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ora ufficiale del compleanno

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Teodolindo

unread,
Jun 19, 2010, 11:59:57 AM6/19/10
to
Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?

Candido

unread,
Jun 19, 2010, 12:04:50 PM6/19/10
to
Teodolindo <t@e.o> wrote:

> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?

Conta solo il giorno, non l'orario.
--
Candido

Sparrow®

unread,
Jun 19, 2010, 12:17:38 PM6/19/10
to
Teodolindo wrote:
> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Pippo diventa maggiorenne il *giorno* del suo diciottesimo compleanno.
Lo è dal primo istante di quel giorno.


THE SUN

unread,
Jun 19, 2010, 5:09:28 PM6/19/10
to
Teodolindo ha scritto:

> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore
> 00:00 del 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo
> diventa alle 23:59?

per sicurezza trombala il giorno dopo.

--
THE SUN
togliere GIASSAI per rispondere


GREEN GRASS

unread,
Jun 19, 2010, 7:23:23 PM6/19/10
to

"THE SUN" <thesun7...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:hvjbm3$4b7$1...@speranza.aioe.org...
> Teodolindo ha scritto:
>> Se Pippo � nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore
>> 00:00 del 21/06/2010 tecnicamente � maggiorenne o lo

>> diventa alle 23:59?
>
> per sicurezza trombala il giorno dopo.

Non serve la maggiore et� per quello.


Massy

unread,
Jun 19, 2010, 9:17:31 PM6/19/10
to
Teodolindo wrote:
> Se Pippo � nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
> 21/06/2010 tecnicamente � maggiorenne o lo diventa alle 23:59?

ore 00.00.01 del 21/06/2010


Sparrow®

unread,
Jun 19, 2010, 10:02:58 PM6/19/10
to
Massy wrote:
> Teodolindo wrote:
>> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
>> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?
>
> ore 00.00.01 del 21/06/2010

Può festeggiare anche 1 s prima.


Message has been deleted

Sparrow®

unread,
Jun 20, 2010, 9:44:38 AM6/20/10
to
Catrame wrote:
> Dopo dura riflessione, Teodolindo ha scritto :

>> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
>> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?
>
> deve avere 18 anni e un giorno

La maggiore età si acquista al compimento del diciottesimo anno.
Non è fissata al compimento di diciotto anni e un giorno.


Massy

unread,
Jun 20, 2010, 4:36:20 PM6/20/10
to

ok, allora, con migliore approssimazione (cmq nemmeno questa completamente
esatta)
00.00.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
del 21/06/2010

\ma la mia notazione mi pareva più pratica...


Massy

unread,
Jun 20, 2010, 4:32:22 PM6/20/10
to
Catrame wrote:
> Dopo dura riflessione, Teodolindo ha scritto :
>> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
>> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?
>
> deve avere 18 anni e un giorno

no

\puoi rellare anche quelle con 18 anni e un miliardesimo di secondo.. :-)


Felix

unread,
Jun 21, 2010, 3:12:28 AM6/21/10
to
"Teodolindo" <t@e.o> ha scritto nel messaggio
news:hvipho$aaq$1...@speranza.aioe.org...

> Se Pippo è nato il 21/06/1992 alle ore 23:59, alle ore 00:00 del
> 21/06/2010 tecnicamente è maggiorenne o lo diventa alle 23:59?


http://www.terminaetor.it/viewtopic.php?f=7&t=22
F.

Massy

unread,
Jun 21, 2010, 6:57:55 AM6/21/10
to

Questa non la sapevo
Ma come cassazione penale n. 158/1999 non trovo nulla, trovo solo una cass.
civ., sez. unite, n. 158 del 1999 sulle servitù pubbliche.
Sicuro che quel post di Pagiapa (utente con 2 messaggi) sia attendibile?!
(non tutto quello che viene scritto su internet da un pinco pallino
qualsiasi è necessariamente vero...)


Massy

unread,
Jun 21, 2010, 7:22:18 AM6/21/10
to

Aggiungo che se una tale sentenza esistesse, imho, sarebbe contra legem
visto che la legge (v. art. 2 c.c.) stabilisce espressamente che "La
maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno." e che il
termine "compimento" non può essere interpretato in modo diverso dal suo
significato letterale. Dunque una decisione di quel tipo, se pur intervenuta
in materia penale, contrasterebbe con le norme sull'interpretazione della
legge (art. 12 preleggi).


Felix

unread,
Jun 21, 2010, 9:08:53 AM6/21/10
to

>
> Aggiungo che se una tale sentenza esistesse, imho, sarebbe contra legem
> visto che la legge (v. art. 2 c.c.) stabilisce espressamente che "La
> maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno." e che il
> termine "compimento" non può essere interpretato in modo diverso dal suo
> significato letterale. Dunque una decisione di quel tipo, se pur
> intervenuta in materia penale, contrasterebbe con le norme
> sull'interpretazione della legge (art. 12 preleggi).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 07 gennaio 1999
Numero: n. 158
Parti: A.
Fonti: Riv. pen. 1999, 351, Giust. pen. 1999, II, 451 (nota di: MANERA),
Dir. famiglia 1999, 1074 (nota di: MANERA), Giust. pen. 1999, II, 716
(s.m.), Cass. pen. 2000, 889 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
IMPUTABILITA' (Capacità di intendere e di volere) Minore di anni diciotto


TESTO
Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena
imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14,
comma 2, c.p. e dall'art. 172, comma 4, c.p.p. e, quindi, trattandosi di
termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del
diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un
soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23.40 del giorno del
suo diciottesimo compleanno).

Message has been deleted

Massy

unread,
Jun 22, 2010, 7:48:22 AM6/22/10
to

Sentenza assolutamente non condivisibile.
Praticamente si vogliono utilizzare le regole sulla decorrenza dei termini
(che sono cosa ben diversa!) per stabilire il momento del compimento della
maggiore età. Si "dimentica" poi che l'art. 172, c. 4, precisa, ad inizio
articolo, "salvo che la legge disponga altrimenti" e che, dato trattasi di
tipico caso in cui la norma penale va integrata con norme extra penali (nel
caso di specie art. 2 c.c.) alla cui interpretazione si deve dunque fare
riferimento per stabilirne l'esatta applicazione.


Parsifal

unread,
Jun 29, 2010, 3:06:56 PM6/29/10
to
Il Tue, 22 Jun 2010 11:48:22 GMT, Massy ha scritto:

> Sentenza assolutamente non condivisibile.
> Praticamente si vogliono utilizzare le regole sulla decorrenza dei termini
> (che sono cosa ben diversa!) per stabilire il momento del compimento della
> maggiore età. Si "dimentica" poi che l'art. 172, c. 4, precisa, ad inizio
> articolo, "salvo che la legge disponga altrimenti" e che, dato trattasi di
> tipico caso in cui la norma penale va integrata con norme extra penali (nel
> caso di specie art. 2 c.c.) alla cui interpretazione si deve dunque fare
> riferimento per stabilirne l'esatta applicazione.

Se ti interessa ti posto la sentenza per esteso

Massy

unread,
Jun 29, 2010, 4:55:45 PM6/29/10
to

grazie.


Parsifal

unread,
Jul 1, 2010, 2:57:36 AM7/1/10
to
Il Tue, 29 Jun 2010 20:55:45 GMT, Massy ha scritto:
>> Se ti interessa ti posto la sentenza per esteso
> grazie.
Ecco qua, devo dire che la motivazione mi pare davvero interessante.

---


utorità: Cassazione penale sez. I

Data udienza: 07 gennaio 1999
Numero: n. 158

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
[omissis]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale per i
Minorenni dell'Aquila in data 9 luglio 1998.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vittorio Meloni il quale
ha chiesto invece volersi dichiarare la competenza del Tribunale
ordinario dell'Aquila; e del difensore avv.to Sergio Maglio in
sostituzione dell'avv.to Gennaro Lettieri il quale ha chiesto invece
volersi dichiarare la competenza del Tribunale per i Minorenni
dell'Aquila;

OSSERVA
La soluzione del conflitto in esame presuppone la individuazione del
momento di avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte dell'A.,
posto che il reato ascrittogli risulta essere stato commesso nel giorno del
suo diciottesimo compleanno (17 settembre 1993), e più precisamente poco
prima delle ore 23,40 (ora dell'arresto) dello stesso.
In particolare, quindi, il quesito da risolvere è quello del "se la
maggiore età viene raggiunta nel corso del giorno di compimento del
diciottesimo anno di vita (tesi questa sostenuta dal GIP del Tribunale per
i Minorenni che, se accolta, comporterebbe peraltro anche la necessità di
individuare il minuto di tale raggiungimento, salvo ad accettare la fictio
di una maggiore età raggiunta alle ore 00,01 di tale giorno per tutti i
nati nella medesima data), od in quello del diciottesimo anno totalmente
compiuto (tesi questa sostenuta invece dal GIP del Tribunale ordinario)".
Nel primo caso infatti, il giudice competente a decidere del reato ascritto
all'A. sarà il giudice ordinario essendo costui divenuto maggiorenne fin
dalle ore 00,01 del 17 settembre 1993 (o comunque molto probabilmente prima
delle ore 23,40) ed avendo commesso il reato in un ora successiva di tale
stesso giorno, mentre nel secondo caso, all'opposto, il giudice competente
dovrà essere considerato ancora quello minorile non avendo l'A. ancora
compiuto i diciotto anni al momento del reato in questione.
Sull'argomento non risultano precedenti noti.
Ritiene la Corte che per risolvere il quesito si debba in primo luogo
prendere atto del fatto che " la maggiore età è fissata al compimento del
diciottesimo anno" (art. 2 c.c.), dal che consegue che il relativo computo
andrà effettuato ad anni (e non quindi a mesi, giorni od ore) e che il
termine ad quem sarà quello dell'avvenuto "compimento" del diciottesimo
anno.
Tanto premesso, deve altresì ricordarsi che "ogni qual volta la legge
penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il
giorno della decorrenza non è computato nel termine" (art. 14, co. 2^,
c.p.) e che "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si
computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa
l'ultima ora e l'ultimo giorno" (art. 172, co. 4^, c.p.p.), concetti questi
puntualmente ripresi dall'art. 2963 c.c. per quel che riguarda il computo
dei termini in sede civile.
Alla luce di quanto appena rilevato non può pertanto accettarsi la tesi
prospettata dal giudice remittente e cioè dal G.I.P. del Tribunale per i
Minorenni, posto che la stessa presuppone l'accettazione del principio
diametralmente opposto secondo cui l'A. avrebbe compiuto i diciotto anni
necessari per divenire maggiorenne alle ore 00,01 del 17 settembre 1993, o
comunque in un'ora imprecisata ma comunque antecedente alle ore 23,40 di
quello stesso giorno (tesi questa totalmente priva di un qualsiasi
riscontro fattuale ed in contrasto con il succitato art. 2 c.c.).
Per quel che concerne poi l'ipotesi richiamata da detto giudice a sostegno
della propria tesi (e cioè che nelle elezioni politiche sono ammessi a
votare coloro che hanno compiuto il 18^ anno di età lo stesso giorno in cui
si svolgono) deve osservarsi che una simile affermazione, in realtà, prova
tutto e non prova nulla per quel che riguarda la questione in argomento,
posto che non fa sostanzialmente che ribadire che è ammesso al voto il
cittadino divenuto maggiorenne avendo "compiuto" il diciottesimo anno di
età "entro il primo giorno dell'elezione" (art. 19 L. 8 marzo 1975 n.39).
Impregiudicata rimane infatti la necessità di stabilire il momento in cui
tale diciottesimo anno di età si considera "compiuto".
Fondata invece appare la tesi sostenuta con la sentenza di incompetenza
pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Teramo in data 4 marzo 1997, là
dove questi basa la sua affermazione di incompetenza sul fatto che l'A.,
arrestato alle ore 23,40 del 17 settembre 1993 per rissa, " . . . . . . se
pure per pochi minuti, non aveva ancora compiuto i diciotto anni di età".
(Torna su ) P.Q.M.
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 FEB. 1999

Massy

unread,
Jul 1, 2010, 3:35:10 PM7/1/10
to
Parsifal wrote:
> Ecco qua, devo dire che la motivazione mi pare davvero interessante.

Sarà anche interessante, ma io continuo a ritenere che non sia
condivisibile...

> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
> SEZIONE PRIMA PENALE

[CUT]


> La soluzione del conflitto in esame presuppone la individuazione del
> momento di avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte
> dell'A.,

[CUT]


> In particolare, quindi, il quesito da risolvere è quello del "se la
> maggiore età viene raggiunta nel corso del giorno di compimento del
> diciottesimo anno di vita (tesi questa sostenuta dal GIP del
> Tribunale per i Minorenni che, se accolta, comporterebbe peraltro
> anche la necessità di individuare il minuto di tale raggiungimento,
> salvo ad accettare la fictio di una maggiore età raggiunta alle ore
> 00,01 di tale giorno per tutti i nati nella medesima data), od in
> quello del diciottesimo anno totalmente compiuto (tesi questa
> sostenuta invece dal GIP del Tribunale ordinario)".

E' chiaro che si debba ricorrere alla fictio cui accenna la sentenza. E tale
data coincide anche con il "diciottesimo anno totalmente compiuto"! (quel
"od" è totalmente fuori luogo perchè mette in "OR" :-) due alternative
coincidenti)

> Sull'argomento non risultano precedenti noti.
> Ritiene la Corte che per risolvere il quesito si debba in primo luogo
> prendere atto del fatto che " la maggiore età è fissata al compimento
> del diciottesimo anno" (art. 2 c.c.),

E fin qui non ci piove!

> dal che consegue che il
> relativo computo andrà effettuato ad anni (e non quindi a mesi,
> giorni od ore) e che il termine ad quem sarà quello dell'avvenuto
> "compimento" del diciottesimo anno.

Esatto!
"e che il computo per la determinazione di tale "compimento" andrà
effettuato sulla base dell'interpretazione dell'art. 2 c.c. medesimo senza
ricorrere a "fantasiose" regole sulla decorrenza dei termini in materia
penale che nulla rilevano", aggiungerei....

> Tanto premesso, deve altresì ricordarsi che "ogni qual volta la legge
> penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto
> giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine"
> (art. 14, co. 2^, c.p.) e che "salvo che la legge disponga
> altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è
> iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno"
> (art. 172, co. 4^, c.p.p.), concetti questi puntualmente ripresi
> dall'art. 2963 c.c. per quel che riguarda il computo dei termini in
> sede civile.

Non c'entra nulla la decorrenza dei termini con il compimento della maggiore
età!
In mancanza di disposizioni specifiche va fatto riferimento al senso che
"compimento del xx anno di età" ha nel significato comune. Orbene, risulta
di comune esperienza che i c.d. "auguri di compleanno" sia consuetudine
farli alla mezzanotte del giorno del compleanno e che se ti chiedono quanti
anni hai alla sera (ma anche nel pomeriggio) del tuo compleanno dici *"ne ho
compiuti xx oggi"!*

> alle ore 00,01 del 17 settembre 1993, o comunque in un'ora
> imprecisata ma comunque antecedente alle ore 23,40 di quello stesso
> giorno (tesi questa totalmente priva di un qualsiasi riscontro
> fattuale ed in contrasto con il succitato art. 2 c.c.).

Addirittura? In contrasto con l'art. 2 c.c.!
Peccato che manchi qualsiasi motivazione circa la sussistenza di tale
preteso contrasto se non il "fantasioso" e assolutamente fuori luogo
parallelismo con le regole sulla decorrenza dei termini!

> Per quel che concerne poi l'ipotesi richiamata da detto giudice a
> sostegno della propria tesi (e cioè che nelle elezioni politiche sono
> ammessi a votare coloro che hanno compiuto il 18^ anno di età lo
> stesso giorno in cui si svolgono)

osservazione giustissima!

> deve osservarsi che una simile
> affermazione, in realtà, prova tutto e non prova nulla per quel che
> riguarda la questione in argomento, posto che non fa sostanzialmente
> che ribadire che è ammesso al voto il cittadino divenuto maggiorenne
> avendo "compiuto" il diciottesimo anno di età "entro il primo giorno
> dell'elezione" (art. 19 L. 8 marzo 1975 n.39). Impregiudicata rimane
> infatti la necessità di stabilire il momento in cui tale diciottesimo
> anno di età si considera "compiuto".

lol
Questa parte è veramente assurda!
Quindi è sempre stato un errore far votare il diciottenne nel giorno del suo
compleanno?! 8-O


p.s.: ma dove cavolo le trovate tutte queste massime e sentenze integrali?
Com'è che io fra due banche dati (tra cui il foro) e internet non trovo mai
un ca**o?!?!? :-)


Parsifal

unread,
Jul 1, 2010, 4:46:29 PM7/1/10
to
Il Thu, 01 Jul 2010 19:35:10 GMT, Massy ha scritto:

> Parsifal wrote:
>> Ecco qua, devo dire che la motivazione mi pare davvero interessante.
>
> Sarà anche interessante, ma io continuo a ritenere che non sia
> condivisibile...

Neppure io la condivido, ma la questione è, per così dire, sfiziosa.

[...]


> lol
> Questa parte è veramente assurda!
> Quindi è sempre stato un errore far votare il diciottenne nel giorno del suo
> compleanno?! 8-O

Già, siamo tutti ignoranti.
Scherzi a parte è interessante il palleggio fatto tra tribunale ordinario e
tribunale dei minori.

> p.s.: ma dove cavolo le trovate tutte queste massime e sentenze integrali?
> Com'è che io fra due banche dati (tra cui il foro) e internet non trovo mai
> un ca**o?!?!? :-)

DeJure.
Se la vuoi provare ti passo una chiave demo valida un mese.

Massy

unread,
Jul 1, 2010, 7:26:08 PM7/1/10
to
Parsifal wrote:
>> p.s.: ma dove cavolo le trovate tutte queste massime e sentenze
>> integrali? Com'è che io fra due banche dati (tra cui il foro) e
>> internet non trovo mai un ca**o?!?!? :-)
> DeJure.
> Se la vuoi provare ti passo una chiave demo valida un mese.

Magari!
Poi il sw vero e proprio in cui inserire la chiave demo da dove lo scarico?
Sul sito, sotto "Prova DeJure", mi da solo la possibilità di compilare una
scheda per una richiesta di informazioni.

Mi puoi per caso anche anticipare quant'è il costo dell'abbonamento?! (sai
ho già il foro che mi costa il giusto non è che posso "reinvestire" tutto
quello che guadagno :-) )

Grazie.


Parsifal

unread,
Jul 2, 2010, 3:09:50 AM7/2/10
to
Il Thu, 01 Jul 2010 23:26:08 GMT, Massy ha scritto:

> Magari!
Mandami una mail che ti passo i dati.
Si tratta di una accesso demo alla versione full valido per un mese.
Ti avviso solo di una cosa: una volta che l'hai provata sviluppa
dipendenza ;)

> Poi il sw vero e proprio in cui inserire la chiave demo da dove lo scarico?
> Sul sito, sotto "Prova DeJure", mi da solo la possibilità di compilare una
> scheda per una richiesta di informazioni.

Accesso tramite web, indopendente da S.O. o altro e non hai DVD in giro ed
è sempre disponibile (io lo uso anche con il telefonino).

> Mi puoi per caso anche anticipare quant'è il costo dell'abbonamento?! (sai
> ho già il foro che mi costa il giusto non è che posso "reinvestire" tutto
> quello che guadagno :-) )

So solo che ci sono vari abbonamenti, modulari, ma i costi non li conosco.
Devo dire che *IMHO* la banca dati della dejure è oggi la migliore sul
mercato (ho utilizzato anche quasi tutte le altre) per completezza,
facilità di ricerca e risultati.

Massy

unread,
Jul 2, 2010, 6:29:38 AM7/2/10
to
Parsifal wrote:
> Mandami una mail che ti passo i dati.

Se la mail con cui posti è giusta, hai posta.

> Accesso tramite web, indopendente da S.O. o altro e non hai DVD in
> giro ed è sempre disponibile (io lo uso anche con il telefonino).

capito

> So solo che ci sono vari abbonamenti, modulari, ma i costi non li
> conosco.

Ma tu non lo paghi l'abbonamento?
beato te :-)

> Devo dire che *IMHO* la banca dati della dejure è oggi la
> migliore sul mercato (ho utilizzato anche quasi tutte le altre) per
> completezza, facilità di ricerca e risultati.

Non l'ho mai provata. Poi ti saprò dire...


Parsifal

unread,
Jul 2, 2010, 7:12:57 AM7/2/10
to
Il Fri, 02 Jul 2010 10:29:38 GMT, Massy ha scritto:

> Parsifal wrote:
>> Mandami una mail che ti passo i dati.
> Se la mail con cui posti è giusta, hai posta.

Anche tu.

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