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Termine annuale per impugnazione sentenza

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leoyn

unread,
Jan 17, 2010, 7:43:06 AM1/17/10
to
Dov'� che sbaglio?
A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una
sentenza � di 1 anno e 46 gg.
Affinch� una sentenza passi in giudicato, il termine annuale si allunga di
46 gg SOLO SE tale termine (o la data di deposito/pubblicazione della
sentenza) ricade nel periodo 1 agosto - 15 settembre (sospensione feriale
dei termini processuali).
Giusto?

" Il decorso dei termini processuali -cos� recita la legge 742/69
all'art.1-, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative
� sospeso di diritto dal 1� agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso � differito
alla fine di detto periodo. "

Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 26 ottobre-24 novembre 2005, n.
24816
(...)con particolare riferimento al termine annuale di decadenza previsto
dall'articolo 327, comma 1 Cpc, che la sospensione dei termini processuali
prevista all'articolo 1 della legge 742/69 dal 1� agosto al 15 settembre di
ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra
il 1� agosto e il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza
impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo
feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non
computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre v. Cassazione,
5896/79). Ove il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell'inizio
del periodo feriale dell'anno successivo, trova applicazione l'ulteriore
sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cassazione, 6748/05;
18704/04; 15530/04; 3773/01; 200/01; 4294/97; 1382/94; 4791/85; 1584/82). L�
dove, si � ulteriormente precisato, il decorso del termine ha inizio, come
nel caso in esame, durante il periodo di sospensione, al sensi dell'articolo
1 della citata legge 742/69 esso � differito alla fine di detto periodo, il
giorno 16 settembre dovendo essere compreso nel novero dei giorni concessi
dal termine (v. Cassazione, 6635/00); e se il termine cade di giorno
festivo, esso, giusta il disposto di cui all'articolo 155, comma 3, Cpc, �
prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo v. Cassazione,
6748/05).

http://www.iussit.it/terminiprocfer.html

Lorenz

unread,
Jan 17, 2010, 7:54:51 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 13:43, "leoyn" <lavitola.leona...@tiscali.it> wrote:
> Dov' che sbaglio?
> A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una
> sentenza di 1 anno e 46 gg.


Di sicuro oggi è errato perché la legge n. 69/2009 ha accorciato il
termine lungo a 6 mesi! ;-) Vale solo per i procedimenti instaurati in
I grado dopo l'entrata in vigore della legge.
Il termine annuale si allunga sempre di 45 gg., perché il 365 gg prima
o poi dal 1 agosto - 15 settembre ci passi. La sospensione opera
sempre non solo se il termine cade nel periodo feriale. Anzi, la
sospensione feriale può anche operare 2 volte se il deposito della
sentenza avviene in a ridosso dell'estate.

leyonard

unread,
Jan 17, 2010, 7:55:25 AM1/17/10
to
(scusate ma riscrivo da "google gruppi", dato che da windows mail mi
taglia le vocali accentate...)

Dov'è che sbaglio?


A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una

sentenza è di 1 anno e 46 gg.
Affinchè una sentenza passi in giudicato, il termine annuale si


allunga di 46 gg SOLO SE tale termine (o la data di deposito/
pubblicazione della sentenza) ricade nel periodo 1 agosto - 15
settembre (sospensione feriale dei termini processuali).
Giusto?

" Il decorso dei termini processuali -così recita la legge 742/69


all'art.1-, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle

amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di


ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di

sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. "

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 26 ottobre-24 novembre


2005, n. 24816
(...)con particolare riferimento al termine annuale di decadenza
previsto dall’articolo 327, comma 1 Cpc, che la sospensione dei
termini processuali prevista all’articolo 1 della legge 742/69 dal 1°
agosto al 15 settembre di ogni anno si applica non tenendo conto nel
computo dei giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre
dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la
data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual
caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in
termine”, esso decorre dal 16 settembre v. Cassazione, 5896/79). Ove
il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell’inizio del
periodo feriale dell’anno successivo, trova applicazione l’ulteriore
sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cassazione,
6748/05; 18704/04; 15530/04; 3773/01; 200/01; 4294/97; 1382/94;

4791/85; 1584/82). Là dove, si è ulteriormente precisato, il decorso


del termine ha inizio, come nel caso in esame, durante il periodo di

sospensione, al sensi dell’articolo 1 della citata legge 742/69 esso è


differito alla fine di detto periodo, il giorno 16 settembre dovendo
essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine (v.
Cassazione, 6635/00); e se il termine cade di giorno festivo, esso,

giusta il disposto di cui all’articolo 155, comma 3, Cpc, è prorogato


di diritto al primo giorno seguente non festivo v. Cassazione,
6748/05).

da http://www.iussit.it/terminiprocfer.html

leyonard

unread,
Jan 17, 2010, 8:03:40 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 13:54, Lorenz <lop...@gmail.com> wrote:
> On 17 Gen, 13:43, "leoyn" <lavitola.leona...@tiscali.it> wrote:
>
> > Dov' che sbaglio?
> > A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una
> > sentenza di 1 anno e 46 gg.
>
> Di sicuro oggi è errato perché la legge n. 69/2009 ha accorciato il
> termine lungo a 6 mesi! ;-) Vale solo per i procedimenti instaurati in
> I grado dopo l'entrata in vigore della legge.

Ok, parliamo dei procedimenti prima della legge.

> Il termine annuale si allunga sempre di 45 gg., perché il 365 gg prima
> o poi dal 1 agosto - 15 settembre ci passi. La sospensione opera
> sempre non solo se il termine cade nel periodo feriale. Anzi, la
> sospensione feriale può anche operare 2 volte se il deposito della
> sentenza avviene in a ridosso dell'estate.

Perchè ignori la sentenza della Cassazione che ti cito, n. 24816/2005?


"la sospensione dei termini processuali
prevista all'articolo 1 della legge 742/69 dal 1 agosto al 15
settembre di
ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi
tra
il 1 agosto e il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della
sentenza
impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso
periodo
feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo
non
computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre v. Cassazione,
5896/79)."

Questi 45 gg NON SI COMPUTANO (= non si conteggiano, non si
calcolano!)! Si calcolano SOLO E SOLTANTO SE "la data di deposito cada
durante lo stesso periodo feriale"! A me pare chiarissimo! Non mi
sembra che sia solo una mia "opinione"...

Awertyster

unread,
Jan 17, 2010, 8:05:34 AM1/17/10
to
Invocando la convocazione di Cassano, leyonard, dopo essersi spremuto
ardentemente le meningi, blaterava:

> Questi 45 gg NON SI COMPUTANO (= non si conteggiano, non si
> calcolano!)!

appunto, non si calcolano, nel contare l'anno devi saltare quel
periodo...

--
"Un terrone ᅵ perfetto" (A. Cassano)
Lippi basta a prenderci in giro!
Cassano in nazionale!
Ranocchia in nazionale!


leyonard

unread,
Jan 17, 2010, 8:21:51 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 14:05, Awertyster <awertysteri...@libero.it> wrote:
> Invocando la convocazione di Cassano, leyonard, dopo essersi spremuto
> ardentemente le meningi, blaterava:
>
> > Questi 45 gg NON SI COMPUTANO (= non si conteggiano, non si
> > calcolano!)!
>
> appunto, non si calcolano, nel contare l'anno devi saltare quel
> periodo...

Non hai letto il "SOLO E SOLTANTO SE" che viene dopo...
Ragazzi ma mi state prendendo in giro??? Parliamo della Cassazione che
piu' volte si è pronunciata in merito!

Poniamo 3 casi.
1) Se una sentenza è stata depositata, ad esempio, il 15 gennaio 2010,
questa può essere impugnata entro il 15 gennaio 2011 (al massimo entro
il giorno dopo se il 15 è festivo). I gg feriali non rientrano nel
computo.
2) Se invece, una sentenza è depositata il giorno 1 agosto 2010, il
termine di impugnazione è il 16 settembre 2011 (46 gg in aggiunta al
termine annuale previsto).
3) Se una sentenza è depositata il 10 settembre 2010, il termine è il
16 settembre 2011 (6 gg in più!).
Tutto questo è perchè i tribunali sono in ferie! Non perchè TU che
impugni la sentenza devi andare in ferie e quindi non vuoi avere
pensieri per la testa durante quel periodo!!!

Lorenz

unread,
Jan 17, 2010, 8:22:36 AM1/17/10
to

Più che a leggere la massima, ti invito a leggere l'intera sentenza e
vedrai che si sarà tutto più chiaro.

L.

Lorenz

unread,
Jan 17, 2010, 8:34:56 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 14:21, leyonard <leyon...@gmail.com> wrote:


Attenzione! Non è come dici tu. Ribadisco leggi la sentenza.

>
> Poniamo 3 casi.
> 1) Se una sentenza è stata depositata, ad esempio, il 15 gennaio 2010,
> questa può essere impugnata entro il 15 gennaio 2011 (al massimo entro
> il giorno dopo se il 15 è festivo). I gg feriali non rientrano nel
> computo.

Ma no! Il termine tiene conto della sospensione ovverossia, più
precisamente, il termine annuale è sospeso tra il 1 ago. ed il 15
sett. e riprende a decorrere dal 16 sett. Perciò il termine sara il 1
marzo 2011.

> 2) Se invece, una sentenza è depositata il giorno 1 agosto 2010, il
> termine di impugnazione è il 16 settembre 2011 (46 gg in aggiunta al
> termine annuale previsto).

No anche in questo caso. Qui la sospensione opererà due volte. Quindi
il termine sarà 31 ottobre 2010.

> 3) Se una sentenza è depositata il 10 settembre 2010, il termine è il
> 16 settembre 2011 (6 gg in più!).

Stesso errore di cui sopra.


> Tutto questo è perchè i tribunali sono in ferie! Non perchè TU che
> impugni la sentenza devi andare in ferie e quindi non vuoi avere
> pensieri per la testa durante quel periodo!!!

Veramente i tribunali non vanno mai in ferie. La sospensione feriale è
data nell'interesse degli avvocati.

L.

GREEN GRASS

unread,
Jan 17, 2010, 8:52:27 AM1/17/10
to

"leyonard" <leyo...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:30eac292-2d38-4532...@k19g2000yqc.googlegroups.com...

(scusate ma riscrivo da "google gruppi", dato che da windows mail mi
taglia le vocali accentate...)

Dov'� che sbaglio?


A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una

sentenza � di 1 anno e 46 gg.
Affinch� una sentenza passi in giudicato, il termine annuale si


allunga di 46 gg SOLO SE tale termine (o la data di deposito/
pubblicazione della sentenza) ricade nel periodo 1 agosto - 15
settembre (sospensione feriale dei termini processuali).
Giusto?

Ora il termine non � pi� annuale ma prima, per forza di cose, nel corso
dell'anno di tempo si incappava necessariamente nel periodo feriale che
ovviamente non andava computato.

leyonard

unread,
Jan 17, 2010, 9:07:38 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 14:05, Awertyster <awertysteri...@libero.it> wrote:
> Invocando la convocazione di Cassano, leyonard, dopo essersi spremuto
> ardentemente le meningi, blaterava:
>
> > Questi 45 gg NON SI COMPUTANO (= non si conteggiano, non si
> > calcolano!)!
>
> appunto, non si calcolano, nel contare l'anno devi saltare quel
> periodo...
>

Ah scusami, intendevo NON SI COMPUTANO nel calcolo del periodo si
sospensione, nel senso che non vanno considerati come "giorni feriali"
e quindi da escludere nel computo... Oh gesù che casino...

Ragnarok

unread,
Jan 17, 2010, 9:34:11 AM1/17/10
to
Lorenz ha scritto:

> Veramente i tribunali non vanno mai in ferie. La sospensione feriale �


> data nell'interesse degli avvocati.

Dove?
Salvo rare eccezioni il 25 luglio smettono le udienze, il 10 agosto
istituiscono la sezione feriale che lavora fino al 5 settembre, il 25
setembre ricomincia l'attivit� ordinaria.
Di fatto i giudici fanno 2 mesi di ferie :-)

leyonard

unread,
Jan 17, 2010, 9:42:32 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 14:34, Lorenz <lop...@gmail.com> wrote:
> On 17 Gen, 14:21, leyonard <leyon...@gmail.com> wrote:
>
> Attenzione! Non è come dici tu. Ribadisco leggi la sentenza.
>

Oh Lorenz, ecco dov'è l'inghippo!
Quando leggo la sentenza, leggo che il giudice parla di "sospensione
dei termini processuali" che non va applicata, allora interpreto
(male?) la parola "sospensione" riferendomi al "non conteggio" dei
giorni feriali quando il deposito o il termine non ricade entro questo
periodo feriale.
Ecco dov'è il problema! Io interpreto che il "non conteggio dei 45 gg"
NON va applicato, se non quando il giorno del deposito della sentenza
o uno dei termini per l'impugnazione ricada entro il periodo feriale 1
agosto - 15 settembre.


> Veramente i tribunali non vanno mai in ferie.

Ah. Questo non lo sapevo.

Lorenz

unread,
Jan 17, 2010, 9:58:45 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 15:42, leyonard <leyon...@gmail.com> wrote:

> Ah. Questo non lo sapevo.

Tutto tu non sai di diritto processuale civile. E mi pare che anche
con la comprensione dell'italiano non siamo messi bene. La prossima
volta che intervieni su temi di cui non sai assolutamente nulla levati
quel tono saccentello.

L.

leoyn

unread,
Jan 17, 2010, 10:28:10 AM1/17/10
to

"Lorenz" <lop...@gmail.com> ha scritto

> Tutto tu non sai di diritto processuale civile. E mi pare che anche
> con la comprensione dell'italiano non siamo messi bene. La prossima
> volta che intervieni su temi di cui non sai assolutamente nulla levati
> quel tono saccentello.
>
> L.

Si hai ragione, suvvia per�, siamo su un NG! Mi pare gi� strano che sino ad
ora nessuno mi abbia trivialmente insultato!!
Il tono in alcuni casi "vivace" dei miei post non voleva essere saccente.
Pi� volte nei miei interventi ci trovi una battutina autoironica in cui mi
prendo in giro, chiarendo in modo univoco la mia inferiorit� rispetto
all'interlocutore e/o all'argomento trattato!
E poi il post l'ho aperto con un "dov'� che sbaglio?"! A voi il dimostrarlo,
io prover� a difendermi! Per me, profano in materia, � quasi un gioco,
s'intende! O forse era il caso di specificare meglio che non ho studiato
legge?
E ora se vuoi ti racconto un'altra barzelletta sugli avvocati...

Lorenz

unread,
Jan 17, 2010, 11:30:13 AM1/17/10
to
On 17 Gen, 16:28, "leoyn" <lavitola.leona...@tiscali.it> wrote:
> "Lorenz" <lop...@gmail.com> ha scritto
>
> > Tutto tu non sai di diritto processuale civile. E mi pare che anche
> > con la comprensione dell'italiano non siamo messi bene. La prossima
> > volta che intervieni su temi di cui non sai assolutamente nulla levati
> > quel tono saccentello.
>
> > L.
>
> Si hai ragione,  suvvia però, siamo su un NG! Mi pare già strano che sino ad

> ora nessuno mi abbia trivialmente insultato!!

Posso sempre provvedere, se credi.


> Il tono in alcuni casi "vivace" dei miei post non voleva essere saccente.

Avrebbe voluto essere cordiale?

> Più volte nei miei interventi ci trovi una battutina autoironica in cui mi
> prendo in giro, chiarendo in modo univoco la mia inferiorità rispetto


> all'interlocutore e/o all'argomento trattato!

Non ti buttare giù, dai!

> O forse era il caso di specificare meglio che non ho studiato
> legge?

No, non lo era.

> E ora se vuoi ti racconto un'altra barzelletta sugli avvocati...

grazie!

L.

Max max

unread,
Jan 17, 2010, 2:32:05 PM1/17/10
to

"leyonard" <leyo...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:d0969f41-3cfd-49d2...@j5g2000yqm.googlegroups.com...

> Ragazzi ma mi state prendendo in giro???

Sei tu che avrai fatto l'aggiornamento con i punti mira lanza ;-))))
E' come dicono loro.

Max max


Max max

unread,
Jan 17, 2010, 2:33:12 PM1/17/10
to

"leyonard" <leyo...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:0b5ac569-7148-4c8d...@30g2000yqu.googlegroups.com...

> Ah. Questo non lo sapevo.

Ci vanno i cancellieri ed i giudici, il tribunale rimane l� ;-)
Ed � anche aperto ;-)

Max max


Max max

unread,
Jan 17, 2010, 2:34:07 PM1/17/10
to

"leoyn" <lavitola...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4b532c90$0$6822$5fc...@news.tiscali.it...

> O forse era il caso di specificare meglio che non ho studiato legge?

Ah, ecco, ma neanche usare google ;-P

Max max


Max max

unread,
Jan 17, 2010, 2:37:38 PM1/17/10
to

"leyonard" <leyo...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:30eac292-2d38-4532...@k19g2000yqc.googlegroups.com...

> A me pare chiaro che sia errato dire che il termine per impugnare una

> sentenza � di 1 anno e 46 gg.

Infatti � errato ;-P Il termine lungo � di un anno (per i procedimenti
inziati in primo grado dal 4 luglio 2009 sei mesi).
Poi si pu� applicare anche la sospensione feriale dei termini ma anche no
(ad esempio per le sentenze lavoro).

Max max


leoyn

unread,
Jan 17, 2010, 3:43:25 PM1/17/10
to

"Max max" <max...@nomail.it.invalid> ha scritto

> E' come dicono loro.
>

Ma si va, meglio dar loro ragione... Che' a lavar la testa ai muli si perde
solo acqua e sapone :-))
(NB: tono ironico!)

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