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Atto di precetto scaduto: e ora?

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EE

unread,
Oct 21, 2003, 2:01:58 PM10/21/03
to
Salve a tutti, a Luglio è stato notificato (e ritirato dal debitore) un atto
di precetto per un debito non pagato (dopo decreto ingiuntivo & company).
L'uff.giud.tra agosto e due tentativi andati a vuoto (non rispondeva nessuno
all'abitazione) non è riuscito ad eseguire il pignoramento ed ora sono
trascorsi oltre 90gg. cosa che fa scadere (diciamo così) l'Atto di Precetto.
Mi pare di capire che ora in qualche modo va rifatto poiché il debitore
potrebbe opporsi al pignoramento per decorrenza dei termini. Il legale mi ha
detto così ma vorrei sentire anche altre preziose opinioni, sui metodi e sui
tempi...
Grazie.
EE - Milano.


Lauretta

unread,
Oct 21, 2003, 5:02:16 PM10/21/03
to

"EE" <nu...@posta.it> ha scritto nel messaggio
news:qwelb.27145$e5.9...@news1.tin.it...
> occorre fare un precetto in rinnovazione, ove verranno sommati gli importi
relativi al primo precetto con le spese di quello nuovo e il nuovo calcolo
degli interessi.
lauretta


Maurizio

unread,
Oct 21, 2003, 6:26:53 PM10/21/03
to
Sì brava, così ti becchi una bella opposizione.....
non ti hanno insegnato forse che non si possono sommare le spese del primo
precetto alla reitera?
come puoi imputare al debitore le ulteriori spese per il secondo precetto
quando ti sei fatta scadere il primo precetto?
per il calcolo degli interessi ok....
era solo una precisazione....

"Lauretta" <ut...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:s9hlb.57139$e6.20...@twister2.libero.it...

Foster

unread,
Oct 21, 2003, 7:47:22 PM10/21/03
to

"EE" <nu...@posta.it> ha scritto nel messaggio
news:qwelb.27145$e5.9...@news1.tin.it...
Entro 90 giorni dalla notificazione del precetto incombe al creditore
promuovere l'esecuzione forzata. Se si sceglie di intraprendere una
esecuzione mobiliare il momento iniziale coincide con la richiesta di
pignoramento all'ufficiale giudiziario. Se questi abbia effettuato degli
accessi presso il domicilio del debitore ed abbia redatto un verbale
negativo, non v'è necessità di notificare altro precetto pur sempre nel
rispetto del termine di 90 giorni dall'ultimo accesso.


Marco.-

unread,
Oct 22, 2003, 2:22:11 AM10/22/03
to

> Entro 90 giorni dalla notificazione del precetto incombe al creditore
> promuovere l'esecuzione forzata. Se si sceglie di intraprendere una
> esecuzione mobiliare il momento iniziale coincide con la richiesta di
> pignoramento all'ufficiale giudiziario. Se questi abbia effettuato degli
> accessi presso il domicilio del debitore ed abbia redatto un verbale
> negativo, non v'è necessità di notificare altro precetto pur sempre nel
> rispetto del termine di 90 giorni dall'ultimo accesso.
>
Sì però è stato scritto che l'uff.giud. ha tentato ma non ha trovato
nessuno, quindi non ha effettuato accesso al domicilio, credo sia
diverso no?


@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 3:50:05 AM10/22/03
to

"Maurizio" <galanet...@galactica.it> ha scritto nel messaggio
news:bn4bra$i3u$1...@news.flashnet.it...

> Sì brava, così ti becchi una bella opposizione.....
> non ti hanno insegnato forse che non si possono sommare le spese del primo
> precetto alla reitera?
> come puoi imputare al debitore le ulteriori spese per il secondo precetto
> quando ti sei fatta scadere il primo precetto?
> per il calcolo degli interessi ok....
> era solo una precisazione....
>
Francamente no, non me l'hanno insegnato nemmeno a me
Se tu non ti fai trovare, è giusto che vengano sommate le spese del primo +
quelle del secondo.
Solo in caso di negligenza dell'avvocato, cioè faccio un precetto, ma ometto
di chiedere il pignoramento, sarei d'accordo con te.
ciao
@


Maurizio

unread,
Oct 22, 2003, 6:30:54 AM10/22/03
to
Tu fai quel precetto e se fossi io il difensore del debitore un'opposizione
lunga un chilometro non te la toglie nessuno......
il debitore ha qualche obbligo di farsi trovare a casa?!?!
Ciao con simpatia:))

"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:NEqlb.57739$e6.20...@twister2.libero.it...

Maurizio

unread,
Oct 22, 2003, 6:31:34 AM10/22/03
to
son d'accordo.....

"Marco.-" <no_g...@posta.it> ha scritto nel messaggio
news:nmplb.28966$e5.10...@news1.tin.it...

Foster

unread,
Oct 22, 2003, 7:49:00 AM10/22/03
to

"Marco.-" <no_g...@posta.it> ha scritto nel messaggio
news:nmplb.28966$e5.10...@news1.tin.it...
Avevo letto bene il post iniziale. La questione è che secondo certa
giurisprudenza la richiesta di pignoramento ed il conseguente accesso o
meglio il tentativo di accesso infruttuoso, con conseguente verbale
negativo, segnano il momento iniziale della esecuzione forzata mobiliare.
Secondo questo orientamento i successivi atti di esecuzione sono validi
anche se posti in essere dopo il 90° giorno dalla notificazione del precetto


@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 9:02:06 AM10/22/03
to

"Maurizio" <galanet...@galactica.it> ha scritto nel messaggio
news:bn5m8t$t9n$1...@news.flashnet.it...

> Tu fai quel precetto e se fossi io il difensore del debitore
un'opposizione
> lunga un chilometro non te la toglie nessuno......
> il debitore ha qualche obbligo di farsi trovare a casa?!?!
> Ciao con simpatia:))
>

Assolutamente no, ma se hai regolarmente notificato il precetto
ha l'obbligo di pagare
quindi se il precetto scade per successiva irreperibilità dello stesso,
o mancato pagamento, allora rischi di scrivere per niente.
Con altrettanta simpatia

Devo dirti la verità che fino ad oa nessuno mi ha mai fatto opposizione.
Fortuna?
:)

@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 9:08:00 AM10/22/03
to

"Foster" <Fos...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:M8ulb.56589$vO5.2...@twister1.libero.it...
> Per cortesia puoi darmi gli estremi di tale giurisprudenza?
Grazie
@


Claudia

unread,
Oct 22, 2003, 9:54:09 AM10/22/03
to

"@lberto" <> > > > Entro 90 giorni dalla notificazione del precetto incombe

al creditore
> > > > promuovere l'esecuzione forzata. Se si sceglie di intraprendere una
> > > > esecuzione mobiliare il momento iniziale coincide con la richiesta
di
> > > > pignoramento all'ufficiale giudiziario. Se questi abbia effettuato
> degli
> > > > accessi presso il domicilio del debitore ed abbia redatto un verbale
> > > > negativo, non v'è necessità di notificare altro precetto pur sempre
> nel
> > > > rispetto del termine di 90 giorni dall'ultimo accesso.
> > > >
> > > Sì però è stato scritto che l'uff.giud. ha tentato ma non ha trovato
> > > nessuno, quindi non ha effettuato accesso al domicilio, credo sia
> > > diverso no?
> > >
> > Avevo letto bene il post iniziale. La questione è che secondo certa
> > giurisprudenza la richiesta di pignoramento ed il conseguente accesso o
> > meglio il tentativo di accesso infruttuoso, con conseguente verbale
> > negativo, segnano il momento iniziale della esecuzione forzata
mobiliare.
> > Secondo questo orientamento i successivi atti di esecuzione sono validi
> > anche se posti in essere dopo il 90° giorno dalla notificazione del
> precetto
> >
> > Per cortesia puoi darmi gli estremi di tale giurisprudenza?
> Grazie
> @
>
1) consiglio di accompagnare l'U.G.; è raro che i debitori aprano la porta e
offrano un caffè, spesso gli UG per evitare problemi rinviano l'accesso
2) in tema di duplicazione delle spese del precetto :

Il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. - che le
spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha anticipate
è applicabile anche nell'ipotesi di intervenuta inefficacia del precetto per
mancato inizio dell'esecuzione nel termine di 90 giorni dalla sua
notificazione.

Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 1980, n. 1258

3) quella giurisprudenza la vorrei anche io perché mi pare pacifico il dato
della norma secondo cui dopo i 90 dalla notifica del rpecetto giorni se
l'esecuzione non inizia (=consegna titolo a UG per esec.mobiliare, accesso
per esec. per consegna o rilascio.....) il precetto è inefficace

Maurizio

unread,
Oct 22, 2003, 12:42:59 PM10/22/03
to
no, semplicemente non hai incontrato un azzeccagarbugli come il sottoscritto
per la tua strada::)))
sono abituato a trascinare opposizioni all'esecuzione all'infinito anche per
semplici errori di stampa contenuti nei precetti::))
Nel merito della faccenda nessuno obbliga il debitore a permanere
nell'abitazione dopo la notifica positiva del precetto in attesa dimessa del
pignoramento.... così come parimenti nessuno lo obbliga a pagare tant'è vero
che nel precetto si indica "in difetto di pagamento si procederà..." ecc.
ecc.
è sempre l'azionante, in questo caso il creditore, che deve perseguire il
debitore e la legge gli dà la possibilità di farlo dove e come ritiene più
opportuno (salvo beccarlo!)
Qui dalle mie parti purtroppo quello che riferisci è all'ordine del giorno
(Foro di Pescara) tant'è che si sconsiglia vivamente ai creditori di
instaurare costose procedure esecutive (meglio transazioni).
No so dalle tue parti.... (a proposito, di dove?)
sempre più simpaticamente:)

"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:idvlb.58478$e6.20...@twister2.libero.it...

@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 2:42:04 PM10/22/03
to

"Maurizio" <galanet...@galactica.it> ha scritto nel messaggio
news:bn6c2g$3ir$1...@news.flashnet.it...

> no, semplicemente non hai incontrato un azzeccagarbugli come il
sottoscritto
> per la tua strada::)))
> sono abituato a trascinare opposizioni all'esecuzione all'infinito anche
per
> semplici errori di stampa contenuti nei precetti::))
> Nel merito della faccenda nessuno obbliga il debitore a permanere
> nell'abitazione dopo la notifica positiva del precetto in attesa dimessa
del
> pignoramento.... così come parimenti nessuno lo obbliga a pagare tant'è
vero
> che nel precetto si indica "in difetto di pagamento si procederà..." ecc.
> ecc.
> è sempre l'azionante, in questo caso il creditore, che deve perseguire il
> debitore e la legge gli dà la possibilità di farlo dove e come ritiene più
> opportuno (salvo beccarlo!)
> Qui dalle mie parti purtroppo quello che riferisci è all'ordine del giorno
> (Foro di Pescara) tant'è che si sconsiglia vivamente ai creditori di
> instaurare costose procedure esecutive (meglio transazioni).
> No so dalle tue parti.... (a proposito, di dove?)
> sempre più simpaticamente:)
>
>
treviso caro mio.
ma ti consiglio di quotare, perchè qui sono un pò suscettibili.
Vorresti dire che dopo il primo precetto, le successive spese, le deve
pagare il cliente
onorari per il secondi atto di precetto e conseguenti diritti?
Non è contro al principio secondo cui vanno imputate al debitore le spese
sostenute per il recupero del credito?
(Vedi decreto legislativo interessi moratori)

Comunque orientamento del Tribunale qui è rigettare simili opposizioni.
Con affetto
:))
@


Maurizio

unread,
Oct 22, 2003, 4:46:59 PM10/22/03
to
che devo fà scusa?!?
cmq, in linea di principio il tuo ragionamento sarebbe giusto ma purtroppo
questo è....
fa parte dei rischi delle procedure esecutive che sono onerose, rischiose e
senza certezza di recupero proprio per questo.
per quanto riguarda il richiamo al decreto sugli interessi non ritengo sia
applicabile al caso di specie anche perchè i motivi di perenzione del primo
precetto potrebbero essere tanti (anche colpa dell'avvocato dormiente).
ah, sei del nord-est.. ora capisco.... là non ci sono problemi... tutti
seri, onesti e lavoratori.. scommetto che i debitori vengono a trovarti in
studio pagandoti tutto, chiedendo scusa ed offrendoti un caffè::))
qui invece ci sono gli insolventi di professione... pare ci sia un corso
universitario apposito....
dalla simpatia all'affetto.. e mò che dico!?!?...)))
un bacio.....)

"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:0cAlb.59513$e6.20...@twister2.libero.it...

Foster

unread,
Oct 22, 2003, 5:40:01 PM10/22/03
to

"Claudia" <noviru...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:5_vlb.56933$vO5.2...@twister1.libero.it...
>
> "@lberto" <> > >

CUT

mah, se fosse così pacifico non staremmo qui a dire ognuno una cosa diversa,
no ? :)


secondo cui dopo i 90 dalla notifica del rpecetto giorni se
> l'esecuzione non inizia (=consegna titolo a UG per esec.mobiliare, accesso
> per esec. per consegna o rilascio.....) il precetto è inefficace
>

Quindi condividi l'orientamento che ho citato ?
In ogni caso il problema sorge in quanto l'interpretazione letterale della
norma lascerebbe poco spazio ad equivoci
Infatti il dato testuale è rappresentanto dalla formulazione degli articoli
481 e 491 (almeno per l'esecuzione mobiliare, tale era l'ipotesi sottoposta
all'attenzione del ng nel primo post)

art. 481 co. 1 c.p.c. "il precetto diventa inefficace, se nel termine di
novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione"

art. 491 Salva l'ipotesi prevista nell'articolo l'espropriazione forzata
si inizia col pignoramento.

Il punto è questo: il verbale di pignoramento negativo è sufficiente a
ritenere iniziata l'esecuzione ? La logica suggerirebbe di no, francamente:
il pignoramento negativo è un "non pignoramento", mi sembra ovvio. Ma come
dicevo nel post precedente ricordo di aver letto alcuni anni fa un
orientamento come quello citato. Da una ricerca veloce ho trovato solo
questo, ma ricordavo di aver letto una giurisprudenza più vasta sul punto.
Sarebbe interessante leggere la nota a sentenza richiamata
"Il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale
della esecuzione e quindi rende validi ed efficaci i successivi atti di
pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla
notificazione del precetto."

Pretura Catania, 1 dicembre 1982

Dato c. BMW Italia Leasing,

Giur. merito 1983, 1178 (nota).

@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 7:08:58 PM10/22/03
to

"Maurizio" <galanet...@galactica.it> ha scritto nel messaggio
news:bn6qc2$7al$1...@news.flashnet.it...

> che devo fà scusa?!?
> cmq, in linea di principio il tuo ragionamento sarebbe giusto ma purtroppo
> questo è....
> fa parte dei rischi delle procedure esecutive che sono onerose, rischiose
e
> senza certezza di recupero proprio per questo.
> per quanto riguarda il richiamo al decreto sugli interessi non ritengo sia
> applicabile al caso di specie anche perchè i motivi di perenzione del
primo
> precetto potrebbero essere tanti (anche colpa dell'avvocato dormiente).
> ah, sei del nord-est.. ora capisco.... là non ci sono problemi... tutti
> seri, onesti e lavoratori.. scommetto che i debitori vengono a trovarti in
> studio pagandoti tutto, chiedendo scusa ed offrendoti un caffè::))
> qui invece ci sono gli insolventi di professione... pare ci sia un corso
> universitario apposito....
> dalla simpatia all'affetto.. e mò che dico!?!?...)))
> un bacio.....)
>
> "@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
>
Vabbhe ti insegno a quotare.
Il mio discorso in linea di principio è giusto perchè è giusto.
Ti assicuro che puoi farlo anche tu, Ah Già sei a Pesacara, dove
probabilmente ti conviene andare a prendere a sberle il debitore
piuttosto che spendere i soldi dall'avvocato.
Ti ho detto già che se è colpa dell'avvocato, allora condivido il tuo
discorso, ma se ho dato un inizio , anche se infruttuso alla esecuzione,
allora no. I costi se li sobbarca il debiotre. Ed è giusto.
Ad ogni modo qui nel nord est i debitori pagano un ora prima che il bene
pignorato gli venga sottratto per essere venduto forzatamente.
Ho una esecuzione a Melicucco, sono al terzo precetto, ovviamente rincarato,
ovviamente alcuna opposizione a tale rincaro.
Domenica scendo a prenderlo a Calci in culo e poi gli faccio mangiare tutti
i fogli di carta che ho stampato per lui.
That's Italy or These are the italies?

@


@lberto

unread,
Oct 22, 2003, 7:09:00 PM10/22/03
to

"Foster" <Fos...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:ROClb.60139$e6.21...@twister2.libero.it...

>
> "Claudia" <noviru...@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:5_vlb.56933$vO5.2...@twister1.libero.it...
> >
> > "@lberto" <> > >
>
> CUT
> > > Il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. - che
le
> > spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha
> anticipate
> > è applicabile anche nell'ipotesi di intervenuta inefficacia del precetto
> per
> > mancato inizio dell'esecuzione nel termine di 90 giorni dalla sua
> > notificazione.
> >
> > Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 1980, n. 1258
> >


Cass., sez. I, 20-02-1998, n. 1834.
L'art. 632, 3º comma, c.p.c., dispone che, in caso di estinzione del
processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., il quale
dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le
hanno anticipate; tale disciplina - conseguentemente - opera pienamente
tanto più nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente
al creditore procedente che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto
inattivo.


mi pare chiaro che il difensore debba rimanere attivo
cosa non ravvisabile nell'ipotesi di pignoramento negativo
che a quant pare costituisce inizio di esecuzione.

T. Roma. Roma, 11-11-1998.
Il pignoramento, ancorché negativo, integra il presupposto dell'inizio dell'
esecuzione,

> T. Roma. Roma, 27-09-1985.
Il pignoramento negativo essendo idoneo ad iniziare l'esecuzione in senso
stretto rende ammissibile istanza di sospensione della esecuzione di una
sentenza di primo grado che pronuncia condanna a favore del lavoratore.

e come citata

P. Catania. Catania, 01-12-1982.


Il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale della
esecuzione e quindi rende validi ed efficaci i successivi atti di
pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla
notificazione del precetto.

ciao
@


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