Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Relazione incestuosa, incesto e pubblico scandalo

110 views
Skip to first unread message

Giovanni Morrone

unread,
May 31, 2006, 12:12:20 PM5/31/06
to
L'art. 564 cp statuisce che:

564. Incesto. — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo (1),
commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con
un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un
fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
[...]

Secondo Fiandaca e Musco, la "relazione incestuosa" di cui al co. 2 è
una autonoma figura di reato. Una figura di "reato abituale improprio"
in quanto si concreta una serie di condotte ciascuna integrante una
autonoma figura di reato (cioè l'incesto previsto dal co. 1).

Se questo è vero, allora, la "relazione incestuosa" non si
consumerebbe quando i singoli rapporti sessuali (ripetuti e
continuati) tra parenti e affini non siano qualificati dall'elemento
del pubblico scandalo.

Leggo invece in Antolisei (p. 488) che la nozione di «relazione
incestuosa », si ritiene comunemente consistere in un rapporto
duraturo e comunque non sporadico, compendiabile nella c.d. “tresca
continuativa”.

Questa definizione dovrebbe portare ad escludere la necessaria
presenza del pubblico scandalo in ogni reiterata condotta sessuale.

Leggo poi che "«il pubblico scandalo», sebbene non richiesto ai fini
della sussistenza dell'ipotesi in esame, sia in re ipsa" (Gian
Domenico Pisapia, DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA, 1959, p. 599).

E allora ?

Questo pubblico scandalo c'è o non c'è ?

La relazione reiterata e continuata fra parenti o affini, in cui
ciascun atto sessuale non importa pubblico scandalo (cioè non
qualifica astrattamente il reato di incesto) qualifica o no il reato
di relazione incestuosa ?

GM

Penalista

unread,
May 31, 2006, 12:33:29 PM5/31/06
to
Il 564 c.p., Incesto, dice che Chiunque, in modo che ne derivi pubblico
scandalo [non si dice "se", ma "in modo da", "in modo che"], commette
incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta
[quindi in linea collaterale no: non si può tra fratelli e sorelle ma per
es. tra cognati e cognate sì], ovvero con una sorella o un fratello, è
punito [.]. La pena è [. ] nel caso di relazione incestuosa. Nei casi
preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona
maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata
per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore
importa la perdita della potestà dei genitori o della tutela legale.
È indicativo il criterio della materia del divieto: che cosa si vuole
vietare?
Si punisce l'incesto, c'è una norma apposita, vorrebbe tutelare la morale
delle famiglie.
Dietro il fenomeno delle famiglie ovviamente ci può essere non solo
immoralità ma anche miseria, ignoranza, istintualità, scarso controllo delle
proprie pulsioni, etc.
Che cosa ha voluto punire il legislatore?
Qui l'alternativa è semplice.
Ha voluto vietare l'incesto, o l'incesto scandaloso?
Si è voluto dire "fate pure, purché non ci siano conseguenze di ordine di
conoscenza di altri" oppure "non potete commettere incesto"?
Prescindiamo da una scelta di carattere morale, come se essa non contasse:
rimaniamo sul piano puramente penale, facciamo che la morale non influisca
sull'interpretazione.
Il legislatore ha certo voluto punire l'incesto come tale, la norma mette l'
accento negativo sul disvalore della pratica.
Il pubblico scandalo è una condizione oggettiva.
Non sarebbe una difesa valida dire che è un elemento costitutivo e che i due
soggetti non hanno nessuna colpa sul fatto del pubblico scandalo, che sono
stati spiati e qualcuno ha spifferato tutto.
Perché il legislatore allora mette questa strana aggiunta?
Dobbiamo ricordarci delle cause di non punibilità.
Ora, queste due entità, condizioni oggettive di punibilità e cause di non
punibilità, sono entrambe dettate da ragioni di opportunità "esterna",
politica, del punire o del non punire.
Perché l'incesto è punito se ne deriva pubblico scandalo?
Probabilmente per evitare, in una famiglia, l'irruzione della forza pubblica
per vedere se l'incesto c'è stato.
Il reato è l'incesto, questa è la fattispecie del reato.
La punibilità non è elemento del reato (ci sono reati che non sono punibili
per vari istituti, non solo le cause di non punibilità: pensiamo alle norme
estintive dei reati, alle immunità, .).
Reato è innanzitutto qualcosa di disapprovato dall'ordinamento, al quale è
connessa una conseguenza negativa, ma prima ancora è un messaggio di cosa si
può fare e cosa no, di cosa è lecito penalmente e cosa no.
L'incesto non è lecito penalmente se non c'è pubblico scandalo.
Non è che sia vietato solo se c'è pubblico scandalo: è punito se c'è
pubblico scandalo, ma il messaggio è "non commettere incesto".


Lorenz

unread,
May 31, 2006, 12:43:05 PM5/31/06
to

Giovanni Morrone ha scritto:

> L'art. 564 cp statuisce che:
>

cp, codice penale. Ahhh, c'è anche un codice penale?
:-)

Non so se sia proprio attinente, ma c'era una sentenza della Corte
costituzionale proprio su queste questioni relative all'incesto. La
sentenza è la numero 518/2000, e puoi pure sciropparti la nota di
Francesca Biondi, però non ti so dire su che rivista è stata
pubblicata.

L.

Giovanni Morrone

unread,
May 31, 2006, 12:45:47 PM5/31/06
to
Il salomonico "Penalista" <Cre...@Stella.Zuccalà> il Wed, 31 May 2006
18:33:29 +0200 sentenziò:

>
>Non è che sia vietato solo se c'è pubblico scandalo: è punito se c'è
>pubblico scandalo, ma il messaggio è "non commettere incesto".

Ok. Dunque non ci sarebbe condizione di punibilità nella "relazione
incestuosa".

O no ?

Giovanni Morrone

unread,
May 31, 2006, 12:55:57 PM5/31/06
to
Il salomonico "Lorenz" <lop...@gmail.com> il 31 May 2006 09:43:05
-0700 sentenziò:

>
>Non so se sia proprio attinente, ma c'era una sentenza della Corte
>costituzionale proprio su queste questioni relative all'incesto. La
>sentenza è la numero 518/2000, e puoi pure sciropparti la nota di
>Francesca Biondi, però non ti so dire su che rivista è stata
>pubblicata.

Già letta, in verità su giurcost (ma non la nota di Biondi,
ovviamente). E' interessante perché individua il bene giuridico
tutelato dalla norma.

Non risolve però la questione sulla "relazione incestuosa".

Grazie.

GM

0 new messages