Inoltre:
"ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI
[...] Gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
della esecuzione della presente Ordinanza [...]"
A questo punto io mi chiedo:"Rientro anche io stesso nella qualifica di
"operatore di spiaggia" e/o "prestatore d'opera"?" In caso positivo, vorrei
sapere in cosa si traduca concretamente la "vigilanza per il rispetto
dell'Ordinanza"? Ossia, cosa devo e/o posso fare? Faccio un esempio:
nell'Ordinanza, tra le altre cose, si vieta il transito con qualsiasi
veicolo sulla spiaggia, oppure gettare rifiuti in spiaggia e in mare, oppure
condurre in spiaggia e in acqua qualsiasi animale, ecc., ossia tutti piccoli
divieti che regolano ed equilibrano la vita del bagnante in vacanza. Perciò
io ho la facoltà, ad esempio, di allontanare dalla spiaggia la vecchietta
con il suo cagnolino? Oppure posso obbligare la barca a vela a rientrare nel
suo riservato corridoio di atterraggio, se per caso ne fosse uscita fuori?
L'art.5 da me citato non è molto chiaro, perchè dire "vigilare" è a mio
avviso assai generico. Inoltre l'art.10 contraddice in qualche modo il 5.
C'è qualche giurista od esperto che possa aiutarmi a chiarire le idee?
Grazie 1000.
Simone M.
P.S.:
Mi sono dimenticato di precisare che in un altro art. dell'Ordinanza si
dice, in parole povere, che l'assistente bagnanti deve fare l'assistente
bagnanti e basta e non deve essere impegnato in altre attività, previa
sostituzione con un altro soggetto sempre abilitato al salvataggio.
A parte quel [...] che chissa' cosa c'era scritto, e' chiaro che il compito
degli operatori di spiaggia e dei prestatori d'opera sia di segnalare a chi
di dovere gli incidenti e volendo le inadempienze altrui al regolamento e
non certo di sostituirsi alle autorita' competenti all'ordine pubblico.
Quindi se vuoi puoi invitare a rispettare i regolamenti (come un qualunque
altro buon cittadino) ma non certo dare ordini.
Giuliano