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Questione su BAGNINO DI SALVATAGGIO

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Simone M.

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Jun 18, 2000, 3:00:00 AM6/18/00
to
Salve a tutti.
Mi chiamo Simone, ho 20 anni e sono un bagnino di salvataggio, o più
correttamente detto, assistente bagnanti, in possesso di regolare brevetto
rilasciato dalla F.I.N.- sez. salvamento, grazie al quale espleto la mia
funzione in uno stabilimento balneare di Riccione; pertanto sono abilitato
ad un servizio di sicurezza e svolgo un servizio di pubblica necessità (ex
art. 359 C.P.), quindi non sono nè incaricato di pubblico servizio, nè
tantomeno pubblico ufficiale.
Tuttavia mi piacerebbe sapere quali sarebbero le mie reali competenze
nell'ambito del servizio di pubblica necessità che sono richiamato ad
esercitare.
L'Ordinanza Balneare del Comandante della Capitaneria di Porto recita
espressamente:
"ART.5 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEI PRESTATORI D'OPERA SULLA SPIAGGIA
Gli operatori di spiaggia ed i prestatori d'opera in genere devono [...]
vigilare per il rispetto della presente ordinanza. Gli stessi hanno
l'obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente tutti gli
incidenti verificatisi sul Demanio Marittimo e sugli specchi acquei
antistanti."

Inoltre:
"ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI
[...] Gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
della esecuzione della presente Ordinanza [...]"

A questo punto io mi chiedo:"Rientro anche io stesso nella qualifica di
"operatore di spiaggia" e/o "prestatore d'opera"?" In caso positivo, vorrei
sapere in cosa si traduca concretamente la "vigilanza per il rispetto
dell'Ordinanza"? Ossia, cosa devo e/o posso fare? Faccio un esempio:
nell'Ordinanza, tra le altre cose, si vieta il transito con qualsiasi
veicolo sulla spiaggia, oppure gettare rifiuti in spiaggia e in mare, oppure
condurre in spiaggia e in acqua qualsiasi animale, ecc., ossia tutti piccoli
divieti che regolano ed equilibrano la vita del bagnante in vacanza. Perciò
io ho la facoltà, ad esempio, di allontanare dalla spiaggia la vecchietta
con il suo cagnolino? Oppure posso obbligare la barca a vela a rientrare nel
suo riservato corridoio di atterraggio, se per caso ne fosse uscita fuori?
L'art.5 da me citato non è molto chiaro, perchè dire "vigilare" è a mio
avviso assai generico. Inoltre l'art.10 contraddice in qualche modo il 5.
C'è qualche giurista od esperto che possa aiutarmi a chiarire le idee?
Grazie 1000.

Simone M.

P.S.:
Mi sono dimenticato di precisare che in un altro art. dell'Ordinanza si
dice, in parole povere, che l'assistente bagnanti deve fare l'assistente
bagnanti e basta e non deve essere impegnato in altre attività, previa
sostituzione con un altro soggetto sempre abilitato al salvataggio.

Giuliano

unread,
Jun 18, 2000, 3:00:00 AM6/18/00
to

Simone M. <en...@iname.com> wrote in message
8iiffs$18q$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

> "ART.5 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEI PRESTATORI D'OPERA SULLA
SPIAGGIA
> Gli operatori di spiaggia ed i prestatori d'opera in genere devono [...]
> vigilare per il rispetto della presente ordinanza. Gli stessi hanno
> l'obbligo di segnalare immediatamente all'Autoritą competente tutti gli

> incidenti verificatisi sul Demanio Marittimo e sugli specchi acquei
> antistanti."

A parte quel [...] che chissa' cosa c'era scritto, e' chiaro che il compito
degli operatori di spiaggia e dei prestatori d'opera sia di segnalare a chi
di dovere gli incidenti e volendo le inadempienze altrui al regolamento e
non certo di sostituirsi alle autorita' competenti all'ordine pubblico.
Quindi se vuoi puoi invitare a rispettare i regolamenti (come un qualunque
altro buon cittadino) ma non certo dare ordini.

Giuliano

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