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differenza tra abrogazione della legge e dichiarazione di illegittimità costituzionale

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massimo

unread,
Aug 15, 1999, 3:00:00 AM8/15/99
to

che differenza di effetti c'e' tra abrogazione e dichiarazione di
incostituzionalità, in riferimento agli
effetti della legge abrogata o dichiarata incostituzionale, in particolare
sui rapporti antecedenti alla abrogazione e alla
dichiarazione di incostituzionalità ?


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FB

unread,
Aug 19, 1999, 3:00:00 AM8/19/99
to

Una legge abrogata non produce più i suoi effetti dal momento in cui è
abrogata, ma continua ad appartenere all'ordinamento; quindi se una
fattispecie si è verificata quando la legge abrogata era ancora in vigore,
questa dovrà essere applicata.
Una legge dichiarata incostituzionale dalla C. Cost. è praticamente espulsa
dall'ordinamento; è come se non ci fosse mai stata, quindi anche alle
fattispecie che si sono verificate anteriormente alla sentenza della Corte,
la legge incost. non produce i suoi effetti.
Una legge abrogata da una disposizione dichiarata incostituzionale, non è
più abrogata.
massimo <nos...@nospam.it> wrote in message
7p6h9d$hbp$1...@aquila.tiscalinet.it...

massimo

unread,
Aug 24, 1999, 3:00:00 AM8/24/99
to

credo che sarebbe meglio che la legge di abrogazione disciplini i rapporti
ai quali teoricamente si potrebbe applicare la vecchia
disciplina, in quanto si tratterebbe sempre di rapporti pendenti,
giustiziabili quindi, e la transizione andrebbe
disciplinata in modo preciso.

rimane sempre la differenza certo: la dichiarazione di incostituzionalità
cancella la legge, l'abrogazione lascia aperta la via sempre
legislativa della disciplina dei rapporti sorti prima della abrogazione
medesima.

pero' anche con la dichiarazione di incostituzionalita' restano salvi i
rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, quelli non piu'
giustiziabili insomma, tranne in materia penale dove la dichiarazione di
incostituzionalità elimina gli effetti penali ANCHE con effetto
retroattivo (cessa l'esecuzione della condanna avuta in base alla norma
dichiarata incostituzionale insomma).

FB ha scritto nel messaggio <7phrel$gp9$1...@nslave1.tin.it>...

piafis...@gmail.com

unread,
Jan 19, 2013, 10:38:56 AM1/19/13
to
Penso che sia meglio porre la differenza in questi termini: l'incostituzionalità scaturisce da un giudizio di invalidità, pronunciato utilizzando il criterio della gerarchia; l'abtogazione esprime, a sua volta, una situazione di incompatibilità tra norme egualmente valide e fa riferimento all'elemento temporale, in ossequio al principio tempus regit actum. In conseguenza di ciò, l'incostituzionalità si determina nei casi in cui avviene la pronuncia di un organo preposto alla tutela della costituzione, che può essere vuoi il giudice ordinario, come nell'ordinamento tedesco, vuoi quello costituzionale, come in quello italiano, vuoi entrambi, come in quello spagnolo, che determina che una norma non è valida. L'abrogazione, invece, presuppone una norma valida, ma non più applicabile alle fattispecie future, essa si articola nelle consuete forme espressa, implicita o tacita, in tutti questi casi l'organo detentore del potere legislativo ha posto in essere un'attività, che si concretizza con l'emanazione di una disposizione, tale per cui dal momento in cui quest'ultima entra in vigore la vecchia norma non potrà più trovare applicazione e in virtù di ciò perderà la sua capacità di regolare le fattispecie future.

Sparrow�

unread,
Jan 19, 2013, 12:05:50 PM1/19/13
to
piafis...@gmail.com scrisse:
> Penso che sia meglio porre la differenza in questi termini:
[cut]

E quindi?


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