564. Incesto. — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo (1),
commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con
un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un
fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
[...]
Secondo Fiandaca e Musco, la "relazione incestuosa" di cui al co. 2 è
una autonoma figura di reato. Una figura di "reato abituale improprio"
in quanto si concreta una serie di condotte ciascuna integrante una
autonoma figura di reato (cioè l'incesto previsto dal co. 1).
Se questo è vero, allora, la "relazione incestuosa" non si
consumerebbe quando i singoli rapporti sessuali (ripetuti e
continuati) tra parenti e affini non siano qualificati dall'elemento
del pubblico scandalo.
Leggo invece in Antolisei (p. 488) che la nozione di «relazione
incestuosa », si ritiene comunemente consistere in un rapporto
duraturo e comunque non sporadico, compendiabile nella c.d. “tresca
continuativa”.
Questa definizione dovrebbe portare ad escludere la necessaria
presenza del pubblico scandalo in ogni reiterata condotta sessuale.
Leggo poi che "«il pubblico scandalo», sebbene non richiesto ai fini
della sussistenza dell'ipotesi in esame, sia in re ipsa" (Gian
Domenico Pisapia, DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA, 1959, p. 599).
E allora ?
Questo pubblico scandalo c'è o non c'è ?
La relazione reiterata e continuata fra parenti o affini, in cui
ciascun atto sessuale non importa pubblico scandalo (cioè non
qualifica astrattamente il reato di incesto) qualifica o no il reato
di relazione incestuosa ?
GM
> L'art. 564 cp statuisce che:
>
cp, codice penale. Ahhh, c'è anche un codice penale?
:-)
Non so se sia proprio attinente, ma c'era una sentenza della Corte
costituzionale proprio su queste questioni relative all'incesto. La
sentenza è la numero 518/2000, e puoi pure sciropparti la nota di
Francesca Biondi, però non ti so dire su che rivista è stata
pubblicata.
L.
Ok. Dunque non ci sarebbe condizione di punibilità nella "relazione
incestuosa".
O no ?
Già letta, in verità su giurcost (ma non la nota di Biondi,
ovviamente). E' interessante perché individua il bene giuridico
tutelato dalla norma.
Non risolve però la questione sulla "relazione incestuosa".
Grazie.
GM