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Registrare dalla TV è reato penale

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aldiu

unread,
Jul 26, 2004, 9:55:17 AM7/26/04
to
So che molte si è discusso anche su questo forum sulla leicità o meno
della registrazione ad uso personale dei programmi televisivi o
radiofonici (per uso personale e visione differita del programma).
Adesso abbiamo anche in esclusiva il parere del dott Mazza presidente
della FIMI :

http://www.popolodellarete.it/showthread.php?t=233

In sintesi, chi registra un film dalla TV per guardarselo in orario
diverso commette un reato penale, violando l' art.171 della legge sul
diritto d'autore

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Keichix Key

unread,
Jul 26, 2004, 10:44:04 AM7/26/04
to
...erano le 15.55 di lunedě 26 luglio 2004 quando aldiu in
<news:ce32g3$3ob$1...@news.newsland.it> scrisse:

> In sintesi, chi registra un film dalla TV per guardarselo in orario
> diverso commette un reato penale, violando l' art.171 della legge sul
> diritto d'autore

Ma scusa nell'ultimo messaggio di Mazza qui:
http://www.popolodellarete.it/showthread.php?s=a287d26950c271e21b94b97fff800461&t=233&page=4&pp=10
non afferma che č reato solo se l'uso non č personale?

Gianni e Soni@

unread,
Jul 26, 2004, 12:55:25 PM7/26/04
to
Il reato si configura quando si concretizza una fattispecie del 171 per uso
di profitto, se la registrazione č ad uso domestico e per di
piu tu nei hai pagato i diritti vedendolo in tv quale sarebbe la violazione?
Si ha violazione se ritrasmetti, rivendi, cedi ecc ecc il programma
registrato di cui tu detenevi i diritti per la tua sola (e privata) visione.

Gia


"Keichix Key" <keichix...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:7sescnpv...@news.97531.keichixkey.invalid...

Gaio

unread,
Jul 26, 2004, 1:47:14 PM7/26/04
to

"Gianni e Soni@" <napo...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:VMaNc.98964$G%.33050@tornado.fastwebnet.it...

> Il reato si configura quando si concretizza una fattispecie del 171 per
uso
> di profitto, se la registrazione è ad uso domestico e per di

> piu tu nei hai pagato i diritti vedendolo in tv quale sarebbe la
violazione?
> Si ha violazione se ritrasmetti, rivendi, cedi ecc ecc il programma
> registrato di cui tu detenevi i diritti per la tua sola (e privata)
visione.

non è corretto.
Dall'ultima modifica della legge sul diritto d'autore (lo pubblicizzano
anche al cinema), vi è violazione anche per la mera utilizzazione del
prodotto per il quale non si sono pagati diritti.
Il caso emblematico è quello dello scaricamento dalla rete.
Tuttavia nel caso chiamato in questione, secondo me, hai ragione per il
fatto che non c'è violazione del diritto d'autore, del quale tu fruisci da
utente televisivo.
IMHO!!
Ciao!
Gaio


XYX

unread,
Jul 26, 2004, 2:11:26 PM7/26/04
to
"Gaio" <bu0...@tiscali.it> wrote in
news:CsbNc.45396$OR2.2...@news3.tin.it:

> non è corretto.
> Dall'ultima modifica della legge sul diritto d'autore (lo
> pubblicizzano anche al cinema), vi è violazione anche per la mera
> utilizzazione del prodotto per il quale non si sono pagati diritti.

Il fatto è che per la TV/Radio te i diritti li hai pagati, sia supporti che
su tutto il resto, e infatti sul sito della siae si dice che registrare per
uso personale dalla tv è legittimo.

aldiu

unread,
Jul 26, 2004, 4:35:15 PM7/26/04
to
XYX ha scritto:


Dove è scritto ?

aldiu

unread,
Jul 26, 2004, 4:38:24 PM7/26/04
to
Gianni e Soni@ ha scritto:

> Il reato si configura quando si concretizza una fattispecie del 171 per uso

> di profitto, se la registrazione è ad uso domestico e per di


> piu tu nei hai pagato i diritti vedendolo in tv quale sarebbe la violazione?


1) il 171 non parla di profitto, forse ti confondi con il 171.bis e ter

2) lo spettatore non ha pagato nessun diritto

aldiu

unread,
Jul 26, 2004, 4:42:00 PM7/26/04
to
Gaio ha scritto:

> non è corretto.
> Dall'ultima modifica della legge sul diritto d'autore (lo pubblicizzano
> anche al cinema), vi è violazione anche per la mera utilizzazione del
> prodotto per il quale non si sono pagati diritti.
> Il caso emblematico è quello dello scaricamento dalla rete.
> Tuttavia nel caso chiamato in questione, secondo me, hai ragione per il
> fatto che non c'è violazione del diritto d'autore, del quale tu fruisci da
> utente televisivo.
> IMHO!!
> Ciao!
> Gaio

La copia privata è lecita solo in caso di possesso legittimo
dell'originale.
Nel caso di registrazione dalla TV lo spettatore non è in possesso di
nessun originale semplicemente l'emittente televisiva ha pagato i diritti
di diffusione
Se registra un film coperto dal diritto d'autore viola il diritto di
riproduzione, che spetta all'autore, ed è sanzionabile ex art 171 LDA

lorenzodes

unread,
Jul 26, 2004, 5:23:09 PM7/26/04
to
aldiu wrote:

> La copia privata è lecita solo in caso di possesso legittimo
> dell'originale.
> Nel caso di registrazione dalla TV lo spettatore non è in possesso di
> nessun originale semplicemente l'emittente televisiva ha pagato i diritti
> di diffusione
> Se registra un film coperto dal diritto d'autore viola il diritto di
> riproduzione, che spetta all'autore, ed è sanzionabile ex art 171 LDA

Art. 71-sexies *primo comma* L.D.A.

Non mi citare il quarto comma però ;)

--
Formerly known as Loric

XYX

unread,
Jul 27, 2004, 3:10:56 AM7/27/04
to
abastapers...@hotmail.com (aldiu) wrote in
news:ce3pu3$9tj$1...@news.newsland.it:

>> Il fatto è che per la TV/Radio te i diritti li hai pagati, sia
>> supporti che su tutto il resto, e infatti sul sito della siae si dice
>> che registrare per uso personale dalla tv è legittimo.
>
> Dove è scritto ?

art. 71 sexies della Legge sul diritto d’autore (L’articolo è stato
introdotto dall’art. 9 del D. lgs. n. 68 del 2003 e costituisce il primo
articolo della Sezione seconda del capo V della legge intitolata
“Riproduzione privata ad uso personale”) stabilisce che “E’ consentita la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché
senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui
all’articolo 102 quater”.

Ossia registrare dalla tv e dalla radio è legale.

Gianni e Soni@

unread,
Jul 27, 2004, 4:14:55 AM7/27/04
to
Mi sebrava superfluo trascrivere tutta la legge comunque:

L128/04
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle
seguenti: "per trarne profitto....."

e' punto, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 ?uro a 15.322 ?uro chiunque per
trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento;

Quindi si deve intendere una violazione della norma l'uso difforme della
copia registrata che in violazione alla legge viene utilizzata per scopi
commerciali o meglio (come dice la legge) per trarne profitto. Esempio molto
pratico, registro un film poi lo cedo a terzi (attenzione terzi estranei
alla famiglia) e lo vendo o più meramente (concetto di profitto) in cambio
di prestazioni e servizi che avrebbero un costo (do' il film ed invece dei
soldi mi pagano il ristorante).

Per quanto attiene i diritti non dimenticate le novità introdotto dal
Decreto legislativo 68 del 2003 il quale ha introdotto un balzello sui
supporti per registrazione vergini e sugli apparati di registrazione proprio
per assorbire virtualmente i diritti di registrazione:

Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed
esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per
gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato
dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali
e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti
a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i
supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di
fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata
alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190
e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori
degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 . Per la determinazione
del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto
ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma
1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,
e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi
o dei supporti di registrazione.

Pur vero che i diritti in capo all'evento sono a carico di chi li trasmette
ma l'utente finale acquisisce il dirtto a effettuarne una copia per se
pagando a sua volta il diritto virtualmente acquistando cd/dvd ecc con una
imposta relativa ai diritti. Su questo articolo sono in corso numerose
diatribe proprio perche' molte persone hanno mosso eccezione di
costituzionalità in quanto non è detto che ognuno compra cd dvd e
registratori per registrare dalla televisione, ma anche salvare dei dati
informatici propri (che non hanno nulla a che vedere con i diritti, almeno
per l'aspetto di cui stiamo parlando) ne tanto meno sono dovuti
dall'autore stesso (esempio il filmino di matrimonio di nostra figlia).


Inoltre lo stesso decreto ha ribadito il concetto di riproduzione per uso
personale introducendo l'articolo 71sexies:

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e


videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso

esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini


direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure

tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di
fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando
l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater
ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.


Saluti Gianni


"aldiu" <abastapers...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ce3q41$aj0$1...@news.newsland.it...

aldiu

unread,
Jul 27, 2004, 2:39:18 PM7/27/04
to
Gianni e Soni@ ha scritto:

> Mi sebrava superfluo trascrivere tutta la legge comunque:

> L128/04
> 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
> successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle
> seguenti: "per trarne profitto....."

> e' punto, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
> sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 ?uro a 15.322 ?uro chiunque per
> trarne profitto:

> a) abusivamente duplica......


Ti avevo detto che ti confondevi con il 171 ter.
Il 171 dice :
Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito
con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

Come vedi il profitto non c'è

Comunque da una ricerca che ho fatto sembra che sia effettivamente legale
registrare dalla TV
Sul sito SIAE c'è scritto che tutti gli autori iscritti alla SIAE nella
sezione cinema ricevono compensi per le riproduzioni di opere protette
fatte dai privati (la cosiddetta "copia privata") attraverso, ad esempio,
la riproduzione della diffusione televisiva su videocassetta.

Se prendono i soldi dovremmo stare a posto.

aldiu

unread,
Jul 27, 2004, 2:45:39 PM7/27/04
to
lorenzodes ha scritto:

> aldiu wrote:

> > La copia privata č lecita solo in caso di possesso legittimo
> > dell'originale.
> > Nel caso di registrazione dalla TV lo spettatore non č in possesso di


> > nessun originale semplicemente l'emittente televisiva ha pagato i diritti
> > di diffusione
> > Se registra un film coperto dal diritto d'autore viola il diritto di

> > riproduzione, che spetta all'autore, ed č sanzionabile ex art 171 LDA

> Art. 71-sexies *primo comma* L.D.A.

> Non mi citare il quarto comma perň ;)

Il primo comma č bellissimo perchč senza il comma 4 sembrerebbe lecita
anche la copia del file scaricato da Internet.
In ogni caso ho trovato sul sito SIAE la conferma che č legale, gli autori
dei film trasmessi in TV prendono i compensi per le riproduzioni di opere
protette fatte dai privati
Ciao

aldiu

unread,
Jul 27, 2004, 2:47:12 PM7/27/04
to
XYX ha scritto:

> abastapers...@hotmail.com (aldiu) wrote in
> news:ce3pu3$9tj$1...@news.newsland.it:

> art. 71 sexies della Legge sul diritto d’autore (L’articolo è stato

> introdotto dall’art. 9 del D. lgs. n. 68 del 2003 e costituisce il primo
> articolo della Sezione seconda del capo V della legge intitolata
> “Riproduzione privata ad uso personale”) stabilisce che “E’ consentita la
> riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
> effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché
> senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
> commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui
> all’articolo 102 quater”.

> Ossia registrare dalla tv e dalla radio è legale.

si. è legale, anche se la FIMI non vuole
http://www.siae.it/Faq_sezione.asp?sezione=Autori&divisione=Cinema

Ciao

XYX

unread,
Jul 27, 2004, 2:47:15 PM7/27/04
to
abastapers...@hotmail.com (aldiu) wrote in
news:ce67gm$8rg$1...@news.newsland.it:

> Sul sito SIAE c'è scritto che tutti gli autori iscritti alla SIAE
> nella sezione cinema ricevono compensi per le riproduzioni di opere
> protette fatte dai privati (la cosiddetta "copia privata") attraverso,
> ad esempio, la riproduzione della diffusione televisiva su
> videocassetta.

Si, però non hai letto tutto: c'è scritto che i diritti li paghi sul
supporto su cui registri, quindi puoi registrare.

> Se prendono i soldi dovremmo stare a posto.

li prendono, eccome se li prendono.

lorenzodes

unread,
Jul 27, 2004, 4:56:23 PM7/27/04
to
aldiu wrote:

> Il primo comma è bellissimo perchè senza il comma 4 sembrerebbe lecita


> anche la copia del file scaricato da Internet.

> In ogni caso ho trovato sul sito SIAE la conferma che è legale, gli autori


> dei film trasmessi in TV prendono i compensi per le riproduzioni di opere
> protette fatte dai privati
> Ciao


Il punto è questo: il quarto comma amplia il dettato del primo, non lo
limita. Mentre nel primo comma si dice, in via generale, che è
consentita la riproduzione di opere protette per uso esclusivamente
personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali purché non vi siano le misure tecnologiche di
cui all'art. 102-quater della L.D.A. ad impedirlo, l'ultimo comma (il
quarto) stabilisce che è possibile riprodurre esemplari del materiale
protetto di cui si abbia il possesso legittimo (c.d. diritto al backup)
nonostante le misure tecnologiche suddette, a meno che il titolare del
diritto d'autore non abbia un giustificato motivo per impedirlo
(incompatibilità con lo sfruttamento normale dell'opera E ingiustificato
pregiudizio ai titolari dei diritti).

Il primo comma non presuppone il possesso di un esemplare dell'opera,
potendosi pertanto applicare alla registrazione dalla radio o dalla TV,
mentre il quarto comma sì.

lorenzodes

unread,
Jul 27, 2004, 5:01:11 PM7/27/04
to
XYX wrote:


> Si, però non hai letto tutto: c'è scritto che i diritti li paghi sul
> supporto su cui registri, quindi puoi registrare.

In realtà il discorso è esattamente l'opposto. Considerato che la copia
privata per uso esclusivamente personale è consentita, il legislatore ha
stabilito che una quota del prezzo d'acquisto dei supporti di
registrazione venga destinata come equo compenso ai titolari del diritto
d'autore.

Marcok

unread,
Jul 30, 2004, 12:37:34 AM7/30/04
to
aldiu wrote:
> So che molte si è discusso anche su questo forum sulla leicità o meno
> della registrazione ad uso personale dei programmi televisivi o
> radiofonici (per uso personale e visione differita del programma).
> Adesso abbiamo anche in esclusiva il parere del dott Mazza presidente
> della FIMI :
>
> http://www.popolodellarete.it/showthread.php?t=233
>
> In sintesi, chi registra un film dalla TV per guardarselo in orario
> diverso commette un reato penale, violando l' art.171 della legge sul
> diritto d'autore

Ma se io ho una memoria prodigiosa e dopo 1 anno ricordo un film come se lo
stessi vedendo, può ciò configurarsi come violazione del copyright?
Marco

--
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