La Procura della sua citt� sorprendentemente si BEVE in toto la sua
calunnia e mi rinvia a giudizio davanti al Giudice di Pace penale,
senza nemmeno avere uno straccio di prova perch� i testimoni che il
querelante aveva indicato, al processo NON si sono mai presentati.
Quando il Giudice di Pace stava per disporre il loro richiamo coattivo
perch� fossero costretti a venire, il mio calunniatore ha prontamente
proposto remissione di querela.
Io ero e sono intensamente convinto di essere stato calunniato sin dal
primo giorno e avrei potuto facilmente dimostrarlo (con documenti) ma
consigliato insistentemente dal mio avvocato e minacciato pi� o meno
velatamente dal Giudice, dopo non meno di mezz'ora di discussioni ho
accettato obtorto collo la remissione.
Ora c'� chi mi dice che NON potendo pi� querelare per calunnia il mio
calunniatore posso comunque fargli una causa civile, anche forzando a
testimoniare i suoi stessi testimoni che o vengono a dire il falso o
vengono a dire che IO non lo avevo affatto diffamato (ma secondo me
non si presenteranno ancora) perch� non potevo assolutamente essere io
quel giorno a quell'ora in quel posto.
E' vero che posso procedere cos� con una causa civile?
--
Il Calunniato
> E' vero che posso procedere così con una causa civile?
Si astrattamente potresti ex 2043, ma non è affatto detto che tu la vinca
così facilmente come prospetti, tuttavia se hai tempo da perdere (e far
perdere) puoi procedere.
Sai che mi ricordi tantissimo qualcuno, soprattutto come modo di
scrivere, ma sono certo che lui, vero esperto di abusi nella rete, non
farebbe mai del morphing, quindi deve per forza trattarsi di un mio
errore...
--
Parsifal
> Sai che mi ricordi tantissimo qualcuno, soprattutto come modo di
> scrivere, ma sono certo che lui, vero esperto di abusi nella rete, non
> farebbe mai del morphing, quindi deve per forza trattarsi di un mio
> errore...
rcpt to:<calun...@libero.it>
550 #5.1.0 Address rejected calun...@libero.it
quit
221 mailrelay01.libero.it
Nooooooooo...<beg>
Non so chi sei e non so chi conosci ne chi ti posso ricordare ma posso
assicurarti che non sono venuto a scrivere qua per conoscere persone,
bens� mi ci hanno mandato per chiedere un'opinione in pi� poich� in
effetti sono un po' confuso, perci� se non ti dispiace limitiamoci a
rispettare le regole dei gruppi e parlare dei contenuti del caso.
I tuoi ricordi, o tuoi eventuali errori, li rispetto ma non mi
interessano ne credo interessino altri.
Il 2043 � quello del Codice Civile? Parla mica di risarcimento danni
generico? Cosa c'entra con una calunnia?
O c'entra con il fatto che io posso dimostrare che i testimoni citati
in querela dovevano testimoniare su un fatto mai accaduto in un posto
dove non sono mai stato (io sicuramente, e probabilmente neppure
loro)?
Probabilmente la ritrosia dell'avvocato che mi ha assistito a
promuovere questa causa civile si sposa con la tua affermazione sul
probabile esito.
Lo so anche io non devo dare nulla per scontato, ma se posso
dimostrare la calunnia senza ombra di dubbio, cosa dovrei temere?
Quanto al tempo lo so gi� che le cause civili durano decenni, ma io ho
24 anni e credo di essere giovane abbastanza da poter vedere la fine.
--
Il Calunniato
> Non so chi sei e non so chi conosci ne chi ti posso ricordare ma posso
> assicurarti che non sono venuto a scrivere qua per conoscere persone,
> bensì mi ci hanno mandato per chiedere un'opinione in più poiché in
> effetti sono un po' confuso, perciò se non ti dispiace limitiamoci a
> rispettare le regole dei gruppi e parlare dei contenuti del caso. I tuoi
> ricordi, o tuoi eventuali errori, li rispetto ma non mi interessano ne
> credo interessino altri.
A me interessa parecchio perché calun...@libero.it è una delle MIE
caselle di posta elettronica e tu stai utilizzandola ABUSIVAMENTE.
Quindi stai commettendo un net-abuse, oltre che un reato, cosa che
probabilmente è di qualche interesse qui, oltre che per altri soggetti di
vario genere.
Comunque, come si dice dalle mie parti andiamo oltre...
Senza contare che grazie a te un indirizzo fino ad oggi vergine è stato
diffuso nei gruppi e quindi sarà preda di spammer di ogni genere. Sei
davvero un genio...
> Il 2043 è quello del Codice Civile? Parla mica di risarcimento danni
> generico? Cosa c'entra con una calunnia? O c'entra con il fatto che io
> posso dimostrare che i testimoni citati in querela dovevano testimoniare
> su un fatto mai accaduto in un posto dove non sono mai stato (io
> sicuramente, e probabilmente neppure loro)?
L'azione giudiziaria ingiustamente avviata, per dolo o colpa, dovrebbe
avere comportato un danno (spese legali, danno all'immagini e simili).
Questo danno lede il principio generale del neminem laedere, ergo è
disciplinato dal generico 2043.
> Probabilmente la ritrosia dell'avvocato che mi ha assistito a promuovere
> questa causa civile si sposa con la tua affermazione sul probabile
> esito.
Esatto. Anche se tu dovessi vincere, probabilmente la spesa non varrebbe
l'impresa, un po' come se io ti querelassi per aver ABUSIVAMENTE
utilizzato il mio indirizzo di posta elettronica...
> Lo so anche io non devo dare nulla per scontato, ma se posso dimostrare
> la calunnia senza ombra di dubbio, cosa dovrei temere?
Di spendere molto di più di quanto potresti incassare, salvo pensare
all'azione civile in chiave estorsiva (ovvero ti faccio azione soltanto
per costringerti ad una transazione di pochi spiccioli di fronte al
giudice sapendo che comunque ti costerà meno del processo).
Chiudo con un piccolo consiglio, cambia IMMEDIATAMENTE email.
--
Parsifal
> Nooooooooo...<beg>
Hai sbagliato qualcosa, quell'email è attiva, controlla meglio. ;)
--
Parsifal
>> Nooooooooo...<beg>
> Hai sbagliato qualcosa, quell'email è attiva, controlla meglio.
ROTFLASTC!
Il reato di calunnia � perseguibile d'ufficio.
...ed e' uno dei piu' misconosciuti del codice penale ;-)
gordon
> Calunniato wrote:
>> Ora c'è chi mi dice che NON potendo più querelare per calunnia il mio
>> calunniatore [...]
>
> Il reato di calunnia è perseguibile d'ufficio.
Dubito che ti risponderà, temo che l nostro OP abbia avuto (o avrà a
breve) *piccoli* problemi di connessione.
--
Parsifal
Fino alle 18:22 del 10 novembre 2009 calun...@libero.it era un
indirizzo inesistente, da dopo quell'ora non ne rispondo dell'uso che
ne abbiamo fatto altri, la sua creazione compresa.
>Senza contare che grazie a te un indirizzo fino ad oggi vergine � stato
>diffuso nei gruppi e quindi sar� preda di spammer di ogni genere. Sei
>davvero un genio...
Lo spam non � un mio problema e non voglio che lo sia, per questo uso
indirizzi inesistenti.
Per il resto non capisco perch� tu sia cos� incline alla polemica
sterile e fine a se stessa; se hai dei problemi personali, risolvili
facendoti aiutare come io sto facendo con il mio.
Comunque, come si dice dalle mie parti andiamo oltre e torniamo
sull'argomento che � meglio e aiuta a rispettare tutti.
>L'azione giudiziaria ingiustamente avviata, per dolo o colpa, dovrebbe
>avere comportato un danno (spese legali, danno all'immagini e simili).
>Questo danno lede il principio generale del neminem laedere, ergo �
>disciplinato dal generico 2043.
Mi hanno segnalato anche:
Cassazione Sez. Unite Civili n. 26972 - 24 giugno, 11 novembre 2008
<http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2296>
<http://www.altalex.com/index.php?idstr=42&idnot=43960>
dove si parla di "fatto che integri un reato" (nel mio caso: calunnia)
perch� si tratta di "ipotesi in cui la risarcibilit� � prevista in
modo espresso".
>Esatto. Anche se tu dovessi vincere, probabilmente la spesa non varrebbe
>l'impresa, un po' come se io ti querelassi per aver ABUSIVAMENTE
>utilizzato il mio indirizzo di posta elettronica...
Ma se riesco a dimostrare il reato sottostante, la mia controparte la
vedo spacciata applicando quanto sopra.
Sapendo che cause vinte in partenza non esistono, ma di riuscire a
dimostrare la calunnia oltre ogni ragionevole dubbio, quanto cambiano
le mie probabilit� di vittoria finale secondo la tua esperienza?
>> Lo so anche io non devo dare nulla per scontato, ma se posso dimostrare
>> la calunnia senza ombra di dubbio, cosa dovrei temere?
>Di spendere molto di pi� di quanto potresti incassare, salvo pensare
>all'azione civile in chiave estorsiva (ovvero ti faccio azione soltanto
>per costringerti ad una transazione di pochi spiccioli di fronte al
>giudice sapendo che comunque ti coster� meno del processo).
Dunque, si passa alle valutazioni: quanto posso chiedere per una
calunnia?
Intervistando a caso alcuni avvocati in corridoio mi sono sentito dire
da un minimo di 5000 a un massimo di 10000 euro.
Se le cifre sono queste, direi che ne vale la pena, anche se a me
interessa solo andare in pari con le spese (comprese quello del mio
processo di prima).
Quello che voglio � solo la punizione del mio calunniatore e si sa che
nel portafoglio fa pi� male.
>Chiudo con un piccolo consiglio, cambia IMMEDIATAMENTE email.
Fatto. Grazie per il consiglio.
Ah si?
E perch� il mio avvocato non me lo ha detto?
Mi vien da pensare cosa lo pago a fare...
Non sono un grandissimo esperto di internet ma da quello che vedo sta
funzionando tutto come al solito.
Esattamente che tipo di "piccoli" problemi dovrei avere?
Ma in questo gruppo discutete anche dei problemi di connessione
altrui?
--
Il Calunniato
> Fino alle 18:22 del 10 novembre 2009 [MUNGED] era un
> indirizzo inesistente, da dopo quell'ora non ne rispondo dell'uso che ne
> abbiamo fatto altri, la sua creazione compresa.
Piccolo HINT: la prossima volta verifica meglio, oppure, se proprio vuoi
evitare lo spam utilizza un indirizzo *palesemente* inesistente tipo
inv...@invalid.invalid
I messaggi partono lo stesso e non rischi di far danni.
> Lo spam non è un mio problema e non voglio che lo sia, per questo uso
> indirizzi inesistenti.
> Per il resto non capisco perché tu sia così incline alla polemica
> sterile e fine a se stessa; se hai dei problemi personali, risolvili
> facendoti aiutare come io sto facendo con il mio. Comunque, come si dice
> dalle mie parti andiamo oltre e torniamo sull'argomento che è meglio e
> aiuta a rispettare tutti.
Hai pubblicato un indirizzo che tenevo buono per ragioni mie, quindi la
cosa mi infastidisce un tantinello. Comununque non mi fermo certo a
piangere sugli indirizzi diffusi, se ne crea un altro e bon, magari la
prossima volta statti un tantino più attento...
>>L'azione giudiziaria ingiustamente avviata, per dolo o colpa, dovrebbe
>>avere comportato un danno (spese legali, danno all'immagini e simili).
>>Questo danno lede il principio generale del neminem laedere, ergo è
>>disciplinato dal generico 2043.
> Mi hanno segnalato anche:
> Cassazione Sez. Unite Civili n. 26972 - 24 giugno, 11 novembre 2008
> <http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/
SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2296>
> <http://www.altalex.com/index.php?idstr=42&idnot=43960> dove si parla di
> "fatto che integri un reato" (nel mio caso: calunnia) perché si tratta
> di "ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso".
Lasciamo perdere il danno esistenziale, ti prego!
Ricorda che il danno va provato (sia in termini di esistenza che di
quantificazione) e non è affatto semplice provare di aver subito un danno
esistenziale soprattutto a seguito di una querela rimessa.
> Ma se riesco a dimostrare il reato sottostante, la mia controparte la
> vedo spacciata applicando quanto sopra. Sapendo che cause vinte in
> partenza non esistono, ma di riuscire a dimostrare la calunnia oltre
> ogni ragionevole dubbio, quanto cambiano le mie probabilità di vittoria
> finale secondo la tua esperienza?
Faccio l'avvocato non l'allibratore.
Scherzi a parte, mi rifiuto di diagnosticare ipotesi di vittoria e
sconfitta, soprattutto alla luce di 4 chiacchiere su un gruppo. Se hai un
avvocato chiedi a lui, che ben conosce le carte. D'altra parte se ti ha
spinto così insistentemente ad accettare la remissione di querela, è
possibile che non la vedesse così limpida la vicenda.
> Intervistando a caso alcuni avvocati in corridoio mi sono sentito dire
> da un minimo di 5000 a un massimo di 10000 euro.
Sicuro che fossero avvocati e non allibratori? Scherzi a parte non vedo
come si possa quantificare un danno senza conoscere a fondo le carte
processuali e l'interlocutore.
> Fatto. Grazie per il consiglio.
De nada, la prossima volta fai più attenzione, grazie.
--
Parsifal
> Lasciamo perdere il danno esistenziale, ti prego!
Il danno esistenziale "is so yesterday" (cit.)
>> Intervistando a caso alcuni avvocati in corridoio mi sono sentito dire
>> da un minimo di 5000 a un massimo di 10000 euro.
> Sicuro che fossero avvocati e non allibratori? Scherzi a parte non vedo
> come si possa quantificare un danno senza conoscere a fondo le carte
> processuali e l'interlocutore.
Secondo me non può fruttare più di 3946 euro e 47 centesimi.
> Secondo me non può fruttare più di 3946 euro e 47 centesimi.
LOL
A quanto lo dai?
Stavo giusto pensando che, per sollevare un tantino il bilancio della
Giustizia, si potrebbe istituire presso ogni tribunale un bell'ufficio
scommesse, debitamente autorizzato, ove puntare su:
risultato causa: vincitore o piazzato
Anni di reclusione
Importo multa
Data prossimo rinvio
comparizione debitore
end so on...
Potrebbe essere un sistema simpatico per ingannare l'attesa ed una buona
fonte di utili ;)
--
Parsifal
> Lasciamo perdere il danno esistenziale, ti prego!
Mi spieheresti cosa si intende per "danno esistenziale", se hai
tempo e voglia?
In breve e brutalmente è un'invenzione giurisprudenziale per liquidare
danni anche laddove non spetterebbero scardinando il sistema di limiti
imposto dall'articolo 2059 e dai limiti del danno patrimoniale.
In maniera più articolata, si veda questa, esemplare, massima del TAR
secondo cui "Il danno esistenziale - da intendere come pregiudizio (di
natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
nel fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli
assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno -
va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
La prova del danno può essere fornita anche per presunzioni semplici,
fermo restando l'onere del danneggiato di specificare gli elementi di
fatto dai quali assumere l'esistenza e l'entità del danno, del che non si
ha riscontro nella fattispecie."
Secondo la dottrina si tratta di una terza voce di danno, quando, in
conseguenza di un comportamento altrui, la "vittima" provi disagio o un
peggioramento della qualità della vita a causa delle attività non
reddituali che gli vengano impedite.
In breve si tratterebbe del risarcimento dell'infelicità...
Decisamente critico, in proposito, Gazzoni che, IMHO correttamente, parla
di "euforia risarcitoria".
In breve si tratta di uno strumento per "contrabbandare" nel nostro
ordinamento una sorta di punitive damages che scavalchino ii limiti
risarcitori previsti dall'art.2059.
COndivisibile è quanto affermato da Rossetti, in Messa da requiem per il
2059 c c. se passa la linea del "danno in sé", in Diritto &Giustizia
2000, n. 24, 4.
Con lo stile che lo contraddistingue Gazzoni osserva in merito ai giudici
prodighi "a loro piace tanto trasformarsi in Babbo Natale (o, per i
Decisionisti femmine, nella Befana, benché brutta e vecchia) e
accattivarsi la simpatia dei cittadini a buon mercato, senza sborsare,
essi stessi, una lira" (F.Gazzoni, Alla ricerca della felicità perduta
(psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), in Riv.
dir. comm., 2000, I, 685).
--
Parsifal
> lorenzodes wrote:
>> Calunniato wrote:
>>> Ora c'è chi mi dice che NON potendo più querelare per calunnia il mio
>>> calunniatore [...]
>>
>> Il reato di calunnia è perseguibile d'ufficio.
>
> ...ed e' uno dei piu' misconosciuti del codice penale ;-)
Anche perché quel "sapendolo innocente" è mica facile da provare...
--
Parsifal
> (F.Gazzoni, Alla ricerca della felicità perduta
> (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), in Riv.
> dir. comm., 2000, I, 685).
Oh, la mitica psicofavola c'è anche in rete:
http://studiocelentano.it/lenuovevocideldiritto/testi/gazzoni_I.htm
> Oh, la mitica psicofavola c'è anche in rete:
> http://studiocelentano.it/lenuovevocideldiritto/testi/gazzoni_I.htm
Grazie del link.
--
Parsifal
> In breve si tratterebbe del risarcimento dell'infelicità...
Fortunatamente anche i giudici hanno capito che "life is a bitch" e,
da questo principio, deriva Cass. SS.UU. 26972/08.
> In breve e brutalmente è un'invenzione giurisprudenziale per liquidare
> danni anche laddove non spetterebbero scardinando il sistema di limiti
> imposto dall'articolo 2059 e dai limiti del danno patrimoniale.
Garzie, chiarissimo.
Effettivamente assomiglia tanto a una favola...