On 16/05/18 18:40, Walter Rossi wrote:
> Il giorno venerdì 11 maggio 2018 10:28:24 UTC+2, arca ha scritto:
>> E' responsabile *solo* il proprietario dell'immobile? o *anche* il
>> proprietario?
>> A me pare comunque assurda sta cosa.
>
> Nel merito si ricorda che chiunque commissioni l’esecuzione di lavori
> su tetto della propria abitazione o azienda, ha l’obbligo di imporre
> l’osservanza degli obblighi di sicurezza e di adottare tutte le
> cautele idonee ad evitare ogni rischio per il lavoratore la cui
> condotta omissiva non può essere considerata quale unica causa
> dell’eventuale infortunio.
Non "unica causa", quindi abbiamo un concorso di colpa che attenua
la responsabilita' del proprietario.
> In caso di inosservanza da parte del lavoratore incaricato,
> cioè l'antennista, il committente (il proprietario dell'immobile,
> il conduttore, o chiunque non abbia verificato che l'appaltatore
> adotti le misure previste (Dlgs 81/2008) deve rifiutarsi di
> stipulare il contratto o di proseguire nella sua esecuzione,
> chiedendone l’immediata risoluzione.
In sede di richiesta danni per disdetta contrattuale, come fa
il proprietario a dimostrare che l'appaltatore non voleva
adottare le misure di legge ? (posto che sapesse quali siano)
Precisiamo inoltre che "appaltatore" non e' sinonimo di "artigiano".
> Qualora non sia capace di verificare l'ottemperanza alle misure
> richieste, deve provvedere attraverso la nomina di un tecnico
> qualificato (c.d. direttore dei lavori), al fine di evitare
> l'imputazione ex art. 589 codice penale - del delitto di omicidio
colposo.
Questa ci puo' stare. La questione naturalmente e' come fa la
casalinga di voghera a sapere cosa deve scritto nel contratto
che il tecnico responsabile le fa firmare ?
Io personalmente suggerisco di chiedere all'ordine degli
ingegneri una informazione in materia. Se le richieste diventano
numerose, una delle nostre commissioni sicuramente produrra'
un "vademecum" con "modello tipo" da distribuire ai piccoli
proprietari ovvero "casalinghe di voghera" perche' sappiano
cosa e' cambiato dai tempi passati ...
> In caso di infortunio mortale sul lavoro, infatti, colui che
> incarica/richiede di svolgere lavori edili -cioè delle
> attività tipiche dell'antennista-
Non concordo per nulla nella equivalenza di tipologie,
specialmente sull'aspetto lavorativo (l'edile e' piu'
facilmente un subordinato, con un impresario che piglia
i soldi).
> nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio
> colposo anche se il lavoratore deceduto è un lavoratore autonomo
Dove c'e' scritto (mi riferisco all'artigiano) ?
> Così si espresse la IV sezione penale della Corte di Cassazione,
> nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010.
Dove leggiamo:
"abbia svolto i lavori in economia senza avere preventivamente
verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun
albo artigiano ad alcuna lista della Camera di Commercio"
Per i "non addetti" "lavoro in economia" significa che il
proprietario appalta in proprio le varie attivita' edili.
NON E' LAVORO IN ECONOMIA incaricare un artigiano (uno solo)
per fare un intervento nel suo settore di competenza.
Inoltre nella sentenza i giudici sono andati giu' pesante
perche' si trattava di LAVORO IN IRREGOLARE, non so se mi spiego.