Mi spiego : qualche tempo fa decisi di recarmi con alcuni amici in una
discoteca molto "in". Davanti all'ingresso mi č stata impedita l'entrata
arrecando come motivazione che il mio abbigliamento non era idoneo: avevo un
paio di jeans neri, evidentemente portare calzoni di stoffa significa essere
persone di un livello sociale piů alto. E' legale che la direzione di un
locale (non circolo privato) si permetta di selezionare all'entrata la
clientela in base all'abbigliamento ? Se un locale č aperto al pubblico non
significa che tutti possono entrare ?
grazie per le risposte
Luca
Giancarlo.
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Non sono d'accordo.
Se il locale čaperto al pubblico vuol dire che il gestore ha stabilito
dei requisiti richiesti per entrare: pagare il biglietto, essere soci o
indossae un determinato abbigliamento (i.e. giacca e cravatta).
Rientra nei suoi poteri, tutt'alpiů se una volta stabilito che
nonostante io abbia aderito alle sue richieste non sono stato fatto
entrare potrň parlare di violazione.
Ciao.
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Parsifal
www.geocities.com/CapitolHill/Senate/3279
parsifa...@lycosmail.com
per scrivermi elimina nospam
-la discoteca è un pubblico esercizio commerciale fornitore di
eni( bevande)
e servizi ( intrattenimento) disciplinato dalle norme del codice civile per
la definizione e dal tulps per il rilascio della licenza di polizia.
è sottoposta alla medesima licenza di esercizio e alle medesime regole cui è
sottoposta una macelleria!
riferimenti legislativi:
ART.68 TULPS - Senza licenza del "Sindaco" non si possono dare in luogo
aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri
simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. ...
ART.180 (Regolamento) - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel
locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e
l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. ...
ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del
codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
corrisponda il prezzo.
Ciao Alfredo
Parsifal ha scritto nel messaggio
<2FP44.19310$Bg7.1...@typhoon.libero.it>...
>Scarafaggio <insp...@tin.it> wrote in message
>830at6$7g9$1...@nslave1.tin.it...
>> ...se il locale è aperto al pubblico, e a meno che non sussiste un
>problema
>> d'ordine pubblico, il gestore non può respingere nessuno alla porta;
>in caso
>> di violazione di tale dovere è previsto il ritiro della licenza.
>> Saluti Alfredo
>
>Non sono d'accordo.
>Se il locale èaperto al pubblico vuol dire che il gestore ha stabilito
>dei requisiti richiesti per entrare: pagare il biglietto, essere soci o
>indossae un determinato abbigliamento (i.e. giacca e cravatta).
>Rientra nei suoi poteri, tutt'alpiù se una volta stabilito che
>nonostante io abbia aderito alle sue richieste non sono stato fatto
>entrare potrò parlare di violazione.
> riferimenti legislativi:
> ART.68 TULPS - Senza licenza del "Sindaco" non si possono dare in
luogo
> aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né
altri
> simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare
> circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. ...
>
CUT
> ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691
del
> codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
> rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e
ne
> corrisponda il prezzo.
UNa volta dentro il locale il gestore non può rifiutarsi di servire
l'avventore, ma il gesore ha tutto il diritto di stabilire a quali
condizioni si possa accedere al suo locale.
Ricorda che si tratta di locale *aperto* al pubblico e non di luogo
pubblico.
La differenza consiste proprio nel fatto che non tutti possono accedere
alla prima categoria, ma soltanto coloro che soddisfano i requisiti
stabiliti dal gestore. E' la stosso ragionamento in base al quale è
possibile impedire ad un turista di accedere in topless ad un museo o ad
una chiesa ;-).
Ciao
>ART.187 (Regolamento) - Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del
>codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo,
>rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
>corrisponda il prezzo.
Sei sicuro che gli articolo di CC citati siano quelli giusti.
Si tratta di due articoli relativi alla sostituzione in materia
testamentaria...
Comunque.. Quello che si evince da questo articolo e` che un gestore
puo` escludere qualcuno dalle proprie prestazioni se sussiste un
legittimo motivo. Se ne ricava che il gestore puo` stabilire un
regolamento interno ed escludere chi non vi si conformi.
Quindi si puo` decidere, ad esempio, un certo canone di abbigliamento
e vietare l'accesso ai locali a chi non lo rispetti.
Mi pongo a questo punto due problemi. Queste prescrizioni dettate dal
gestore, in che modo devono essere rese conoscibili ai fruitori?
Immagino che sia sempre possibile ricorrere in giudizio per far
sindacare la legittimita di una esclusione, ne consegue che questi
"regolamenti interni" devono essere in qualche modo pubblicizzati.
Adriano