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Modalità ripartizione spese scale

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Laura

unread,
Apr 18, 2013, 1:53:39 PM4/18/13
to
Buonasera,
amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.

Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.

Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
base al piano.

In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
Si consideri a titolo di esempio il condominio alfa:

1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)

2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)

3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)

Totale millesimi 1000
Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per

Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
Caio : (800x120)/1000 tot. 96
Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
Remo: (800x300)/1000 tot. 240

Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?

Grazie, Laura

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Totò & Peppino

unread,
Apr 18, 2013, 2:30:59 PM4/18/13
to
prova su Google > Coefficienti > spese pulizia scale.

T&P

w

unread,
Apr 18, 2013, 5:09:55 PM4/18/13
to
Il 18/04/2013 19:53, Laura ha scritto:
> Buonasera,
> amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
> un appartamento) disposto su 3 piani, con due unitᅵ immobiliari per
> piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.
>
> Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.
>
> Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
> millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
> oppone la necessitᅵ di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
> quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
> recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
> ascnsori per metᅵ in base al valore millesimale e per l'altra metᅵ in
> base al piano.
>
> In termini pratici perᅵ non riesco a capire come suddividerle.
> Si consideri a titolo di esempio il condominio alfa:
>
> 1ᅵpiano -> condomine Tizio (millesimi proprietᅵ 50)
> 1ᅵpiano -> condomine Pluto (millesimi di proprietᅵ 50)
>
> 2ᅵpiano -> condomine Caio (millesimi di proprietᅵ 120)
> 2ᅵpiano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietᅵ 180)
>
> 3ᅵpiano -> condomine Romolo (millesimi di proprietᅵ 300)
> 3ᅵpiano -> condomine Remo (millesimi di proprietᅵ 300)
>
> Totale millesimi 1000
> Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
> 800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
>
> Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
> Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
> Caio : (800x120)/1000 tot. 96
> Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
> Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
> Remo: (800x300)/1000 tot. 240
>
> Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metᅵ
> in base al valore millesimale e per l'altra metᅵ in base al piano.?
>
> Grazie, Laura
>
Devi operare in siffatto modo :
1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
totale =400 totale =400 = 800,00

Ciao w

felix...

unread,
Apr 19, 2013, 2:52:49 AM4/19/13
to
Laura ha scritto:

> Buonasera,
> amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
> un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
> piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.

> Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.

> Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
> millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
> oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
> quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
> recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
> ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
> base al piano.

E questo dove lo hai letto?
La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
felix.





--


Noi italiani aspiriamo alla democrazia per trasformarla in anarchia,
ma in cuor nostro da bravi irresponsabili sognamo la dittatura.



questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


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Giovanni

unread,
Apr 19, 2013, 4:06:51 AM4/19/13
to
On 04/19/2013 09:46 AM, Unilì wrote:

>> E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
>> vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita
>> in base alle quote di proprietà-
>
> forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?

NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >

Message has been deleted

pierluigi

unread,
Apr 19, 2013, 4:30:24 AM4/19/13
to
>
> E questo dove lo hai letto?
> La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
> ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
> felix.

scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite tabelle
millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono più valide?
non sono mai state valide? eppure nessun condomino si è mai lamentato
....questo tra parentesi


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 19, 2013, 7:36:31 AM4/19/13
to
On Fri, 19 Apr 2013 10:30:24 +0200, pierluigi wrote:


>> E questo dove lo hai letto?
>> La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
>> ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
>
> scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
> tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
> più valide?

Cosa c'entra il 18 Giugno ?

In ogni caso, la pulizia scale E' una opera di manutenzione.

Sparrow�

unread,
Apr 19, 2013, 7:49:09 AM4/19/13
to
Roberto Deboni DMIsr scrisse:
> pierluigi scrisse:
>> scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
>> tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non
>> sono pi� valide?

> Cosa c'entra il 18 Giugno ?

Forse perche' in quella data entreranno in vigore alcune norme?


Giovanni

unread,
Apr 19, 2013, 8:10:55 AM4/19/13
to
On 04/19/2013 10:10 AM, Unilì wrote:
> Il 19/04/13 10.06, Giovanni ha scritto:
>> On 04/19/2013 09:46 AM, Unilì wrote:
>>
>>>> E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
>>>> vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita
>>>> in base alle quote di proprietà-
>>>
>>> forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
>>
>> NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.
>
> FALSO
>
> [ cut ]
>
> tratto da http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm

Come al solito le sentenze dicono tutto ed il contrario di tutto, sia
perché generalmente si riferiscono a casi specifici sia perché sono
l'interpretazione della legge in relazione a quel caso.

Le sentenze - Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 e Cass.
civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 - (che hai riportato) affermano
che alla pulizia delle scale non si applicano le disposizioni
dell'articolo 1124, e anche se viene richiamato il 2ocomma dell'art.
1123 io ritengo che sia più che legittimo pensare che *tutti* i
condomini possono godere un egual modo di una scala ben pulita e ben
illuminata.

Anche se abitano ai piani bassi fanno tutti uso di un servizio
generale di cui tutti possono far egual uso e di cui usufruiscono in
egual misura.

Diversa applicazione va invece fatta per l'ascensore in quanto le
spese di gestione sono principalmente costituite dal consumo di
energia elettrica e nessuno mette in dubbio che salire (o scendere) ai
piani alti genera maggior consumo, giustificando quindi una
ripartizione secondo i criteri dell'art. 1124.

Gi_pll

unread,
Apr 19, 2013, 8:26:36 AM4/19/13
to
"Unilì" ha scritto nel messaggio news:kkqu64$ltp$1...@speranza.aioe.org...

>FALSO

Lasciamo stare le sentenze che in ogni caso, nel nostro paese, non fanno
giurisprudenza.
Che direbbe la Cassazione se in un condominio provvisto di ascensore, gli
abitanti dei piani alti, volessero pagare un minimo forfettario di
partecipazione?
In fondo sporcherebbero solamente il loro pianerottolo e l'ingresso sino
all'ascensore.
Mah!
Gi

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 19, 2013, 8:34:59 AM4/19/13
to
On Thu, 18 Apr 2013 23:09:55 +0200, w wrote:

> Il 18/04/2013 19:53, Laura ha scritto:

...snip...

>> Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
>> 800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
>>
>> Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
>> Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
>> Caio : (800x120)/1000 tot. 96
>> Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
>> Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
>> Remo: (800x300)/1000 tot. 240
>>
>> Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per
>> metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al
>> piano.?
>>
>> Grazie, Laura
>>
> Devi operare in siffatto modo :
> 1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
> Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
> Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
> Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
> Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
> Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
> Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
> totale =400 totale =400 = 800,00

Caso interessante, e' la prima volta che vedo una tabella di manutenzione
scale in cui al primo piano pagano di piu' rispetto alla ripartizione
millesimale. Potrebbe spiegare come mai in passato hanno semplificato
la ripartizione, applicando solo i millesimi. Pero' sono dubbioso
ai valori indicati per il 2 piano. E' una casa costruita a piramide
rovescia ? Capisco il primo piano con pochi millesimi, potrebbero
esserci ampi porticati, ma il secondo piano la meta' del terzo piano ?

In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
"piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire
da terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto
piu' alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere
importante.

Inoltre c'e' anche questo correttivo:

"Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune."

Questo articolo voleva introdurre un concetto razionale:

"se esistono delle cantine, la parte della rampa delle scale corrispondente
e' usata in modo pari (visto dalla posizione dell'appartamento e non dal
numero e dalle abitudini dei residenti) da tutti i condomini" e quindi
dovrebbe pesare, moderando la ripartizione per piani"

Pero' e' scritto in modo poco chiaro, e mi pare che nel 99% dei casi
venga semplicemente ignorato (la tipica divisione portata da lei e'
quella che va per la maggiore, ma una prassi non fa legge).

Inoltre la legge menziona solo la scala e non l'atrio. Se ci sono
appartamenti a piano terra (altezza dal suolo = zero) con un atrio
di una certa importanza, sarebbe opportuno scomporre la fattura
pulizia in due voci: pulizia scale e pulizia atrio. Ovviamente
l'atrio va diviso per millesimi.

Anzi, volendo dirimere il dubbio creato dal comma 2 dell'art.1124,
direi che la cosa migliore e' scomporre la voce in fattura (nei casi
in cui ci sono cantine nello scantinato e di tutti gli appartamenti)
pulizia in:
- pulizia scale a partire dal suolo (riparto secondo art.1124)
- pulizia atrio e rampa scale cantine (riparto per millesimi puri
e va in fila nelle spese generali)

Altrimenti, la quota che l'impresa delle pulizie aggiunge per le
scale alla cantine (le imprese calcolano in base al numero di
rampe da pulire o riparare, non dall'altezza del suolo) viene
caricata in modo ingiusto sui proprietari dell'ultimo piano.

Un'esempio dettagliato, ove le spese della cantine e relativa
scala di accesso e' stata separata (tabella D) lo avete qui:

http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf

Notare che per l'altezza dal suolo ha indicato i piani e non la
quota in metri, ma se i piani sono tutti di pari altezza, incluso
il piano terra, e' una semplificazione ammissibile. Notare come
dalla tabella C sono stati esclusi gli appartamenti al piano terra.
Ma gli appartamenti al piano terra contribuiscono alle spese
della rampa di scala che va alle cantine (tabella Dx) ed
alle spese per la manutenzione ingresso scale, androne e
spazio comuni non inclusi nella scala vera e propria (tabelle Ax)

--
Roberto Deboni

Totò & Peppino

unread,
Apr 19, 2013, 9:11:26 AM4/19/13
to
> Buonasera,

[cut]

mi piace questo thread perchè è più sfumato di quanto sembri.. Bisogna
mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso è di mia
competenza per le pulizie o non..?

Senza entrare nella difficoltà dei conteggi oppure delle referenze legali
vorrei dire questo..

Se abito al primo piano perchè non ho un coefficiente che mi abbatta le
spese per la pulizia perchè non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che mi
è gradita..

Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon senso -
la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare coefficienti
perchè fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se le scale dei
piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe avere una diversa
opinione.. il sudic io dei piani superiori potrebbe scendere verso le scale
del mio primo piano, etc.

Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme i
condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento della
facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..

T&p

mt

unread,
Apr 19, 2013, 9:15:04 AM4/19/13
to

"Gi_pll" <ci...@lippa.it> ha scritto nel messaggio
news:atcrjn...@mid.individual.net...
> Lasciamo stare le sentenze che in ogni caso, nel nostro paese, non fanno
> giurisprudenza.

eh ?



felix...

unread,
Apr 19, 2013, 1:29:35 PM4/19/13
to
Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> On Fri, 19 Apr 2013 10:30:24 +0200, pierluigi wrote:


> >> E questo dove lo hai letto?
> >> La pulizia scale non ha nulla a che vedere con la manutenzione o
> >> ricostruzione scale, e va ripartita in base alle quote di proprietà-
> >
> > scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
> > tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
> > più valide?

> Cosa c'entra il 18 Giugno ?

> In ogni caso, la pulizia scale E' una opera di manutenzione.

Discutibile: "In tema di condominio di edifici, la disposizione
dell'art. 1124 cod. civ. concernente la ripartizione fra i condomini delle
spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento
condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla
conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della
naturale deteriorabilità della stessa per consentire l'uso ed il godimento
e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in
efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia
delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione
dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che
l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni
riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ., anche modificando i precedenti
criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. trattandosi
di criteri aventi natura solo regolamentare"
(Cassazione, sent. n. 2018 del 19 febbraio 1993)
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Gi_pll

unread,
Apr 19, 2013, 2:49:34 PM4/19/13
to
"Unilì" ha scritto nel messaggio news:kks36c$46k$1...@speranza.aioe.org...

>E chi dice che un condomino dell'ultimo piano non usi le scale anziche'
>l'ascensore? (magari perche' deve portare giu' tutte le mattina la
>bicicletta o, piu' semplicemente, per tenersi in forma).

Lo stesso che dice che un condomino del piano terra non possa fare le scale
su e giù enne volte al giorno per tenersi in forma; la riabilitazione di
molte patologie prevedono un continuo utilizzo delle scale.
Anche questo, ovviamente, secondo me.

Cordialità
Gi

w

unread,
Apr 19, 2013, 3:07:11 PM4/19/13
to
A parte il fatto, se non ha capito questa semplice cosa (snip), che
il calcolo è stato effettuato su un esempio posto da Laura che non
credo sia un caso reale è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è
di soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di
600 millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu'
rispetto la tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo.
Le ricordo che l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma
dice che possono essere ripartite anche in modo differente " salvo
diversa convenzione "e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la
maggioranza di legge può decidere di utilizzare una suddivisione
diversa dai millesimi di proprietà. Oppure vuole contestare anche
quanto dice il codice civile. Comunque se un condomino è contrario
può sempre impugnare la delibera e sarà poi il giudice a stabile
chi ha ragione o meno.
Potrebbe spiegare come mai in passato hanno semplificato
> la ripartizione, applicando solo i millesimi. Pero' sono dubbioso
> ai valori indicati per il 2 piano. E' una casa costruita a piramide
> rovescia ? Capisco il primo piano con pochi millesimi, potrebbero
> esserci ampi porticati, ma il secondo piano la meta' del terzo piano ?

Vedi quanto sopra.

> In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
> "piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire
> da terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto
> piu' alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere
> importante.

E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
identico.

> Inoltre c'e' anche questo correttivo:
>
> "Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
> del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
> soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
> proprietà comune."

Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i piani
partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.

Taglio tutto il resto perchè come dice una canzone del povero VASCO
" tutto il resto è noia ".

w

unread,
Apr 19, 2013, 3:16:00 PM4/19/13
to
La logica sembrerebbe darti ragione, ma applicare la logica in un
condominio è spesso di dubbia interpretazione dalle varie parti in
conflitto......tante che vi sono sentenze che danno ragione e sentenze
che danno torto al riguardo.
w

Totò & Peppino

unread,
Apr 19, 2013, 3:16:43 PM4/19/13
to
>> mi piace questo thread perchᅵ ᅵ piᅵ sfumato di quanto sembri.. Bisogna
>> mettere d'accordo due opinioni: la parte di scale che non uso ᅵ di mia
>> competenza per le pulizie o non..?
>
> no, se non c'e' una terrazza condominiale all'ultimo piano
>
>
>> Se abito al primo piano perchᅵ non ho un coefficiente che mi abbatta le
>> spese per la pulizia perchᅵ non uso le scale dal secondo in su..? Ma se
>> andassi a piedi verso gli altri piani troverei le scale pulite, cosa che
>> mi ᅵ gradita..
>
> Non hai nessun motivo di andarci

non ᅵ vero, scusa, posso andare a visitare un altro condomino, posso usare
le scale come parte comune al di lᅵ di uno specifico uso..

>
>>
>> Oltre qualsiasi indicazione legale, la mia opinione - credo di buon
>> senso - la pulizia scale andrebbe divisa per millesimi senza applicare
>> coefficienti perchᅵ fa parte del decoro dell'immobile nel suo totale. Se
>> le scale dei piani superiori fossero sporche un visitatore potrebbe
>> avere una diversa opinione..
>
> un visitatore di chi?
> Se ᅵ un SUO visitatore, si fermerebbe al suo piano.

visitatore di chiunque, ma che si fa un'idea della maggiore o minore cura,
etc.
>
>> il sudic io dei piani superiori potrebbe
>> scendere verso le scale del mio primo piano, etc.
>
> ma LOL
>
>>
>> Del resto quando viene rifatta la facciata, non ne godono tutti insieme
>> i condomini del nuovo decoro..? Se non sbaglio, nel caso del rifacimento
>> della facciata le spese sono divise per millesimi e basta ..
>>
>
> Queste sono spese straordinarie

ok, ceerto, ma sempre riconducibili a millesimi precisi e all'interesse
"cominista" della proprietᅵ..

T&P
>

Totò & Peppino

unread,
Apr 19, 2013, 3:17:31 PM4/19/13
to

> Taglio tutto il resto perchè come dice una canzone del povero VASCO
> " tutto il resto è noia ".

Franco Califfo Califano

T&P

Totò & Peppino

unread,
Apr 19, 2013, 3:22:48 PM4/19/13
to

> Un criterio corretto di ripartizione della pulizia potrebbe essere
> quello, qualora non ci si affidi ad una ditta esterna, di fare una
> settimana per uno le pulizie ma quando tocca ad ognuno, quest'ultimo è
> tenuto a pulire soltanto dal "piano zero" al proprio piano.

questa la trovo meno battuta di quello che possa sembrare, ma è
irrealizzabile, perchè ci sarebbero condomini che avrebbero le scale in
ordine solo al momento della loro partecipazione alla pulizia.. Questo per
dire che ognuno deve pulire le scale di tutti, oltre il limite del proprio
utilizzo. Altrimenti, i primi piani sarebbero privilegiati nell'ottenere un
decoro che gli ultimi non potrebbero..

T&P

Message has been deleted

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 19, 2013, 5:24:04 PM4/19/13
to
Come mai scatta cosi' ? "semplice cosa" ? mettere le mani avanti
specificando che i dati non sono suoi ? Ma che le prende ?
Ho semplicemente notato la curiosita', che in casi particolari,
come questo, la tabella scale puo' dare dei risultati "inaspettati".

è ciò si evince dal fatto che il 1^piano è di
> soli 100 millesimi , mentre il 2^ di 300 millesimi ed il 3^ di 600
> millesimi; fatto la premessa il fatto che si paga di piu' rispetto la
> tabella millesimale è dovuto al tipo di calcolo. Le ricordo che
> l'art.1123 -Ripartizione delle spese al primo comma dice che possono
> essere ripartite anche in modo differente " salvo diversa convenzione
> "e quindi l'assemblea , che è sovrana, con la maggioranza di legge
> può decidere di utilizzare una suddivisione diversa dai millesimi di
> proprietà. Oppure vuole contestare anche quanto dice il codice
> civile.

Mi riporta con quali parole avrei contestato il CC ? Piu' che altro
perche' non ho capito cosa avrei ... contestato.

...snip...

>> In ogni caso, il calcolo descritto e' sbagliato. La legge non scrive di
>> "piano", ma di "altezza" dal suolo. Considerando che si puo' partire da
>> terra, come da un piano rialzato, come da un piano porticato molto piu'
>> alto di un appartamento normale, la differenza puo' essere importante.
>
> E si che lei è un ingegnere il calcolo fatto sul piano oppure sull'H
> del piano ( che si presume sempre uguale, salvo casi eccezionali) è
> identico.

"piano rialzato" ad esempio di 1,5 metri di quota sul suolo ?
"piano porticato" ad esempio di 5 metri di quota sul suolo ?

"risultato presunto uguale" ?

"casi eccezionali" che i piani rialzati sono "rialzati" (ovvero ne'
al piano terra, ne' al piano primo) ?

Hmmm, non so dove abita, ma dalle mie parti, guardandosi intorno si
ha tutto l'assortimento, ampiamente distribuito statisticamente.

>> Inoltre c'e' anche questo correttivo:
>>
>> "Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
>> ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
>> morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
>> siano di proprietà comune."
>
> Vedi risposta al punto primo....era un esempio è chiaro che se i
> piani partono dalle cantine sino al solaio il discorso va modificato.

Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare qualche
domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che non dovra'
mai considerare la presenza delle cantine.

Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio" e'
atto di gratuita scortesia.

--
Roberto Deboni

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 19, 2013, 5:25:53 PM4/19/13
to
On Fri, 19 Apr 2013 13:49:09 +0200, Sparrow® wrote:

> Roberto Deboni DMIsr scrisse:
>> pierluigi scrisse:
>>> scusate, ma nei condomini che amministro io, hanno delle apposite
>>> tabelle millesimali per la pulizia delel scale, dal 18 giugno non sono
>>> più valide?
>
>> Cosa c'entra il 18 Giugno ?
>
> Forse perche' in quella data entreranno in vigore alcune norme?

E quale norma entra in vigore che cambierebbe i criteri di pulizia ?
Ripeto: cosa c'entra il 18 Giugno ?

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 19, 2013, 5:56:31 PM4/19/13
to
La sentenza e' vecchia di 20 anni (ed in giurisprudenza
vale la regola che quelle piu' recenti soppiantano quelle piu' vecchie
(altrimenti se cosi' non fosse, non si potrebbe mai modificare
l'indirizzo giurisprudenziale).

Ma cosa piu' importante, quando la sentenza e' ambigua, e' necessario
citare anche la motivazione.

--
Roberto Deboni
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Giovanni

unread,
Apr 20, 2013, 5:23:30 AM4/20/13
to

> sono casi eccezionali di cui non si tiene conto, cosi' come quello
> che porta in casa 20 amici diversi ogni giorno, altrimenti l'unico
> modo sarebbe mettere il pedaggio

Ma siete davvero convinti che una impresa di pulizie che deve pulire
una rampa di scale fino al decimo piano metta in conto tempo/spesa
maggiore per pulire la prima rampa rispetto all'ultima?

In condizioni normali (e per condizioni normali penso all'uso fatto da
persone rispettose delle proprietà comune e con abitudini civili) le
scale della prima rampa comportano lo stesso lavoro dell'ultima.

Non so di altri condomini ma nel mio il lavoro viene fatto
settimanalmente ed in parte a macchina per cui salvo qualche
particolare giorno di acquazzoni o neve non vi sono mai grosse
differenze fra un piano e l'altro.

w

unread,
Apr 20, 2013, 5:54:38 AM4/20/13
to
Principalmente mi annoia la prolissità dei suoi discorsi ( ed è una
cosa che anche in passato non sono stato il solo a farglielo notare)
comunque lei è libero di scrivere quel che vuole così come io sono
libero di leggere e dire quel che voglio. Mi spiace per lei ma questa
si chiama "DEMOCRAZIA".Se poi ciò la offende vuol dire che o ha la coda
di paglia oppure è permaloso.
E' evidentemente che dove abito io e forse anche dove abita Laura le
case non hanno le caratteristiche da lei descritte se non sporadicamente
....se avesse postato una Laura svedese le case avrebbero avuto delle
caratteristiche ancora diverse...quello che intendo far capire è il
concetto espresso in tale calcolo e credo che quello si comprenda bene
e che lo si possa estendere e applicare a tutti gli altri casi.

Laura

unread,
Apr 20, 2013, 6:22:44 AM4/20/13
to



-------- Messaggio originale --------

> Il 18/04/2013 19:53, Laura ha scritto:
>> Buonasera,
>> amministro un piccolo stabile familiare (nel quale sono posseditrice di
>> un appartamento) disposto su 3 piani, con due unità immobiliari per
>> piano e dunque per un totale di 6 appartamenti.
>>
>> Scrivo in merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle
>> scale.
>>
>> Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
>> millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
>> oppone la necessità di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,
>> quindi in relazione all'altezza piano come peraltro previsto dalla
>> recente modifiche che fissano la suddivisione delle spese per scale ed
>> ascnsori per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà in
>> base al piano.
>>
>> In termini pratici però non riesco a capire come suddividerle.
>> Si consideri a titolo di esempio il condominio alfa:
>>
>> 1°piano -> condomine Tizio (millesimi proprietà 50)
>> 1°piano -> condomine Pluto (millesimi di proprietà 50)
>>
>> 2°piano -> condomine Caio (millesimi di proprietà 120)
>> 2°piano -> condomine Sempronio (millesimi di proprietà 180)
>>
>> 3°piano -> condomine Romolo (millesimi di proprietà 300)
>> 3°piano -> condomine Remo (millesimi di proprietà 300)
>>
>> Totale millesimi 1000
>> Si consideri una spese annua per la pulizia delle scale pari ad euro
>> 800,00; applicando le normali tabelle millesimali abbiamo per
>>
>> Tizio : (800x50)/1000 tot. 40
>> Pluto :(800x50)/1000 tot. 40
>> Caio : (800x120)/1000 tot. 96
>> Sempronio: (800x180)/1000 tot. 144
>> Romolo : (800x300)/1000 tot. 240
>> Remo: (800x300)/1000 tot. 240
>>
>> Come ripartisco la spesa applicando il criterio sopra enunciato per metà
>> in base al valore millesimale e per l'altra metà in base al piano.?
>>
>> Grazie, Laura
>>
> Devi operare in siffatto modo :
> 1/2 in millesimi 1/2 in base H piano
> Tizio =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
> Pluto =400*50/1000 =20 + 400*1/6=66,66*50/100=33,33 = 53,33
> Caio =400*120/1000=48 + 400*2/6=133,33*120/300=53,33=101,34
> Sempronio =400*180/1000=72 + 400*2/6=133,33*180/300=80 =152,00
> Romolo =400*300/1000=120+ 400*3/6=300,00*300/600=100 =220,00
> Remo =400*300/1000=120+ 400*3/8=300,00*300/600=100 =220,00
> totale =400 totale =400 = 800,00
>
> Ciao w
>
> --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---


Carissimo W, chiedo scusa se torno a leggere solo adesso.

Adesso è davvero tutto chiaro!

Sei stato gentilissimo , davvero completo ed esaustivo ed hai risposto
appieno al mio quesito senza inutili giri di parole.

Infatti, dopo qualche riflessione in merito alla ripartizione in base
all'altezza piano, ho capito concettualmente come ragionare.

1)Determinare la spesa da imputare ad ogni singolo piano-

Per il primo piano: (400/(1+2+3 -> la somma dei tre piani )x1)

Dunque provvedere a ripartire le risultanze secondo i millesimi di
proprietà dei condomini del piano -

Pertanto x 50 /(50+50)per il primo piano ;
x 120/(120+180) Caio secondo piano e coì via.

Ad ogni modo, ho interpretato male la norma regolatrice art. 1124 CC."
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra
metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo
(att. 68 e seguenti) " ; che difatti riguarda solo il mantenimento e la
ricostruzione e non la semplice pulizia.

Quanto alla puliza delle scale, la giurisprudenza consolidata è concorde
di applicare solo parzialmente il disposto articolo 1124 c.c.

In particolare , la Cass., sez. II, n. 432/2007 ritiene che la
ripartizione delle spese per la pulizia delle scale va effettuata solo
in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun
piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione combinata
degli art. 1124 c.c. e 1123 c.c., 2° co., di cui si riporta il testo:
“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo` farne.”.

Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
ciascun condomine dell'esempio.

In base H piano
pr h/piano
Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
--------
totale 800,00

Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
casi (manutenzione e pulizia)?

Ti saluto, tornando a ringraziarti e a complimentarmi per le capacità e
competenze che ti contraddistinguono, e che sembrano aver persino
suscitato invidia ai tuoi successori.

Proprio a tal riguardo , degli interventi che ti hanno seguito, ho letto
parzialmente solo quello del sig. Roberto , a cui tengo a precisare che
era di tutta evidenza il supposto ragionamento ipotetico. (almeno per
quanto riguarda le quote , ovviamente i nomi dei condomini sono tutti
veritieri :-)

Saluti cordiali
Laura

Laura

unread,
Apr 20, 2013, 6:43:55 AM4/20/13
to


-------- Messaggio originale --------
Solitamente i personaggi come Lei non li degno nemmeno di un cenno di
riscontro, ma ci tengo a confermare quanto di già - e sin troppo-
esaustivamente detto da W.

D'altra parte, è evidente che la Sua è più una biasimevole polemica di
invidia e di protervi arroganza , oltre che di ingenerante gravissimo
antagonismo, che di voglia e capacità per portare contributo prezioso
alla discussione.

Resta inteso che Le sarei immensamente grata se potesse desistere dal
porre in essere ulteriori interventi alle discussioni che mi riguardano.

Ovviamente la richiesta Le viene formulata con i caratteri della
cortesia, poi faccia come meglio crede.

La ringrazio
Laura

Totò & Peppino

unread,
Apr 20, 2013, 7:18:41 AM4/20/13
to
> No perche' gli ultimi piani si sporcano piu' lentamente, sia perche' meno
> calpestati, sia perche' il fango arriva da fuori

.. non andrei nella "meccanica" della costruzione dello sporco, c'è la
polvere, l'intonaco che lentamente si disfa, c'è la casualità del pezzo di
carta, c'è la lucentezza che va ripristinata per il senso del pulito etc.
Per me il vano scale è un tuttuno (?) dove la potenzialità anche di un solo
uso del condomino del I p. di usare la rampa dell'VIII p. rende ciò come una
responsabilità alla pari di tutti..

T&P
>

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 20, 2013, 7:22:18 AM4/20/13
to
On Sat, 20 Apr 2013 12:43:55 +0200, Laura wrote:

...snip...

> Resta inteso che Le sarei immensamente grata se potesse desistere dal
> porre in essere ulteriori interventi alle discussioni che mi riguardano.
>
> Ovviamente la richiesta Le viene formulata con i caratteri della
> cortesia, poi faccia come meglio crede.

Puo' usare tutta la cortesia che vuole, ma questo e' un tentativo di
censura. Lei ha il diritto di non leggere (ci sono funzioni apposite
nei programmi che utilizza). Ma non ha in alcun modo il diritto,
neanche per cortesia, di pretendere di pubblicare degli scritti
senza libera replica da qualsiasi partecipante. In sostanza lei si arroga
il diritto (con cortesia, e' anche peggio) di selezionare le repliche
ai suoi interventi. Tra parentesi, questo e' il sogno dei Berlusconi e
dei Bersani, ed e' quello che opera il "cosidetto" servizio pubblico.
Per fortuna Usenet non e' censurabile, e quindi le nego questa sua
pretesa.

QUESTO e' un principio di DEMOCRAZIA, non quello di offendere le altre
persone.

Oltretutto la sua reazione scostante ed offensiva e' totalmente gratuita.
Ho cercato di dare un mio apporto al problema che lei ha posto, non mi pare
in alcun modo di avere potuto urtarla personalmenet in cio' che ho
scritto.

Lei, inoltre, in questo momento ha mostrato un classico esempio di mobbing,
ove persone non coinvolte in un diverbio, intervengono nel dare addosso
a chi pare un oppositore sgradevole e solo verso un conformismo imperante.
Che accada a scuola, tra bambini e ragazzini, passi.
Ma tra adulti ?
Si faccia un esame di coscienza.

--
Roberto Deboni

Totò & Peppino

unread,
Apr 20, 2013, 7:30:53 AM4/20/13
to
>infatti il condomino del primo piano non ha motivo di andare ai piani
>superiori

attenzione a non immettersi nella "probabilità" che qualcuno faccia o non
faccia qualcosa.. E' la potenzialità - anche minima - a renderlo partecipe
economicamente alla gestione. Esempio, qualsiasi condomino è comunista nella
proprietà della terrazza condom. o del vano caldaia o del vano argano
dell'ascensore , ma può non andarci proprio mai, etc. Eppure la manutenzione
gli compete.. Per me il vano scalo è un ambiente unico che qualcuno usa a
propria utilità..

T&P

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 20, 2013, 7:49:34 AM4/20/13
to
On Sat, 20 Apr 2013 11:54:38 +0200, w wrote:

> Il 19/04/2013 23:24, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Fri, 19 Apr 2013 21:07:11 +0200, w wrote:

...snip...

>> Sicome chi ha postato non ha detto nulla sulle cantine (che ormai sono
>> molto comune anche in Italia) e visto che da come chiede si capisce che
>> non ha idea di come si effettua il calcolo, mi pare evidente che non si
>> puo' partire semplicemente a fornire una formula, ma occorre fare
>> qualche domanda integrativa, altrimenti Laura potrebbe presumere che
>> non dovra' mai considerare la presenza delle cantine.
>>
>> Se l'annoia cio' che scrivo, non mi legga. Ma scrivere che "l'annoio"
>> e' atto di gratuita scortesia.
>>
> Principalmente mi annoia la prolissità dei suoi discorsi ( ed è una
> cosa che anche in passato non sono stato il solo a farglielo notare)

Non sono "discorsi", ma "scritti". La differenza e' fondamentale,
perche' i "discorsi" uno deve "sopportarli" (o tapparsi le orecchie,
attendere che il "bla-bla" termini, etc.). E quindi ha senso protestare,
lamentarsi, reclamare, esprimere il proprio disappunto o la noia.
Questi invece sono "scritti", che se ritenuti noiosi (e quindi implica
totalmente inutili) si possono tranquillamente saltare a pie' pari,
senza dolore e sofferenza per alcuni. Del resto e' l'unica cosa che vi
e' permessa, perche' questa e' Usenet e non un forum privato, con un
padrone di casa che puo' stabilire le "sue" regole.
Qui, invece, l'esternare a destra e manca che non si leggono i scritti
di un partecipante e' al limite del reato dell'offesa. Perche' ?
Perche' non e' necessario, totalmente gratuito.

> comunque lei è libero di scrivere quel che vuole così come io sono
> libero di leggere e dire quel che voglio.

"quel che voglio" entro i limiti del Codice Penale e del Codice Civile.

> Mi spiace per lei ma questa
> si chiama "DEMOCRAZIA".

No, offendere le persone non ha nulla a che fare con la Democrazia,
ne con la liberta' di parola (che poi cosa c'entra al democrazia con
la liberta' di parola e di informazione ?).

>Se poi ciò la offende vuol dire che o ha la
> coda di paglia oppure è permaloso.

Non ho capito quale "offesa" da me percepita sarebbe indizio di avere
"coda di paglia" o essere "permaloso" ?

Le ricordo che mi presento a viso aperto, con il mio vero nome e
cognome, il che significa che devo anche tutelarmi (un nick "sputtanato"
si puo' cestinare e sostituire con uno nuovo, e poi si e' anonimi, ma
quando non ci si maschera, valgono le regole della vita reale.

> E' evidentemente che dove abito io e forse anche dove abita Laura le
> case non hanno le caratteristiche da lei descritte se non sporadicamente

Vediamo di capirci, mi pare ovvio che si sta dibattendo di condominii
e non di case singole. Giusto ?!
Ergo, la mia "statistica empirica" e' evidentemente riferita solo a
questa tipologia di fabbricati (le tabelle ex-art.1124 non riguardano
certamente abitazioni singole). Ed in questo tipo di fabbricato e' uso
da tempo che costruire munendole di cantine in un piano scantinato.

Ora, lei afferma di abitare in una zona d'Italia dove le case sono
per la maggior parte prive di piano scantinato e cantine ?
Sono veramente curioso di avere conferma da parte sua (se non risponde,
nessun problema, significhera' che avra' attivato la blacklist).
In quanto a Laura, lei (w) ha tutto il diritto di ipotizzare che abiti in
una zona ove i condomini sono privi di scantinati, ma parimenti non
mi puo' negare il diritto di supporre che forse Laura ha a che fare
con un piano scantinato e cantine individuali e che forse sarebbe
opportuno farle presente che se la pulizia scale include anche la
rampa fino al piano scantinato, il comma 2 dell'articolo menzionato
ha qualcosa da dire in proposito.

E trovo preoccupante che Laura non abbia apprezzato l'unico intervento
che ha sollevato l'esistenza del comma 2 art.1124 (e mi sono anche
preso la briga di cercare su internet il lavoro fatto da un collega
che espone tutta la problematica in modo adeguatamente preciso e
non approssimativo come invece fanno 9 amministratori su 10).

> ....se avesse postato una Laura svedese le case avrebbero avuto delle
> caratteristiche ancora diverse...quello che intendo far capire è il
> concetto espresso in tale calcolo e credo che quello si comprenda bene
> e che lo si possa estendere e applicare a tutti gli altri casi.

Mi pare che lei stia reagendo per partito preso a causa del mio
disprezzo rispetto alle capacita' di 9 amministratori su 10.
Eppure non ho implicato in alcun modo che lei faccia parte di questo
gruppo. Per chiarezza e togliere ogni dubbio, preciso che il fatto che
abbia visto (mio parere) da parte sua degli errori di applicazione della
legge non e' sufficiente perche' io la valuti un amministratore incapace.
Infatti l'amministratore non e' un avvocato e quindi non si pretende che
conosca la legge a perfezione. La qualita' di un amministratore si
valuta dal suo comportamento come mandatario, da come cura gli interessi
dei suoi clienti, dall'onesta' nei rapporti, sia economici che personali.
Percio' perche' e' cosi' aggressivo ?

--
Roberto Deboni

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 20, 2013, 7:54:06 AM4/20/13
to
On Sat, 20 Apr 2013 12:22:44 +0200, Laura wrote:

> -------- Messaggio originale --------
>
> Proprio a tal riguardo , degli interventi che ti hanno seguito, ho letto
> parzialmente solo quello del sig. Roberto ,

Se si riferiva a me, eviti la forma paternalistica nel usare il mio nome
di battesimo.
Sono della vecchia scuola, quindi significa che il "sig." va seguito
dal cognome. Il nome lo usavano i padroni verso i loro servitori.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 20, 2013, 8:00:38 AM4/20/13
to
On Fri, 19 Apr 2013 14:10:55 +0200, Giovanni wrote:

> On 04/19/2013 10:10 AM, Unilì wrote:
>> Il 19/04/13 10.06, Giovanni ha scritto:
>>> On 04/19/2013 09:46 AM, Unilì wrote:
>>>
>>>>> E questo dove lo hai letto? La pulizia scale non ha nulla a che
>>>>> vedere con la manutenzione o ricostruzione scale, e va ripartita in
>>>>> base alle quote di proprietà-
>>>>
>>>> forse intendevi dire in base all'uso, cioe' al piano?
>>>
>>> NO le spese di pulizia vanno ripartite per millesimi di proprietà.
>>
>> FALSO
>>
>> [ cut ]
>>
>> tratto da http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm
>
> Come al solito le sentenze dicono tutto ed il contrario di tutto, sia
> perché generalmente si riferiscono a casi specifici sia perché sono
> l'interpretazione della legge in relazione a quel caso.
>
> Le sentenze - Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018 e Cass.
> civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657 - (che hai riportato) affermano
> che alla pulizia delle scale non si applicano le disposizioni
> dell'articolo 1124, e anche se viene richiamato il 2ocomma dell'art.
> 1123 io ritengo che sia più che legittimo pensare che *tutti* i
> condomini possono godere un egual modo di una scala ben pulita e ben
> illuminata.

Mi sbaglio, o quella e' l'UNICA sentenza che in apparenza appoggia
la tesi di chi vuole ripartire le pulizie solo per millesimi e non
in base all'uso che ogni condomino puo' fare della parte comune
"giro scale" ?

[Mi viene in mente il detto: l'eccezione conferma la regola ...]

Ovviamente, tale ripartizione deriva dal non avere letto la motivazione.

Unili' ha portato una profusione di sentenze, che mostra una linea
giurisprudenziale consolidata della Cassazione verso un riparto
delle spese "in base all'uso che se ne puo' fare".

Quello che forse confonde e' che quando c'e' un lastrico solare di
accesso libero ai condomini (parte comune) l'art.1124 non si puo'
piu' applicare nella forma semplice di cui al comma 1.
E quando cio' accade ed il condomino si rivolge ai giudici, si puo'
arrivare ad una sentenza della Cassazione che a prima vista sembra
sovvertire la logica. Ma basta rileggere con attenzione e notare
l'insistente "in base all'uso che se ne puo' fare" per capire
la ratio.

--
Roberto Deboni

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 20, 2013, 8:02:31 AM4/20/13
to
On Fri, 19 Apr 2013 15:15:04 +0200, mt wrote:

> "Gi_pll" <ci...@lippa.it> ha scritto nel messaggio
> news:atcrjn...@mid.individual.net...
>> Lasciamo stare le sentenze che in ogni caso, nel nostro paese, non
>> fanno giurisprudenza.
>
> eh ?

Mi associo :-)
Message has been deleted

w

unread,
Apr 20, 2013, 4:18:09 PM4/20/13
to
Il 20/04/2013 12:22, Laura ha scritto:
>
(CUT)
> Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
> pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
> ciascun condomine dell'esempio.
>
> In base H piano
> pr h/piano
> Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
> Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
> Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
> Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
> Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
> Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
> --------
> totale 800,00
>
> Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
> possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
> casi (manutenzione e pulizia)?

Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
assemblea condominiale.

(cutu)
>
> Saluti cordiali
> Laura

Contraccambio i saluti

w

unread,
Apr 20, 2013, 4:24:09 PM4/20/13
to
Il 20/04/2013 20:03, Unilì ha scritto:
> Il 20/04/13 13.30, Totò & Peppino ha scritto:
> che beneficio trarrebbe l'inquilino del primo piano dalla pulizia delle
> scale dell'ultimo piano?
>
Il beneficio che ne deriva dal fatto che una parte della sua
comproprietà sia mantenuta efficiente e idonea all'uso.
Per uso da intendersi non costante o sporadico, ma "potenziale".

w

unread,
Apr 20, 2013, 4:27:44 PM4/20/13
to
Non si smentisce mai.:-((((((
Message has been deleted

Laura

unread,
Apr 26, 2013, 5:13:22 AM4/26/13
to


-------- Messaggio originale --------

> Il 20/04/2013 12:22, Laura ha scritto:
>>
> (CUT)
>> Sulla base dell'enunciato della Suprema Corte e dei tuoi insegnamenti
>> pratici di calcolo, dovrebbe essere agevole ricalcolare le quote per
>> ciascun condomine dell'esempio.
>>
>> In base H piano
>> pr h/piano
>> Tizio 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
>> Pluto 800 x 1/6 = 133,33 x 50 /100 = 66,66
>> Caio 800 x 2/6 = 266,66 x 120/300 = 106,66
>> Sempronio 800 x 2/6 = 266,66 x 180/300 = 160,00
>> Romolo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
>> Remo 800 x 3/6 = 400,00 x 300/600 = 200,00
>> --------
>> totale 800,00
>>
>> Ti prego gentilmente di confermare il calcolo sopra; dunque com'è
>> possibile procedere per la redazione delle tabelle millesimali nei due
>> casi (manutenzione e pulizia)?
>
> Confermo l'esempio di calcolo sopra riportato per quanto riguarda la
> sua applicazione dovrai prima ottenere l'approvazione da parte della
> assemblea condominiale.
>
> (cutu)
>>


E per quanto riguarda la redazione delle tabelle millesimali, tabula
rasa? attendiamo autorevole intervento del Mr. Roberto ?

Ciao!

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 26, 2013, 5:52:23 AM4/26/13
to
Non c'e' bisogno del mio intervento, la relazione del mio collega mi
pare dia sufficienti indicazioni:

http://www.alessandrogargiulo.it/files/Esempio-di-tab-mill.pdf

Laura

unread,
Apr 26, 2013, 6:16:18 AM4/26/13
to


-------- Messaggio originale --------
OTTIMO Roberto, Grazie Mille!

Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.

Appena trovo un poco di tempo e a mente più libera, mi studio il tutto
e ti faccio sapere se ho problemi.

Comunque, mi rammarica leggere tutti questi interventi astiosi e
polemici, non pensi sia più proficuo per tutti cedere ad un clima più
distensivo e cordiale ?

Lo stesso invito ovviamente vale anche W e tutti gli altri.

Ciao e di nuovo grazie.

w

unread,
Apr 26, 2013, 10:53:59 AM4/26/13
to
Da parte mia accolgo l'invito.....e sarà da me messo da subito in atto.
Ciao w

Laura

unread,
Apr 26, 2013, 11:14:47 AM4/26/13
to
--
> Da parte mia accolgo l'invito.....e sarà da me messo da subito in atto.
> Ciao w
>
> --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---


Spirito di saggezza e di intelligenza che prevale sul malevole agonismo.

Auspico che le medesime buone intenzioni improntate al buon senso ,
appartengano nella stessa misura anche a Roberto.

Vi ringrazio per la disponibilità

L.

Giovanni

unread,
Apr 27, 2013, 4:19:09 AM4/27/13
to
On 04/26/2013 12:16 PM, Laura wrote:


> Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
> interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.

http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf

Gi_pll

unread,
Apr 27, 2013, 4:47:16 AM4/27/13
to
"Giovanni" ha scritto nel messaggio news:klg1lt$f16$1...@milena.home.net.it...

>http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf

Ogni regolamento ha qualche punto ispiratore da prendere in considerazione
cosᅵ come avrᅵ altri punti da evidenziare per fare il contrario.
Questo citato, ad esempio, parla di ripartizione delle spese per il consumo
dell'acqua sulla base dei millesimi di proprietᅵ; significa supporre che una
persona che abiterᅵ da sola un appartamento di 250 mq pagherᅵ molto di piᅵ
di 4 persone abitanti un appartamento di 90 mq.
Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, perᅵ non mi sembra
chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione ordinaria delle parti
comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione sembra intendersi anche la
pulizia che quindi viene messa sullo stesso piano dell'imbiancatura...
Come dicevo, ogni regolamento pare bello se non si va ad approfondire; in
fin dei conti come meravigliarsi?! Vengono creati regolamenti per cercare di
ordinare la vita in comune di una popolazione condominiale piᅵ litigiosa
d'Europa!

Gi

Laura

unread,
Apr 27, 2013, 4:56:42 AM4/27/13
to

> http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
>
> Ciao
> Giovanni

Ciao Giovanni, grazie anche a te.

Laura

unread,
Apr 27, 2013, 5:10:03 AM4/27/13
to


-------- Messaggio originale --------

> "Giovanni" ha scritto nel messaggio
> news:klg1lt$f16$1...@milena.home.net.it...
>
>> http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf
>
> Ogni regolamento ha qualche punto ispiratore da prendere in
> considerazione così come avrà altri punti da evidenziare per fare il
> contrario.
> Questo citato, ad esempio, parla di ripartizione delle spese per il
> consumo dell'acqua sulla base dei millesimi di proprietà; significa
> supporre che una persona che abiterà da sola un appartamento di 250 mq
> pagherà molto di più di 4 persone abitanti un appartamento di 90 mq.

Ma sei sicuro che il regolamento faccia riferimento all'acqua delle
singole unità abitative e non magari le spese per un contatore
dell'acqua servente un giardino condominiale o altro?

La materia è appositamente regolata dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e impone
l’obbligo, per ogni condomine , di installare dei contatori di
ripartizione del consumo dell’acqua, dunque si può anche ricorrere
all'autorità giudiziaria.

Anche il codice civile prevede che la ripartizione in questione debba
avvenire sull’effettivo consumo di ogni singola unità immobiliare ,
derogabile solo all'unanimità da un regolamento contrattuale.


> Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, però non mi
> sembra chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione ordinaria
> delle parti comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione sembra intendersi
> anche la pulizia che quindi viene messa sullo stesso piano
> dell'imbiancatura...

Per la ripartizione delle spese di pulizia , mi pare faccia giusto
riferimento all'effettivo uso art. 1123 regolamento cond. , quindi in
linea con la normativa.
Ciao

SOMMERGIBILE

unread,
Apr 27, 2013, 6:32:24 AM4/27/13
to


"Laura" ha scritto

Sin d'oggi, ho sempre provveduto al riparto secondo le consuete tabelle
millesimali, senza alcuna contestazione, ma il subentro di un erede mi
oppone la necessitᅵ di ripartire la spesa in base all'effettivo uso ,

S:
mi spiegheresti questa tua affermazione? Cioᅵ, ogni volta che muore
un condomino rifate la tabella millesimale delle scale? E senza
nessun problema? Perchᅵ se non sbaglio, per rifare le tabelle
occorre l'unanimitᅵ e non credo che siano tutti accondiscendenti.
--
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org

Laura

unread,
Apr 27, 2013, 6:59:39 AM4/27/13
to

> mi spiegheresti questa tua affermazione? Cioᅵ, ogni volta che muore
> un condomino rifate la tabella millesimale delle scale? E senza
> nessun problema? Perchᅵ se non sbaglio, per rifare le tabelle
> occorre l'unanimitᅵ e non credo che siano tutti accondiscendenti.

Secondo la tabella millesimale di proprietᅵ, piuttosto che secondo il
criterio dell'altezza di ciascun piano dal suolo come ᅵ lecito.

Gi_pll

unread,
Apr 27, 2013, 7:08:34 AM4/27/13
to
"Laura" ha scritto nel messaggio news:klgari$1sdr$1...@adenine.netfront.net...

>criterio dell'altezza di ciascun piano dal suolo come ᅵ lecito.

Siamo sempre al punto del lecito e dell'illecito.
Continuo a sostenere che non esiste alcunchᅵ di certo e inconfutabile che
stabilisca l'uno piuttosto che l'altro; anzi, se si vuol sottilizzare la
maggioranza applica il criterio dei millesimi di proprietᅵ.
E le sentenze della Cassazione, fermo restando che nel nostro paese sentenza
non fa giurisprudenza, raccontano a volte una storia altre volte la storia
contraria. E nulla potrᅵ cambiare sino a che cento giudici possono emettere
cento sentenze differenti pur di fronte allo stesso caso.

Buon fine settimana
Gi

Gi_pll

unread,
Apr 27, 2013, 7:12:18 AM4/27/13
to
"Laura" ha scritto nel messaggio news:klgari$1sdr$1...@adenine.netfront.net...

Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta ᅵ lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.

Gi

Giovanni

unread,
Apr 27, 2013, 7:44:30 AM4/27/13
to
On 04/27/2013 11:10 AM, Laura wrote:

> Ma sei sicuro che il regolamento faccia riferimento all'acqua delle
> singole unità abitative e non magari le spese per un contatore
> dell'acqua servente un giardino condominiale o altro?
>
> La materia è appositamente regolata dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e
> impone l’obbligo, per ogni condomine , di installare dei contatori
> di ripartizione del consumo dell’acqua, dunque si può anche
> ricorrere all'autorità giudiziaria.

Nella zona dove abito l'azienda fornitrice dell'acqua installa un solo
contatore per condominio ed emette una sola fattura.

> Anche il codice civile prevede che la ripartizione in questione
> debba avvenire sull’effettivo consumo di ogni singola unità
> immobiliare , derogabile solo all'unanimità da un regolamento
> contrattuale.

Appunto! È un regolamento contrattuale e buona parte del consumo è
dovuto per la manutenzione del giardino condominiale.

>> Non l'ho letto tutto, ho solo buttato l'occhio qua e la, però non
>> mi sembra chiara la distinzione, ad esempio, della manutenzione
>> ordinaria delle parti comuni, tipo scale, ecc.; per manutenzione
>> sembra intendersi anche la pulizia che quindi viene messa sullo
>> stesso piano dell'imbiancatura...
>
> Per la ripartizione delle spese di pulizia , mi pare faccia giusto
> riferimento all'effettivo uso art. 1123 regolamento cond. , quindi
> in linea con la normativa.

Tutte le spese escluse quelle per l'ascensore sono ripartite in base
ai millesimi di proprietà come disposto dall'articolo 1123 CC in
quanto tutti possono fare ugual uso delle parti comuni e dei servizi.

SOMMERGIBILE

unread,
Apr 27, 2013, 7:50:19 AM4/27/13
to


"Gi_pll" ha scritto


Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
caso qualsiasi scelta ᅵ lecita se accettata e quindi approvata
dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.

S:
ecco, questo ᅵ un linguaggio che comprendo.
Da parte mia vedo irrealistica l'unanimitᅵ dei condomini sulla
revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino ᅵ morto.
Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.

Laura

unread,
Apr 27, 2013, 8:09:43 AM4/27/13
to


-------- Messaggio originale --------

>
>
> "Gi_pll" ha scritto
>
>
> Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
> caso qualsiasi scelta ᅵ lecita se accettata e quindi approvata
> dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.
>
> S:
> ecco, questo ᅵ un linguaggio che comprendo.
> Da parte mia vedo irrealistica l'unanimitᅵ dei condomini sulla
> revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino ᅵ morto.
> Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.

Forse sono io che non mi spiego bene!
Prima si ripartiva secondo le tabelle millesimali di proprietᅵ,(mai
avute quelle per le scale!); oggi c'ᅵ un nuovo condomine che lamenta la
ripartizione secondo i millesimi di proprietᅵ, in quanto in palese
violazione col codice civile.

SOMMERGIBILE

unread,
Apr 27, 2013, 9:50:27 AM4/27/13
to


"Laura" ha scritto

> S:
> ecco, questo ᅵ un linguaggio che comprendo.
> Da parte mia vedo irrealistica l'unanimitᅵ dei condomini sulla
> revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino ᅵ morto.
> Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.

Forse sono io che non mi spiego bene!
Prima si ripartiva secondo le tabelle millesimali di proprietᅵ,(mai
avute quelle per le scale!); oggi c'ᅵ un nuovo condomine che lamenta la
ripartizione secondo i millesimi di proprietᅵ, in quanto in palese
violazione col codice civile.

S:
ecco, ora ci sono.
Quindi, giustamente, dovete fare la tabella per le scale.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Apr 28, 2013, 9:12:16 AM4/28/13
to
On Sat, 27 Apr 2013 10:19:09 +0200, Giovanni wrote:

> On 04/26/2013 12:16 PM, Laura wrote:
>
>
>> Ci sono stralci di redazione di tabelle millesimali davvero molto
>> interessanti soprattutto per un approfondimento didattico.
>
> http://giovanni.homelinux.net/docs/RegolamentoCondominioTipo.pdf

Urca!

"... è vietato estrarre acqua calda dall'impianto di riscaldamento ..."

Essere costretti a scrivere questo ? Ma che cosa e'? il Bronx ?

Tra l'altro il danno causato da un vizio del genere puo' costare caro
al responsabile, se preso in castagna.
Una ripetuta estrazione di acqua calda dall'impianto di riscaldamento
causa una corrosione accelerata delle tubazioni, con ovvia
manutenzione straordinaria. Qualsiasi serio perito e' in grado di
affermare in sede di CTU che la colpa dei costi della riparazione
straordinaria di tubazioni e serbatoi e' colpa del "prelevatore
abusivo". E naturalmente poi c'e' il furto di acqua comune.

Mi domando se e' opportuno scrivere una cosa del genere in un
regolamento. Infatti, invece potrebbe fare venire l'idea (non avevo
considerato un tipo del genere di furto, che non e' solamente il
calore, ma anche l'acqua pagata in comune). Volendo l'elenco delle
furbizie riscontrate nelle gestioni condominiali potrebbe essere
lungo e preventivamente inserito nei regolamenti condominiali potrebbe
invece diventare un suggeritore di metodi per fregare o farsi giustizia
da se.

--
Roberto Deboni

w

unread,
May 2, 2013, 9:29:00 AM5/2/13
to
Il 27/04/2013 13:50, SOMMERGIBILE ha scritto:
>
>
> "Gi_pll" ha scritto
>
>
> Ho inviato ma ho lasciato nelle dita una importante precisazione: in ogni
> caso qualsiasi scelta è lecita se accettata e quindi approvata
> dall'assemblea secondo le corrette maggioranze.
>
> S:
> ecco, questo è un linguaggio che comprendo.
> Da parte mia vedo irrealistica l'unanimità dei condomini sulla
> revisione delle tabelle per il solo fatto che un condomino é morto.
> Ma forse non ho afferrato bene il senso del post iniziale.

Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimità.
w

Sparrow®

unread,
May 2, 2013, 10:29:38 AM5/2/13
to
w scrisse:
> Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimitą.

Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
l'attuazione del codice civile.



w

unread,
May 2, 2013, 5:38:47 PM5/2/13
to
Il 02/05/2013 16:29, Sparrowᅵ ha scritto:
> w scrisse:
>> Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimitᅵ.
>
> Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
> l'attuazione del codice civile.

Forse ᅵ creativo anche il Giudice di questa sentenza :

Fino ad ora modificare le tabelle millesimali era un'operazione
impossibile poichᅵ, per una consolidata prassi, tale operazione
richiedeva l'unanimitᅵ dell'assemblea condominiale.
ᅵ facile comprendere che la piᅵ banale delle modifiche alle tabelle
millesimali finisce comunque per "penalizzare" almeno un condomino che,
quindi, ha tutto l'interesse a votare contro.
Una sentenza della Cassazione a sezioni unite sconfessa questa tesi
rivoluzionando l'orientamento precedente della stessa corte.
Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010 la Corte ha chiarito che per
modificare le tabelle millesimali ᅵ sufficiente la maggioranza
qualificata definita al comma 2 dell'art. 1136 del Codice Civile.
In altre parole, per modificare le tabelle millesimali ᅵ sufficiente
una delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti
in assemblea, che rappresentino almeno la metᅵ del valore dell'edificio
(500 millesimi).

Cordialitᅵ w

Sparrow�

unread,
May 2, 2013, 5:44:20 PM5/2/13
to
w scrisse:
> Il 02/05/2013 16:29, Sparrow� ha scritto:
>> w scrisse:
>>> Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimit�.
>>
>> Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
>> l'attuazione del codice civile.

> Forse � creativo anche il Giudice di questa sentenza :

Forse non hai capito un cazzo (cit).


w

unread,
May 2, 2013, 5:46:21 PM5/2/13
to
Il 02/05/2013 23:44, Sparrowᅵ ha scritto:
> w scrisse:
>> Il 02/05/2013 16:29, Sparrowᅵ ha scritto:
>>> w scrisse:
>>>> Per la revisione delle tabelle millesimali non serve l'unanimitᅵ.
>>>
>>> Interpretazione "creativa" dell'art. 69 delle Disposizioni per
>>> l'attuazione del codice civile.
>
>> Forse ᅵ creativo anche il Giudice di questa sentenza :
>
> Forse non hai capito un cazzo (cit).
>
>
Se te lo togli dalla bocca...forse non solo capisco io,
ma anche altri utenti del NG.
Molto cortese , grazie w

U Malese

unread,
May 6, 2013, 5:28:48 PM5/6/13
to


>>
>> Forse non hai capito un cazzo (cit).
>>
>>
> Se te lo togli dalla bocca...forse non solo capisco io,
> ma anche altri utenti del NG.
> Molto cortese , grazie w
>


Chi nasce tondo non puᅵ morire quadrato. Questo ᅵ uno dei miei modi di
dire preferiti, ᅵ uno di quegli assiomi in cui credo fermamente quando
si parla dello Sparroviano.

E' evidente che aveva la bocca cosᅵ piena, che questa volta la solita
ricerca googliana non ha risposto a dovere.

I miei complimenti, gli hai dato la risposta che meritava, e debbo
constatare che ᅵ stata anche molto efficace giacchᅵ sembra averlo
azzittito seduta stante. :-(

Laura

unread,
May 11, 2013, 11:06:11 PM5/11/13
to


-------- Messaggio originale --------
La volgaritᅵ del linguaggio di taluni soggetti ᅵ davvero deplorevole e
in un certo senso anche irriconoscente verso chi offre gratuitamente il
proprio tempo condividendo il sapere per renderli colti.

Ciao!
Laura.

w

unread,
May 16, 2013, 2:53:34 PM5/16/13
to
E ancora :
La revisione delle tabelle millesimali di un condominio non necessita
dell'unanimitᅵ dei consensi essendo sufficiente anche la maggioranza.

(15/05/2013)Cassazione - Sez. II Civ, Sentenza del 13 maggio 2013 n. 11387

La modifica delle tabelle millesimali puᅵ essere fatta non piᅵ
all'unanimitᅵ, ma con la maggioranza di cui all'art. 1138 c.c. Secondo
il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sez. U l'atto di approvazione
delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse,
non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il
consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la
maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.. Al
riguardo, le S.U., dopo un'ampia e dettagliata rassegna critica della
precedente, non univoca e variegata giurisprudenza in tema di
approvazione e modifica delle tabelle millesimali, ha posto finalmente
un punto fermo alla controversa questione, in relazione ai criteri
richiesti per l'approvazione o la modifica delle tabelle millesimali. Le
S.U., in specie, si sono cosᅵ espresse: "Una volta chiarito che a favore
della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle
tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si
tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c.,
sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art.
1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non
accertano il diritto dei singoli condomini sulle unitᅵ immobiliari di
proprietᅵ esclusiva, ma soltanto il valore di tali unitᅵ rispetto
all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio,
dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con
la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. In
senso contrario non sembra si possa sostenere (sent. 6 marzo 1967, cit.)
che la allegazione delle tabelle al regolamento ᅵ puramente formale, ma
non significa anche identitᅵ di disciplina in ordine alla approvazione".
"In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il
quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla
stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente. Va,
infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle
millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei
condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unitᅵ
immobiliari di proprietᅵ esclusiva, coloro i quali si sentono
danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex
art. 69 disp. att. c.c. "Alla luce di quanto esposto deve, quindi,
affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il
consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1139 c.c, comma 2, con conseguente
fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli
altri motivi dello stesso ricorso. Occorre aggiungere che il legislatore
(con la recente legge 11 dicembre 2012 n. 220 (in vigore dal 18 giugno
2013) ha sostanzialmente recepito quanto l'insegnamento di cui alla
sentenza delle S.U. n. 18477/10 modificando e profondamente innovando
(art. 23, comma 1) l'art. 69 delle disp. att. c.c. Tale norma, nel testo
no veliate, prevede appunto in linea generale, che i valori espressi
nelle tabelle millesimali "possono essere rettificati e modificati
all'unanimitᅵ"; tuttavia a questa regola generale (inesistente nel testo
previgente) prevede perᅵ che tali tabelle possono essere modificate
anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2 comma c.c.
(maggioranza degli intervenuti e almeno la metᅵ del valore
dell'edificio). CondominioWeb.com
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