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Denuncia , ma dopo 3 mesi.....

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Cristiano F.

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Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
scusate io vorrei chiedervi.......
so che e' possibile sporgere una denuncia entro 3 mesi da quando e' successo
il fatto.Dopo non e' piu possibile.

Ma secondo voi la persona che dovrebbe effettuare la denuncia , passati i 3
mesi non trova un'altro modo per complicare la vita alla persona accusata?

O meglio:
se uno ti deve denunciare e ti dice che non lo fa se gli dai tot lire, tu
accetti ma dopo i 3 mesi gli dici che ti sembra che si puo essere a posto
cosi, senza dargli tutta la cifra. Come finisce?


--
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Abul@fia

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Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
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----- Original Message -----
From: "Cristiano F." <cri...@inwind.it>
Newsgroups: it.diritto
Sent: Monday, August 28, 2000 9:07 PM
Subject: Denuncia , ma dopo 3 mesi.....


> scusate io vorrei chiedervi.......
> so che e' possibile sporgere una denuncia entro 3 mesi da quando e'
successo
> il fatto.Dopo non e' piu possibile.

Non é proprio esatto. Tre mesi (calcolati secondo il calendario comune) é il
termine per presentare querela, non denuncia. La differenza é palmare: se il
reato é punibile a querela della persona offesa, questa va presentata
certamente entro quel termine. Ma se il reato é procedibile di ufficio non
c'é alcun termine per presentare la denuncia.Di che reato si tratta?


> Ma secondo voi la persona che dovrebbe effettuare la denuncia , passati i
3
> mesi non trova un'altro modo per complicare la vita alla persona accusata?
>
> O meglio:
> se uno ti deve denunciare e ti dice che non lo fa se gli dai tot lire, tu
> accetti ma dopo i 3 mesi gli dici che ti sembra che si puo essere a posto
> cosi, senza dargli tutta la cifra. Come finisce?

Come finisce? non so, potrebbe finire che tu lo denunci per estorsione
tentata o consumata (art.629 c.p.): se ho ben capito, questo "signore" é a
conoscenza di qualcosa di illecito che tu hai fatto e per tacere ti chiede
di pagare il suo silenzio...é giusto? é un tentativo di "estorsione", reato
punito dalla nostra legge con la reclusione da 5 a 10 anni.
Io ti dico semplicemente come stanno le cose, non me la sento di dispensare
consigli, perché riconosco che effettivamente la tua é una situazione
difficile .....non lo so neanche io cosa avrei fatto al posto tuo.
Hai provato a parlarne personalmente (non su un NG intendo) con un legale?
ecco, il mio consiglio é questo, caso mai .....vai da un penalista, digli
tutto, come ad un confessore (le bugie si dicono solo al giudice ;-),
spiegagli come stanno le cose e vedrai che tutto si risolve.
Auguri.

Ing. Francesco Peduto

unread,
Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
to
Secondo me finisce come in tutte le estorsioni: se cedi la prima
volta, non la smette più perchè capisce che sei disposto a dare.
Le estorsioni si consumano in mille modi. Il tuo non è un caso infrequente
ed un bravo legale penalista saprà come consigliarti per incastrare il tuo
avversario.
Riporto di seguito un paio di sentenze di situazioni che mi sembrano simili.

Cassazione penale sez. II, 24 settembre 1991
La minaccia,   ancorche'   non   penalmente apprezzabile   quando  e'
legittima  e  tende a  realizzare  un diritto riconosciuto e tutelato
dall'ordinamento  giuridico, diviene  "contra  ius"  quando, pur  non
essendo  antigiuridico  il male  prospettato,  si faccia uso di mezzi
giuridici   per  scopi  diversi  da  quelli per  i  quali  sono stati
apprestati dalla  legge.  Conseguentemente,  in tema di estorsione la
minaccia di  un  male  legalmente giustificato assume il carattere di
ingiustizia quando  sia  fatta  non gia'  per  esercitare  un diritto
sibbene  con  il  proposito  di coartare  la  volonta'  di altri  per
soddisfare scopi personali non conformi a giustizia.
  FONTE
 Riv. pen. 1992, 738.
 Giust. pen. 1992, II,476 (s.m.).
 Giust. pen. 1992, II,543 (s.m.).

Cassazione penale sez. II, 10 dicembre 1990
In  tema di  estorsione,  una  minaccia dall'esteriore  apparenza  di
legalita', come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo -
formulata, pero', non gia' con l'intenzione di esercitare un diritto,
ma   con  lo  scopo  di  coartare l'altrui  volonta'  e  di attingere
risultati non  conformi  a giustizia - puo' costituire un'illegittima
intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p.
Ne  consegue, pertanto,  che  e'  da escludere  che la prospettazione
dell'esercizio  di  una azione  civile,  diretta  a conseguire in via
giudiziaria il  medesimo risultato che viene negato altrimenti, possa
configurare il reato "de quo". (Nella fattispecie l'azione civile era
stata effettivamente esercitata, restando immutati "petitum" e "causa
petendi". Questa   Corte nell'affermare   il  principio  suddetto, ha
escluso  l'antigiuridicita'  di tal genere di minaccia rilevando che,
diversamente  argomentando,  sarebbe   automatico  ed inevitabile  il
collegamento  tra  la responsabilita'  aggravata  di  cui all'art. 96
c.p.c. ed il delitto di cui all'art. 629 c.p.)..
  FONTE
 Cass. pen. 1992, 2744 (s.m.).
 Giust. pen. 1992, II,163 (s.m.).

Ing. Francesco Peduto

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Aug 28, 2000, 3:00:00 AM8/28/00
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Cristiano F.

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Aug 29, 2000, 3:00:00 AM8/29/00
to
Il reato e' una piccolissima truffa e so che no e' procedibile d'ufficio.
La cifra che ci ha chiesto e' quello che lui ritiene sia il giusto
risarcimento per il danno della truffa (ma essendo esagerata si puo
considerare comunque un'estorsione?)
32.000.000 per essere entrati qualche volta in una discoteca gratis...... la
storia e' lunga.
grazie
ciao


--
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fb

unread,
Aug 30, 2000, 3:00:00 AM8/30/00
to
non ti ha lasciato lo scontrino SIAE? Non avrai mica paura, spero!!! Uno che
ha una discoteca farebbe meglio a stare lontano da grane giuridiche (di
qualsiasi tipo, non si sa mai una tirasse l'altra! :-)).

P. S.: a meno che non sia un cittadino modello e come tale paghi tutto
quello che c'è da pagare. Allora mi rimangio tutto!
""Cristiano F."" <cri...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:000301c011f2$34f36ca0$356c8dd4@compaq...

Ing. Francesco Peduto

unread,
Aug 30, 2000, 3:00:00 AM8/30/00
to
Non è un problema di entità della cifra; è comunque estorsione. Io ribadisco
il concetto: al di la del merito della vicenda sottostare all'estorsione da
la certezza al personaggio della tua disponibilità a subire estorsione. Se
il soggetto capisce questo, è certo che in seguito tenterà di replicare
l'estorsione su qualsiasi cosa gli capiti a tiro, sia direttamente che
suggerendo a terzi di darti fastidio. Proprietario di discoteca? Non mi
risulta che sia un'attività dei francescani! Questa storia del termine di
tre mesi, mi sembra del tutto secondario; anche se fosse vera, comunque
pagando dimostri di accettare la logica estortiva. Da napoletano ti dico:
vai da un penalista che sappia "costruire la prova" e organizzati per
denunciare l'estorsione! Non solo non gli pagherai una lira, ma ti metterai
in una posizione di comando rispetto al soggetto, e sarai poi lui a
chiederti di ritirare la denuncia perchè "c'è stato un equivoco". Solo così
potrai essere certo che non ti scoccerà più. Saluti.

N.B. 32mln per essere entrati gratis in discoteca! Non so i dettagli ma mi
sembra chiaro che il soggetto è avvezzo al tentativo di estorsione. E se ha
precedenti specifici, sta certo che lo metterai in seria difficoltà.


--
Posted from mta16-acc.tin.it [212.216.176.47]

Abul@fia

unread,
Aug 30, 2000, 3:00:00 AM8/30/00
to

"Cristiano F." <cri...@inwind.it> wrote in message

000301c011f2$34f36ca0$356c8dd4@compaq...
> Il reato e' una piccolissima truffa e so che no e' procedibile d'ufficio.

Dipende. Il reato di truffa é perseguibile a querela solo nella fattispecie
semplice, non in quelle aggravate. Se ricorre una delle aggravanti speciali
(che potrai leggere nel testo dell'art.629 c.p.) o una circostanza
aggravante generica (es. danno patrimoniale di rilevante entità -n.7 art.61
c.p.), il reato diviene procedibile d'ufficio.
Se si tratta di truffa semplice, non aggravata, il termine per la
presentazione della querela é di tre mesi, calcolati secondo il calendario
comune (es.febbraio (anche se per avventura avesse 27 o 28 gg.-, marzo e
aprile).
Se la querela non é stata presentata in termini non può procedersi per
difetto di querela.
Se la querela non é stata ancora presentata ma il titolare del potere é
ancora in termini, rivolgiti, come già ti é stato consigliato, ad un legale
e cerca di raggiungere, se possibile, con il gestore della discoteca un
accordo transattivo che comprenda un giusto risarcimento del danno subito
per lui e la rinuncia al potere di esercitare la querela per parte sua.


> La cifra che ci ha chiesto e' quello che lui ritiene sia il giusto
> risarcimento per il danno della truffa (ma essendo esagerata si puo
> considerare comunque un'estorsione?)
> 32.000.000 per essere entrati qualche volta in una discoteca gratis...

mmh.... é un pò cara :-)

Il reato di estorsione può consumarsi anche quando il male prospettato con
la minaccia consiste nell'esercizio di un diritto. Però bisogna precisare.
E' diritto della persona offesa sporgere querela. In sede penale può anche
decidere di costituirsi parte civile per le restituzioni ed il risarcimento
del danno subito.
La minaccia di esercitare un diritto é INGIUSTA solo quando diretta ad
ottenere un vantaggio superiore (o diverso) a quello che il titolare del
diritto all'azione conseguirebbe nell'esercitare la stessa .
Es.
1) ho diritto a 100, so di aver diritto a 100 e potrei conseguire 100
denunciandoti per truffa e costituendomi in quella sede parte civile; se
minaccio di sporgere querela se non mi dai 100, non si configura alcun
reato.
2)se minaccio di sporgere querela se non mi dai 1000, é un'estorsione.

Se dunque quanto il titolare della discoteca ti richiede per il risarcimento
del danno subito é effettivamente, come sostieni, esageratamente superiore
al danno dallo stesso concretamente subito, e costui agisce in mala fede,
sapendo di pretendere somme che non gli sono dovute, non vi é dubbio , é
estorsione, perché la minaccia di far valere un proprio diritto (attraverso
l'esercizio del potere di querela) é diretta a conseguire un profitto
ingiusto, consistente nella differenza fra quanto dovuto e quanto richiesto
(così ad es. Mantovani F., Diritto Penale, Delitti contro il patrimonio,
1989, p.151, e giurisprud.ivi richiamata).
Sarebbe interessante conoscere l'opinione di qualche penalista presente sul
NG.


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