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Garanzia per i vizi della cosa USATA venduta TRA PRIVATI

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Il praticante

unread,
Apr 22, 2003, 10:41:13 AM4/22/03
to
Ciao a tutti,
sto cercando di approfondire la questione della garanzia per vizi della cosa
usata venduta tra privati.
Leggendo gli interessanti interventi scritti in precedenza da Vito, Dio Pan
e da altri, non ho potuto che confondermi ancora di più.

Partiamo da una ipotesi:

il signor A (privato) il giorno 1 gennaio 2000 vende al signor B (privato)
una macchina.
Non stipulano alcun contratto e si limitano a recarsi presso un notaio per
il passaggio di proprietà. Il signor B paga 10.000 euro al signor A con
assegno circolare.
Dopo tre mesi il signor B chiama in giudizio il signor A denunziando
l'esistenza di vizi (ipotizziamo la bruciatura del motore) esistenti e
quindi chiedendo la garanzia del signor A e della conseguente risoluzione
del contratto.

Io direi che il signor B ha pienamente ragione, nel caso in cui una perizia
dimostrasse l'esistenza di vizi che hanno causato il danno e ipotizzando che
il povero signor A ne fosse completamente all'oscuro.
A dimostrazione della mia tesi porto l'art. 1470 cc che non distingue tra
privati e operatori commerciali, l'art. 1490 cc che disciplina la garanzia
dovuta dal venditore e l'art. 1495 che detta il termine entro il quale
denunziare l'esistenza dei vizi.
Secondo quanto affermato invece da Vito, anche nel caso in cui non ci sia un
contratto vero e proprio di vendita, si potrebbe implicitamente ipotizzare
l'esistenza della clausola "così come visto e piaciuto" che andrebbe a
limitare (e annullare?) il dovere di garanzia del venditore.
Non mi è chiaro però come si possa ipotizzare questa cosa, soprattutto alla
luce di diverse sentenze della cassazione che sottolineano come anche alla
vendita di cose usate (senza specificare e quindi implicitamente includendo
anche la compravendita tra privati) si possa applicare la garanzia per i
vizi così come espressa e disciplinata da 1490 cc.
Non voglio in nessun modo con questa mia contrastare quanto affermato da
Vito ma mi piacerebbe molto andare a fondo sulla questione.

Grazie a tutti!

--------------------------------
Inviato via http://usenet.libero.it

Vito

unread,
Apr 23, 2003, 7:10:59 AM4/23/03
to
On Tue, 22 Apr 2003 14:41:13 GMT, nu...@nullo.com (Il praticante)
wrote:

>Secondo quanto affermato invece da Vito, anche nel caso in cui non ci sia un
>contratto vero e proprio di vendita, si potrebbe implicitamente ipotizzare
>l'esistenza della clausola "così come visto e piaciuto" che andrebbe a
>limitare (e annullare?) il dovere di garanzia del venditore.
>Non mi è chiaro però come si possa ipotizzare questa cosa, soprattutto alla
>luce di diverse sentenze della cassazione che sottolineano come anche alla
>vendita di cose usate (senza specificare e quindi implicitamente includendo
>anche la compravendita tra privati) si possa applicare la garanzia per i
>vizi così come espressa e disciplinata da 1490 cc.

io la vedo così:

****************************************
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta:
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se
il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
(1229).
****************************************

è lo stesso codice che al 2 comma dell'art. 1490 prevede la
possibilità che la garanzia da vizi sia esclusa (pur facendo salva
l'ipotesi di mala fede)

la materia della contrattazione di beni mobili usati tra PRIVATI trova
sua disciplina negli usi e consuetudini raccolti dalle camere di
commercio

in questo caso si tratta di usi negoziali o contrattuali (art. 1340
c.c.), i quali hanno la funzione di integrare e di interpretare i
contratti......vedi anche art 1374

è l'uso che fissa i termini e le modalità dell'accordo escludendo la
garanzia legale (formula "visto e piaciuto") in assenza di precisi
accordi contrattuali tra le parti..ossia in presenza di un mero
scambio dell'oggetto con la somma di denaro senza un preciso contratto
(scritto o orale [da provare con testimoni])

riguardo alle sentenze della cassazione....se è vero che le massime
riportano quello che tu affermi, bisogna vedere il testo integrale
della sentenza ....e verificare quali erano le parti del giudizio (se
per esempio il venditore in quel caso fosse un operatore
commerciale....in tal caso non si potrebbe invocare come riferimento
giurisprudenziale in una diatriba tra privati)

naturalmente la normativa introdotta nel 2002 (D. Lgs. n.24/2002) con
gli articoli 1519 bis e seguenti (garanzia di buon funzionamento
sull'usato) non è applicabile perchè riguarda la compravendita da
operatore commerciale

a titolo esemplificativo di raccolta provinciale di usi e consuetudini
qui ne trovi una
http://www.bg.camcom.it/regolazione_mercato/usi/volume_usi_2002.pdf
a pag 174 - 175 trovi gli usi in tema di compravendita di autoveicoli
usati


saluti
Vito
----------------------------
vitotato [chiocciola] inwind [punto] it

Dio Pan

unread,
Apr 23, 2003, 12:57:41 PM4/23/03
to

"Il praticante" <nu...@nullo.com> ha scritto nel messaggio
news:213Z140Z10Z139Y...@usenet.libero.it...

> il signor A (privato) il giorno 1 gennaio 2000 vende al signor B (privato)
> una macchina.
> Non stipulano alcun contratto e si limitano a recarsi presso un notaio per

> il passaggio di proprietą.

No?

> A dimostrazione della mia tesi porto l'art. 1470 cc che non distingue tra
> privati e operatori commerciali, l'art. 1490 cc che disciplina la garanzia
> dovuta dal venditore e l'art. 1495 che detta il termine entro il quale
> denunziare l'esistenza dei vizi.

Appunto.

Marco

unread,
Apr 26, 2003, 2:03:29 PM4/26/03
to

"Il praticante" <nu...@nullo.com> ha scritto nel messaggio
news:213Z140Z10Z139Y...@usenet.libero.it...

Marco

unread,
Apr 26, 2003, 2:03:30 PM4/26/03
to
Scusate l'intromissione, ma ho un dubbio:
il 2 comma dell'art. 1490 prevede la possibilità
che la garanzia da vizi sia esclusa, ma si
tratta di un esclusione convenzionale, che dovrà
essere desumibile in modo non equivoco dal contratto;
gli usi di cui parlate forse devono essere richiamati
dalla norma specifica, o almeno così dovrebbe essere
in virtù dell'art. 8 delle preleggi.


Vito

unread,
Apr 26, 2003, 10:01:41 PM4/26/03
to
On Sat, 26 Apr 2003 18:03:30 GMT, "Marco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

copio incollo
*******************************
preleggi Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno
efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

1340. Clausole d’uso. Le clausole d’uso s’intendono inserite nel
contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti (1368,
1374).

Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l`equità.
*********************************

ne deduco:
in tema contrattuale la legge richiama espressamente gli usi......ai
sensi dell'art. 1340 serve una espressa volontà CONTRARIA perchè la
clausola d'uso non sia voluta dalle parti

Marco

unread,
Apr 27, 2003, 10:44:18 AM4/27/03
to
>preleggi Art. 8 Usi
>Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno
>efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Ciò significa che nelle materie espressamente regolate
non è possibile inserire automaticamente clausole d'uso.
Nel nostro caso la materia è regolata dall'art.1490, che nel
primo comma descrive il contenuto della garanzia da vizi
(senza prevederne una sua possibile esclusione in base agli usi),
e nel secondo comma ne consente una esclusione pattizia
(anche qua non in base agli usi), salvo il caso di
venditore in mala fede. La clausola "visto e piaciuto" è molto
diffusa pattiziamente, ma riguardando una materia regolata
dalla legge non può essere inserita automaticamente.
In tema di vendita, peraltro, quando il legislatore ha
voluto richiamare gli usi lo ha fatto espressamente
(vedi ad esmpio gli artt.1492 o 1496 e seguenti)
in coerenza con quanto disposto nelle preleggi.
saluti
Marco


Vito

unread,
Apr 27, 2003, 6:15:32 PM4/27/03
to
On Sun, 27 Apr 2003 14:44:18 GMT, "Marco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>Ciò significa che nelle materie espressamente regolate
>non è possibile inserire automaticamente clausole d'uso.
>Nel nostro caso la materia è regolata dall'art.1490, che nel
>primo comma descrive il contenuto della garanzia da vizi
>(senza prevederne una sua possibile esclusione in base agli usi),
>e nel secondo comma ne consente una esclusione pattizia
>(anche qua non in base agli usi), salvo il caso di
>venditore in mala fede. La clausola "visto e piaciuto" è molto
>diffusa pattiziamente, ma riguardando una materia regolata
>dalla legge non può essere inserita automaticamente.
>In tema di vendita, peraltro, quando il legislatore ha
>voluto richiamare gli usi lo ha fatto espressamente
>(vedi ad esmpio gli artt.1492 o 1496 e seguenti)
>in coerenza con quanto disposto nelle preleggi.

le parti hanno concluso un contratto di compravendita di autoveicolo
usato, rifacendosi per la sua disciplina all'uso.
(manca infatti una precisa volontà contrattuale contraria e diversa da
quella dell'uso 1340 cc)

Pertanto la esclusione pattizia (2 comma 1490) è disciplinata dal loro
contratto verbale come previsto nell'uso.

l'uso non subentra ex lege ma è parte integrante del loro contratto.

Marco

unread,
Apr 28, 2003, 10:20:22 AM4/28/03
to
>le parti hanno concluso un contratto di compravendita di autoveicolo
>usato, rifacendosi per la sua disciplina all'uso.
>(manca infatti una precisa volontà contrattuale contraria e diversa da
>quella dell'uso 1340 cc)

Un uso non può mai operare nei casi disciplinati da una norma positiva
se non richiamato dalla stessa (sempre in base all'art.8 delle preleggi).
L'art.1340 non deroga affatto l'art.8 delle preleggi, quindi si riferisce
solo alle clausole d'uso riguardanti materie non disciplinate dalla legge:
solo queste potranno integrare un contratto se manca una volontà contraria.
Nel nostro caso l'art.1490 disciplina la materia senza richiamare gli usi,
pertanto non è ammissibile una integrazione del contratto con una
clausola d'uso non specificamente voluta dalle parti.
Se l'art.1340 derogasse l'art.8 delle preleggi ne conseguirebbe
che nel silenzio delle parti qualsiasi clausola contrattuale regolata
dalla legge dovrebbe cedere il passo di fronte ad usi contrari:
in definitiva vi sarebbe un'aberrante prevalenza della consuetudine sul
diritto scritto.

Saluti
Marco


Vito

unread,
Apr 28, 2003, 4:07:02 PM4/28/03
to
On Mon, 28 Apr 2003 14:20:22 GMT, "Marco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>Un uso non può mai operare nei casi disciplinati da una norma positiva
>se non richiamato dalla stessa (sempre in base all'art.8 delle preleggi).
>L'art.1340 non deroga affatto l'art.8 delle preleggi, quindi si riferisce
>solo alle clausole d'uso riguardanti materie non disciplinate dalla legge:
>solo queste potranno integrare un contratto se manca una volontà contraria.

infatti il contratto in questione è regolato ai sensi del 1340 per
tutti i suoi aspetti dall'uso (si pensi alle modalità di pagamento,
luogo di consegna, soggetto su cui gravano le somme per il
trasferimento di proprietà ecc ecc)

>Nel nostro caso l'art.1490 disciplina la materia senza richiamare gli usi,
>pertanto non è ammissibile una integrazione del contratto con una
>clausola d'uso non specificamente voluta dalle parti.

e quale dei due ha affermato che specificatamente ha voluto escludere
la clausola del "visto e piaciuto" prevista dall'uso in tema di
compravendita di autoveicoli usati ?
OkkiO: siamo già in tema di interpretazione del contratto.

in tema di garanzia da vizi ex art 1490:
le parti hanno pattuito (ai sensi del 1490 2 comma) la esclusione
della garanzia nel momento in cui hanno posto in essere il contratto
di compravendita rifacendosi per le modalità dell'accordo all'uso.

in tema di garanzia da vizi l'uso non opera per presunzione di legge
ma per volontà delle parti.


eppoi le sentenze servono proprio a dirimere queste diverse ottiche di
valutazione :-)
(e il giudice in questo caso valuterà anche tutta un'altra serie di
variabili quali il prezzo di vendita, la diligenza contrattuale
dell'acquirente ecc ecc)

Ulpiano

unread,
Apr 29, 2003, 3:44:32 AM4/29/03
to

>
> e quale dei due ha affermato che specificatamente ha voluto escludere
> la clausola del "visto e piaciuto" prevista dall'uso in tema di
> compravendita di autoveicoli usati ?
> OkkiO: siamo già in tema di interpretazione del contratto.
>

La clausola "visto e piaciuto" deve essere espressa:

VENDITA
Garanzia per vizi della cosa venduta
esclusione o limitazione della garanzia


In caso di vendita di bene usato, la clausola "visto e piaciuto", non avendo
carattere di clausola di stile, ed essendo inserita in una contrattazione
"elementare", determina una *limitazione* della garanzia per vizi della cosa
*purché la clausola stessa sia espressa in maniera chiara*.

Tribunale Casale Monferrato, 31 luglio 2000

In ogni caso, quand'anche si ritenesse che essa sia implicita nella
contrattazione tra privati di un bene mobile usato, la garanzia, come la
sentenza che ho riportato sopra fa notare, non sarebbe comunque esclusa, ma
limitata ai vizi non facilmente riconoscibili o taciuti in mala fede (Cass.
7.12.73, n. 3342).

Ciao,

U.

Vito

unread,
Apr 29, 2003, 5:21:14 AM4/29/03
to
On Tue, 29 Apr 2003 09:44:32 +0200, "Ulpiano" <cpp.@libero.it> wrote:

>La clausola "visto e piaciuto" deve essere espressa:

per includere una clausola del tipo "visto e piaciuto" durante una
compravendita di autoveicolo usato, non ci vuole il trattato di
maastricht:
basta che il venditore dica "così come è" e l'acquirente annuisca ..la
volonta pattizia si è comunque formata

tocca poi all'acquirente usare una certa diligenza contrattuale

Ulpiano

unread,
Apr 29, 2003, 5:33:28 AM4/29/03
to

"Vito" <VediSignat...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:3eae421a...@News.CIS.DFN.DE...

Ok, siamo comunque fuori dall'ipotesi del primo post di questo trhead, nel
quale non si parla di aggiunte rispetto al contenuto minimo del contratto,
né dell'annuire del compratore, ma, solo, di un vizio non riconoscibile.
In ogni caso i vizi occulti, preesistenti all'acquisto ma manifestatitisi
successivamente, se non riconoscibili dal compratore con la normale
diligenza, restano garantiti anche in presenza della clausola "visto e
piaciuto".
Ciao,
U.


Marco

unread,
Apr 29, 2003, 9:08:13 AM4/29/03
to
> e quale dei due ha affermato che specificatamente ha voluto escludere
> la clausola del "visto e piaciuto" prevista dall'uso in tema di
> compravendita di autoveicoli usati ?
> OkkiO: siamo già in tema di interpretazione del contratto.

Mi sono espresso male, in realtà volevo solo dire che nel nostro caso
(proprio perchè disciplinato dall'art.1490) non opera l'art.1340
(sempre in virtù del logoro art.8 delle preleggi):
pertanto, nel silenzio delle parti, nessuna clausola d'uso potrà integrare
il contratto.

Evidentemente non saremo mai d'accordo sulla portata del 1340:
ti propongo di prospettare il problema a tutti per avere altri pareri.

Alla prossima
Marco

Vito

unread,
Apr 29, 2003, 9:09:18 AM4/29/03
to
On Tue, 29 Apr 2003 11:33:28 +0200, "Ulpiano" <cpp.@libero.it> wrote:

>Ok, siamo comunque fuori dall'ipotesi del primo post di questo trhead, nel
>quale non si parla di aggiunte rispetto al contenuto minimo del contratto,
>né dell'annuire del compratore, ma, solo, di un vizio non riconoscibile.

credo che la questione vada considerata al di fuori del paradossale
esempio scolastico:
le parti hanno posto in essere un contratto e qualcosa l'hanno detta.
E quel qualcosa in un contratto verbale diventa parte integrante del
regolamento contrattuale... da interpetare.
Io ho ipotizzato che abbiano condotto le trattative attenendosi (anche
nelle dichiarazioni verbali) a quello che l'uso disciplina.

A meno che non si stratti di: sordomuti, portatori di handicap che
impediscano qualsiasi tipo di comunicazione o stranieri che non
parlano la stessa lingua.(ma il post iniziale non lo ha precisato)

Riguardo al tenore delle dichiarazioni verbali potrebbe anche bastare
l'ESPRESSA volontà di entrambi di fare TUTTO secondo gli usi

toccherà poi all'interprete l'onere di valutare quello che le parti
volevano intendere (anche sentendole personalmente)

>In ogni caso i vizi occulti, preesistenti all'acquisto ma manifestatitisi
>successivamente, se non riconoscibili dal compratore con la normale
>diligenza, restano garantiti anche in presenza della clausola "visto e
>piaciuto".

appunto...la normale diligenza: e quale normale diligenza avrebbe
tenuto l'acquirente che senza proferire parola si reca davanti al
notaio firma, dà i soldi e prende la macchina ?

in questo caso qualora dall'interpretazione del contratto risultasse
una chiara mancanza di espressione di volontà idonea ai sensi del 1490
2 comma...interverrebbe la colpa dell'acquirente e la garanzia da vizi
gli sarebbe comunque negata

Marco

unread,
Apr 29, 2003, 9:09:28 AM4/29/03
to
Sono sostanzialmente d'accordo con Ulpiano, ma attenzione:
credo che una clausola del genere richieda qualcosa in più rispetto ad
un semplice annuire. La nostra è una clausola di esonero o limitativa
della responsabilità e, se predisposta dal venditore (così come descritto
da Vito), richiederà a norma dell'art.1341 una specifica approvazione
per iscritto del compratore.

> In ogni caso i vizi occulti, preesistenti all'acquisto ma manifestatitisi
> successivamente, se non riconoscibili dal compratore con la normale
> diligenza, restano garantiti anche in presenza della clausola "visto e
> piaciuto".

La clausola "visto e piaciuto", come appena descritta, non sarebbe molto
utile alla luce dell'art.1491 (dove si dice che la garanzia "non è dovuta se
i vizi erano facilmente riconoscibili", senza bisogno di patti al riguardo).
E' possibile inserire nel contratto sia una clausola che esclude, sia una
clausola che limita la garanzia: le parti devono prevederlo in maniera non
equivoca e non si possono limitare a dire "visto e piaciuto".

Rimane aperto (almeno tra me e Vito) il problema della portata
dell'art.1340.
Inviterei anche Ulpiano (ma il mio invito è esteso a tutti) a dare una sua
opinione.

Alla prossima
Marco

MarcoBecco

unread,
May 4, 2003, 7:03:52 AM5/4/03
to
Da diversi giorni nessuno risponde: vi ho convinto?
Alla prossima
Marco


Vito

unread,
May 4, 2003, 8:43:38 AM5/4/03
to
On Sun, 04 May 2003 11:03:52 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>Da diversi giorni nessuno risponde: vi ho convinto?

no
perchè come ho spiegato in altro post esiste un contratto verbale da
interpretare ...in ogni caso qualora vi fosse stato assoluto silenzio
tra le parti si potrebbe comunque ipotizzare l'assenza di diligenza
dell'acquirente

MarcoBecco

unread,
May 4, 2003, 11:20:14 AM5/4/03
to
> perchè come ho spiegato in altro post esiste un contratto verbale da
> interpretare ..

Ma dai! E' una compravendita: lo sai bene qual'è l'oggetto!
Non bisogna interpretare niente, la clausola di esclusione o
limitazione della garanzia o c'è o non c'è.

> in ogni caso qualora vi fosse stato assoluto silenzio
> tra le parti si potrebbe comunque ipotizzare l'assenza di diligenza
> dell'acquirente

E' vero, ma è cosa diversa dal patto in questione.

Alla prossima
Marco

Vito

unread,
May 5, 2003, 5:05:38 AM5/5/03
to
On Sun, 04 May 2003 15:20:14 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>Ma dai! E' una compravendita: lo sai bene qual'è l'oggetto!
>Non bisogna interpretare niente, la clausola di esclusione o
>limitazione della garanzia o c'è o non c'è.

è una compravendita con tutto il suo regolamento contrattuale...senza
interpetare il contratto non si può applicare nessuna norma

oltre allo scambio della cosa con il prezzo ci sono tutta una serie di
clausole accessorie di cui ho fatto nota qualche post + su ( per
esempio si pensi al soggetto su cui gravano le somme per il
trasferimento di proprietà ai pubblici registri...regolato dall'uso)

>> in ogni caso qualora vi fosse stato assoluto silenzio
>> tra le parti si potrebbe comunque ipotizzare l'assenza di diligenza
>> dell'acquirente
>
>E' vero, ma è cosa diversa dal patto in questione.

credo che (senza perdersi in interpretazioni dottrinali) tutto il
contratto vada interpretato sulla base della condotta contrattuale
delle parti ... se la colpa (mala fede) cade sul venditore, sarà lui a
garantire i vizi.
se invece la colpa contrattuale consiste nella negligenza
dell'acquirente, la garanzia da vizi è esclusa.

MarcoBecco

unread,
May 5, 2003, 4:52:41 PM5/5/03
to
> è una compravendita con tutto il suo regolamento contrattuale...senza
> interpetare il contratto non si può applicare nessuna norma
> oltre allo scambio della cosa con il prezzo ci sono tutta una serie di
> clausole accessorie di cui ho fatto nota qualche post + su ( per
> esempio si pensi al soggetto su cui gravano le somme per il
> trasferimento di proprietà ai pubblici registri...regolato dall'uso)

Ma perchè vuoi mettere in mezzo clausole che le parti non hanno voluto? Cosa
vuoi interpretare in un contratto che parla solo di un bene e di un prezzo?

> delle parti ... se la colpa (mala fede) cade sul venditore, sarà lui a
> garantire i vizi.
> se invece la colpa contrattuale consiste nella negligenza
> dell'acquirente, la garanzia da vizi è esclusa.

Posso condividere in linea di massima l'ultima affermazione
riguardo ai soli vizi apparenti, ma la prima proprio no!
La garanzia per vizi ha fondamento OGGETTIVO,
essendo il compratore gravato di una responsabilità
contrattuale SPECIALE nascente da un'imperfetta
attuazione dell'attribuzione traslativa.

Alla prossima
Marco

Vito

unread,
May 6, 2003, 4:46:41 AM5/6/03
to
On Mon, 05 May 2003 20:52:41 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>> è una compravendita con tutto il suo regolamento contrattuale...senza
>> interpetare il contratto non si può applicare nessuna norma
>> oltre allo scambio della cosa con il prezzo ci sono tutta una serie di
>> clausole accessorie di cui ho fatto nota qualche post + su ( per
>> esempio si pensi al soggetto su cui gravano le somme per il
>> trasferimento di proprietà ai pubblici registri...regolato dall'uso)
>
>Ma perchè vuoi mettere in mezzo clausole che le parti non hanno voluto? Cosa
>vuoi interpretare in un contratto che parla solo di un bene e di un prezzo?


ah si?
allora:
1) chi paga le spese del P.R.A. ?
2) chi paga le spese notarili ?
3) quali sono le modalità di pagamento ?
4) quale è il momento dello scambio ?
5) su chi grava la tassa di circolazione ?
6) quale è il tenore dell'eventuale annuncio di vendita ? (vendo auto
perfetta/ marciante /in buono stato d'uso / da riparare)
7) il prezzo pattuito è + alto / + basso della quotazione ?
8) qualora il prezzo sia + basso : le parti hanno voluto includere il
costo di eventuali riparazioni ?
9) l'acquirente ha fatto visionare la macchina da 1 meccanico di
fiducia ?
10) i vizi lamentati successivamente erano facilmente riconoscibili in
sede di trattative?
11) i vizi di cui si discute sono stai fatti notare dall'acquirente ?
12) le parti sono 2 sprovveduti...oppure 2 persone che per loro
abitudine acquistano/vendono autoveicoli usati (anche i privati
possono comprare /vendere 1 macchina all'anno senza essere dei
venditori professionali) ...in tal caso, era loro intenzione
contrattare il bene nello stato d'uso esistente al momento della
contrattazione ?

senza valutare tutti questi elementi che in sede di interpretazione
vanno a costituire quello che è il regolamento contrattuale di un
contratto verbale...come si fa a parlare di possibile norma da
applicare ?

>> delle parti ... se la colpa (mala fede) cade sul venditore, sarà lui a
>> garantire i vizi.
>> se invece la colpa contrattuale consiste nella negligenza
>> dell'acquirente, la garanzia da vizi è esclusa.
>
>Posso condividere in linea di massima l'ultima affermazione
>riguardo ai soli vizi apparenti, ma la prima proprio no!
>La garanzia per vizi ha fondamento OGGETTIVO,
>essendo il compratore gravato di una responsabilità
>contrattuale SPECIALE nascente da un'imperfetta
>attuazione dell'attribuzione traslativa.

se la considera come elemento astratto è un discorso...se invece la si
vuole interpretare alla luce di un dato reale quale è un contratto
intercorso tra le parti....è necessario chiarire quanto i contraenti
hanno posto in essere come conseguenza di un mero scambio della cosa
con il prezzo.

Vito

unread,
May 6, 2003, 7:09:26 AM5/6/03
to

>7) il prezzo pattuito è + alto / + basso della quotazione ?
>8) qualora il prezzo sia + basso : le parti hanno voluto includere il
>costo di eventuali riparazioni ?

dal mio post precedente non si evince chiaramente che anche un prezzo
pattuito inferiore a quello della quotazione (qualora nella riduzione
di prezzo le parti avessero considerato le necessarie riparazioni)
costituisce patto espresso di esclusione della garanzia da vizi (1490
2 comma)

MarcoBecco

unread,
May 6, 2003, 9:46:01 AM5/6/03
to

"Vito" <VediSignatureP...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:3eb772d...@News.CIS.DFN.DE...

Non hai citato nemmeno un elemento essenziale del contratto di
compravendita.

> se la considera come elemento astratto è un discorso...se invece la si
> vuole interpretare alla luce di un dato reale quale è un contratto
> intercorso tra le parti....è necessario chiarire quanto i contraenti
> hanno posto in essere come conseguenza di un mero scambio della cosa
> con il prezzo.

Mi aspettavo che tu mi dicessi per quale motivo richiedi la colpa del
venditore.

Alla prossima
Marco


MarcoBecco

unread,
May 6, 2003, 9:46:08 AM5/6/03
to
"Vito" <VediSignatureP...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:3eb79756...@News.CIS.DFN.DE...

> dal mio post precedente non si evince chiaramente che anche un prezzo
> pattuito inferiore a quello della quotazione (qualora nella riduzione
> di prezzo le parti avessero considerato le necessarie riparazioni)
> costituisce patto espresso di esclusione della garanzia da vizi (1490
> 2 comma)

Acc... così arrivi a dire che un prezzo inferiore a quello di mercato
comporta l'inserimento di una clausola ...e la volontà contrattuale dove la
lasci?

Alla prossima
Marco


MarcoBecco

unread,
May 6, 2003, 2:38:19 PM5/6/03
to
A questo punto la discussione non può proseguire
se non chiariamo le premesse di teoria generale del
contratto dalle quali ciascuno dei due parte: sono
essenziali per giustificare le soluzioni da adottare
per innumerevoli problemi in tema di vendita.
Cosa intendi per elemento essenziale del contratto?
Che sistematica degli elementi del contratto adotti?
Cosa intendi per oggetto del contratto?
Che partizione degli effetti preferisci?
Sulla vendita in particolare voglio sapere solo
quale preferisci tra le innumerevoli tesi in tema di
garanzia.

Alla prossima
Marco


Vito

unread,
May 6, 2003, 5:56:08 PM5/6/03
to
On Tue, 06 May 2003 13:46:08 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

leggi qualche riga + su : "qualora nella riduzione di prezzo le parti


avessero considerato le necessarie riparazioni"

non è volontà contrattuale?

Vito

unread,
May 6, 2003, 5:58:45 PM5/6/03
to
On Tue, 06 May 2003 13:46:01 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>> senza valutare tutti questi elementi che in sede di interpretazione
>> vanno a costituire quello che è il regolamento contrattuale di un
>> contratto verbale...come si fa a parlare di possibile norma da
>> applicare ?
>
>Non hai citato nemmeno un elemento essenziale del contratto di
>compravendita.

elencavo una serie di elementi che anche nel completo silenzio delle
parti si pongono in essere con questo tipo di compravendita (e guarda
caso sono tutte previste negli usi)


>> se la considera come elemento astratto è un discorso...se invece la si
>> vuole interpretare alla luce di un dato reale quale è un contratto
>> intercorso tra le parti....è necessario chiarire quanto i contraenti
>> hanno posto in essere come conseguenza di un mero scambio della cosa
>> con il prezzo.
>
>Mi aspettavo che tu mi dicessi per quale motivo richiedi la colpa del
>venditore.

mala fede del venditore nel nascondere eventuali vizi

Vito

unread,
May 6, 2003, 6:03:48 PM5/6/03
to
On Tue, 06 May 2003 18:38:19 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

evidenziavo soltanto che per rispondere alla domanda : "cosa accade in
un contratto di compravendita di auto usata quando le parti mantengono
l'assoluto silenzio" vanno valutati tutti gli elementi che (pur nel
silenzio delle parti) servono a interpretare il contratto

senza interpretazione contrattuale il discorso potrebbe arrivare a
discorsi di dottrina pura che non aiuterebbero a capire la situazione

MarcoBecco

unread,
May 7, 2003, 8:13:33 AM5/7/03
to
> leggi qualche riga + su : "qualora nella riduzione di prezzo le parti
> avessero considerato le necessarie riparazioni"
> non è volontà contrattuale?

La riduzione del prezzo per riparazioni è una cosa,
il patto di esclusione della garanzia è un'altra.

Alla prossima
Marco


MarcoBecco

unread,
May 7, 2003, 8:13:41 AM5/7/03
to
> evidenziavo soltanto che per rispondere alla domanda : "cosa accade in
> un contratto di compravendita di auto usata quando le parti mantengono
> l'assoluto silenzio" vanno valutati tutti gli elementi che (pur nel
> silenzio delle parti) servono a interpretare il contratto
>
> senza interpretazione contrattuale il discorso potrebbe arrivare a
> discorsi di dottrina pura che non aiuterebbero a capire la situazione

Non hai risposto.
Come possiamo parlare di garanzia se non
ci mettiamo d'accordo su che cosa sia?

Alla prossima
Marco


MarcoBecco

unread,
May 7, 2003, 8:13:54 AM5/7/03
to
> elencavo una serie di elementi che anche nel completo silenzio delle
> parti si pongono in essere con questo tipo di compravendita (e guarda
> caso sono tutte previste negli usi)

Ma la domanda č se sono elementi essenziali del contratto.

> mala fede del venditore nel nascondere eventuali vizi

E se non c'č questa mala fede escludi la garanzia?

Alla prossima
Marco


Vito

unread,
May 8, 2003, 4:28:03 AM5/8/03
to
On Wed, 07 May 2003 12:13:33 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

è solo un problema di interpretazione da valutare nel caso concreto

permettimi di osservare: che altro dovrebbe avere da riparare una
macchina di cui già sono stai individuati dei guasti ed è stata fatta
una stima delle riparazioni ?

la discussione potrebbe continuare all'infinito...proponi in un nuovo
tread con un ipotesi + concreta e ne riparliamo

p.s. la risposta vale anche per gli altri tuoi post nello stesso tread

MarcoBecco

unread,
May 8, 2003, 11:39:54 AM5/8/03
to
> è solo un problema di interpretazione da valutare nel caso concreto
>
> permettimi di osservare: che altro dovrebbe avere da riparare una
> macchina di cui già sono stai individuati dei guasti ed è stata fatta
> una stima delle riparazioni ?

Non vuoi proprio rispondere ai quesiti di fondo? Mi stà venendo il dubbio
che tu non sappia che cosa sia esattamente la garanzia, ma sono pronto a
rimangiarmi tutto se rispondi alle domande di teoria generale del contratto
da me già formulate.

Alla prossima
Marco


Vito

unread,
May 9, 2003, 4:53:26 AM5/9/03
to
On Thu, 08 May 2003 15:39:54 GMT, "MarcoBecco" <corn...@hotmail.com>
wrote:

>Non vuoi proprio rispondere ai quesiti di fondo? Mi stà venendo il dubbio
>che tu non sappia che cosa sia esattamente la garanzia, ma sono pronto a
>rimangiarmi tutto se rispondi alle domande di teoria generale del contratto
>da me già formulate.

quello che io so lo lascio dire a chi è preposto per suo ufficio a
giudicare..... mi dispiace che tu abbia una visione prettamente
teorica del diritto

se prima non si interpeta un contratto non si può parlare di norme da
applicare ...proprio perchè quanto posto in essere con il contratto
(regolamento) costituisce norma per le parti

vuoi parlare di dottrina della garanzia legale ? apri un altro tread
perchè questo si è ormai consumato

MarcoBecco

unread,
May 9, 2003, 5:16:52 AM5/9/03
to
> quello che io so lo lascio dire a chi è preposto per suo ufficio a
> giudicare.....

Non ho mai voluto giudicarti.

>mi dispiace che tu abbia una visione prettamente
> teorica del diritto

Però se non si conosce un pò di teoria si possono prendere degli abbagli.

> se prima non si interpeta un contratto non si può parlare di norme da
> applicare ...proprio perchè quanto posto in essere con il contratto
> (regolamento) costituisce norma per le parti

E ritorniamo a bomba sul problema generale...

> vuoi parlare di dottrina della garanzia legale ? apri un altro tread
> perchè questo si è ormai consumato

Se si parla di garanzia bisogna anche mettersi d'accordo su cosa essa sia
(cosa che non è affatto pacifica in dottrina).

Un saluto da parte di
Marco


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