E' datio in solutum? Probabilmente s� o quasi. Se il cliente fallisce
il curatore tenter� di sicuro azione revocatoria sostenendo il mezzo
anormale di pagamento. Possibili difese? Giurisprudenza in materia?
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Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)
Direi senz'altro di s�, senza dubbi.
> Se il cliente fallisce
> il curatore tenter� di sicuro azione revocatoria sostenendo il mezzo
> anormale di pagamento. Possibili difese? Giurisprudenza in materia?
Be', il debito cmq c'era...
Interessante questione su un caso frequente di questi tempi.
Leggo sul Commentario del Ferro sub art. 56 LF che il patto di
compensazione ᅵ passibile di revocatoria in quanto mezzo anormale di
pagamento ai sensi dell'art. 67 n. 2 LF. (viene citato Trib Milano
4.12.2004).
Non ᅵ invece ritenuta revocabile la compensazione legale in quanto non
ha natura negoziale (Trib. Milano 8.11.2001).
Ti si aprono perciᅵ due possibili vie:
1) acquisti l'auto e non paghi ed il cliente neppure paga il tuo
preavviso, senza che sia pattuita alcuna compensazione. Solo quando il
curatore ti viene a chiedere i soldi dell'auto farai valere la
compensazione legale ex art. 56 L.F. che dovrai necessariamente aver
giᅵ dedotto in sede di ammissione al passivo del tuo maggior
controcredito (Cass. 12584/2004).
2) Ti fai pagare la parcella e giri subito l'importo a pagamento
dell'autovettura; mi pare difficile che il curatore possa sostenere che
vi sia una datio in solutum se risultano le movimentazioni bancarie.
Certamente ᅵ revocabile il pagamento del tuo credito che perᅵ gode del
privilegio mobiliare ex art. 2651 bis c.c.
Se puᅵ dimostrarsi che l'attivo fallimenatare ᅵ sufficiente a coprire
i creditori privilegiati di rango uguale o superiore al tuo, manca il
requisito del pregiudizio alla par condicio creditorum.
Io propenderei per la soluzione 1) se non ti crea patemi ricevere
richieste di pagamento da curatori.
Un bel casino comuque :o)
>
> 1) acquisti l'auto e non paghi ed il cliente neppure paga il tuo preavviso,
> senza che sia pattuita alcuna compensazione. Solo quando il curatore ti viene
> a chiedere i soldi dell'auto farai valere la compensazione legale ex art. 56
> L.F. che dovrai necessariamente aver giᅵ dedotto in sede di ammissione al
> passivo del tuo maggior controcredito (Cass. 12584/2004).
Errata corrige: ᅵ Cass. civ. Sez. I, 08/07/2004, n. 12548
Quando il creditore deduce la compensazione ed insinua al passivo il
suo residuo credito, l'indagine del giudice delegato investe, non solo
il titolo dal quale deriva il credito compensato, ma anche la sua
efficacia e validitᅵ. Pertanto, dall'accertamento della compensazione,
implicito nel provvedimento del giudice delegato che, senza altro
aggiungere, ammette il creditore al passivo per l'importo del credito
residuo, discende una preclusione endofallimentare che, atteso il
carattere unitario della procedura e la strumentalitᅵ alla liquidazione
delle azioni di massa, opera anche nei giudizi promossi dal fallimento
per impugnare l'esistenza, la validitᅵ o l'efficacia del titolo dal
quale dal quale deriva il credito opposto in compensazione.
> privilegio mobiliare ex art. 2651 bis c.c.
idem: 2751 bis c.c.