Rotfl
Vega-Collodi vi riporta qualche stralcio:
Gabrielli: "L'autorevolezza del contraddittore, seppur vestito delle dimesse
e sfortunate vesti del <<Grillo Parlante>>, merita che le sue osservazioni,
se non puntualmente una per una, quanto meno nelle loro linee ispiratrici di
fondo, vengano riportate e discusse, anche in questo caso <<nero su
bianco>>, perché espressamente Egli chiede <<chiarimenti>>, ed io _ per
quanto <<Pinocchio>> _ (forse dirò qualche bugia, ma certamente) non posso
sottrarmi alla richiesta."
"Del resto il buon <<Grillo Parlante>>, anche questa volta vorrà perdonare
<<Pinocchio>> se (forse nel frattempo diventato <<bambino>>) fin d'ora
avverte che non replicherà ad eventuali Sue successive (e forse ossessive)
richieste di chiarimenti.
E ciò, se non altro, per evitare che qualcuno _ conoscendo il nostro antico
legame _ possa maliziosamente pensare che invece di <<Pinocchio>> e il
<<Grillo Parlante>>, siamo (o facciamo finta di essere) <<il Gatto>> e <<la
Volpe>>."
Gazzoni: "Devo dire che questa simpatica polemica mi ha richiamato alla
mente il bel film di Joseph Losey......... interpretato da quel grande
attore che era Dirk Bogarde (in verità incomparabilmente più avvenente di
Enrico Gabrielli, il quale, peraltro, ha, con il mondo femminile, un
successo che, ai miei occhi, costituisce un'anomalia più anomala del suo
pegno anomalo)."
"Sono comunque sorpreso per il fatto che egli abbia ritenuto di doversi
rivolgere a me sempre con la lettera maiuscola. Di regola, infatti, la
maiuscola si usa per rivolgersi a Dio o al Redentore (senza falsa modestia,
devo dire, però, che non sarebbe il mio caso) oppure per ricordare l'opera
di un defunto, sicché ho letto l'intero saggio facendo scongiuri. E' ovvio,
peraltro, che egli intendeva solo formulare una allusiva metafora nei
confronti del mio scritto, cui replicava, considerato né vivo né vitale, e
non di certo riferirsi alla mia persona, tant'è che ha auspicato per me,
alla n.16, e di ciò lo ringrazio, la fine riservata al Grillo Parlante da
Walt Disney, assai più gratificante di quella ipotizzata, con una buona dose
di sadismo, da Collodi."
"Pinocchio, Pinocchio, amico mio, è vero bensì che con il tuo pegno anomalo
hai vinto una meritatissima cattedra universitaria, ma non potresti oggi, a
vittoria acquisita e trascorsi molti anni, pentirti e, trasformandoti in
bambino, come dovrebbe pur essere per tenere fede al personaggio, irridere i
cortigiani, i quali continuano a complimentarsi con l'imperatore nudo,
convinto così di indossare un abito di raffinata fattura, in tutto simile,
mutatis mutandis, al tuo pegno rotativo?"
Quando inizia la demenza senile per i cattedratici? :-))))))))))))))))))))
> Sono due persone geniali, tra quali da tempo è noto non correre buon
sangue!
Dicevi tu ad Ireneo che il genio è colui che conserva intatto il bambino che
ha in sé? Pinocchio ed il Grillo Parlante ne sono l'esempio emblematico!
> Quando inizia la demenza senile per i cattedratici?
:-))))))))))))))))))))
Mah ;-) Comunque non c'č alcun motivo per ostacolare il pegno rotativo
(salvo l'interesse di alcuni curatori fallimentari).
Max max
> Mah ;-) Comunque non c'è alcun motivo per ostacolare il pegno rotativo
> (salvo l'interesse di alcuni curatori fallimentari).
Me lo immaginavo, visto che sei vicino alle problematiche bancarie!
A mio giudizio, il pegno rotativo darebbe luogo ad un diritto reale atipico
e le pattuizioni ad esso relative non sarebbero opponibili ai terzi, ma
avrebbero efficacia obbligatoria inter partes.
Il pegno rotativo con efficacia non novativa, a mio parere, è consentito,
solo, qualora sorga la necessità di sostituire una garanzia venuta meno o di
integrane una divenuta insufficiente, a norma di codice civile, oppure nei
casi previsti dalla legislazione speciale. Il tutto, imho, non può assurgere
a regola generale.
> Il pegno rotativo con efficacia non novativa, a mio parere, è
consentito ....
L'ultimo orientamento della Cassazione mi sembra un buon compromesso
....
Cass., sez. I, 27-09-1999, n. 10685.
È legittimo il c.d. «pegno rotativo» che si realizza quando nella
convenzione costitutiva della garanzia - avente efficacia
obbligatoria - le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni
originariamente costituiti in garanzia, con la conseguenza che la
sostituzione posta in essere non determina effetti novativi sul
rapporto iniziale a condizione che le sostituzioni risultino da atti
scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che
questo bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a
quello sostituito.
Max max
> Cass., sez. I, 27-09-1999, n. 10685.
> È legittimo il c.d. «pegno rotativo» che si realizza quando nella
> convenzione costitutiva della garanzia - avente efficacia
> obbligatoria - le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni
> originariamente costituiti in garanzia, con la conseguenza che la
> sostituzione posta in essere non determina effetti novativi sul
> rapporto iniziale a condizione che le sostituzioni risultino da atti
> scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che
> questo bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a
> quello sostituito.
Quindi, ha, solo, efficacia obbligatoria inter partes.
> > Quindi, ha, solo, efficacia obbligatoria inter partes.
> >
> >
> Stando alla cassazione, no, anche se a sostituzione avvenuta.
Questo inciso: "avente efficacia obbligatoria" lascerebbe intendere di sì
mentre questa frase: "che questo bene offerto in sostituzione abbia un
valore non superiore a quello sostituito." dà da pensare il contrario, in
quanto la necessità che il valore del bene offerto in pegno surrogato non
superi il valore del bene precedente implicherebbe lo scopo di tutelare i
creditori chirografari. Qual è la ratio dell'inciso: "avente efficacia
obbligatoria"? Il patto di rotatività è efficace inter partes? Ed allora
perché tutelare i creditori chirografari prevedendo che il bene offerto in
sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito?
> Una cretinata, che Gabrielli farebbe bene a rimangiarsi!
Nell'articolo che ho letto, Gabrielli era molto acrimonioso verso Gazzoni
che, invece, si è dimostrato più garbato anche se, poi, non ha lesinato
varie stoccate!
A mio giudizio, il pegno rotativo dà luogo ad un diritto reale atipico. La
sostituzione della garanzia senza efficacia novativa è ammissibile, solo,
nei casi previsti dalla legislazione speciale e dall'art. 2795 c.c..
> Gabrielli ha parlato, in riferimento a Gazzoni, di "ossessioni
concettuali":
> mi sa che gli ruotava il cervello!
Infatti, l'aggettivo "ossessivo" ricorreva spesso. Il Grillo Parlante mi
chiederà ossessivamente spiegazioni, etc.................
> Stando alla cassazione, no, anche se a sostituzione avvenuta.
E' cosě.
Max max
> Una cretinata, che Gabrielli farebbe bene a rimangiarsi!
Ampliando i casi ? :-P
Max max
Ma l'intera questione, almeno dal punto di vista degli operatori
finanziari, non č superata dalla recente istituzione del pegno c.d.
"sull'insieme degli strumento finanziari" di cui alla delibera Consob
11768/98 che ha attuato il disposto dell'art. 34 del Dlgs. 213/98 ????
> Ma l'intera questione, almeno dal punto di vista degli operatori
> finanziari, non č superata dalla recente istituzione del pegno c.d.
> "sull'insieme degli strumento finanziari" di cui alla delibera Consob
> 11768/98 che ha attuato il disposto dell'art. 34 del Dlgs. 213/98 ????
Sě, ma questo per gli operatori finanziari, non si possono, perň,
trasportare tali norme speciali nel settore generale.
> Ma l'intera questione, almeno dal punto di vista degli operatori
> finanziari, non è superata dalla recente istituzione del pegno c.d.
> "sull'insieme degli strumento finanziari" di cui alla delibera
Consob
> 11768/98 che ha attuato il disposto dell'art. 34 del Dlgs. 213/98
????
Non ancora. Ci sono dei problemi pratici ed interpretativi per la
concreta estensione di questa disciplina a tutti i casi in cui si
utilizza il pegno rotativo. Comunque prima o poi ci si dovrebbe
arrivare.
Max max
Ma qualche istituzione finanziaria / creditizia opera in questo senso
o è ancora tutto nel limbo ???
Ed i problemi quali sono ???
USUL
> Ed i problemi quali sono ???
A parte i requisiti soggettivi, il coinvolgimento di terzi nella
gestione dell'insieme degli strumenti che fa ancora preferire il pegno
rotativo.
Max max
In ogni caso la garanzia, par ragioni di titela dei terzi, và esplicitata in
apposito "registro vincoli" che costituisce, con una certa approssimazione,
un succedaneo dello spossessamento (i titoli sono, normalmente,
dematerializzati).
In termini pratici la convenienza di tale strumento è fornita dalla
possibilità di continuare ad operare in borsa con titoli che
contemporaneamente vengono forniti in garanzia di un finanziamento.
Ciao
USUL
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Inviato via http://usenet.libero.it
> Il dossier (vincolato in garanzia) all'interno del quale i titoli
vanno
> depositati può anche essere incardinato presso lo stesso
intermediario (o
> anche di un terzo, ma questa è una eventualità, non la regola) che
> acquisisce la garanzia.
Sono d'accordo ma non tutti gli intermediari hanno adottato questo
sistema (a dire il vero so di un'intermediario che non l'ha adottato
volutamente mentre non conosco banche che lo usino normalmente). Sarà
conservatorismo o timore della frase "l'intermediario è responsabile
dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del
vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità della
conservazione del vincolo" ;-)
Il regolamento consob ha comunque ribadito che la data di costituzione
del vincolo è identica per tutti gli strumenti depositati solo a
parità di valore.
Max max