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impedire l'entrata

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LuPi

unread,
Dec 11, 1999, 3:00:00 AM12/11/99
to
E' legale impedire l'entrata in un locale aperto al pubblico per causa di
abbigliamento non idoneo ?

Mi spiego : qualche tempo fa decisi di recarmi con alcuni amici in una
discoteca molto "in". Davanti all'ingresso mi č stata impedita l'entrata
arrecando come motivazione che il mio abbigliamento non era idoneo: avevo un
paio di jeans neri, evidentemente portare calzoni di stoffa significa essere
persone di un livello sociale piů alto. E' legale che la direzione di un
locale (non circolo privato) si permetta di selezionare all'entrata la
clientela in base all'abbigliamento ? Se un locale č aperto al pubblico non
significa che tutti possono entrare ?
grazie per le risposte
Luca


LuPi

unread,
Dec 11, 1999, 3:00:00 AM12/11/99
to

Giancarlo Campanelli

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
Sta a te scegliere di NON entrare in un locale del genere.
Per quanto riguarda loro, credo che nulla glielo possa impedire.

Giancarlo.

--
Posted from fornax.tiscalinet.it [195.130.224.67]
via Mailgate.ORG Server - http://www.mailgate.org

Scarafaggio

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
...se il locale è aperto al pubblico, e a meno che non sussiste un problema
d'ordine pubblico, il gestore non può respingere nessuno alla porta; in caso
di violazione di tale dovere è previsto il ritiro della licenza.
Saluti Alfredo
Giancarlo Campanelli ha scritto nel messaggio
<01BF448B.ED6315...@tiscalinet.it>...

Parsifal

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
Scarafaggio <insp...@tin.it> wrote in message
830at6$7g9$1...@nslave1.tin.it...
> ...se il locale č aperto al pubblico, e a meno che non sussiste un
problema
> d'ordine pubblico, il gestore non puň respingere nessuno alla porta;
in caso
> di violazione di tale dovere č previsto il ritiro della licenza.
> Saluti Alfredo

Non sono d'accordo.
Se il locale čaperto al pubblico vuol dire che il gestore ha stabilito
dei requisiti richiesti per entrare: pagare il biglietto, essere soci o
indossae un determinato abbigliamento (i.e. giacca e cravatta).
Rientra nei suoi poteri, tutt'alpiů se una volta stabilito che
nonostante io abbia aderito alle sue richieste non sono stato fatto
entrare potrň parlare di violazione.
Ciao.
--
Parsifal
www.geocities.com/CapitolHill/Senate/3279
parsifa...@lycosmail.com
per scrivermi elimina nospam

Scarafaggio

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
per brevità ti riporto un post non mio, ma che mi sembra fotografi molto
bene la situazione:

-la discoteca è un pubblico esercizio commerciale fornitore di
eni( bevande)
e servizi ( intrattenimento) disciplinato dalle norme del codice civile per
la definizione e dal tulps per il rilascio della licenza di polizia.
è sottoposta alla medesima licenza di esercizio e alle medesime regole cui è
sottoposta una macelleria!
riferimenti legislativi:

ART.68 TULPS - Senza licenza del "Sindaco" non si possono dare in luogo
aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri
simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. ...


ART.180 (Regolamento) - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel
locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e
l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. ...

ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del
codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
corrisponda il prezzo.

Ciao Alfredo
Parsifal ha scritto nel messaggio
<2FP44.19310$Bg7.1...@typhoon.libero.it>...


>Scarafaggio <insp...@tin.it> wrote in message
>830at6$7g9$1...@nslave1.tin.it...

>> ...se il locale è aperto al pubblico, e a meno che non sussiste un
>problema
>> d'ordine pubblico, il gestore non può respingere nessuno alla porta;
>in caso
>> di violazione di tale dovere è previsto il ritiro della licenza.


>> Saluti Alfredo
>
>Non sono d'accordo.

>Se il locale èaperto al pubblico vuol dire che il gestore ha stabilito


>dei requisiti richiesti per entrare: pagare il biglietto, essere soci o
>indossae un determinato abbigliamento (i.e. giacca e cravatta).

>Rientra nei suoi poteri, tutt'alpiù se una volta stabilito che


>nonostante io abbia aderito alle sue richieste non sono stato fatto

>entrare potrò parlare di violazione.

Parsifal

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
Scarafaggio <insp...@tin.it> wrote in message
830jkh$jiq$1...@nslave2.tin.it...

> per brevità ti riporto un post non mio, ma che mi sembra fotografi
molto
> bene la situazione:
> -la discoteca è un pubblico esercizio commerciale fornitore di
> eni( bevande)
> e servizi ( intrattenimento) disciplinato dalle norme del codice
civile per
> la definizione e dal tulps per il rilascio della licenza di polizia.
> è sottoposta alla medesima licenza di esercizio e alle medesime regole
cui è
> sottoposta una macelleria!
C'è Una sostanziale differenza tra una macelleria ed una discoteca:
nella macelleria chiunque può entrare in discoteca no.
Mi spiego meglio: una volta entrati la discoteca è esattamente come un
qualsiasi bar, ma per poter entrare è necessario soddisfare alcuni
requisiti stabiliti dal gestore.

> riferimenti legislativi:
> ART.68 TULPS - Senza licenza del "Sindaco" non si possono dare in
luogo
> aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né
altri
> simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare
> circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. ...
>

CUT


> ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691
del
> codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
> rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e
ne
> corrisponda il prezzo.

UNa volta dentro il locale il gestore non può rifiutarsi di servire
l'avventore, ma il gesore ha tutto il diritto di stabilire a quali
condizioni si possa accedere al suo locale.
Ricorda che si tratta di locale *aperto* al pubblico e non di luogo
pubblico.
La differenza consiste proprio nel fatto che non tutti possono accedere
alla prima categoria, ma soltanto coloro che soddisfano i requisiti
stabiliti dal gestore. E' la stosso ragionamento in base al quale è
possibile impedire ad un turista di accedere in topless ad un museo o ad
una chiesa ;-).
Ciao

Adriano Sponzilli

unread,
Dec 16, 1999, 3:00:00 AM12/16/99
to
On Sun, 12 Dec 1999 17:48:02 -0500, "Scarafaggio" <insp...@tin.it>
wrote:

>ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del
>codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
>rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
>corrisponda il prezzo.

Sei sicuro che gli articolo di CC citati siano quelli giusti.
Si tratta di due articoli relativi alla sostituzione in materia
testamentaria...

Comunque.. Quello che si evince da questo articolo e` che un gestore
puo` escludere qualcuno dalle proprie prestazioni se sussiste un
legittimo motivo. Se ne ricava che il gestore puo` stabilire un
regolamento interno ed escludere chi non vi si conformi.
Quindi si puo` decidere, ad esempio, un certo canone di abbigliamento
e vietare l'accesso ai locali a chi non lo rispetti.

Mi pongo a questo punto due problemi. Queste prescrizioni dettate dal
gestore, in che modo devono essere rese conoscibili ai fruitori?
Immagino che sia sempre possibile ricorrere in giudizio per far
sindacare la legittimita di una esclusione, ne consegue che questi
"regolamenti interni" devono essere in qualche modo pubblicizzati.


Adriano


fran...@area8.it

unread,
Feb 19, 2020, 11:18:37 AM2/19/20
to
Il titolare della licenza per trattenimenti danzanti può selezionare l'accesso dei clienti nel locale; l'art. 187 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. dispone il divieto per gli esercenti di rifiutare, senza alcun legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Tale norma, le cui violazioni sono state assoggettate dal decreto legislativo 480/1994 ad una sanzione amministrativa, è inserita nel paragrafo 15 del regolamento che disciplina gli "esercizi pubblici". Le norme regolamentari di esecuzione relative agli "spettacoli e trattenimenti " sono invece contenute nel paragrafo 14 art. 116/151. Ciò esclude l'applicabilità dell'art. 187 alle discoteche, come del resto ha statuito anche la giurisprudenza (cfr. Pret. Torino, 5 marzo 1993), per cui tale norma va riferita esclusivamente agli esercizi pubblici soggetti alla licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. quali bar, alberghi, ristoranti. E tanto in ragione della "essenzialità" dei servizi offerti da tali esercizi. Viceversa nei locali da ballo dove viene rilasciata una licenza per trattenimenti danzanti (e non per esercizio pubblico) è legittimamente consentito selezionare l'accesso ai clienti, vietandolo a chiunque non abbia i requisiti oggettivi richiesti (sesso, abbigliamento, età) o non corrisponda alle modalità di ingresso stabilite (es. ingresso in coppia, su prenotazione o con invito o in lista), oppure abbia in precedenza creato problemi di ordine pubblico all'interno del locale poiché quel tipo di licenza impone di garantire all'interno del locale l'ordine e la sicurezza pubblici. È comunque opportuno segnalare all'ingresso, con apposite indicazioni scritte e ben visibili, le modalità e i requisiti per accedervi.
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