Ciao a tutti
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FIL
>Abbiamo entrambi indicato il coniuge come erede universale nel nostro
>testamento, ma in caso di comorienza cosa succede?
>--
Ci sarebbe la successione legittima...ma, in caso di commorienza, ci
sarebbe da specificare. Innanzitutto � necessario che pi� persone
muoiano a causa dello stesso evento e non si possa stabilire la
priorit� dell'una o dell'altra. In un caso del genere, non essendoci
discendenti diretti, come hai scritto, gli eredi di ciascuno avrebbero
interesse a dimostrare che il loro parente, essendo morto dopo,
avrebbe ereditato le sostanze dell'altro.
In tal caso, il codice civile (art.4), abbandona le varie presunzioni
e applica la regola dell'onere della prova (Art. 2697 c.c.). Quindi i
soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante, ma �
consentito, tuttavia, a chi ne abbia interesse, provare la
sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro.
Alex
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"Le leggi...per i nemici si applicano,per gli amici si interpretano"(G.Giolitti).
Spero che non abbiate testato con un testamento unico.
In ogni caso tua moglie ha leso la quota di legittima riservata ai suoi
ascendenti.
Certamente no
> In ogni caso tua moglie ha leso la quota di legittima riservata ai suoi
> ascendenti.
Vero. Avevo letto male le norme.
Grazie di avermi sollecitato a controllare.
Dunque, se ho capito bene:
Se non si pu� stabilire o provare la priorit� di una delle due morti, viene
a mancare l' erede designato per testamento da ciascuno dei due. Ergo si va
per successione legittima.
Per cui le mie sostanze vanno ai miei fratelli e quelle di mia moglie a
fratelli+genitori.
Se invece viene provata la priorit� delle morti quello che muore prima
lascia al secondo, il quale non avendo pi� un erede testamentario lascia (a
questo punto tutto quanto) ai suoi eredi legittimi (fratelli+ eventuali
genitori).
Giusto?
A questo punto mi viene spontanea un' altra domanda:
E' possibile indicare in testamento una clausola *in subordine*, tipo:"in
caso di comorienza lascio a ...."?
Se dovessi andarmene assieme a mia moglie vorrei disporre diversamente dal
lasciare ai miei fratelli ....
Si'. In caso di "commorienza"...
OK, hai ragione .... � che cos� mi ricordava la commozione :-))
Se per� gli ascendenti non impugnano il testamento questo resta valido,
corretto?
Non � l' erede designato che deve farsi parte diligente per ristorare la
legittima violata ..... credo ....
(.... spero tanto che questi discorsi portino scaramanticamente buono ... mi
mette a disagio parlare di queste cose ....)
>Se per� gli ascendenti non impugnano il testamento questo resta valido,
>corretto?
servirebbe pero' sapere quanto tempo avrebbero in eoria gli ascendenti
per decidere di impugnare il testamento ... la vedo come una specie di
spada di Damocle.
Ciao
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Uplbet
Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione e' quello decennale
ex art. 2946 c.c. e decorre *dalla data di accettazione* dell'eredita'
da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della
legittima.
Danke !