>In buona sostanza, la fattispecie è questa: società Alfa è interamente
>detenuta da società Beta e delibera la distribuzione degli utili ai
>soci (dunque a Beta stessa). Sennonchè Alfa viene dichiarata fallita
>(ad colorandum aggiungo che gli organi gestori delle due società sono
>gli stessi).
>Può essere revocabile dal Curatore la distribuzione degli utili fatta
>al socio?
>Per me no ...
Io invece non vedo grossi ostacoli alla revocabilità (col limite di
tempo dei sei mesi precedenti al fallimento) in presenza delle
condizioni previste dall'art.67 LF 2° comma; non siamo infatti in
alcuna delle fattispecie di esclusione previste dal 3° comma e siamo
certamente in presenza di un pagamento di debiti liquidi ed esigibili;
vista poi, nel caso di specie, l'identità dell'organo gestorio non
vedo neanche complicatissima per il curatore la dimostrazione della
scientia decoctionis.
Va considerato anche il fatto che ai sensi di legge l'organo
amministrativo non potrebbe distribuire utili in una situazione in cui
il patrimonio sociale è insufficiente, e il fallimento dimostra che
forse quegli utili presenti in bilancio non erano poi così "reali",
atteso che di fatto la società si è rivelata insolvente; evidentemente
in quei bilanci c'erano attività sopravvalutate e/o passività
sottovalutate ed il patrimonio della società era presumibilmente eroso
da tempo. Quindi... fossi uno di quegli amministratori che ha
deliberato (da una parte) ed accettato (dall'altra) il pagamento di
dividendi comincerei a procurarmi un buon avvocato!
--
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)
Ad istinto io invece ti direi di no, perché sotto il profilo ermeneutico
la revocatoria serve proprio a tutelare i creditori (e la par condicio
fra loro) da ogni spossessamento a titolo oneroso che non trovi
giustificazione nel tentativo di risanamento dei conti.
Ciò vale soprattutto quando c'è la conoscenza dell'approssimarsi dello
stato di insolvenza (ad esempio quando gli amministratori sono gli stessi
ed in ragione della loro posizione debbono saperlo), che lascia
sospettare che "certi" creditori, come la società Alfa di cui parli, sia
preferiti ad altri.
L'unico consiglio che posso darti è di approfondire le ricerche
giurisprudenziali, perché difficilmente si tratta di una questione mai
affrontata nel merito o nel giudizio di legittimità
>L'unico consiglio che posso darti è di approfondire le ricerche
>giurisprudenziali, perché difficilmente si tratta di una questione mai
>affrontata nel merito o nel giudizio di legittimità
La pensavo così anch'io, ma da una ricerca (sia pur rapida) su banche
dati specializzate nel fallimento non ho trovato nulla.
> Io invece non vedo grossi ostacoli alla revocabilità (col limite di
> tempo dei sei mesi precedenti al fallimento) in presenza delle
> condizioni previste dall'art.67 LF 2° comma; non siamo infatti in
> alcuna delle fattispecie di esclusione previste dal 3° comma e siamo
> certamente in presenza di un pagamento di debiti liquidi ed esigibili;
> vista poi, nel caso di specie, l'identità dell'organo gestorio non
> vedo neanche complicatissima per il curatore la dimostrazione della
> scientia decoctionis.
> Va considerato anche il fatto che ai sensi di legge l'organo
> amministrativo non potrebbe distribuire utili in una situazione in cui
> il patrimonio sociale è insufficiente, e il fallimento dimostra che
> forse quegli utili presenti in bilancio non erano poi così "reali",
> atteso che di fatto la società si è rivelata insolvente; evidentemente
> in quei bilanci c'erano attività sopravvalutate e/o passività
> sottovalutate ed il patrimonio della società era presumibilmente eroso
> da tempo. Quindi... fossi uno di quegli amministratori che ha
> deliberato (da una parte) ed accettato (dall'altra) il pagamento di
> dividendi comincerei a procurarmi un buon avvocato!
Grazie per la tua risposta. In effetti, ragionandoci un poco di più ed
attenendomi al dato letterale del comma 3 dell'art. 67 LF anche io
penso che una revocatoria fallimentare sia astrattamente esperibile.
La distribuzione degli utili, in fin dei conti, altro non è che un
pagamento di un debito liquido ed esigibile e dunque ben rientrerebbe
nell fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 67, come anche tu hai
giustamente rilevato.
Di giurisprudenza sul tema, comunque, non ho trovato nulla pur
consultando due delle banche dati "più quotate".