Gli oneri fiscali sono a carico del proprietario a prescindere dalla natura
del titolo acquisto.
> Inoltre chi è proprietario
> sostanzialmente? e formalmente?
Ohibò....e che domanda è?
Proprietario è il proprietario (potenza della tautologia!). La procura non
trasferisce la proprietà. Per tale effetto è necessario effettuare una
compravendita.
> Colui che ha concesso la procura alla
> vendita o colui che ha pagato il prezzo dell' immobile come risulta dalla
> scrittura privata?
> grazie per l' attenzione
Boh....questa proprio non la capisco.
> vorrei sapere chi paga le tasse relative alla proprietà della
> casa (ici e le altre) nel caso in cui l' immobile sia oggetto di procura
> speciale alla vendita ma l' atto di vendita sia stato fatto solo per
> scrittura privata e non per atto pubblico?
Un atto di compravendita immobiliare DEVE essere un atto pubblico.
Fino a che non sia stato registrato e recepito dal Catasto (o dall'Uff.
tavolare), il proprietario resta il "venditore"; ed una scittura privata
vale poco o nulla, fino a che non sia stata registrata.
Saluti Meneldil
Oh my God!
> Fino a che non sia stato registrato e recepito dal Catasto (o
dall'Uff.
> tavolare), il proprietario resta il "venditore"; ed una scittura
privata
> vale poco o nulla, fino a che non sia stata registrata.
Oh my God, bis!
j.r.
Pensa che, se anzichč indicarla tra parentesi, limitavi l'ipotesi al
regime tavolare,
la risposta poteva anche andare (quasi) bene.
j.r.
-la compravendita di un immobile non si DEVE
per forza fare per atto pubblico; basta una scrittura privata affinchè la
proprietà si trasferisca sostanzialmente (affichè si trasferisca
formalmente occorre un atto pubblico...il problema poi sarà l' opponibilità
ai terzi!)
mi sbaglio?
grazie!
>Boh....questa proprio non la capisco.
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Inviato via http://usenet.iol.it
Scusa, ma cosa ci sarebbe di sostanzialmente sbagliato nella mia risposta
?!?!
Ti cito un esempio:
- io ti vendo casa mia con una bella scrittura privata
- subito dopo, la vendo ad un terzo, con regolare rogito davanti al notaio,
regolare registrazione e regolare intavolazione
Subito dopo:
- io me ne vado in sudamerica a vivere di rendita
- l'acquirente regolare va a vivere nella casa ex-mia
- tu te ne vai a stare sotto un ponte, ed il primo focherello per scaldarti
lo puoi accendere con la copia della denuncia per truffa che ti hanno
rilasciato i CC... ;-)
Saluti Meneldil
"Meneldil" <mene...@email.it> ha scritto nel messaggio:
> Scusa, ma cosa ci sarebbe di sostanzialmente sbagliato
> nella mia risposta ?!?!
Farei prima a dirti cosa c'è di giusto...
Regime tavolare a parte, temo tu confonda il principio
consensualistico con il (diverso) problema dell'opponibilità ai terzi.
> Ti cito un esempio:
> - io ti vendo casa mia con una bella scrittura privata
> - subito dopo, la vendo ad un terzo, con regolare rogito davanti al
notaio,
> regolare registrazione e regolare intavolazione
> Subito dopo:
> - io me ne vado in sudamerica a vivere di rendita
> - l'acquirente regolare va a vivere nella casa ex-mia
> - tu te ne vai a stare sotto un ponte, ed il primo focherello per
scaldarti
> lo puoi accendere con la copia della denuncia per truffa che ti
hanno
> rilasciato i CC... ;-)
Se la metti sul piano degli esempi pratici, allora:
- oggi ti ho venduto con ATTO PUBBLICO la mia casa, che però avevo già
venduto qualche giorno fa ad un terzo con SCRITTURA PRIVATA
autenticata che - guarda caso - trascriverò domani alla Conservatoria
dei RR. II.
- come te nel tuo esempio, stavolta vado io in sudamerica a campare di
rendita, mentre tu vai sotto un ponte a scaldarti al focherello del
tuo bell'atto pubblico ed a ripassare le istituzioni di diritto
privato.
Cordialmente.
Juri Rudi
La scrittura privata basta per produrre l'effetto traslativo(art. 1350
c.c.), ma, per trascrivere l'atto, occorre l'autentica notarile.Senza
trascrizione l'atto non è opponibile erga omnes ed un eventuale secondo
acquirente prevarrebbe sul primo qualora trascrivesse prima di lui(art. 2644
c.c.).