Il 12/12/2013 09:40, Max max ha scritto:
> (cut)
>> Secondo te quanto indicato nella L.220/2012circa i dati sulla sicurezza
>> che ogni condomino deve segnalare all'amministratore a cosa serve ?
>
> A nulla tant'è che sembra lo elimineranno forse entro l'anno.
>
Che si debba metter mano a tale legge è innegabile, ma sintantoche
questa resta in vigore ,così come è stata legiferata, è obbligo dello
amministratore far si che venga rispettata.(Leggi la fase conclusiva
di tale legge)
Ti riporto ciò che è oggetto di questa nostra "querelle", potrai così
constatare che attualmente siamo solo in fase di proposte:
ANAGRAFE CONDOMINIALE
La legge n. 220 ha anche modificato l’art. 1130 c.c. specificando al
nuovo n. 6 che l’amministratore, dovrà
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Possiamo
paragonare l’anagrafe ad una sorta di “carta di identità” ovvero ad una
“scheda dell’immobile” .
Tra i dati da inserire vi rientrano anche quelli che
“riguardano le condizioni di sicurezza”. Circa questa tipologia di
informazione si è discusso sull’esatta portata del significato di tale
locuzione. Secondo una prima interpretazione si è pensato che il
riformatore ha probabilmente inteso fare riferimento alle condizioni di
sicurezza degli impianti domestici particolarmente pericolosi, ma
secondo una interpretazione più estensiva, in questa fattispecie
potrebbero farsi rientrare anche le certificazioni riguardanti la
perfetta funzionalità degli impianti e più in generale l’abitabilità
dell’edificio (per esempio l’impianto idraulico). Quindi, nel silenzio
della legge, si potrebbe far rientrare nell’anagrafica anche una serie
di documenti e certificati atti ad attestare la qualità del bene, ovvero
l'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione
economico-sociale.
Viste le difficoltà interpretative si è deciso di proporre una versione
light del registro:
l'obbligo di reperire i dati sulla sicurezza si ridurrebbe alle sole
parti comuni, escludendo tutte le parti esclusive. Quindi i condòmini
sarebbero esonerati dal fornire la dichiarazione sulla sicurezza del
singolo appartamento e, di conseguenza, l'amministratore non dovrebbe
essere più obbligato a richiedere tali dati direttamente ai singoli
condomini.
Condominio Web
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1862.ashx