-------- Messaggio originale --------
> On Fri, 28 Jun 2013 12:33:11 +0200, "
s1gfr1...@libero.it"
> <
s1gfr1...@libero.it> wrote:
>> On 28/06/2013 11:58, elena wrote:
>> > Davide, grazie della tua risposta. In realtà il tutto si è
> verificato ad
>> > ottobre dello scorso anno. Io nella denuncia fatta alla polizia
> avevi
>> > cmq dichiarato che la proprietá dell immobile era di mio padre. La
>> > scorsa settimana mi è arrivata la notifica come persona del
> decreto di
>> > citazione diretta a giudizio ed è citsto l art.614
>
>
>> Ma tu hai fatto denuncia o querela?
>
> Verbale di ricezione orale di denuncia quetela x vilazione di domicilio
Buonasera Elena, anzitutto sgombriamo subito il campo dal lamento
pastorale di sofferenza nella giustizia che da mesi si rinviene in
questo ng , da parte di legali o pseudo tali , col chiaro intendo di
spingere il cittadino comune all' insofferenza contro la classe politica
e la giustizia italiana.
Quanto ai tuoi dubbi, preliminarmente vi è da dire che nel reato di
violazione di domicilio, il diritto di querela spetta, non solo al
proprietario dell’immobile, ma anche a coloro che avendone la
disponibilità, subiscono con il cosiddetto non “invito domino” di altro
soggetto, una lesione del proprio diritto di libertà domestica,
spettategli in tale sua qualità.
Se così non fosse, in via del tutto generica ed astratta , dovremmo
ammettere la legittimità di un locatore che, nel corso del contratto, si
introduca nell'abitazione detenuta dall'inquilino senza il suo consenso;
oppure che, alla scadenza del contratto, il locatore, recuperi, mediante
il suo mazzo di chiavi, il possesso dell’immobile. (senza la riconsegna
del mazzo di chiavi da parte del conduttore dell'immobile)
Nella figura de qua, il nostro legislatore, non solo ha inteso tutelare
tutti coloro che, nei luoghi indicati dalla norma, svolgano la loro
vita privata.
Si pensi , ad esempio, al diritto di querela estendibile a tutto il
nucleo familiare , in quanto soggetti passivi del reato, anche in caso
di reato commesso in un'abitazione occupata da detto nucleo,persino se
assenti al momento del fatto.
Ad ogni modo, con il verbale di ricezione denuncia/querela, ai sensi
degli artt. 333 - 336 C.P.P., hai sporto anche querela con i diritti e e
doveri da questa scaturenti.
Tra i principali ricordiamo a titolo meramente esemplificativo :
- il diritto di essere informata del compimento degli atti irripetibili;
- diritti di impulso processuale, prevalentemente rivolti nei confronti
del PM e/o comunque di impulso generalizzato, in virtù dell'art. 90 C.P.P.
Tutte le specifiche facoltà attribuiti alla P.O. concernono attività
precedenti alla fase dibattimentale, ovvero fasi processuali entro le
quali il soggetto può ancora costituirsi parte civile.
Nella fase dibattimentale , sono attribuite alla P.O. solo le facoltà
previste dall'art. 90 C.P.P. . E' precluso il diritto di indicare mezzi
di prova ad un soggetto non costituitosi nel processo.
La dizione “in ogni fase e grado del processo”, infatti, deve intendersi
riferita esclusivamente alla facoltà di presentare memorie
all’Autorità giudiziaria.
In conclusione, dal momento che il rumeno è stato colto in flagranza di
reato, e non hai alcuna intenzione di costituirti parte civile, puoi ben
sperare in una condanna dello stesso, senza ulteriore onere processuale
da parte tua.
Ovviamente, quanto sopra è un breve excursus sulla materia, sicché,
trattandosi di delicate questioni che involgono l’applicazione di
sanzioni penali, è sempre raccomandato rivolgersi ad un professionista
di persona che potrà meglio valutare il caso e qualsivoglia iniziativa
in merito dopo la lettura della copia della denuncia.
Saluti
Rodriguez
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