Grazie a tutti.
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Saluti
Alec
(26,72+,CT)
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Spero di esserti stato utile e ... auguri per tuo padre.
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Luigi Peduto
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Amministratore di sostegno
L'amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9
gennaio 2004 n 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai
propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o
all'inabilitazione.
Chi è
L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non
autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto,
dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito, infatti può
essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio
o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
Che cosa fa
L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle
capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in
questo si differenzia dall'interdizione.
I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei
registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo
operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente
o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per
sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
A chi si rivolge
L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che,
per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si
trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere
ai propri interessi.
Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati
terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria
eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona,
che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.
Come fare
La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona
di residenza o anche domicilio ed entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina
dell'amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di
fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di
sostegno devono fornirne notizia al pubblico ministero
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.
"Alec" <alebion...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:6Wfzc.327514$hc5.14...@news3.tin.it...
Già. Per la banca, se è comunque capace di agire, potrebbe esserci anche la
strada di farti rilasciare una procura.
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Difendi anche tu la libertà di scelta del ricevitore sat
Leggi i dettagli qui:
http://luckyluciano.altervista.org/lettera_garante.html
https://btinf.homelinux.org/ihstdm-faq/tiki-index.php?page=ListaDelleFaq
Già il punto è che non può scrivere attualmente e magari se serve prendere
qualche soldo in banca, non sappiamo come fare.
> Già il punto è che non può scrivere attualmente ...
In questo caso può sempre rilasciare una procura, speciale o generale, per
atto pubblico notarile. Il notaio raccoglie la dichiarazione di volontà,
dopo aver verificato la capacità di agire dell'interessato, e non c'è
bisogno di firma di chi la rilascia.
L'alternativa è sempre l'amministrazione di sostegno.