"Lauretta" <ut...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:s9hlb.57139$e6.20...@twister2.libero.it...
"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:NEqlb.57739$e6.20...@twister2.libero.it...
"Marco.-" <no_g...@posta.it> ha scritto nel messaggio
news:nmplb.28966$e5.10...@news1.tin.it...
Assolutamente no, ma se hai regolarmente notificato il precetto
ha l'obbligo di pagare
quindi se il precetto scade per successiva irreperibilità dello stesso,
o mancato pagamento, allora rischi di scrivere per niente.
Con altrettanta simpatia
Devo dirti la verità che fino ad oa nessuno mi ha mai fatto opposizione.
Fortuna?
:)
Il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. - che le
spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha anticipate
è applicabile anche nell'ipotesi di intervenuta inefficacia del precetto per
mancato inizio dell'esecuzione nel termine di 90 giorni dalla sua
notificazione.
Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 1980, n. 1258
3) quella giurisprudenza la vorrei anche io perché mi pare pacifico il dato
della norma secondo cui dopo i 90 dalla notifica del rpecetto giorni se
l'esecuzione non inizia (=consegna titolo a UG per esec.mobiliare, accesso
per esec. per consegna o rilascio.....) il precetto è inefficace
"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:idvlb.58478$e6.20...@twister2.libero.it...
Comunque orientamento del Tribunale qui è rigettare simili opposizioni.
Con affetto
:))
@
"@lberto" <alb...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:0cAlb.59513$e6.20...@twister2.libero.it...
CUT
mah, se fosse così pacifico non staremmo qui a dire ognuno una cosa diversa,
no ? :)
secondo cui dopo i 90 dalla notifica del rpecetto giorni se
> l'esecuzione non inizia (=consegna titolo a UG per esec.mobiliare, accesso
> per esec. per consegna o rilascio.....) il precetto è inefficace
>
Quindi condividi l'orientamento che ho citato ?
In ogni caso il problema sorge in quanto l'interpretazione letterale della
norma lascerebbe poco spazio ad equivoci
Infatti il dato testuale è rappresentanto dalla formulazione degli articoli
481 e 491 (almeno per l'esecuzione mobiliare, tale era l'ipotesi sottoposta
all'attenzione del ng nel primo post)
art. 481 co. 1 c.p.c. "il precetto diventa inefficace, se nel termine di
novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione"
art. 491 Salva l'ipotesi prevista nell'articolo l'espropriazione forzata
si inizia col pignoramento.
Il punto è questo: il verbale di pignoramento negativo è sufficiente a
ritenere iniziata l'esecuzione ? La logica suggerirebbe di no, francamente:
il pignoramento negativo è un "non pignoramento", mi sembra ovvio. Ma come
dicevo nel post precedente ricordo di aver letto alcuni anni fa un
orientamento come quello citato. Da una ricerca veloce ho trovato solo
questo, ma ricordavo di aver letto una giurisprudenza più vasta sul punto.
Sarebbe interessante leggere la nota a sentenza richiamata
"Il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale
della esecuzione e quindi rende validi ed efficaci i successivi atti di
pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla
notificazione del precetto."
Pretura Catania, 1 dicembre 1982
Dato c. BMW Italia Leasing,
Giur. merito 1983, 1178 (nota).
@
Cass., sez. I, 20-02-1998, n. 1834.
L'art. 632, 3º comma, c.p.c., dispone che, in caso di estinzione del
processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., il quale
dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le
hanno anticipate; tale disciplina - conseguentemente - opera pienamente
tanto più nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente
al creditore procedente che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto
inattivo.
mi pare chiaro che il difensore debba rimanere attivo
cosa non ravvisabile nell'ipotesi di pignoramento negativo
che a quant pare costituisce inizio di esecuzione.
T. Roma. Roma, 11-11-1998.
Il pignoramento, ancorché negativo, integra il presupposto dell'inizio dell'
esecuzione,
> T. Roma. Roma, 27-09-1985.
Il pignoramento negativo essendo idoneo ad iniziare l'esecuzione in senso
stretto rende ammissibile istanza di sospensione della esecuzione di una
sentenza di primo grado che pronuncia condanna a favore del lavoratore.
e come citata
P. Catania. Catania, 01-12-1982.
Il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale della
esecuzione e quindi rende validi ed efficaci i successivi atti di
pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla
notificazione del precetto.
ciao
@