In particolare su una dispensa sono riassunti i caratteri generali
della Costituzione (spiego i fondamentali in 3 parole per una
conferma):
- lunga (che c'è da dire?)
- rigida (procedimento di revisione cost.)
- garantita (anche qui...su cosa posso concentrare l'attenzione nel
discorso?)
- giuridica (anche quando dal dettato costituzionale sia difficile
ricavare un diritto perfetto azionabile quindi in giudizio)
- *programmatica*
Il problema è sull'ultimo attributo della Costituzione. Infatti la
dispensa rileva come la prima sentenza della Corte Costituzionale (n. 1
anno 1956) abbia negato la distinzione tra norme precettive (che fanno
sorgere diritti perfetti) e norme programmatiche (la cui efficacia è
subordinata ad un intervento legislativo) all'interno della
Costituzione.
Ora, negando la Corte Costituzionale che esista siffatta distinzione, e
affermando quindi che tutte le norme costituzionali sono precettive, ha
anche negato il carattere programmatico della Costituzione? Ed in tal
caso: perchè è presente nella dispensa come attributo costituzionale?
grazie a tutti
Mela
(Programmatica detta anche di scopo)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
Art. 14 - Il domicilio è inviolabile.
(Precettiva)
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Nell'art. 3 si richiede un intervento legislativo, come hai detto tu, per
eliminare quegli ostacoli che non permetterebbero l'attuazione dell'appena
citato articolo.
Nell'art. 14 invece la norma è direttamente attuabile, è un precetto. Lo
Stato deve intervenire solo se la norma risultasse non applicata.
Nel mio libro Martines fà distinzione tra norme precettive e norme
programmatiche.
Cmq la costituzione ha altri attributi:
- convenzionale (in quanto è il risultato di accordi tra più partiti
politici)
- votata (al contrario di ottriata cioè concessa dal sovrano come lo era lo
statuto albertino)
Giuseppe
"MeLaGoDo" <mela...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1150395406....@r2g2000cwb.googlegroups.com...
> Senz'altro la nostra Costituzione è composta da norme precettive e da norme
> programmatiche, la distinzione è assai chiara quando per esempio si parla
> dell'art. 3:
Ma come si inserisce in questo contesto la sentenza n. 1 del 1956 che
nega la distinzione operata dalla Corte di Cassazione tra norme
precettive e programmatiche, asserendo che esse sono tutte precettive?
Sono andato anche a guardarmi la sentenza, ma effettivamente non è
quella riportata sulla dispensa...boh...
Non capisco...
Mela
>In particolare su una dispensa sono riassunti i caratteri generali
>della Costituzione (spiego i fondamentali in 3 parole per una
>conferma):
>
>- lunga (che c'è da dire?)
Che rispetto a quella dei paesi del nord europa è corta :-)
Più seriamente: la Costituzione non è una petizione di principi, ma
una carta fondamentale che ha in sè i principi elementari di
convivenza della comunità cui è destinata e sulla base di questi
definisce e regola i tre poteri legislativo esecutivo e giudiziario.
>- rigida (procedimento di revisione cost.)
Aggiungi la gerarchia delle fonti
>- garantita (anche qui...su cosa posso concentrare l'attenzione nel
>discorso?)
Gli organi di garanzia costituzionale sono il Presidente della
Repubblica e la Corte costituzionale.
>- giuridica (anche quando dal dettato costituzionale sia difficile
>ricavare un diritto perfetto azionabile quindi in giudizio)
>
Tema scivoloso. Se lo imposti così buttati su Dworkin, Zagrebelski e
Bin e sulla distinzione fra principi e regole.
>- *programmatica*
>
[cut]
>Ora, negando la Corte Costituzionale che esista siffatta distinzione, e
>affermando quindi che tutte le norme costituzionali sono precettive, ha
>anche negato il carattere programmatico della Costituzione? Ed in tal
>caso: perchè è presente nella dispensa come attributo costituzionale?
>
Perchè è res controversa in dottrina.
Alcuni fra i primi commentatori (si veda per il dir. penale Nuvolone)
tendevano a diminuire la portata della Costituzione sostenendo che le
norme programmatiche. A mio avviso i principi enunciati non sono lì
come clausole di stile (dimostrazione ne sia il lungo dibattito in
Assemblea costituente, basta leggersi gli scritti politici di
Calamandrei) ma come elementi che devono fornire un preciso
orientamento e che richiedono di essere attuati, pena l'inutilità di
una Costituzione in sè (si veda in proposito il pensiero di John
Marshall in tema di "trascendentalità" della Costituzione). Del resto
persino un "giusnaturalista" come Mengoni (già membro della Corte
italiana) sosteneva che nella Costituzione i principi morali sono
tradotti in rapporti giuridici fra norme di diritto positivo.
Il problema insomma è di teoria generale del diritto ed è relativo al
dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, vedasi la teoria
dello "spazio giuridico vuoto" di Bergbom (vado a memoria il nome
potrebbe essere scritto male).
--
Gabriele Orlando --> pierro...@people.it
<<Sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, vi è
anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una
fazione, di essere al servizio della fazione contraria>>
(Piero Calamandrei)
Il problema di distinguere tra norme programmatiche e norme precettive
nasce in sede di interpretazione.
Quando la costituzione entrò in vigore si pose il problema se abrogasse
o meno le norme precedenti.
Se si fosse sostenuta l'efficacia abrogativa della costituzione non si
sarebbe neppure posto il problema di un controllo di costituzionalità
delle leggi precedenti, che venivano appunto abrogate.
La giursprudenza però considerava programmatiche gran parte delle
disposizioni e dunque non era possibile un'abrogazione della normativa
precedente ( come ha evidenziato il Modugno perchè si abbia abrogazione
sarebbe necessario un contrasto puntuale tra disposizioni tali che
all'entrata in vigore di una si disapplichi l'altra).
Dunque la giusrisprudenza riteneva che le norme precedenti alla
costituzione se in contrasto con norme programmatiche non erano state
abrogate, se in contrasto con norme precettive erano da considerarsi
abrogate.
Questo ha portato la corte ad intervenire con la sent. 1/56 stabilendo
che tutte le leggi sono soggette al suo sindacato *indipendentemente da
quando sono entrate in vigore*: nessuna distinzione tra norme precettive
e programmatiche può influire sull'estensione del suo sindacato in
quanto alla corte costituzionale interessa dichiare l'incostituzionalità
o meno della legge e non la sua avvenuta abrogazione.
E' questo a cui si riferisce la dispensa, con la sentenza 1/56 la corte
non ha negato l'esistenza di nome programmatiche ma ha affermato che
relativamente al giudizio di costituzionalità ( che è quello da lei
emesso) tale distinzione non ha alcun valore.
La distinzione tra nome precettive e norme programmatiche rileva invece
lì dove si debbano descrivere gli effetti delle singole disposizioni
costituzionali.
Sono stata prolissa...ma spero chiara :)
--
Fohane
> La giursprudenza però considerava programmatiche gran parte delle
> disposizioni e dunque non era possibile un'abrogazione della normativa
> precedente ( come ha evidenziato il Modugno perchè si abbia abrogazione
> sarebbe necessario un contrasto puntuale tra disposizioni tali che
> all'entrata in vigore di una si disapplichi l'altra).
Chioserei osservando che la Costituzione non può, in radice, abrogare
una legge contrastante giacché la invalida.
> Sono stata prolissa...ma spero chiara :)
chiarissima:)
L.
> Fohane ha scritto:
>
>
>
> > La giursprudenza perň considerava programmatiche gran parte delle
> > disposizioni e dunque non era possibile un'abrogazione della normativa
> > precedente ( come ha evidenziato il Modugno perchč si abbia abrogazione
> > sarebbe necessario un contrasto puntuale tra disposizioni tali che
> > all'entrata in vigore di una si disapplichi l'altra).
>
> Chioserei osservando che la Costituzione non puň, in radice, abrogare
> una legge contrastante giacché la invalida.
>
>
Si si..infatti lo dico piů avanti..era solo per specificare quando si
verifica l'abrogazione.
>
> > Sono stata prolissa...ma spero chiara :)
>
> chiarissima:)
>
> L.
Grazie :)
--
Fohane
Mela