Volevo sapere se è usabile come prova un dialogo registrato all'insaputa
dell'altro.
Anche in caso di cose gravi : es, se registro il mio interlocutore di
nascosto che dice "Ho ucciso Johnny", vale o no?
E' legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una
conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su
nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori.
(Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto
anche manifestamente infondata una q.l.c. di numerose norme del
c.p.p., prospettata in riferimento, tra gli altri, agli art. 15 e 24
cost.,
sul rilievo che la divulgazione del contenuto della
registrazione non incide sulla liberta' e segretezza delle
comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in
ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l'interesse alla
riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso,
soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento della
verita').
Cassazione penale sez. I, 2 marzo 1999, n. 7239
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In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli
art. 266 ss. c.p.p. e' posta a tutela del diritto costituzionalmente
garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee
ed in particolare e' diretta ad evitare che terzi soggetti possano,
attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono
tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue
che quando la registrazione venga operata senza intervento
di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di
uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non
opera: in tal caso invero non puo' parlarsi di "intercettazione" in
senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione di
frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captare dal registratore
posto nella stanza per ragioni terapeutiche).
Cassazione penale sez. V, 10 novembre 1998, n. 2486
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Le intercettazioni di conversazioni privatamente eseguite da uno
degli interlocutori non e' assoggettabile alle regole stabilite per
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazioni, neppure sotto il regime del nuovo
codice di procedura penale (art. 266 e ss.).
Cassazione penale sez. I, 14 febbraio 1994
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La cassetta contenente la registrazione di una conversazione, occorsa
tra l'imputato e un privato in ordine ai fatti oggetto del
procedimento, deve considerarsi cosa pertinente al reato. Pertanto di
essa puo' chiedersi l'ammissione come prova al dibattimento e
la stessa, una volta ammessa, va allegata al fascicolo per
il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. f) c.p.p.
Tribunale Torino 15 gennaio 1991,
ehm... non vorrei ma qualche mex + giu' sei stato sputtanato...
mai pensato di studiare un po'di diritto?
ripassiamo qualcosa insieme ok?
Prendiamo i dischetti come fanno gli amici!
Riassumendo quindi č una prova valida.
Grazie!