Addì 04/04/2016 , su it.diritto , l'utente *Desca* (
nom...@thanks.com)
ha digitato:
http://www.laleggepertutti.it/57381_e-lecito-pubblicare-online-foto-di-veicoli-che-commettono-infrazioni
È lecito fotografare un veicolo che ha commesso un’infrazione al
Codice della Strada e pubblicarne online la foto con la targa visibile
per denunciare pubblicamente questi comportamenti e sollecitare
l’intervento delle autorità competenti?
Il numero di targa di un autoveicolo è un dato personale e, in quanto
tale, non può essere pubblicato o altrimenti diffuso da privati senza
il consenso espresso del titolare, anche nel caso in cui il fine sia
quello di denunciare il fatto illecito altrui.
Il Codice della privacy definisce infatti come “dato personale”
«qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione» [1]. Dato personale è quindi non soltanto
l’informazione che identifica direttamente una persona (come ad es. il
nome o l’immagine), bensì anche qualunque altro elemento informativo
che sia riferibile ad una identità personale e che consenta, anche
indirettamente (ad es. attraverso un database), di risalirvi, proprio
come accade con le targhe degli autoveicoli.
In casi simili il Garante per la protezione dei dati personali ha
giudicato illecita la condotta di un quotidiano che era solito
pubblicare le fotografie di autoveicoli parcheggiati irregolarmente
[2], così come quella di un condominio che affiggeva nella bacheca
comune l’elenco delle targhe e le foto degli autoveicoli dei condomini
che violavano il regolamento interno sull’utilizzo dei parcheggi [3].
In entrambe le occasioni il Garante ha richiamato il rispetto del
principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati
rispetto alle finalità perseguite [4], poiché le finalità lecite del
quotidiano e del condominio potevano essere efficacemente perseguite
anche evitando la pubblicazione delle targhe: nel primo caso
oscurandole, nel secondo caso inviando a ciascun condomino una
comunicazione personale di diffida.
Nel primo provvedimento la condotta del quotidiano è stata giudicata
illecita poiché nonostante la legge consenta ai giornalisti il
trattamento di dati personali anche in assenza del consenso
dell’interessato, la pubblicazione delle targhe automobilistiche non
poteva essere considerata essenziale in relazione alla finalità di
informare il pubblico sul malcostume di alcun utenti della strada.
Il diritto di manifestare pubblicamente la propria riprovazione per i
comportamenti altrui non conformi alla legge e alle norme della civile
convivenza non legittima, infatti, la “pubblica accusa” rivolta a
persone identificate o identificabili quali autori delle infrazioni.
L’accertamento di tali condotte infatti, spetta esclusivamente alle
autorità competenti, la cui eventuale inerzia non giustifica una
supplenza da parte dei privati.
Richiamando i principi di pertinenza e non eccedenza, la comprensibile
e pur condivisibile volontà di denunciare pubblicamente il malcostume
di alcuni utenti della strada non necessita che questi siano anche
identificati o identificabili pubblicamente. Affinché la pubblicazione
di simili documenti permanga all’interno dei confini di liceità, è
pertanto necessario provvedere, prima della pubblicazione,
all’occultamento di ogni dato personale (targa, ritratti di persone
ecc.).
Al contrario, inviare le fotografie alle autorità competenti, al fine
di segnalare le infrazioni altrui, è condotta lecita. L’invio esclusivo
e riservato alle autorità amministrative competenti costituisce infatti
esercizio della facoltà, riconosciuta ad ogni persona, di segnalare gli
illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Si tratta di comunicazione di
dati altrui ad amministrazioni pubbliche, in quanto tali obbligate alla
riservatezza e all’utilizzo degli stessi nei limiti imposti dalla
legge.
In caso di diffusione illecita di dati personali altrui da parte di
soggetti privati si incorre in tutti i casi in responsabilità civile,
che fa sorgere l’obbligo di rimuovere le immagini e di risarcire il
danno al titolare dei dati. L’illecito è invece di natura penale quando
si provi che la pubblicazione aveva il fine di ottenere un profitto o
di provocare ad altrui un danno [5].
[1] D.lgs. n. 196/2003, art. 4.
[2] Provvedimento del Garante 29 luglio 1998.
[3] Provv. del Garante 18 giugno 2009.
[4] D.lgs. n. 196/2003, art. 11.
[5] D.lgs. n. 196/2003, art. 167.
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Sono così vecchio che mi ricordo
quando Prince era quello strano
e Michael Jackson quello normale.