ciao
L.
La 400/88 č un buon inizio! ;-))
--
Mustapha Ing.Cairo
> qualche indicazione
> bibliografica
G. Dalla Cananea --- Gli atti amministrativi generali
> Come si
> distingue un decreto avente natura regolamentare da uno non avente
> natura regolamentare? solo dalla natura del procedimento che ha portato
> alla sua formazione?
> che valore giuridico hanno questi atti e quale posizione occupano nella
> sistema delle fonti (ammesso che ne occupino)? in che sede potrebbero
> essere giustiziati tali atti?
> se qualcuno potesse darmi qualche dritta o qualche indicazione
> bibliografica mi farebbe un grande favore!
Corte di Cassazione - 28.06.2004, n. 11979/04 - Pres. Mileo - Rel. De
Matteis - P.M. Sorrentino (Conf.)
"E' ben noto che i decreti ministeriali sono in generale atti
amministrativi, privi di funzione normativa, cui non è applicabile il
principio "jura novit curia", e la cui verifica in Cassazione è
limitata ai vizi di motivazione (Cass. 28 novembre 1992 n. 12742, 22
gennaio 1992 n. 708, 4 giugno 1999 n. 5480, 22 maggio 1999 n. 5004).
Tuttavia possono essere emanati con decreto ministeriale anche i
regolamenti (art. 17, comma 3 e 4, Legge 23 agosto 1988 n. 400), i quali si
distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere
generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una
semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di
interessi pubblici, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà
normativa attribuita dalla legge (...) all'amministrazione, al fine di
disciplinare, con carattere secondario rispetto a quella legislativa,
aspetti attuativi o integrativi della legge, senza dei quali il precetto
legislativo non potrebbe essere attuato (Cass. 5 luglio 1999 n. 6933). Essi
costituiscono fonte di diritto oggettivo cui è esteso il sindacato diretto
di questa Corte ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.."
"Ai fini del riconoscimento della natura regolamentare o meno di un decreto
ministeriale, occorre avere riguardo essenzialmente al contenuto dell'atto
medesimo, essendo, altrimenti, facilmente eludibile, ad opera del potere
esecutivo, la procedura di cui al citato art. 17 [legge 400], omettendo di
denominare come "regolamenti" provvedimenti aventi invece un intrinseco
contenuto di regolamento." (sent. 1972/2000, Cass. civ., III sez.).
Quindi, se non ho capito male: i decreti non aventi natura regolamentare
non essendo atti normativi non sono parte della gerarchia delle fonti (e
per questo non abbisognano di una puntuale e specifica autorizzazione
legale?); i decreti n.a.n.r. si identificano in base alla sonstanza;
sono giustiziabili come un qualsiasi atto amministrativo.
quindi, e vengo al punto che mi ha portato ad incontrare questi atti,
cosa succede se lo Stato emana o prevede un d.m. regolamentare
"travestito" (per il solo fatto di recare questa dicitura n.a.n.r. e non
passare al cds, corte conti, gazzetta, ecc...) da atto non avente natura
regolamentare in una materia non compresa nell'elenco del 117 comma
secondo Cost.? La Regione può impugnare la legge in via principale per
lesione della sua competenza ex 117,6 (sempre ammesso che ci sia una
legge che preveda la propria attuazione tramite d.m. n.a.n.r.)? oppure
si deve sempre procedere in sede di conflitto d'attribuzione? oppure sto
dando i numeri?
Ciao
L.
PS: grazie a tutti delle indicazioni!
Io invece mi scuso per l'indicazione, ma non avevo letto con
attenzione l'oggetto.
--
Mustapha Ing.Cairo
L.
> cosa succede se lo Stato emana o prevede un d.m. regolamentare
> "travestito" (per il solo fatto di recare questa dicitura n.a.n.r. e non
> passare al cds, corte conti, gazzetta, ecc...) da atto non avente natura
> regolamentare in una materia non compresa nell'elenco del 117 comma
> secondo Cost.?
Caso tutt'altro che infrequente, tra l'altro, proprio al fine di bypassare
le prescrizioni di cui all'art. 17 l. 400/88.
> La Regione può impugnare la legge in via principale per
> lesione della sua competenza ex 117,6 (sempre ammesso che ci sia una
> legge che preveda la propria attuazione tramite d.m. n.a.n.r.)?
Certamente, ed è successo.
Per averne un esempio, spulcia il torrenziale ricorso della Regione
Emilia-Romagna (n. 25, G.U. n. 17, 30-4-2003) contro alcune disposizione
della finanziaria 2003. Ne riporto un estratto (punto 5 in diritto):
"Ne' si puo' invocare il fatto che l'art. 26, comma 1, [della legge 289/02,
n.d.t.] parli di decreti «di natura non regolamentare»: se per le fonti
primarie i criteri di identificazione sono prettamente formali, per le
fonti secondarie, come noto, si ricorre soprattutto a criteri sostanziali,
e la legge non puo' mutare la natura dell'atto attribuendogli una certa
«etichetta», perche', se un atto contiene precetti generali e astratti,
innovativi dell'ordinamento, esso non puo' che essere sovraordinato (e
cioe' normativo) agli atti amministrativi esecutivi. Del resto, sarebbe
troppo facile «aggirare» l'art. 117, comma 6, se la legge statale
potesse attribuire poteri sostanzialmente normativi al Governo solo
evitando il nomen, di regolamento. Dunque, il comma 1 prevede un
potere sostanzialmente regolamentare, in violazione dell'art. 117,
commi 4 e 6."
Anche nelle questioni risolte da Corte cost., sentt. 255 e 307 del 2004, la
Regione ricorrente esprimeva dubbi sulla natura (non) regolamentare di
decreti ministeriali.
> oppure si deve sempre procedere in sede di conflitto d'attribuzione?
No, nel caso in cui l'attribuzione di competenza in violazione del precetto
costituzionale sia sancita da una legge statale, sarà decisamente più
comodo e celere il ricorso principale di cui all'art. 127. comma 2, Cost.
> PS: grazie a tutti delle indicazioni!
Aggiungo Cass. Sez. Un. 28 novembre 1994, n. 10124: "i caratteri che, sul
piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti
dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in
ciò, che questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà
amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con
effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non
necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili; i
regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita
all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e
disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una
regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa
rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano,
appunto, i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi
essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e
non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono."
Argomenti ripresi anche da Cass. 3 ottobre 2002, n. 14210
http://www.inps.it/ac/sentenze/cortcass/civili/s0214210.pdf
> Per averne un esempio, spulcia il torrenziale ricorso della Regione
> Emilia-Romagna
mi son fatto una lampada leggendolo tutto a video :)
> Anche nelle questioni risolte da Corte cost., sentt. 255 e 307 del 2004, la
> Regione ricorrente esprimeva dubbi sulla natura (non) regolamentare di
> decreti ministeriali.
però la Corte proprio non si esprime sul punto! (a dire il vero nella
307 non ho nemmeno focalizzato io dove si contestano decreti nn
regolamentari :P )
L.
ci credo, continuavo a leggere la 307 del 2003!!! e pure pensavo "l'avrò
letta 200 volte e mai mi sono accorto di 'sti decreti..."
L.
> tapino wrote:
>
>> Per averne un esempio, spulcia il torrenziale ricorso della Regione
>> Emilia-Romagna
> mi son fatto una lampada leggendolo tutto a video :)
Torrenziale valeva come disclaimer :-)
>> Anche nelle questioni risolte da Corte cost., sentt. 255 e 307 del 2004, la
>> Regione ricorrente esprimeva dubbi sulla natura (non) regolamentare di
>> decreti ministeriali.
>
> però la Corte proprio non si esprime sul punto! (a dire il vero nella
> 307 non ho nemmeno focalizzato io dove si contestano decreti nn
> regolamentari :P )
La Corte svicola, vero, ma se il dubbio era inerente la proponibilità del
ricorso per illegittimità costituzionale in via principale, hai avuto
(implicitamente: le pronunce sono di infondatezza e non di inamissibilità)
la risposta.
Sul rapporto tra decreti ministeriali normativi e non, si è anche espresso
il Consiglio di Stato (in termini peraltro coincidenti con le pronunce di
Cassazione): cfr. Sez. IV, sent. 732/2001
grazie, ancora una volta gentilissimo!
L.
:)
L.