Manga wrote:
> pagare nulla. Manco l'iscrizione al sindacato ha voluto fargli pagare,
> visto
E proprio questo potrebbe essere il problema!
Il servizio di consulenza legale del patronato per sentir comune
dovrebbe rappresentare una forma di collaborazione volontaria e gratuita
agli scopi sociali ed assistenziali propri della difesa dei diritti dei
lavoratori da parte del legale che, per libera scelta, accetta di
mettere la propria attività professionale a disposizione dei soggetti
tutelati dal Sindacato, vagliando preventivamente la fondatezza delle
richieste dei lavoratori.
Nella pratica, invece, viene stipulata una apposita convenzione tra il
patronato e il legale ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sostitutiva, con integrazioni e modificazioni, della disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 aprile 2001, n. 97, che all’ art. 9 prevede che “gli istituti
di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite
convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le
modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al
patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti
tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico sociali
perseguite dagli istituti stessi”.
Nella predetta convenzione, il legale, fissa , in accordo con
l'associazione sindacale, la somma che potrà richiedere all'assistito di
versare per il contributo di rimborso spese previsto dalla lettera b)
del succitato articolo che può variare da una misura minima di €
100,00/200,00 sino ad arrivare anche ad € 1000,00 di onorario per
l'intero giudizio fino alla sentenza di primo grado.
E' esclusa ex lege ogni altra somma per patti di compensi relativi ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pene di nullità e risarcimento (art. 9, comma 3); in virtù del
quale il compenso del legale viene calcolato in percentuale rispetto al
risultato ottenuto dal suo assistito. (che peraltro richiederebbe
l’onere della forma scritta ex articolo 2233 comma 3 C.C.).
Per quanto sopra, suggerisco di informare preventivamente il
Coordinamento Provinciale del patronato , sull'ammontare del quantum
richiesto dal legale - per quanto esso sia compatibile con la
convenzione stipulata - anche al fine di valutare il conferimento di
difesa a dicastero di altro difensore.
La strada del gatruito patrocinio potrebbe non essere percorribile in
quanto il legale del Sindacato non è obbligato ad assumere la difesa a
spese dello Stato.
Saluti cordiali, Rodriguez.