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Art. 204-bis CdS (Ricorso al giudice di pace) CHIARIMENTI

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Magister*

unread,
Jul 30, 2003, 3:39:08 AM7/30/03
to
Copio & Incollo :

"3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la cancelleria del giudice di Pace, a pena d'inammissibilità del
ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento
del ricorso, viene restituita al ricorrente."

quindi NON è più "gratutita" la presentazione di un ricorso avverso una
sanzione amministrativa.
tentano di scoraggiare i furbacchioni?

"5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo
accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La
eventuale somma residua viene restituita al ricorrente."

il GdP può quindi aumentare la sanzione minima "di base" comminata
dall'agente stradale ?

"8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei
punti dalla patente di guida."

in soldoni: o tutto o niente ?
ricorso accettato: via la sanzione, cancellata la decurtazione dei
punti.
viceversa, se ritiene giusta la sanzione NON può cancellare la
decurtazione.
giusto?

a questo punto chiedo: è inutile quindi proporre un ricorso SOLO AVVERSO
la decurtazione dei punti persi a seguito dell'infrazione commessa, data
la mancanza attivazione dei corsi di recupero che lo Stato ai sensi
dell'art 126 bis comma 4 del CdS (nonchè della mancata emissione del
decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti con il quale
devono essere stabiliti i criteri per il rilascio autorizzazione,
programmi e modalità svolgimento corsi di aggiornamento) deve garantire
ai cittadini ?

grazie, saluti.


Bakunin

unread,
Jul 30, 2003, 4:40:56 AM7/30/03
to
E' il nuovo codice questo?

> "3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
> la cancelleria del giudice di Pace, a pena d'inammissibilità del
> ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
> inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento
> del ricorso, viene restituita al ricorrente."
>
> quindi NON è più "gratutita" la presentazione di un ricorso avverso una
> sanzione amministrativa.
> tentano di scoraggiare i furbacchioni?

Beh, è gratuito, perchè la somma è quella della sanzione, se vinci non hai
pagato nulla, quindi il procedimento è gratuito.
In quasta maniera, però, se perdi i soldi sono già a disposizione
dell'Autorità... mi sembra una buona idea.

> "5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
> determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
> immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo
> accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
> cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;
> l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a
> destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La
> eventuale somma residua viene restituita al ricorrente."
>
> il GdP può quindi aumentare la sanzione minima "di base" comminata
> dall'agente stradale ?

Lo ha sempre potuto fare, in quanto la legge 689/1981 prevede questa
possibilità.


> in soldoni: o tutto o niente ?
> ricorso accettato: via la sanzione, cancellata la decurtazione dei
> punti.
> viceversa, se ritiene giusta la sanzione NON può cancellare la
> decurtazione.
> giusto?

Si.

> a questo punto chiedo: è inutile quindi proporre un ricorso SOLO AVVERSO
> la decurtazione dei punti persi a seguito dell'infrazione commessa,

Direi di si.
PErò non sono un esperto di cds.

>
> grazie, saluti.
>
>


Magister

unread,
Jul 30, 2003, 4:54:59 AM7/30/03
to
Bakunin :

> E' il nuovo codice questo?

si.


>> quindi NON è più "gratutita" la presentazione di un ricorso avverso
>> una sanzione amministrativa.
>> tentano di scoraggiare i furbacchioni?
>
> Beh, è gratuito, perchè la somma è quella della sanzione,

no.
la somma è la metà del massimo edittabile.
la sanzione comminata dall'agente è il minimo edittabile.

> se vinci
> non hai pagato nulla, quindi il procedimento è gratuito.
> In quasta maniera, però, se perdi i soldi sono già a disposizione
> dell'Autorità... mi sembra una buona idea.

>>> il GdP può quindi aumentare la sanzione minima "di base" comminata
>> dall'agente stradale ?
>
> Lo ha sempre potuto fare, in quanto la legge 689/1981 prevede questa
> possibilità.

ok

>
>
>> in soldoni: o tutto o niente ?
>> ricorso accettato: via la sanzione, cancellata la decurtazione dei
>> punti.
>> viceversa, se ritiene giusta la sanzione NON può cancellare la
>> decurtazione.
>> giusto?
>
> Si.

secondo me non è giusto.
nel mio caso specifico, voglio ricorrere contra la decurtazione, NON
contro la sanzione (che ritengo giusta).
è mio diritto poter recuperare i punti decurtati anche oggi stesso, ma
lo Stato non me lo garantisce.

grazie, saluti.


Bakunin

unread,
Aug 1, 2003, 8:48:13 AM8/1/03
to
> no.
> la somma è la metà del massimo edittabile.
> la sanzione comminata dall'agente è il minimo edittabile.

Hai ragione.....scusa
cmq si dice edittale :)


Alessandro D'Oria

unread,
Aug 1, 2003, 9:49:49 AM8/1/03
to
Il giorno Wed, 30 Jul 2003 07:39:08 GMT, "Magister*"
<magis...@despammed.com> faceva guadagnare altri soldi alla
compagnia telefonica da lui usata scrivendo:

>Copio & Incollo :
>-----------------
...dove posso reperire in rete il nuovo codice della strada ??
Grazie,
Alex

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sotto forma di trasgressione" (Epicuro)
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