On Tue, 30 Oct 2012 20:49:15 +0100, @romolo@ wrote:
> all'asilo nido comunale dove porto mio figlio, il Comune non si è ancora
> degnato di accendere i riscaldamente magrado il freddo di questi ultimi
> giorni e nè sembra per il momento intenzionato a farlo. Mi sapete dire
> la normativa di riferimento
A parte le normative sulle condizioni dei luoghi di lavoro e dei
bambini, mi pare la DPR n.412 del 26 Agosto 1993, all'art.9 (se non e'
stato superato da normativa piu' recente). Provi a vedere se trova qualche
"obbligo" di accensione. A me sembrano tutti limiti "massimi", ma
non c'e' alcuna indicazione che il riscaldamento debba essere acceso
per "almeno" un certo tempo. All'art.10 si da' facolta' alle
Amministrazioni Comunali di derogare da questi limiti. Ma appunto si
tratta sempre di limiti e di facolta'. Non di obbligo ad accendere.
Ecco tutto l'art.9
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli
ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura
fissati dall'articolo 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed
alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà
di quella consentita a pieno regime.
3. è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento
in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limi azione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione
non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole
materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi,
pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine
saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente
alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe
previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari,
nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito
primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti
secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di
gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della
temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno
su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi
impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un
sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero
che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore
sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i
cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata
dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condominio o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma
3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso
ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di
utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e
dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto
disposto dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico.