
la nuova societ… dovr… computare le cartelle dell'istituto
partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.
Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la
riserva e il fondo di garanzia gi… esistenti presso l'istituto che le
ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di
capitale sociale; e, quanto al resto, nulla viene immutato nello stato
presente di diritto e fatto. Sulla domanda dei possessori delle
cartelle dell'istituto partecipante, l'istituto italiano potr…
sostituire le cartelle in circolazione dell'istituto cessante con
proprie cartelle. Le cartelle dell'istituto cessante sostituite
verranno annullate. Tale sostituzione sar… gratuita. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
6. (Art. 22 della legge 17 luglio 1890). Per le
fusioni che avvenissero di istituti di credito fondiario preesistenti
con l'istituto italiano, non saranno immutati n‚ i diritti n‚ i doveri
dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio. Tutti
gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni
ipotecarie che si rendessero necessarie per operare la fusione,
saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di
lire 1.20 che rester… a carico degli istituti cessanti e italiano. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
7. (Art. 26 della legge 17 luglio 1890 -- Art. 1 della legge
8 agosto 1895). Il Governo del Re puo concedere, mediante decreto
reale, l'esercizio del credito fondiario a societ… o istituti che
abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma
non minore di 2 milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi
l'istituto locale di credito fondiario o venisse a mancare in avvenire
per qualsiasi motivo. L'ammontare del capitale versato Š determinato
nel decreto reale di concessione e la societ… o l'istituto non potr…
ottenere la facolt… di emettere cartelle fondiarie nella misura del
decuplo del capitale stesso, se non avr… dimostrato di possedere
crediti ipotecari per un ammontare uguale alla met… del capitale
versato. L'altra met… puo essere impiegata in mutui ipotecari, in
titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri
istituti o societ…, o anche, e per non oltre il decimo del capitale
versato, in cartelle proprie. I crediti ipotecari nei quali Š
impiegata in modo permanente una met… del capitale versato,
prevenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno
sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti
ipotecari della stessa natura. Il Governo del Re ha facolt… di
concedere, mediante decreto reale, aumenti nel capitale versato. Per
le nuove societ… od istituti che intendono operare in tutto il Regno,
rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1ø della presente legge. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
8. (Art. 3 della legge 8 agosto 1895). Per la
costituzione delle societ… od istituti di credito fondiario indicati
nell'articolo precedente, si seguiranno le norme delle leggi che
regolano, secondo la natura degli enti, la forma costitutiva e il
riconoscimento giuridico di essi. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
9. (Art. 3, ultima parte della legge 17 luglio 1890). Il
Governo del Re potr… concedere l'esercizio del credito fondiario in
tutto il Regno ad altri istituti. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
10. (Art. 1 della legge 22 febbraio 1885). Gli
istituti indicati nell'art. 1 della presente legge possono fare
operazioni in tutte le province dello Stato. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
11. (Art. 3 della legge 22 febbraio 1885). Ogni
istituto dovr… stabilire nelle citt… designate con decreto reale
agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti
e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario.
Potranno adempiere l'ufficio di agenzia i corpi morali (casse di
risparmio, monti di piet… ed altri istituti), riportando
l'autorizzazione del Governo. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
12. (Art. 4, lettere a), b), c), d), e), e due
ultimi capoversi della legge 22 febbraio 1885). Il credito fondiario
ha per oggetto: a) di prestare una prima ipoteca sopra immobili e
fino alla met… del loro valore, somme rimborsabili con
ammortizzazione; b) di acquistare per via di cessione o di
surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra
accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione; c) di
effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di
cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai
mutuatari; d) di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un
credito a conto corrente; garantito da ipoteca alle stesse condizioni
dei prestiti; e) di incaricarsi gratuitamente dell'esazione di
cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia
sopra la banca, di assegni sulle casse dello Stato, delle province e
dei comuni, di interessi e dividendi di societ…, aventi guarentigia o
sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in
conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite
nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualit…, di
scadenza posteriore all'effettiva riscossione. Quando il mutuo
richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la propriet… rustica
dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'istituto
potr… prestare fino a tre quinti di valore. Non sar… di ostacolo
alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni
ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da
mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da
anticipare in conto corrente, non ecceda la met… o i tre quinti del
valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente
legge. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 2
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
13. (Art. 5 della legge 22 febbraio 1885). Sono
considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali
debbono essere rimborsati i crediti gi… iscritti, quando per effetto
di tale rimborso l'ipoteca dell'istituto diventa prima. L'istituto
puo fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la
surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del credito rimborsato,
ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 2
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
14. (Art. 6 della legge 22 febbraio 1885). Ai termini
dell'art. 12 i mutui possono essere di due sorta, a) prestiti con
ammortizzazione rimborsabili per annualit… che comprendono
l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di
amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota
d'ammortizzazione: quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il
prestito in un periodo di tempo non minore di 10 anni, n‚ maggiore di
50; b) anticipazioni precedenti dall'apertura di crediti a conto
corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel
regolamento. L'anticipazione pero non potr… eccedere la met… del
valore del fondo dato in ipoteca. I prestiti si fanno in cartelle
fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in denaro da
ciascuno degli istituti. L'interesse sui prestiti Š uguale a quello
delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle
anticipazioni a conto corrente Š variabile e determinato
dall'istituto. Si pagano in numerario gli interessi, le annualit… ed
i compensi dovuti all'istituto, nonch‚ gli interessi e le somme di
estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 2
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
15. (Art. 4 della legge 8 agosto 1895). Gli
istituti o le societ… esercenti di credito fondiario con capitale
minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta
concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 2
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
16. (Art. 13 della legge 22 febbraio 1885). Se
l'istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, former… col
mutuatario contratto condizionata per avere effetto, dopo che, presa
iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle
ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o
trascrizione. In tal caso l'istituto far… procedere alla
stipulazione del contratto definitivo, e consegner… al mutuatario
tante carte le quante corrispondono all'entit… del prestito, previa
quietanza. Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il
conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni gi… prese,
annoter… il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla
nota della primitiva iscrizione dichiarer… di avervi fatto la predetta
iscrizione marginale. Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari
del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della
quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel
precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola
operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 3
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
17. (Art. 12 della legge 22 febbraio 1885). Allo
scopo che l'istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il
mutuatario avr… diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni
generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza.
Potr… domandare altres? la purgazione del fondo dai privilegi e dalle
ipoteche, rimborsando ai creditori inscritti le somme loro dovute,
sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso
anticipato. In pagamento andr… soggetto alle condizioni
dell'impiego, a norma del diritto comune nei casi nei quali, per
qualunque siasi motivo, non si potesse fare liberamente. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 4
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
18. (Art. 14 della legge 22 febbraio 1885). Le
iscrizioni ipotecarie a favore dell'istituto saranno valide nonostante
il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci
giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno
a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 4
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
19. (Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge
4 giugno 1896). Le iscrizioni ipotecarie prese dall'istituto e
quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione
saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei
termini e modi stabiliti dalla legge. Senza pregiudizio dell'obbligo
della responsabilit… dei conservatori delle ipoteche per la
rinnovazione d'ufficio, gl'istituti hanno diritto di conseguire, senza
spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti
dalla legge. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 4
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
20. (Art. 6 della legge 4 giugno 1896). I
successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi
causa debbono notificare giudizialmente all'istituto come essi sono
sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecario. Anche il
marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote
il fondo gi… ipotecato all'istituto. Per la prova del trasferimento
baster… la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui
l'istituto prender… nota. In virt- di siffatta notificazione, che
deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi
causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i
fondi, l'istituto proceder… contro di loro nel modo stesso come
avrebbe proceduto contro l'originario debitore. In mancanza di tale
notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione di
ipoteche, di interruzione della prescrizione di esse, di sequestro,
d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'istituto in possesso,
di subastazione e di aggiudicazione, possono essere diretti contro il
debitore inscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o
per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel
frattempo passato nelle mani di uno o pi- eredi, ovvero di aventi
causa o terzi, con o senza divisione. In questo caso i successori,
gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza
obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri interessati e non
intervenuti per integrare il giudizio. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
21. (Art. 7 della legge 4 giugno 1896). Per gli
effetti dell'art. 1987, n. 2, codice civile l'istituto del credito
fondiario elegger… il domicilio nel luogo della sua sede: e tale
elezione avr… efficacia anche pei contratti vigenti quando sia
annotata in margine alla elezione di domicilio fatta ai sensi del
citato articolo. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 4
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
22. (Art. 28 della legge 17 luglio 1890). Gli
Istituti di credito fondiario, allorquando in esercizio della facolt…
dichiarata alla lettera b, art. 12 della presente legge, acquistino
per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far
risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del
creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile
ipotecato che non segu? e non fu loro notificata, n‚ da essi accettata
alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito
ipotecario in questione. Ogni falsa attestazione al riguardo Š
punita ai sensi dell'art. 279 del codice penale. Inoltre la cessione
o la surrogazione a favore di un istituto di credito fondiario
risultante dal contratto condizionato dovr…, dopo eseguita la relativa
annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di
usciere al domicilio eletto e al domicilio o residenza dichiarati
nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o
posteriormente inscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in
margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni. Un estratto
della notificazione verr… pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei
periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione
non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore. Ove la
notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovr… essere
rinnovata dopo quindici giorni. Dieci giorni dopo la notificazione
della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del
tribunale civile competente, per ragione dei beni ipotecati, gli atti
e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 5
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
23. (Art. 29 della legge 17 luglio 1890). Qualora
siano intervenute le dichiarazioni di cui nella prima parte dell'art.
22, i creditori cessionari pignoratizi o surrogati, i pignoranti e i
sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la
cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non
avranno diritti di preferenza n‚ di parit… sul credito annotato per
cessione o per surroga a favore dell'istituto di credito fondiario,
anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od
annotazione a vantaggio dell'istituto. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 5
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
24. (Art. 30 della legge 17 luglio 1890). Se entro
quaranta giorni dalla notificazione e pubblicazione di cui nei
capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 22, e nelle quali dovr…
essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del
presente articolo, non viene intimata all'istituto mutuante alcuna
opposizione da parte dei notificati, l'istituto stipuler… il contratto
definitivo e non saranno pi- ammesse eccezioni di sorta alcuna contro
la validit… della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'istituto di
credito fondiario; e l'annotazione di cessione o surrogazione a suo
favore sortir… gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente
dal proprietario dell'immobile ed inscritta inizialmente a favore
dell'istituto per garanzia di mutuo fondiario. Le iscrizioni
ipotecarie a favore dell'istituto, come Š gi… stabilito dall'art. 18
della presente legge, e quelle nelle quali subentrasse per via di
cessione o surrogazione, saranno valide nonostante il sopraggiunto
fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la
pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la
sentenza stessa retrotragga la cessione dei pagamenti. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 5
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
25. (Art. 31 della legge 17 luglio 1890). Chi
inscrirvesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione
dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore
di un istituto di credito fondiario non potr… opporre all'istituto
alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre
contro l'iscrizione ed il credito ceduti o surrogati. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 5
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
26. (Art. 32 della legge 17 luglio 1890). Nel caso
di acquisto d'ipoteca per via di cessione o surrogazione, se l'ipoteca
susseguente di un altro creditore Š d'impedimento all'assicurazione
ipotecaria dei diritti di commissione od erariali, il mutuatario potr…
sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria
depositando presso l'istituto mutuante in contanti od in cartelle
fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la
quale non si puo iscrivere ipoteca. Gl'interessi del denaro dei
titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare
sar… imputato nel pagamento delle semestralit…. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 5
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
27. (Art. 1 della legge 4 luglio 1896). I mutuatari
pagano all'istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e
spese di amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di
ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni
100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la
spesa del contratto e di riduzione e cancellazione d'ipoteca.
Inoltre pagano all'istituto, affinch‚ questo ne soddisfi il pubblico
erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire
diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che
potranno per decreto reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo
di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui
competere per il contratto e la emissione e circolazione delle
cartelle fondiarie. Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie
l'abbonamento comprende anche: 1ø le accettazioni di delegazioni
di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore; 2ø gli atti
di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado,
cancellazione e reiscrizione di ipoteche, fatti dopo il contratto
condizionale di mutuo, allo scopo che l'istituto consegua la prima
ipoteca; 3ø gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di
cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e
con lo scopo indicato al n. 2; 4ø gli atti di proroga della minor
mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a
termine minore del convenuto; 5ø gli atti relativi all'iscrizione
delle ipoteche giudiziali e suppletive; 6ø gli atti di quietanza e
di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;
e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o
da esso necessariamente dipendenti. Quando il mutuo, per
l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla met…,
il compenso sar… ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire
della residuale. Se al mutuatario originario subentrano pi-
mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i
mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo
assunte, ed il benefizio della riduzione, di cui all'alinea
precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso
il mutuo originario. I conti correnti con garanzia ipotecaria sono
soggetti alle tasse ordinarie. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DLT
03.09.1916 n. 1158 Art 2
MOD RDL 03.01.1926 n. 83 Art 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 6
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
28. (Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 5ø e 6ø capoverso -- Art.
3 della legge 4 giugno 1896). Il debitore ha
facolt… di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito,
corrispondendo pero all'istituto e all'erario i compensi di cui
all'articolo precedente e nella misura come appresso: Per conto
dell'istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione
per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima
del tempo, e per conto dell'erario, nel caso della anticipata
restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto,
consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di
abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola
volta, congiuntamente al capitale restituito. Quando si tratti di
espropriazioni per mutui non superiore a lire 10,000, i diritti
erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualit…,
qualunque sia la durata del mutuo. Nel caso di restituzione
anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il
debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare
gli interessi relativi da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto
della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le
corrispondenti cartelle, salvo all'istituto di compensare al debitore
il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che sopra
proposta del debitore l'istituto possa ammettere. Il compenso di cui
nel presente articolo Š anche dovuto in tutti i casi in cui, per
inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'istituto
trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.
Nessun compenso Š dovuto per quella parte del capitale per la quale,
esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'istituto sia rimasto
incapiente. Parimenti nessun diritto sar… dovuto all'erario nel caso
di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un
nuovo mutuo con lo stesso o con altro istituto, purch‚ la somma e la
durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto
ed agli anni che rimangono a decorrere. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 7
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
29. (Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 7ø, 8ø e 9ø capoverso).
‚ in facolt… dell'istituto di rifiutare pagamenti di acconti e di
debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualit… dovuta dal
mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualit…
sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. Le
anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con
ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie, al loro valore
nominale, di un saggio di interessi uguale a quello del mutuo che si
rimborsa. Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del
suo debito originario, quando questo non ecceda 500,000 lire, ha
diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente
inscritta. Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potr…
ottenere la parziale riduzione di cui sopra con la estinzione di un
quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente.
Queste riduzioni parziali si opereranno con la esibizione al
conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione
dell'istituto, vidimata da notaio. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 7
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
30. (Art. 40 della legge 17 luglio 1890). Fermo il
diritto concesso al mutuatario con l'ultimo alinea dell'articolo
precedente, il mutuatario avr… diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o pi- stabili colpiti dall'ipoteca dell'istituto di
credito fondiario a misura dei fatti pagamenti. La librazione sar…
accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia
risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui
ha diritto l'istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a
norma di legge. Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a
tal uopo dovr… essere pagata dal richiedente la liberazione. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 7
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
31. (Art. 4 della legge 27 febbraio 1885 terzultimo capoverso - Art.
37 della legge 17 luglio 1890). Le cartelle
fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 per cento, del
4 1/2 per cento e del 4 per cento. Oltre le cartelle con
gl'interessi accennati, gl'istituti potranno emettere cartelle con
l'interesse del 3 1/2 per cento. Ogni istituto di credito fondiario
mutuante puo stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la
tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle
corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potr…
colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1/2, al 4 o al 4
1/2 per cento. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DLT 03.09.1916 n. 1158 Art 1
MOD RDL 15.10.1925 n. 1923 Art 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 13
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
32. (Art. 9 della legge 22 febbraio 1885). La massa
delle cartelle fondiarie emesse Š garantita dalla massa delle ipoteche
prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al
pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza
che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non
contro l'Istituto. Le cartelle fondiarie sono staccate da un
registro a matrice e portano la indicazione del registro, in ordine al
quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative, e
queste anche con cedole al portatore. Le cartelle nominative sono
trasmissibili per semplice girata senza altra garanzia che quella
della esistenza del credito verso l'istituto del regolamento. Per
casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del
regolamento. Nel caso di smarrimento o distruzione di cedole
nominative di cartelle intestate, l'istituto emittente le pagher… al
titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il
quinquennio della loro scadenza prescrizionale senza essere stato
presentato per la esazione. Si provvede al rimborso delle cartelle
fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di
tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva
ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, nonch‚
all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre
medesimo per restituzione anticipata di capitale. Se la societ… o
l'istituto ha in circolazione cartelle fondiarie di pi- saggi
d'interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quante
rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i
crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura. Rispetto
ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si
hanno dall'istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche
quella di mancanza del fondo ipotecato. L'estrazione si fa
pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'istituto
annullate, giusta le modalit… del regolamento. Le cartelle estratte
non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.
Di ciascuna estrazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 13
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
33. (Art. 10 della legge 22 febbraio 1885). Le
cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione
da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti.
Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro
corso dagli istituti di credito fondiario, fino a concorrenza del
fondo a tale uso destinato. La Banca d'Italia, per i diritti ad essa
concessi dalle leggi che la regolano, potr… fare anticipazioni sopra
cartelle degli istituti di credito fondiario. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 11
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
34. (Art. 38 della legge 17 luglio 1890).
Gl'istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare
dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non
comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emettere, in luogo di
quelle che ritirano, altre cartelle a saggio di interesse inferiore.
Il rimborso delle cartelle, che si ritirassero per operare la
conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte
le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di
due anni, si ridurr… di altrettanto l'interesse di tutti i mutui
corrispondenti. Se la conversione si fa soltanto per una parte delle
cartelle di un determinato taglio, il benefizio della corrispondente
riduzione degli interessi contro i due anni si ripartir… in
proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello
stesso taglio. L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovr…
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed in tutti i
periodici per gli annunzi legali e ripetuto due volte alla distanza di
15 giorni. L'istituto italiano di credito fondiario dovr… inoltre
farlo pubblicare tre volte nelle borse delle piazze estere che saranno
designate nel Reale decreto di cui nell'art. 85. Trascorsi tre mesi
dall'ultima pubblicazione, tutte le cartelle non presentate perdono il
diritto a conseguire ulteriori interessi. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 11
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
35. (Art. 17 della legge 22 febbraio 1885). I
capitali degl'interdetti, dei minori, delle donne maritate ed in
generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o
disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti
ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti, possono essere
investiti o convertiti in cartelle fondiarie. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 11
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
36. (Art. 18 della legge 22 febbraio 1885). Le
disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione,
frode, falsit… o falsificazione dei titoli del debito pubblico
italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 11
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
37. (Art. 19 della legge 22 febbraio 1885). Le
cartelle fondiarie, gl'interessi, come pure i crediti a conto
corrente, non sono sequestrabili. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 11
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
38. (Art. 8, 1ø e 2ø alinea, della legge 22 febbraio 1885).
Il pagamento di interessi, annualit…, compensi, diritti di finanza e
rimborsi di capitali dovuti all'istituto non puo essere ritardato da
alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di
pieno diritto interesse dal giorno della scadenza. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
39. (Art. 2 della legge 4 giugno 1896). Nei
contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione
risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del
credito scaduto; e l'istituto puo chiedere esecutivamente il pagamento
integrale di ogni somma ad esso dovuta. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
40. (Art. 21 della legge 22 febbraio 1885). Per
riscuotere le annualit… l'istituto ha facolt… di procedere contro i
debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la
riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
41. (Art. 34 della legge 17 luglio 1890). In caso di
mora del debitore al pagamento delle semestralit…, l'istituto, prima
di ogni atto di esecuzione, potr…, citato il debitore e, ove del caso,
il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di
essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato. Il presidente
provveder… sulla domanda con ordinanza inappellabile e potr…
abbreviare della met… il termine per la citazione. Durante tale
immissione in possesso, l'istituto, nonostante sequestro o
pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori
del mutuatario, percepir… le rendite ed i frutti, il cui ammontare,
dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applicher…
in estinzione delle semestralit… maturate e che venissero a maturarsi
e delle spese. Il conto sar… reso di anno in anno e, trattandosi di
beni rustici, al fine dell'annata agraria. La immissione in possesso
cesser… e sar… reso il conto, sia quando ad istanza dell'istituto o di
altro creditore e venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e
venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano
estinti i debiti per semestralit… arretrate e il debitore, citato
l'istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza
emessa dal presidente. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
42. (Art. 33 della legge 17 luglio 1890 e art. 25 della legge
4 giugno 1896). In caso di dichiarazione di fallimento o di
mutuatari del credito fondiario, il curatore Š tenuto a versare
all'istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del
medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici,
salvo l'obbligo all'istituto stesso della restituzione a chi di
ragione in conformit… del disposto dall'art. 55. Le disposizioni
delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre
applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni
ipotecati agli istituti di credito fondiario. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
43. (Art. 10 della legge 4 giugno 1896). Nel
procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito
fondiario, Š escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo. Il precetto di pagamento Š notificato al
domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal
secondo capoverso dell'art. 20, al domicilio eletto dai successori o
aventi causa del debitore. La medesima regola sar… seguita qualora non
si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro
atto o sentenza quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la
nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.
Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al
domicilio di questo. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte
1 CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art
Unico Parte 1 ABR DPR 21.01.1976 n.
7 Art 21 ABR DLT
01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
44. (Art. 22 della legge 22 febbraio 1885). La
richiesta che venisse fatta dall'istituto o per ottenere nuova copia
di titoli esecutivi, dei quali Š argomento nell'art. 557 del codice di
procedura civile, non Š soggetta alla preventiva notificazione al
debitore; ma il magistrato competente ne ordiner… la spedizione sulla
semplice domanda dell'istituto medesimo. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
45. (Art. 11 della legge 4 giugno 1896). Notificato
al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale
competente nel giudizio di espropriazione procede sulla istanza
dell'istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario,
preferendo la persona che gli sia proposta dallo istituto, purch‚ la
riconosca idonea. Il presidente provvede egualmente sull'istanza
degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla
surrogazione di altro. Previa citazione dell'istituto, il presidente
revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della
immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralit…
arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'art. 41. Le ordinanze del
presidente sono provvisoriamente esecutorie. L'ordinanza di
immissione in possesso del sequestratario si esegue con la
notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio
in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due
giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si
recher… sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al
mutuatario vale citazione affinch‚ esso possa trovarsi presente. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
46. (Art. 9 della legge 4 giugno 1896). Il
privilegio stabilito nell'art. 1961 del codice civile viene esteso a
tutte le somme che l'istituto, in seguito ad autorizzazione del
presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario
anticipa per la conservazione dei beni. Non ha luogo
l'amministrazione giudiziaria e cessa, se gi… fosse ordinata, qualora
gl'immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in
favore dell'istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione
dei fitti. In tal caso l'istituto potr… procedere contro
l'affittuario moroso con la procedura speciale della legge stabilita
in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto
alla esecuzione mobiliare. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
47. (Art. 8 della legge 4 giugno 1896). Le cessioni
o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno,
anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del
precetto riguardo all'istituto avente ipoteca iscritta anteriormente
alla data certa della cessione o liberazione. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
48. (Art. 12 della legge 4 giugno 1896). Quando
occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sar… concessa dal
presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile e potr… essere
data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore
o del sequestratario, citato quello fra essi che non Š unito alla
istanza. Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui
ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici,
verser… nella cassa dell'istituto. Incombe lo stesso obbligo al
sequestratario che si trovi gi… nominato sulla istanza di altro
creditore. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario
si osserva la procedura degli incidenti. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
49. (Art. 13 della legge 4 giugno 1896). Le
opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte non sospendono il
corso del giudizio, salvo che l'autorit… giudiziaria ne ordini la
sospensione. L'istituto puo domandare l'incanto, attribuendo agli
immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito
nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla
estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del codice di procedura
civile, esclusa di regola la perizia. Qualunque sia il metodo di
valutazione prescelto, l'istituto non ha obbligo di sottostare
all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto
art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si proceder… ad
altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del
codice medesimo. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
50. (Art. 14 della legge 4 giugno 1896). Nei giudizi
di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarer… a sensi
dell'art. 2043, n. 3, del codice civile, Š minore del credito
dell'istituto e non viene fatto da altro creditore lo aumento del
decimo, in conformit… dell'art. 2045 del detto codice, l'istituto
medesimo puo fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra
stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e
senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
51. (Art. 15 della legge 4 giugno 1896). Se la
espropriazione si trovasse gi… iniziata da altri creditori, l'istituto
avr… diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel
procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'istituto
ha facolt… di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un
precetto anteriore, limitatamente ai beni ad essi ipotecati, fermi gli
atti gi… compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di
comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantit… di
beni a cui si riferisca un posteriore precetto. Tuttavia l'istituto
ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantit… dei beni
compresi nel precetto che d… luogo alla surrogazione od anche in un
precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso
ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche
eventuali, delle quali Š parola nell'ultimo capoverso dell'art. 12.
Quando l'istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri
di continuarla, potr… chiedersi da altro creditore la surrogazione, a
senso dell'art. 575 del codice di procedura civile. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
52. (Art. 16 della legge 4 giugno 1896). Il
magistrato assegner… sempre, nell'interesse del credito fondiario, il
termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile
stabilisce un termine massimo ed uno minimo. I termini della
notificazione pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti
alla met…. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
53. (Art. 17 della legge 4 giugno 1896). La sentenza
che autorizza la vendita Š sempre provvisoriamente eseguibile non
ostante qualsiasi gravame. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
54. (Art. 18 della legge 4 giugno 1896). Le domande
di separazione, le eccezioni di nullit… e tutte le stanze incidentali,
ancorch‚ riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di
pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il
caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale.
Nondimeno, se la domanda e poi respinta dal tribunale, la sospensione
ordinata non ha pi- effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga
impugnata. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
55. (Art. 21, lettera f, della legge 22 febbraio 1835). Il
compratore degli immobili, nei 20 giorni dalla vendita definitiva,
dovr… pagare all'istituto, senza attendere il proseguimento della
graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito
dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi
sar… astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla
rivendita degli immobili aggiudicatagli a sue spese e rischio, salvo
l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel
tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della
graduazione, non risultasse utilmente collocato. Il pagamento della
parte del prezzo di cui sopra, dovr… eseguirsi parimenti
dall'aggiudicatario nei 20 giorni dall'aggiudicazione anche quando da
altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale
obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
56. (Art. 19 della legge 4 giugno 1896). Le
disposizioni degli articoli 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, sono
applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli istituti di
credito fondiario nel caso dell'art. 689 del codice di procedura
civile. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
57. (Art. 24 della legge 22 febbraio 1885). La
procedura speciale stabilita con gli articoli precedenti Š applicabile
anche contro i deliberatari dei beni gi… ipotecati al credito
fondiario. L'acquirente di un immobile ipotecato al credito
fondiario, che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve
pagare, nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parte del prezzo
che corrisponda al credito dell'istituto. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
58. (Art. 25 della legge 22 febbraio 1885). I
privilegi processuali e di altra specie concessi dalla presente legge
per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto, anche quando
i beni dati in ipoteca appartengano a province, a comuni o ad altri
corpi morali. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
59. (Art. 21 della legge 4 giugno 1896). Tutti gli
atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto,
sono scritti su carta da bollo da centesimi 50. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
60. (Art. 20 della legge 4 giugno 1896). Dopo il
terzo esperimento d'asta gl'istituti possono chiedere al tribunale
civile, in camera di consiglio, citati il debitore e i creditori
iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni
sottoposti a espropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non
minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara. Il
relativo provvedimento non puo essere impugnato se non per nullit… di
forma, e la impugnazione non sospende la vendita. Il prezzo ricavato
dalla vendita Š versato all'istituto, il quale prelever… l'importo del
suo credito in conformit… all'art. 55, tenendo in deposito la somma
residuale agli effetti del giudizio di graduazione. Anche alla
vendita a trattative private Š applicabile l'art. 64. Gli
aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante
all'istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'istituto mutuante al
valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato
eseguito in contanti. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
61. (Art. 36 della legge 17 luglio 1890). Nel caso
di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a
garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potr… profittare del
mutuo concesso al debitore espropriato, purch‚ nei 15 giorni da quello
in cui sar… definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralit…
scadute, gli accessori e le spese, e purch‚ il prezzo a cui fu
deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuato credito
dell'istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il
debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo. Il
deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario. Ove
l'acquisitore eserciti questa facolt… dovr… uniformarsi al disposto
dell'art. 55, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto
articolo. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
62. (Art. 26 della legge 4 giugno 1896). Nel caso di
pi- lotti e pi- aggiudicatari, se alcuno di questi intende
approfittare del mutuo, l'istituto ha facolt… di consentirlo alle
condizioni stabilite nell'articolo precedente, purch‚ l'aggiudicatario
paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralit…
scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del
mutuo che continua. I diritti erariali saranno ripartiti in
proporzione fra la parte del mutuo che viene estinta e quella che
continua. Per la parte che viene estinta sar… riscosso il quarto dei
diritti erariali. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
63. (Art. 4 della legge 4 giugno 1896). Gl'istituti
hanno facolt… di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale,
l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti
di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi
aggiudicati. In tal caso gl'istituti debbono ritirare dalla
circolazione ed annullare tante cartelle quante al valore nominale
corrispondono al residuo capitale del mutuo. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
64. (Art. 27 della legge 4 giugno 1896). Quando
l'istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potr…
differire il rimborso della totalit… del mutuo relativo, alla
condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle
quante corrispondono alla differenza fra la somma mutuata ed i due
quinti di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente
il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale
del mutuo originario. Nel caso di rivendita, il prezzo dovr… essere
impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un
corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia
sufficiente l'istituto avr… l'obbligo di supplire alla differenza.
La facolt… attribuita al deliberatario dell'art. 61 potr… essere
esercitata anche al compratore dell'immobile aggiudicato all'istituto.
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
65. (Art. 28 della legge 4 giugno 1896). Gl'istituti
aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie debbono prelevare il
10 per cento degli utili annuali per la formazione e per l'aumento del
fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo
sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di
garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle
in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura
sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del
fondo speciale di previdenza. Il fondo di riserva ed il fondo
speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o
garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso
istituto, ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero
presso un istituto di emissione. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 16
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
66. (Art. 12 della legge 17 luglio 1890). Sugli
utili annuali dell'istituto italiano di credito fondiario sar…
prelevata una somma del 5 per cento, per destinarla al fondo di
riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del
capitale versato; quindi sar… corrisposto agli azionisti un dividendo,
a titolo di interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale
versato. Sul residuo degli utili netti un 25 per cento sar… devoluto
allo Stato; un altro 25 per cento andr… in aumento del fondo di
riserva, finch‚ questo non abbia raggiunto il quinto del capitale
versato, e il restante 50 per cento sar… a disposizione dell'assemblea
degli azionisti. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 16
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
67. (Art. 2 della legge 8 agosto 1895). Quando il
capitale versato dagli istituti di cui all'art. 7 della presente
legge, sia raccolto per azioni, il 10 per cento degli utili netti
annuali sar… destinato al fondo di riserva, sino a quando questo non
raggiunga l'ammontare della met… del capitale versato. Sar… inoltre
corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non
superiore al 5 per cento sul capitale versato. La parte residuale
degli utili netti andr… in aumento al fondo di riserva. Quando il
fondo di riserva abbia raggiunto la met… del capitale versato, gli
utili netti saranno erogati per una met… nella costituzione di un
fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio.
L'altra met… rimane a disposizione dell'assemblea degli azionisti.
Il fondo speciale di previdenza dovr… essere eguale almeno
all'ammontare complessivo di una semestralit… dei mutui in cartelle e
in contanti alla chiusura dell'esercizio. Le medesime regole hanno
vigore quando l'esercizio del credito fondiario, in dipendenza della
presente legge, sia affidato ad un ente morale, con la eccezione che
la parte degli utili destinata per la societ… agli azionisti va a
beneficio dell'ente fondatore. Il fondo di riserva ed il fondo di
previdenza devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo
Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso istituto o
societ…, e il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero
presso un istituto di emissione. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 16
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
68. (Art. 26 della legge 22 febbraio 1885). Gli stati
delle operazioni del credito fondiario, e quanto altro concerne
l'andamento dell'istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e
termini di questa pubblicit… sono stabiliti nel regolamento. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 17
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
69. (Art. 27 della legge 22 febbraio 1885).
Gl'istituti esercenti il credito fondiario sono sotto la sorveglianza
del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la
eserciter… nei modi che saranno fissati dal regolamento. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 17
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
70. (Art. 35 della legge 17 luglio 1890). Le somme
dovute agli assicuratori per indennit… di perdita o deterioramento
come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per
utilit… pubblica o di servit- imposta dalla legge saranno versate
all'istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a
parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 18
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
71. (Art. 20 della legge 22 febbraio 1885). I libri
ed i registri degli istituti, tenuti secondo i loro regolamenti, come
pure i loro estratti, fanno piena fede in giudizio tanto contro i
creditori che contro i terzi. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD DPR
21.01.1976 n. 7 Art 19
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
72. (Art. 22 della legge 4 giugno 1896). L'imposta
di ricchezza mobile sar… versata dagli istituti direttamente nella
tesoreria dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 19
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
73. (Art. 23 della legge 4 giugno 1896). Gl'istituti
hanno la facolt… di cedere i propri crediti ad altri istituti di
credito o a privati, alle condizioni che reputeranno pi- convenienti,
estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 20
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
74. (Art. 21 della legge 4 giugno 1896). Gli
istituti non possono acquistare immobili tranne quelli che sono
necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un
credito preesistente. Gli immobili dei quali gli istituti fossero
divenuti o divenissero cessionari aggiudicatari, per tutela dei loro
diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni
dalla cessione od aggiudicazione. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 MOD L
24.11.1961 n. 1306 Art 2
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
MOD DPR 21.01.1976 n. 7 Art 22
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
75. (Art. 2, 2ø alin., della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2ø
alin., della legge 6 maggio 1891). L'istituto
italiano di credito fondiario dovr… uniformarsi alle disposizioni
della presente legge, salvo le modificazioni ed eccezioni degli
articoli seguenti. Le operazioni di credito fondiario saranno fatte
in conformit… alle disposizioni della presente legge, esclusi i mutui
autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3¦); dalla
legge 26 luglio 1888, n. 5589 (serie 3¦) e dalla legge 31 maggio 1887,
n. 4511 (serie 3¦). CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte
1 CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art
Unico Parte 1 ABR DPR 21.01.1976 n.
7 Art 21 ABR DLT
01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
76. (Art. 3 della legge 17 luglio 1890). Il capitale
sociale dell'istituto italiano dovr… essere di cento milioni di lire
da procurarsi con la emissione graduale di azioni ciascuna del valore
nominale di cinquecento lire. La sottoscrizione e il versamento
dell'ulteriore capitale, dopo i primi quaranta milioni gi… versati,
dovr… farsi per serie di ventimila azioni, ossia di dieci milioni di
lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse
dal nuovo istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino
alla concorrente di cinquanta milioni. Raggiunto con successive
sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire,
le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per
serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni di lire per volta,
appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'istituto
raggiunga otto volte il capitale versato. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
77. (Art. 4 della legge 17 luglio 1890). La societ…
avr… la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potr…,
senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui n‚ quindi
emettere nuove cartelle, ma continuer… ad esistere per liquidare le
operazioni gi… fatte. Quando la societ… avr… stipulato mutui per un
miliardo di lire, il Governo potr… concedere anche ad altre societ…
l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno. Il
cinquantennio di cui sopra incomincer… a decorrere dalla data del
decreto di concessione. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
78. (Art. 5 della legge 17 luglio 1890). La societ…
dovr… avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi
altro istituto, dovr… esclusivamente occuparsi di operazioni di
credito fondiario e non potr… emettere obbligazioni, ma unicamente
cartelle fondiarie. Due terzi almeno dei componenti il consiglio di
amministrazione, un terzo almeno del collegio sindacale e il direttore
della societ… dovranno avere la nazionalit… italiana. Il presidente
del consiglio di amministrazione dovr… essere scelta fra i consiglieri
di nazionalit… italiana. La societ… dovr… avere la sua sede nella
capitale del Regno. Dovranno essere approvati per decreto reale lo
statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per
il calcolo della annualit… e quelle per le spese di perizia, studi
legali simili, che vengono imposti ai mutuatari. La societ… non
potr… modificare i propri statuti che in seguito ad autorizzazione per
decreto reale, sentito il parere del Consigli di Stato. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
79. (Art. 4 della legge 6 maggio 1891). ‚
incompatibile la qualit… di amministratore, direttore, sindaco od
impiegato dell'istituto italiano di credito fondiario con la qualit…
di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di istituti o
societ… che facciano operazioni di mutui fondiari coll'istituto
italiano. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
80. (Art. 6 della legge 17 luglio 1890). Il capitale
sociale dell'istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per
mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le
garanzie stabilite dalla presente legge. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
81. (Art. 7 della legge 17 luglio 1890). L'istituto,
a misura che avr… impiegato in mutui fondiari il capitale versato,
potr… creare ed emettere somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle
fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella presente legge.
A misura poi che avr… concesso altri mutui, potr… creare ed emettere
nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo
del capitale versato e della riserva che si fosse formata. Inoltre
quando l'istituto ritirer… dalla circolazione ed annuller… le proprie
cartelle, avr… facolt… di acconsentire altri mutui che lo autorizzino
a creare altre cartelle entro il limite come sopra fissato. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
82. (Art. 8 della legge 17 luglio 1890). I capitali
non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei
modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal
consiglio d'amministrazione. a) in buoni del tesoro; b) in
titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo
Stato; c) in cartelle fondiarie emesse da istituti di credito
fondiario in esercizio e governati dalla presente legge; d) in
proprie cartelle fondiarie; e) in cartelle di credito agrario.
Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero
presso la Cassa depositi e prestiti. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
83. (Art. 9 della legge 17 luglio 1890). Il capitale
di garanzia e il fondo di riserva dovranno essere integralmente e
costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contante e
senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o
dai valori indicati alle lettere a, b, c, d, e, dell'articolo
precedente. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
84. (Art. 10 della legge 17 luglio 1890). I mutui
ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in
valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o
in oro. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
85. (Art. 11 della legge 17 luglio 1890). Se il
mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle
esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'istituto
non potr… essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se
preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme, la provvigione
sar… concordata fra l'Istituto e il mutuatario. Nei mutui stipulati
in cartelle l'Istituto avr… sempre diritto di sostituire il pagamento
in valore legale, purch‚ lo dichiari all'atto del contratto
condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non
maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata nel mutuo in
cartelle, e purch‚ valuti le carte al prezzo medio della borsa locale
nel mese solare antecedente al contratto condizionato. Se
l'importare del mutuo verr… dato in oro o in cartelle esigibili in
oro, il mutuatario dovr… obbligarsi a corrispondere sulle quote di
interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralit… dovute
all'istituto medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia
nelle piazze estere che verranno designate per decreto reale. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
MOD RDL 03.01.1926 n. 83 Art 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
86. (Art. 13 della legge 17 luglio 1890). Il
capitale sociale, il conto di riserva, la massa delle ipoteche
iscritte a favore dell'istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti
dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli
interessi e dell'ammortamento delle cartelle emesse, ma il possessore
di queste non ha azione se non contro l'istituto emittente. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
87. (Art. 14 della legge 17 luglio 1890). Nel
decreto di concessione sono stabilite le norme della vigilanza
governativa sul funzionamento dell'istituto italiano di credito
fondiario, a fine di assicurare l'esecuzione della presente legge e
dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate
dagli articoli 68 e 69. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
88. (Art. 15 della legge 17 luglio 1890). Qualora il
direttore dell'istituto, nell'adempimento del suo ufficio,
trasgredisce leggi, i regolamenti o lo statuto sociale, il ministro di
agricoltura, industria e commercio potr… definirne gli atti al
giudizio inappellabile della quarta sezione del consiglio di Stato. Se
questa, udita la parte, riconoscer… esservi stata violazione di leggi,
di regolamenti o statuto, il ministro avr… diritto di chiedere al
consiglio d'amministrazione la revoca del direttore. Se il consiglio
d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il
direttore potr… essere revocato con decreto reale. In tal caso sar…
nominato con altro contemporaneo decreto reale un commissario regio,
il quale rester… in carica fino alla nomina del nuovo direttore. CFR
RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
89. (Art. 16 della legge 17 luglio 1890). Il seguito
a giudizio, sempre udite le parti, della IV sezione del consiglio di
Stato e a deliberazione del consiglio dei ministri, il ministro di
agricoltura industria e commercio potr… provocare il decreto reale di
revoca del direttore e scioglimento del consiglio d'amministrazione,
qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di
violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale, o ad altri
atti che potessero compromettere l'istituto. CFR RD 05.05.1910
n. 472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
90. (Art. 17 della legge 17 luglio 1890). Il
commissario regio, nel caso di scioglimento del consiglio di
amministrazione, ne terr… le veci col concorso del collegio dei
sindaci, che sempre funzioner… presso di lui, e convocher… tosto gli
azionisti in assemblea generale straordinaria perch‚ si addivenga alla
elezione di una nuova amministrazione. Tale elezione dovr… seguire
entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio. Del nuovo consiglio
non potranno far parte che un terzo dei consiglieri precedenti. Le
funzioni del commissario regio non cesseranno che dopo la nomina del
nuovo direttore. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
91. (Art. 18 della legge 17 luglio 1890). Se un
numero di possessori di cartelle rappresentanti il 5 per cento della
massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro
di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del
consiglio d'amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o
l'avvenire dell'istituto, il ministro dovr… provocare su tale reclamo
il giudizio della IV sezione del consiglio di Stato e a seconda del
medesimo o procedere agli atti di revoca del direttore e di
scioglimento del consiglio, o respingere il ricorso. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
92. (Art. 19 della legge 17 luglio 1890). I
provvedimenti amministrativi, di cui nei precedenti articoli, non
pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero
spettare agli azionisti, ai portatori di cartelle ed ai terzi. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
93. (Art. 39 della legge 17 luglio 1890).
Nulla Š innovato alle leggi sul credito agrario. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
94. (Art. 23 della legge 22 febbraio 1885). Un
regolamento da approvarsi con decreto reale, provveder… a tutto quanto
occorre per la compiuta esecuzione della presente legge. In ispecie
poi determiner…: la forma ed il valore nominale delle cartelle
fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire
di capitale; le norme da seguirsi nella emissione delle cartelle,
nella estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e
distinzione di quelle rimborsate e nel rilascio di nuovi titoli, in
caso di perdita delle cartelle nominative; la qualit… e condizione
degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore
degli immobili dovr… rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con
cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi;
i modi e termini, nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo,
denunziare all'istituto i mutamenti che si avverino nel fondo
ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di
possesso, sia per attentato ai diritti di propriet…; le regole da
seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le
principali condizioni delle anticipazioni; le norme per
l'investimento del fondo di riserva; i limiti e le forme in cui
dovr… esercitarsi l'ispezione governativa. CFR RD 05.05.1910 n.
472 Parte 1 CFR RD
05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
95. (Art. 34 della legge 4 giugno 1896). Le
disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia stata
regolata dalle disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico
di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei
biglietti di banca, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, n.
373, sono applicabili agli istituti di credito fondiario in
liquidazione. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. CFR RD
05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
96. (Art. 31 della legge 4 giugno 1896). Durante
dieci anni decorrenti dal 29 giugno 1896, e per i mutui stipulati sino
al 31 dicembre 1895, Š ridotta di tre quarti la tassa di registro
sugli atti di aggiudicazione agli istituti, sugli atti di vendita da
parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di
cessione di crediti ipotecari. CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
97. (Art. 32 della legge 4 giugno 1896). Gli
istituti esercenti il credito fondiario di cui all'articolo 1 della
presente legge, possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni
patrimoniali o concedere la liquidazione dei mutui che non sono in
regolare corso di ammortizzazione a uno o pi- istituti singoli e
consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale
versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di
cui assumono la liquidazione. L'istituto o gli istituti liquidatori
godranno di tutte le facolt…, facilitazioni ed esenzioni accordate
agli istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati
per decreto reale secondo le leggi che regolano il credito fondiario,
e potranno emettere obbligazioni sino ad decuplo del capitale versato.
Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo
un regolamento speciale, approvato con decreto reale, che discipliner…
la liquidazione. CFR RD 05.05.1910 n. 472 Parte 1
CFR RD 05.05.1910 n. 472 Art Unico Parte 1
ABR DPR 21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

RD 16/07/1905 Num. 646 [2 di 2] Art.
98. (Art. 33 della legge 4 giugno 1896). Gl'istituti
potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla
data del 13 giugno 1896 siano in arretrato di non pi- di otto
semestralit…, di prolungare i termini del rimborso dello intero mutuo
di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate,
riportando sopra tutte le semestralit… ancora dovute l'ammontare degli
interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute. In tali
casi non sar… dovuto alcun nuovo compenso all'erario e l'atto relativo
sar… registrato con la tassa fissa di lire 3.
(Si omettono le firme). CFR RD 05.05.1910 n. 472
Parte 1 CFR RD 05.05.1910 n. 472
Art Unico Parte 1 ABR DPR
21.01.1976 n. 7 Art 21
ABR DLT 01.09.1993 n. 385 Art 161

Max max

unread,
Sep 1, 2002, 12:49:12 PM9/1/02
to

"Janca" <pea...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ETpc9.1948$c66....@tornado.fastwebnet.it...
> E pensare che all'epoca ....

All'epoca, perň la gestione č stata fallimentare. Avendo l'accesso a
questo ed altre banche dati, il Ced si usa molto poco: solo per le
massime di Cassazione per il periodo non coperto dal Repertorio su cd
rom e per altri archivi minori tipo quello degli albi degli avvocati
italiani.
Che poi non siano in linea i testi integrali delle sentenze della
stessa Cassazione č indicativo.

Max max

Marco Zanon

unread,
Sep 2, 2002, 5:16:29 AM9/2/02
to
Volevo ringraziare tutti coloro che hanno inviato, sul newsgroup
oppure in privato, il R.D. in questione, ed anche chi ha
partecipato al thread fornendo informazioni...

grazie - saluti :)

Marco Zanon [http://www.marcozanon.com]

Stefano Capaccioli

unread,
Sep 2, 2002, 1:12:12 PM9/2/02
to
Ti ho inviato in mail quello che ho trovato.


--
Stefano Capaccioli
Dottore Commercialista in Arezzo
(opinione personale)
capac...@iol.it
www.abconsul.it

"Botoli trova poi, venendo giuso,
ringhiosi più che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa torce il muso."
PURG. XIV


Marco Zanon

unread,
Sep 3, 2002, 7:04:16 AM9/3/02
to
> Ti ho inviato in mail quello che ho trovato.

grazie :)

Marco Zanon [http://www.marcozanon.com]

0 new messages