Con la presente mi presento a questo N.G. (generalmente frequento N.G.
sportivi: sul ciclismo, corsa e triathlon), e per questo mi scuso
anticipatamente.
Il problema è il seguente: il conduttore di un immobile concesso in leasing
è fallito. Il curatore ha intenzione di sciogliere il contratto di leasing.
Il fideiussore, del conduttore, cosa deve fare: gioire per l'accaduto oppure
preoccuparsi?
La legge fallimentare non stabilisce in modo specifico quali siano gli
effetti del fallimento sui contratti di leasing in corso (la legge è del
1942, i contratti di leasing, così chiamati, sono stati introdotti in Italia
negli anni ’70).
Per l’art. 80 della legge relativo ai contratti di locazione degli immobili,
"In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso".
Tuttavia solo pochi autori hanno ritenuto applicabile l’art. 80 l. fall. al
contratto di leasing (per quello che ho potuto vedere).
Per l’art. 73 relativo alle vendite a termine o a rate, in caso di
fallimento del compratore "il curatore può subentrare nel contratto", se il
curatore decide di non subentrare, il contratto si scioglie. Per l’art. 1526
cod.civ., il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a
un equo compenso per l’uso della cosa (norma contenuta nella sezione
relativa alle vendite di cose mobili, ma applicabile anche alle vendite di
immobili, Comm. breve cod. civ., ediz. 1988, p. 1147).
Detto questo, se il contratto di leasing fosse riconducibile alla vendita a
termine (così sembrerebbe, almeno per il leasing traslativo) la nostra soc.
di leasing sarebbe dunque tenuta alla restituzione dei pagamenti riscossi.
Ma la il fideiussore? di fronte allo scioglimento del contratto di leasing
come si deve comportare?
Paolo
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PaoloM ha scritto:
> Il problema è il seguente: il conduttore di un immobile concesso in leasing
> è fallito. Il curatore ha intenzione di sciogliere il contratto di leasing.
> Il fideiussore, del conduttore, cosa deve fare: gioire per l'accaduto oppure
> preoccuparsi?
Preliminarmente si osserva che a mente dell'art. 1941 c.c. "la fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può esser prestata a condizioni
più onerose".
Quanto alla sorte del contratto di locazione finanziaria non ancora esauritosi
alla data del fallimento dell'utilizzatore, giova richiamare la distinzione
introdotta dalla Suprema Corte (cfr., Cass., 13.12.1989, nn. 5569, 5570, 5571,
5572, 5573, 5574; Cass., S.U., 7.6.1993, n. 65) tra:
1) leasing di godimento, che è diretto ad assicurare il godimento del bene
locato per tutta la durata del contratto ed in cui il canone rappresenta il
corrispettivo di tale godimento;
2) leasing traslativo, che è invece perordinato a realizzare il trasferimento al
conduttore del bene concesso in locazione finanziaria ed in cui il canone
costituisce anticipazione sul prezzo.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, rilievo decisivo ai fini
dell'individuazione del secondo tipo è l'apprezzabile discrepanza tra il valore
residuo della res locata ed il prezzo di opzione notevolemente inferiore al
primo (cfr. Cass., 22.10.1993, n. 10480).
Orbene, nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore opti per lo
scioglimento del contratto di leasing a norma dell'art. 72 L. fall.,
a) per il tipo sub 1) - in applicazione dell'art. 1458, 1° comma, c.c. - al
locatore, oltre alla restituzione della cosa concessa in locazione finaziaria,
spettano i canoni (impagati) scaduti anteriormente alla dichiarazione di
fallimento, da ammettersi al passivo in via chirografaria (cfr., Trib. Napoli,
11.1.1991, in Dir. Fall., 1991, II, 858);
b) per il tipo sub 2) - in applicazione dell'art. 1526 c.c. - al concedente
deve esser riconosciuto - oltre alla riconsegna del bene locato- solo un equo
compenso, mentre il curatore può chiedere la restituzione dei canoni pagati
(cfr., Trib. Ancona, 11.1.1992, in Dir. fall., 1992, II, 335, e Trib. Palermo,
10.12.1991, in Temi siciliana, 1991, 503).
In entrambi i casi, nulla è dovuto per il periodo successivo alla
dichiarazione fallimento, a seguito della quale l'esecuzione del contratto di
leasing non compiutamente eseguito si arresta fino a quando il curatore non
opti, ai sensi dell'art. 72 L. fall., per il subentro o lo scioglimento.
Saluti.
Pargio
Il Leasing nel caso specifico è di tipo traslativo.
Il concedente avrà dunque diritto solo a quella somma che corrisponderà all’
equo compenso per l’utilizzo del’immobile, così come è prescritto dalla
legge.
A questo punto mi domando:
1. il concedente, per recuperare tale somma, ha la facoltà di scelta tra
(i) l'insinuarsi nel passivo oppure (ii) rivolgersi direttamente al
fideiussore, evitando così la trafila della procedura fallimentare (in altre
parole la "cristallizzazione" del credito si ripercuote anche sul rapporto
concedente fideiussore)?
2. Può una clausola inserita nel contratto di fideiussione derogare al
principio enunciato dall'art. 1526 cc? secondo me no perchè dovrebbe essere
norma inderogabile [e quindi vedi regoletta secondo cui "il garante può
opporre infatti al creditore tutte le eccezioni, anche riconvenzionali, che
spettano al debitore principale" (Cass., 29 marzo 1996, 2909, Foro it.,
1996, I, 1621)], inoltre la previsione di ulteriori risarcimenti, visto che
il concedente mantiene pur sempre le proprietà dell'immobile, mi sembrano
ingiustificati.
3. Lo scioglimento del leasing traslativo da parte del curatore ha
effetto ex tunc (vedi obbligo di restituzione del canoni ricevuti), cioè un
effetto riconducibile a quello provocato dall'annullamento (chiedo scusa per
"l'asinata", ma purtroppo le cose più sono semplici e più sono difficili da
capire)?
liber_to ha scritto nel messaggio <35AD40E3...@iol.it>...
PaoloM ha scritto:
> Il Leasing nel caso specifico è di tipo traslativo. A questo punto mi domando:
>
> 1. il concedente, per recuperare tale somma, ha la facoltà di scelta tra
> (i) l'insinuarsi nel passivo oppure (ii) rivolgersi direttamente al
> fideiussore, evitando così la trafila della procedura fallimentare (in altre
> parole la "cristallizzazione" del credito si ripercuote anche sul rapporto
> concedente fideiussore)?
In caso di fallimento del debitore principale, il creditore può agire in via
autonoma nei confronti del coobbligato in bonis (cfr., tra le tante, Trib. Roma,
31.3.1991, in Riv. It. Leasing, 1992, 782, e Trib. Milano, 2.4.1990, in Giur.
It., 1990, I, 2, 183), salvo in caso in cui non sia stato stabilito un
beneficium excussionis e fermo il limite di cui all'art. 1957 c.c..
> 2. Può una clausola inserita nel contratto di fideiussione derogare al
> principio enunciato dall'art. 1526 cc? secondo me no perchè dovrebbe essere
> norma inderogabile [e quindi vedi regoletta secondo cui "il garante può
> opporre infatti al creditore tutte le eccezioni, anche riconvenzionali, che
> spettano al debitore principale" (Cass., 29 marzo 1996, 2909, Foro it.,
> 1996, I, 1621)], inoltre la previsione di ulteriori risarcimenti, visto che
> il concedente mantiene pur sempre le proprietà dell'immobile, mi sembrano
> ingiustificati.
Si sono espressi per l'inderogabilità dell'art. 1526 c.c. App. Torino,
25.5.1987, in Foro Padano, 1988, I, 417, e Trib Vicenza, 19.1.1987, in Riv. Dir.
Civ., 1989, II, 327.
> 3. Lo scioglimento del leasing traslativo da parte del curatore ha
> effetto ex tunc (vedi obbligo di restituzione del canoni ricevuti), cioè un
> effetto riconducibile a quello provocato dall'annullamento (chiedo scusa per
> "l'asinata", ma purtroppo le cose più sono semplici e più sono difficili da
> capire)?
Più precisamente gli effetti della risoluzione, ai cui del resto fa
espressamente riferimento la disposzione codicistica applicabile al caso di
specie, l'art. 1526 c.c., rubricato come "risoluzione del contratto".