Paolo C. scrisse:
> Il 30/05/16 10.43, Michela ha scritto:
>> Nel caso in cui un
>> testamento olografo escluda un erede legittimo, se questo erede ha
>> dei debiti (ad esempio con equitalia), il creditore può fare
>> qualcosa?
>
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/impugnazione-creditori.asp
La questione è dibattuta in dottrina.
L'azione ex art. 524 c.c. presuppone la *rinuncia all'eredità* da parte
del chiamato.
La rinuncia all'eredità è istituto eterogeneo rispetto alla fattispecie
della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario, poiché
quest'ultima, diversamente dalla prima, non ha l'effetto di impedire
l'acquisto della quota ereditaria, non essendo la quota di riserva (la
"legittima"), prima dell'accoglimento della domanda di riduzione, una
quota effettiva dell'eredità, bensì meramente ideale.
Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione nega l'applicazione
(in via analogica) dell'azione ex art. 524 c.c.
Quando un erede legittimario (e non "legittimo", come definito nel
quesito) è pretermesso (ossia, è escluso dalla chiamata ereditaria),
questi potrebbe agire in riduzione, per ottenere la quota riservatagli
dalla legge.
In tal caso, acquisterebbe la qualità di erede al momento della sentenza
che accogliesse la sua domanda.
Se invece rimanesse inerte, non diverrebbe mai erede.
I creditori del legittimario pretermesso potrebbero agire in riduzione
surrogandosi a lui, ove ricorrano tutti i presupposti di cui all'art.
2900 c.c.
Se il legittimario pretermesso prestasse piena e integrale acquiescenza
alle disposizioni testamentarie, e quindi rinunciasse espressamente a
esperire l'azione di riduzione, tale atto di rinuncia sarebbe
revocabile, ex art. 2901 c.c.
Alcuni autori tuttavia sostengono che l'unica strada che appare
soddisfacente sul piano della misura della tutela offerta, e al
contempo, giuridicamente sostenibile, è la ricostruzione imperniata
sull'applicazione analogica dell'art. 524 c.c.
In primo luogo, la non necessità del ricorso all'istituto dell'azione
surrogatoria ex art. 2900 c.c. mantiene intatto il diritto del
legittimario pretermesso a vedere riconosciuta la propria autonomia
circa l'assunzione della qualità di erede. In secondo luogo, non
compromette l'azione esecutiva da parte dei creditori al patrimonio
ereditario.