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Effettivamente il rilievo fatto dal giudice dell'opposizione mi suona
francamente strano....
Reitererei (scusa la parola orribile!) l'istanza di sospensione e, in ultima
analisi, adirei un autonomo giudizio per la restituzione dell'indebito ed il
risarcmento del danno (anche quello causato dall'esecuzione, evidentemente).
Al riguardo ti passo una sentenza della Cassazione appena sfornata ed è così
"calda" che scotta....
Sicuramente ti sarà utile per trovare ispirazione...:-).
(Anche questa reperita sul sito di "Repubblica").
Cordialità.
Maurizio - Lecce
PS: Facciamoci valere con le banche...la musica sta cambiando !!
"Il cliente non è tenuto a disconoscere la sottoscrizione
La banca risponde del pagamento di assegni con firma falsa
(Cassazione 12471/2001) "
Se la banca ha posto all'incasso un assegno con la firma falsa, il titolare
del conto non è tenuto alla procedura del "disconoscimento" della firma ma
può chiamare in causa l'istituto di credito per ottenere l'accertamento
della non autenticità della sottoscrizione e, nel caso siano state violate
le regole della diligenza bancaria, ottenere il risarcimento dei danni.
Questo il principio stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, che ha accolto il ricorso del
cliente di un istituto di credito che aveva denunciato la falsità delle
firme apposte su alcuni assegni, come dimostrato anche da una perizia
calligrafica, chiedendo alla banca il risarcimento per non aver accertato
con la dovuta diligenza l'autenticità delle firme di traenza. In
particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che il titolare del conto
corrente bancario dal quale è stato incassato l'assegno con la firma falsa,
non deve ricorrere al disconoscimento della scrittura privata, ma può
benissimo provvedere alla tutela dei suoi interessi in forma più immediata:
chi sostiene la non autenticità della firma di un assegno bancario da lui
emesso, "non è tenuto ad attendere di essere convenuto in giudizio da chi
affermi una pretesa sulla base del documento per poi effettuare il
disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir
accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della
sottoscrizione". (19 novembre 2001)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile 12471/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 1990 C. B., unico erede di
N. B., esponeva di aver accertato che erano stati presentati all'incasso
poco prima del decesso di suo padre quattro assegni per complessive L.
46.700.000 spiccati sul conto corrente n. 10/5553 a lui intestato presso
l'agenzia n. 36 dell'(omissis), le cui firme risultavano palesemente
difformi dallo specimen depositato in banca. Aggiungeva l'attore che una
perizia grafica eseguita su sua richiesta aveva evidenziato la falsità della
firma in uno solo dei quattro assegni mentre nei restanti tre non era stato
possibile rilevare alcuna appariscente falsità delle sottoscrizioni.
Conveniva perciò in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il predetto
Istituto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al
pagamento degli assegni, avvenuto senza il preventivo accertamento con la
dovuta diligenza della falsità delle firme di traenza.
L'(omissis) eccepiva che gli assegni risultavano formalmente regolari in
tutti i loro elementi essenziali e non presentavano anomalie di sorta;
aggiungeva che tre di essi, per complessive L. 46.000.000, erano stati
presentati all'incasso dalla sorella del defunto, I. B., e accreditati sul
suo conto corrente, mentre il quarto, di L. 700.000 era stato pagato a tale
G. B. i cui estremi identificativi erano stati riportati sul titolo.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in subordine, l'autorizzazione
a chiamare in causa la B. e il B. per essere tenuto indenne dalle
conseguenze negative derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, la B. si costituiva e contestava la
falsità delle firme di traenza specificando che i tre assegni da lei in
cassati erano stati sottoscritti dal de cuius alla presenza della madre, di
suo fratello G. e di essa prenditrice, e che il quarto era stato emesso a
favore dell'amministratore del condominio per il pagamento delle spese
condominiali.
I1 B. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 24 marzo - 17 luglio 1995 il Tribunale accoglieva la
domanda principale e condannava l'(omissis) al risarcimento dei danni in
misura pari alla somma portata dai quattro assegni con rivalutazione e
interessi, rigettando la domanda di garanzia. A sostegno della decisione
affermava che l'attore già nell'atto di citazione aveva in buona sostanza
dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del suo dante causa e ne aveva
reiterato il disconoscimento implicito all'udienza immediatamente successiva
a quella in cui erano stati prodotti in giudizio i titoli originali,
ribadendo in tale sede l'evidente difformità delle firme di traenza;
aggiungeva, quindi che, in presenza del disconoscimento della
sottoscrizione, la banca convenuta non solo non aveva proposto l'istanza di
verificazione delle scritture, ma, nonostante le evidenti difformità tra le
firme di traenza e lo specimen depositato dal B., non aveva provato di aver
contattato il cliente per ottenerne l'autorizzazione al pagamento, né di
aver proceduto al necessario raffronto tra la sottoscrizione apposta sui
titoli e quella presso di essa depositata, e neppure aveva dimostrato
l'impossibilità per un semplice operatore di sportello di rilevare
l'anomalia delle sottoscrizioni con l'u so dell'ordinaria diligenza
nell'esercizio dell'attività bancaria.
Su gravame dell'(omissis) la locale Corte d'Appello, con sentenza del 20
marzo - 28 aprile 1998, riformava la decisione impugnata rigettando la
domanda del B..
Osservava la corte che erroneamente era stata addebitata alla banca
convenuta la mancata proposizione dell'istanza di verificazione
dell'autenticità delle firme di traenza poiché queste non erano mai state
formalmente disconosciute dall'attore il quale, come risultava da una
puntuale analisi del contesto dell'atto di citazione, aveva espresso la
chiara volontà di circoscrivere la causa petendi della sua domanda alla mera
difformità (comune ai quattro assegni) tra le firme di traenza e lo specimen
depositato in banca, interpretando il mancato accertamento dell'autenticità
e la falsificazione di dette firme con riferimento esclusivo alla
corrispondenza tra le stesse e quella depositata in banca da N. B.. Da ciò
conseguiva che la "evidente difformità delle sottoscrizioni" ribadita a
verbale in occasione della produzione degli assegni originali, non poteva
valere come un nuovo disconoscimento effettuato implicitamente - come
ritenuto dal primo giudice - in quanto il disconoscimento da parte
dell'erede doveva consistere in una dichiarazione di specifico ed univoco
contenuto di non conoscere la scrittura del proprio autore, secondo
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Così interpretata la
domanda, perdeva ogni rilevanza la questione della conformità delle firme di
traenza con quella depositata in banca poiché, come espressamente rilevato
dalla sentenza impugnata, in tanto l'attore poteva affermare di aver subito
un danno a causa del comportamento asseritamente negligente della banca in
quanto le firme di traenza apposte sugli assegni fossero false. Non avendo
l'attore assunto come causa petendi la falsità delle sottoscrizioni
controverse, superflua appariva l'istanza di verificazione avanzata per puro
tuziorismo difensivo dall'(omissis) nel giudizio di appello e,
conseguentemente, nessun danno poteva essere risarcito al B. fin quando egli
non avesse provato che le firme di traenza degli assegni in questione, ancor
prima che difformi dallo specimen depositato, erano state apposte da persona
diversa da colui che figurava quale traente.
Contro la sentenza ricorre per cassazione C. B. con sei motivi illustrati da
memoria.
Resiste la (omissis) (già omissis) con controricorso contenente ricorso
incidentale affidato a un solo motivo.
Non hanno presentato difese I. B. e G. B.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la
medesima sentenza.
Passando all'esame del ricorso principale, col primo motivo viene denunziata
l'erronea interpretazione dei motivi di appello per aver la sentenza
impugnata esorbitato dalle censure della banca appellante che si doleva
dell'apodittica affermazione della difformità tra le firme di traenza e
quella depositata, da accertarsi attraverso i mezzi di pro va richiesti, e
in subordine, del mancato espletamento di una consulenza tecnica per
l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni, incorrendo perciò nel
vizio di extrapetizione con la pronuncia di riforma della sentenza
impugnata.
Col secondo motivo, che per ragioni di ordine logico è suscettibile di esame
congiunto, viene denunciato sotto altro profilo il vizio di extrapetizione
per aver la sentenza di appello posto a fonda mento della sua decisione una
diversa interpretazione della domanda, da ritenersi preclusa in assenza di
uno specifico mezzo di gravame al riguardo.
Le censure non hanno fondamento poiché il vizio di extrapetizione ricorre
solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle
eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto
del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non
richiesto o diverso da quello domandato, mentre spetta al giudice di merito
il compito di definire, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte;
tale compito appartiene anche al giudice di appello, il quale resta libero
di dare al rapporto controverso una qualificazione difforme da quella data
dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi,
avendo egli il potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto
dedotto in giudizio e di precisarne il contenuto e gli effetti in relazione
alle norme applicabili, col solo limite di non esorbitare dalle richieste
delle parti segnate dai motivi di appello e di non introdurre nuovi elementi
di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass. 19
agosto 1995, n. 8924; 5 febbraio 1987, n.1138; 17 marzo 1981, n. 1539) .
E pertanto, allorquando l'appello abbia investito la sentenza impugnata
nella sua globalità come si verifica nella specie avendo l'appellante
contestato sia la ritenuta difformità tra le firme di traenza e quella
depositata in banca, sia l'asserita falsità delle sottoscrizioni - non è
ravvisa bile alcuna preclusione al potere-dovere del giudice di appello di
interpretare la domanda proposta in giudizio in maniera difforme dal giudice
di primo grado.
Con il terzo motivo si denuncia l'erronea motivazione in ordine
all'interpretazione della domanda e l'omesso esame degli atti di primo
grado, nonché la violazione dell'art. 214 cod. proc. civ. in relazione
all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata
sarebbe pervenuta all'affermazione del mancato formale disconoscimento delle
firme di traenza senza considerare che l'attore ha sempre sostenuto che esse
erano state falsificate, tanto vero che in sede di precisazione delle
conclusioni aveva richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica per
l'accertamento della dedotta falsità. Inoltre non è stata presa in esame la
dichiarazione verbalizzata all'udienza del 28 ottobre 1992, nella quale
l'attore ha eccepito la mancata proposizione dell'istanza di verificazione a
seguito del disconoscimento delle firme di traenza.
Col quarto motivo, che può essere esaminato congiuntamente, viene dedotta la
violazione dell'art. 214 cod. proc. civ. poiché erroneamente la sentenza
impugnata avrebbe posto a carico dell'attore l'onere del disconoscimento
delle scritture da lui stesso prodotte e sulle quali egli fondava la sua
domanda risarcitoria assumendone la falsità.
Le esposte censure meritano accoglimento poiché la vertenza che ha dato
luogo al presente giudizio non comporta a ben vedere alcuna applicazione
della disciplina del disconoscimento della scrittura privata come delineata
nel codice di rito, e deve quindi ritenersi errato sia il convincimento del
primo giudice che le firme di traenza siano false per essere state
disconosciute dall'attore senza che al disconoscimento sia seguito alcun
procedimento di verificazione a istanza della banca convenuta, sia il
diverso convincimento del giudice di appello che le sottoscrizioni non siano
state formalmente, o, comunque, chiaramente disconosciute e che esse debbano
esser perciò tenute per riconosciute restando così preclusa così ogni
pretesa risarcitoria nei confronti della banca che avrebbe effettuato il
pagamento di assegni con firma di traenza autentica.
Va infatti considerato che la parte la quale sostenga la non autenticità
della firma di traenza di una assegno bancario da lui emesso, o, come nella
specie, emesso dal suo dante causa a titolo universale, non è tenuto ad
attendere di essere convenuta in giudizio da chi affermi una pretesa sulla
base del documento per poi operarne il disconoscimento ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ma può assumere l'iniziativa
del processo per sentir accertare, secondo le ordinarie regole probatorie,
la non autenticità della sottoscrizione ed accogliere tutte le domande che
postulino tale accertamento, come, ad esempio, quel la di condanna della
banca al risarcimento dei danni per l'avvenuto pagamento dell'assegno con
firma falsa.
Ne consegue che nella specie l'erede del traente, il quale lamenti la non
corrispondenza della firma di traenza con quella depositata dal de cuius,
non può vedersi per ciò solo respingersi la domanda risarcitoria nei
confronti della banca che abbia provveduto al pagamento degli assegni per
non aver proceduto preliminarmente al disconoscimento della firma di traenza
o per non aver chiaramente dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del
proprio dante causa, non essendo ipotizzabile un'azione risarcitoria fondata
sull'errato pagamento del titolo per contestazioni che investano la firma di
traenza la quale possa comportare l'implicito riconoscimento
dell'autenticità della sottoscrizione, come ritenuto dalla sentenza
impugnata, poiché è di tutta evidenza la mancanza di qualsiasi danno
derivante dal pagamento di un assegno che si supponga del tutto regolare.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'azione risarcitoria promossa
nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza riscontrare,
difformità o anomalie della firma di traenza resta regolata dalle regole
generali dell'onere della pro va, le quali comportano che l'attore debba
fornire la prova della falsità della firma di traenza che sia contestata
dalla convenuta, fornendo elementi di comparazione e sollecitando
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, e la banca quella
dell'efficacia liberatoria del pagamento del titolo, per non essere
l'accertata falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta
nell'esercizio dell'attività bancaria (vedi, in tal senso: Cass. 24 febbraio
1983, n. 1420, in motivazione).
L'accoglimento dei motivi che precedono comporta l'assorbimento dell'esame
dei successivi motivi, aventi natura subordinata, con i quali si denunciano
ulteriori vizi di errata interpretazione della domanda e di extrapetizione
(quinto motivo) e si contesta la rilevanza della questione relativa
all'accertamento della falsità della firma di traenza dovendo ritenersi
sufficiente a radicare la responsabilità della banca, secondo l'assunto del
ricorrente, la mera difformità della sottoscrizione con lo specimen
depositato dal correntista (sesto motivo).
Resta del pari assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dalla
(omissis) per dolersi dell'omessa pronunzia in ordine alla domanda di
restituzione delle somme da essa versate al B. in esecuzione della sentenza
di primo grado.
In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei limiti meglio
innanzi specificati e, previo assorbimento del ricorso incidentale, la
sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro
giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui l'azione
risarcitoria promossa nei confronti della banca per i danni derivanti dal
pagamento di un assegno con una firma di traenza che risulti palesemente
difforme dal quella depositata dal correntista resta regolato dalle norme
generali in tema di onere della prova, incombendo all'attore la prova della
falsità della firma di traenza, qualora la falsità sia contestata dalla
convenuta, e alla banca quella dell'efficacia liberatoria del pagamento per
non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta
nell'esercizio dell'attività bancaria.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del
ricorso principale, accoglie il terzo e il quarto, dichiara assorbiti il
quinto e il sesto nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa ad al tra sezione della Corte d'Appello di Torino, cui
rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2001.
> Effettivamente il rilievo fatto dal giudice dell'opposizione mi suona
> francamente strano....
sempre francamente ... a me no ;-)
per la giurisprudenza (pacifica , afaik) il d.i. non opposto ha efficacia di
cosa giudicata...
> Al riguardo ti passo una sentenza della Cassazione appena sfornata ed č
cosě
> "calda" che scotta....
[snip di circa 18 kb di testo]
scusa, maurizio (zizio?) non era meglio postare solo il link? ;-)
un saluto,
Gianfranco Romano.
Verissimo. In una situazione analoga mi sono imbattuto però in un'ordinanza
di un GI (dell'opposizione) che ha sospeso la proc. esec. (almeno
limitatamente alla parte contestata).
Indubbiamente la strada è in salita....concordo....Io proverei però con una
ricerca mirata al caso in questione (il giudicato del D.I. non opposto
assorbe OGNI vizio dell'assegno su cui si basa il medesimo D.I. ?)
>
> scusa, maurizio (zizio?) non era meglio postare solo il link? ;-)
>
> un saluto,
> Gianfranco Romano.
Hai perfettamente ragione. Mi cospargo il capo di cenere...la prox volta
seguirò il tuo saggio consiglio.
Cordialità.
Maurizio (Zizio)
Scusa ma il tuo rilievo (sicuramente fondato, certo) vale per ogni post
inviato sul NG....
E chi posta quesiti accetta il rischio (per quanto remoto, in realtà,
secondo me) di "imbeccare" l'avversario o il suo legale....
Cordialità.
Maurizio