Mi minacciano e avvio subito un processo penale per relativo risarcimento
danni morali.
Se il processo non si conclude con sentenza entro 5 anni si estingue per
prescrizione e non prenderň piů niente di risarcimento?
Ho sentito parlare di costituzione come parte civile (nel processo penale),
la qual cosa aggirerebbe il termine di prescrizione, in quanto civilmente il
tempo di prescrizione č sospeso durante il processo.
E' corretto questo?
> Ipotesi:
>
> Mi minacciano e avvio subito un processo penale
> per relativo risarcimento danni morali.
Allora: la minaccia non aggravata e' punita con pena massima (massima) di 51
euro virgola qualcosa; poco piu' di un divieto di sosta qualunque. Imo, chi
sporge querela e poi si costituisce pure parte civile per ottenere il
risarcimento di non meglio identificati danni morali da cotanto reato
dovrebbe essere lui condannato per interruzione di pubblico servizio ...
ergo, non rispondo al tuo quesito, e faccio il tifo per la prescrizione. Che
l'oblio scenda a coprire tutto.
gordon
Forse non hai bene in mente cos'è una minaccia per chi la riceve.
Una negoziante riceve una minaccia di morte da un mafioso per il
non-pagamento di un pizzo.
Perchè mai questo negoziante dovrebbe querelare il mafioso se addirittura
(il negoziante) finirebbe in passivo di spese per la sua querela e non
avrebbe un risarcimento?
Oppure:
un napoletano ha un debito di 1000 euro che non mi paga da 2 anni.
Lo avverto che adirò presto alle vie legali per recuperare il credito.
Mi risponde "provaci e vedrai cosa ti succede".
Dovrei forse farmi intimidire e rinunciare a quei 1000 euro? (se dal rischio
del querelarlo sapessi di non prendere niente credo che io, come quasi
chiunque altro, non lo querelerei e di conseguenza nascerebbero minacce di
questo tipo in quantità, certi che non saranno puniti se non per max 51
euro...)
> Forse non hai bene in mente cos'è una minaccia per chi la riceve.
>
> Una negoziante riceve una minaccia di morte da un mafioso per il
> non-pagamento di un pizzo.
> Perchè mai questo negoziante dovrebbe querelare il mafioso se
> addirittura (il negoziante) finirebbe in passivo di spese per la sua
> querela e non avrebbe un risarcimento?
>
> Oppure:
> un napoletano ha un debito di 1000 euro che non mi paga da 2 anni.
> Lo avverto che adirò presto alle vie legali per recuperare il credito.
> Mi risponde "provaci e vedrai cosa ti succede".
> Dovrei forse farmi intimidire e rinunciare a quei 1000 euro? (se dal
> rischio del querelarlo sapessi di non prendere niente credo che io,
> come quasi chiunque altro, non lo querelerei e di conseguenza
> nascerebbero minacce di questo tipo in quantità, certi che non
> saranno puniti se non per max 51 euro...)
Guarda che i casi che hai descritto non sono minacce, ma rientrano nell'
ESTORSIONE, che e' un ben diverso reato. Art. 629 C.P.
> "Sara Russo" <s...@russo.com> ha scritto:
>
>> Ipotesi:
>>
>> Mi minacciano e avvio subito un processo penale per relativo
>> risarcimento danni morali.
>
> Allora: la minaccia non aggravata
Ma l'hai letto il post Gordon? Nel suo caso non e' solo una minaccia, e' una
minaccia grave ed e' ipotizzabile anche il reato di estorsione.
Quindi, Sara, fai bene a costituirti parte civile e lo puoi fare in
qualsiasi momento della causa. La prescrizione penale avviene solo dopo sette
anni e mezzo. Fai solo attenzione in che mani ti metti: la costituzione di
parte civile costa se non ricordo male una marca da bollo da 10.000 lire
(non ricordo con esattezza perche' sono una persona perbene e di mestiere
non faccio l'avv penalista :-))).
Il resto va tutto all'avvocato che ti scegli, quindi nel limite del
possibile cerca di trovare qualcuno di decente.
>
> ergo, non rispondo al tuo quesito, e faccio il tifo per la
> prescrizione. Che l'oblio scenda a coprire tutto.
>
eheh fai il tifo anche per me??
A me la parte offesa mi ha chiesto 11000 euro per un reato di molestia e
minaccia non aggravata (la molestia sta x essere archiviata:))
--
extrabyte
Ho letto la tua storia: pazzesca. Solo chi ha santi in paradiso come la
tua controparte riesce ad andare avanti per reati come quelli.
Condivido pienamente. La "giustizia" che vuole l'uomo della strada si
misura con i biglietti da cinque euro.
>
>
>
Scusate se scendo in campo ma Sara nel primo post ha parlato solo di
minaccia il resto lo ha detto dopo. La minaccia è un elemento costitutivo
anche del reato di rapina tuttavia se voglio un consiglio devo raccontare
tutto. Non posso limitarmi a dire mi si e' presentato uno e mi ha detto "ti
spacco la faccia" ma devo anche aggiungere "se non mi dai i soldi che hai
nel portafogli". Il primo fatto costituisce il reato di minaccia punito
dall'art. 612 c.p. con la pena di 51 euro il secondo fatto costituisce
rapina ed è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da
309 a 1000 euro. Non dimentichiamoci che il bene protetto dall'art. 612 c.p.
è la libertà morale dei cittadini mentre il secondo tutela il patrimonio.
Bene che il nostro legislatore considera molto piu' importante della persona
tant'e' vero che con tre rapine rischi 30 anni di reclusione mentre con un
omicidio non aggravato puoi arrivare alla pena di 4 anni scarsi. Basta
dimostrare che avevi solo intenzione di ferire.
> Quindi, Sara, fai bene a costituirti parte civile e lo puoi fare in
> qualsiasi momento della causa.
Assolutamente no. La costituzione di parte civile pu' avvenire solo in
determinati momenti e in determinati modi.
La prescrizione penale avviene solo dopo sette
> anni e mezzo.
La prescrizione del reato di cui all'art. 612 c.p. si verifica dopo che
siano trascorsi 5 anni dal fatto. Se interviene un atto interruttivo
diventano 7 1/2.
Fai solo attenzione in che mani ti metti: la costituzione di
> parte civile costa se non ricordo male una marca da bollo da 10.000 lire
> (non ricordo con esattezza perche' sono una persona perbene e di mestiere
> non faccio l'avv penalista :-))).
Prima erano 20.000 di bollo + 20.000 per l'autentica della firma oltre le
spese di copia e di notifica. Ora e' tutto esente.
> Il resto va tutto all'avvocato che ti scegli, quindi nel limite del
> possibile cerca di trovare qualcuno di decente.
Piu' che altro dipende dai soldi di controparte. Se non ha un quattrino ti
ritroverai con una sentenza che ti riconosce il diritto a vederti risrcito
il danno. Il giudice penale pero' di solito rinvia al giudice civile per la
quantificazione dello stesso vale a dire che dovrai fare un'altra causa.
Dopodiche' se il condannato non ha un soldo la sentenza l'attacchi al muro e
la tieni per ricordo.
Questa e' estorsione e si prescrive in 10 anni che possono diventare 15.
>
> Oppure:
> un napoletano
E se fosse un Trentino?
ha un debito di 1000 euro che non mi paga da 2 anni.
> Lo avverto che adirò presto alle vie legali per recuperare il credito.
> Mi risponde "provaci e vedrai cosa ti succede".
Questo non costituisce minaccia nel senso inteso dall'art. 612 c.p. il
napoletano o il bolzanino potevano intendere che avrebbero fatto tutto
quanto in loro potere per resistere all'azione esecutiva.
> Dovrei forse farmi intimidire e rinunciare a quei 1000 euro?
Questo assolutamente no.
(se dal rischio
> del querelarlo sapessi di non prendere niente credo che io, come quasi
> chiunque altro, non lo querelerei e di conseguenza nascerebbero minacce di
> questo tipo in quantità, certi che non saranno puniti se non per max 51
> euro...)
Se la minaccia e' integrata dalla frase riportata è piu' probabile
un'assoluzione.
>
>
>
> La prescrizione del reato di cui all'art. 612 c.p. si verifica dopo
> che siano trascorsi 5 anni dal fatto. Se interviene un atto
> interruttivo diventano 7 1/2.
un rinvio a giudizio è un atto interruttivo. Nel mio caso, l'ultima denuncia
risale al 1999 + rinvio a giudizio nel 2000.
>Dopodiche' se il condannato non ha un
> soldo la sentenza l'attacchi al muro e la tieni per ricordo.
incorniciandola, naturalmente
--
extrabyte
> Ho letto la tua storia: pazzesca. Solo chi ha santi in paradiso come
> la tua controparte riesce ad andare avanti per reati come quelli.
e dici bene. Ma io me la prendo + con chi sta dietro ad una persona simile
(nel senso che le danno ragione, sia pure forzatamente)
--
extrabyte
Non conta la denuncia ma quando e' stato commesso il fatto. Pertanto se la
denuncia e' del 1999 ma il fatto è del 1980....
>
> >Dopodiche' se il condannato non ha un
> > soldo la sentenza l'attacchi al muro e la tieni per ricordo.
>
> incorniciandola, naturalmente
Se vuoi spendere altri soldi.....;-)
>
> --
> extrabyte
>
>
> >Dopodiche' se il condannato non ha un
> > soldo la sentenza l'attacchi al muro e la tieni per ricordo.
>
> incorniciandola, naturalmente
cosi' oltre l'avvocato paghi anche il corniciaio
gordon
> > ergo, non rispondo al tuo quesito, e faccio il tifo per la
> > prescrizione. Che l'oblio scenda a coprire tutto.
> >
>
> eheh fai il tifo anche per me??
si, ma solo quando sarai arrivato in Cassazione :-)
> A me la parte offesa mi ha chiesto 11000 euro
> per un reato di molestia e minaccia non aggravata
pensa che una volta il difensore della persona offesa chiese al mio cliente
20 milioni (di lire) per un *vaffanculo* (peraltro meritatissimo) ...
gordon
Ti sbagli. L'estorsione presuppone l'ingiusto profitto tramite minaccia (o
violenza). La minaccia da sola non fa mai estorsione, secondo me.
> Ti sbagli. L'estorsione presuppone l'ingiusto profitto tramite
> minaccia (o violenza).
anche tramite ricatto (almeno, penso).
--
extrabyte
inoltre è da persone intelligenti dire che "un uomo" ti ha estorto del
denaro o minacciato. che sia cinese, di bolzano o di palermo è un dato
insignificante che non fa interesse ne' statistica.
mamma mia ragazzi!!! ma quanti cm di polvere hanno i vostri codici del ramo penale? quelli del primo esempio sono reati a seguito dei quali ogni ufficiale di p.g. trasmette gli atti alla procura distrettuale antimafia; quindi, amica, scordati della costituzione di parte civile(non conviene, ma è un tuo diritto) e prevedi pure lunghissime decorrenze a testimoniare, tempi di attesa infiniti per un processo che avrà delle connessioni per cumulo soggettivo-art.12- c.p.p.( parlo alle sedicenti competenze dei miei colleghi che ti hanno dato consiglio).
il secondo caso lo potresti curare come \"normale\": 90 gg. dal verificarsi dall\'evento senza che tu non abbia sporto querela:trascorsi 90 gg, game over: trasferisciti dal civilista(2947 c.c.), anche se c\'è una possibilità per querele tardive nel caso di piu legittimati sullo stesso titolo.
fammi sapere i risvolti
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http://www.punto.it
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Secondo me, forse, turandoti il naso, ti conveniva pagare quello che
chiedeva e farle rimettere la querela.
Alla fine mi sa che hai gia' quasi speso altrettanto, in anni di causa,
con l'azzeccagarbuglia succhia sangue sul collo :PPPP
> Secondo me, forse, turandoti il naso, ti conveniva pagare quello che
> chiedeva e farle rimettere la querela.
stavo quasi per farlo, il giorno dell'ultima udienza. C'erano da pagare le
spese del suo legale (che poi non ho capito, nessuno l'ha costretta a
costituirsi p.c.).
Mentre aspettavo la mia udienza, mi sono detto: questi il mio processo non
lo vogliono celebrare. Le ore passavano, il tribunale si svuotava e noi lě
ad aspettare: l'udienza era x ultima e piů passava il tempo e + mi
convincevo della mia idea.
Alla fine č scattata l'ora zero, l'udienza si č fatta, non si č conclusa, in
quanto hanno citato alcuni testimoni e la prox č il 31/03/2004. A quella
data la molestie č prescritta (ahah) e ci rimane solo la minaccia. Ma metti
che quel giorno, uno dei testi non si presenta (cosa probabilissima, visto
che i loro nomi sono stati fatti a forza) e allora si fregano tutti quanti.
Lo so, c'č da pagare l'avvocato, ma i soldi preferisco darli al mio legale
anziché a chi mi ha denunciato.
--
extrabyte
Beh ma avrei in mano un titolo esecutivo e potrei andare in tribunale a
chiedere l'esecuzione mobiliare diciamo una volta all'anno fino a quando ne
trarrò qualcosa. Non sarà nullatenente a vita, spero!
> quindi, amica, scordati della costituzione di parte civile(non conviene,
ma è un tuo diritto)
Alcuni dicono come te che non conviene costituirsi parte civile ma nessuno
argomenta. Perchè non conviene?
Se non mi costituissi come parte civile, mi sai dire come ne otterrei un
risarcimento?
> e prevedi pure lunghissime decorrenze a testimoniare,
Intendi dire "lunghissimi periodi di vuoto tra una convocazione a giudizio e
la seguente" oppure "sessioni di testimonianza linghissime (quanto?)"?
> il secondo caso lo potresti curare come \"normale\": 90 gg. dal
verificarsi
> dall\'evento senza che tu non abbia sporto querela:trascorsi 90 gg, game
over:
> trasferisciti dal civilista(2947 c.c.), anche se c\'è una possibilità per
querele
> tardive nel caso di piu legittimati sullo stesso titolo.
Ipotizziamo che io mi costituissi subito parte civile nel processo penale, e
che questo cada in prescrizione al quinto anno dall'evento (perchè nel
penale il cronometro non è sospeso durante il processo).
A quanto ho capito il tribunale penale, ipotizziamo al sesto anno,
emetterebbe comunque una sentenza dove scrive che il processo si è estinto
(o qualcosa di simile) per prescrizione. Non ha quindi accertato il reato.
L'accertamento del reato e il conseguente risarcimento sarebbero quindi a
questo punto competenza di chi? del tribunale civile?
Ma non si è costituita parte civile per il risarcimento da molestia?
Se è parte civile, per quanto ne so conta la prescrizione civile quindi non
si prescriverà mai perchè il decorrere è sospeso o interrotto durante il
processo.
> Ma metti che quel giorno, uno dei testi non si presenta (cosa
probabilissima, visto
> che i loro nomi sono stati fatti a forza)
Il testimone è obbligato a presentarsi.
Art. 198 cpp - Obblighi del testimone - "Il testimone ha l'obbligo di
presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo
per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che
gli sono rivolte".
Note: preliminare è l'obbligo di presenza: una volta citato, il testimone è
tenuto a presentarsi per rendere la propria dichiarazione testimoniale,
attenendosi alle indicazioni di tempo e di luogo stabilite nell'atto con il
quale ne viene intimata la presenza. Una volta presentatosi, il testimone ha
un generale obbligo di disponibilità nel processo: deve, infatti, attenersi
alle prescrizioni del giudice modulate sulle specifiche esigenze processuali
(dovrà, così, dare corso all'invito, rivoltogli dal giudice, di lasciare l'
aula di udienza durante precedenti deposizioni testimoniali, o rendersi
ancora disponibile per ulteriori domande, prima che sia definitivamente
congedato).
In ipotesi di indebito rifiuto di testimoniare il giudice ne informa subito
il P.M., il quale può di sua iniziativa chiedere subito copia degli atti
utili e procedere per la testimonianza reticente.
io dicevo che non converrebbe farlo in un processo di mafia da come mi hai fatto capire, per ovvi motivi di tempo o mettici tu altro...
> L\'accertamento del reato e il conseguente risarcimento sarebbero quindi a
> questo punto competenza di chi? del tribunale civile?
>
del reato no(se è civile il tribunale, non può conoscere di cause penali), ma è ammessa solo la tutela per il risarcimento dei danni.
a bassa voce ti dico che puoi tentare le due strade contemporaneamente: col vecchio codice non potevi farlo, ma adesso si, e te ne ho suggerito anche l\'art di codice
alla prox udienza il reato di molestia è PRESCRITTO, vale a dire non è mai
avvenuto. La prescrizione è sacrosanta per salvarguardare il diritto alla
difesa!
Se poi quella deficiente si è costituita parte civile, è un problema suo e
non certo mio.
> Il testimone è obbligato a presentarsi.
> Art. 198 cpp - Obblighi del testimone - "Il testimone ha l'obbligo di
> presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal
> medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità
> alle domande che gli sono rivolte".
io sapevo il 133 c.p.p. comma 2. Cmq è lo stesso. In tutte queste udienze mi
sarò sciroppato almeno una cinquantina di processi e la maggior parte
venivano rinviate proprio per l'assenza dei testimoni. In questo caso il
giudice li condanna al pagamento di una multa (300-400 euro) e a volte
dispone il prelevamento coatto (è successo).
BTW la posizione di un testimone non è facile, perché se il difensore è un
volpone e lo fa cadere in contraddizione, scatta subito la denuncia per
falsa testimonianza!!
--
extrabyte
Ma sulla sentenza c'è scritto solo che il processo è prescritto, non che il
reato non è mai avvenuto, no?
> > Il testimone è obbligato a presentarsi.
> > Art. 198 cpp - Obblighi del testimone - "Il testimone ha l'obbligo di
> > presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal
> > medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità
> > alle domande che gli sono rivolte".
>
> io sapevo il 133 c.p.p. comma 2.
Anche...
132 cpp. Accompagnamento coattivo dell'imputato. - 1. L'accompagnamento
coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato,
con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se
occorre anche con la forza. 2. La persona sottoposta ad accompagnamento
coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto
previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della
sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le
ventiquattro ore.
133 cpp. Accompagnamento coattivo di altre persone. - 1. Se il testimone, il
perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo
impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può
ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con
ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno euro a cinquecentosedici
euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
quale sentenza?? I reati si prescrivono dopo un tot anni calcolati con una
formula. Un reato una volta prescritto, non esiste +. Quindi non si fa
nemmeno il processo.
--
extrabyte
??? se al momento della prescrizione il reato è già in corso di processo la
sentenza si fa!
> > pensa che una volta il difensore della persona offesa chiese al mio
> > cliente 20 milioni (di lire) per un *vaffanculo* (peraltro
meritatissimo)
> > ...
> >
> Naturalmente tu hai consigliato al cliente di pagare...
diciamo che ho dato modo al collega di venire a chiedere 20 milioni anche a
me
gordon
> ??? se al momento della prescrizione il reato è già in corso di
> processo la sentenza si fa!
stai distruggendo tutti i miei piani!! Fortunatamente non è così:). Ad
esempio, nel mio caso il reato di molestia sarà prescritto quando si farà la
prox udienza. Quindi il giudice non potrà nemmeno pronunciare la parola
"molestia"!
--
extrabyte
> Io ho un procedimento per ingiuria "dovete essere dei cretini se
> pensate che io non mi accorga che anzichč cambiare la testata del
> motore avete messo acqua nel radiatore, e lei per primo", ha chiesto
> 10.000 cucuzze!!! in testa gli arrivano!!!!
questa non č ingiuria, bensě un rafforzativo del pensiero:). Tra l'altro in
italia esiste il diritto alla satira......
Ad esempio, se in un forum di un sito comunale, scrivo: «il tale xy (facendo
il nome) che si č candidato per essere eletto assessore, non capisce una
mazza di politica», secondo te č reato??
--
extrabyte
La sentenza sarà come questa:
http://www.ceratim.it/giudpacebo/formulari/gp46.htm
Dispositivo:
Il Giudice
visti [...]
dichiara
non doversi procedere nei confronti di ...... per il reato di ........,
perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione (art. 157 c.p.).
Sono talmente convinta di aver ragione che ti riporto la legge:
Art. 529 cpp:
Sentenza di non doversi procedere. - 1. Se l'azione penale non doveva essere
iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non
doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di
una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
> esempio, nel mio caso il reato di molestia sarà prescritto quando si farà
la
> prox udienza. Quindi il giudice non potrà nemmeno pronunciare la parola
> "molestia"!
Falso... Vedi sopra.
l'importante è che non mi condannano, dopodiché se la sentenza non è
stampata su carta patinata, la parte offesa la potrà usare come carta
igienica^__^
--
extrabyte
> Io ho un procedimento per ingiuria "dovete essere dei cretini se pensate che
> io non mi accorga che anzichč cambiare la testata del motore avete messo
> acqua nel radiatore, e lei per primo", ha chiesto 10.000 cucuzze!!! in testa
> gli arrivano!!!!
>
Che temperamento!
Non credevo, davvero.
Questo anche se il condannato ha dei beni che possono essergli pignorati
o espropriati per far fronte al risarcimento ?
Tipo oggetti di valore in casa, o la casa stessa, se parliamo di un
risarcimento nell'ordine - faccio un esempio - di diverse decine di
milioni o più ?
Ciao da Denise
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