se fosse stata fatta una ristrutturazione, avrebbe ragione A,
pero' trattandosi di una nuova costruzione mi viene qualche
dubbio. Perche' la casa e' stata rifatta? Al comune sono
stati ripresentati gli stessi progetti, oppure e' stato fatto un
progetto per nuova costruzione?
alberto
>>
>
> se fosse stata fatta una ristrutturazione, avrebbe ragione A,
> pero' trattandosi di una nuova costruzione mi viene qualche
> dubbio. Perche' la casa e' stata rifatta? Al comune sono
> stati ripresentati gli stessi progetti, oppure e' stato fatto un
> progetto per nuova costruzione?
>
> alberto
>
La concessione edilizia era per la ristrutturazione, con demolizione e
fedele ricostruzione dei due edifici.
La casa é stata rifatta in quanto costava di + tenerla in "piedi" che
demolirla e ricostruirla.
I progetti presentati prevedevano appunto demolizione e fedele ricostruzione
senza alterare i volumi e le altezze.
La risposta presuppone la conoscenza della norma del regolamento edilizio
del Comune ove si trovano gli edifici in questione. Il fatto che tu insista
nel riferire la distanza di 10 metri mi induce a ritenere che la norma
regolamentare preveda un distacco assoluto tra edifici con pareti finestrate
pari a 10 metri. Ignorando il contenuto della norma regolamentare ma secondo
quello che ho potuto osservare in alcuni regolamenti edilizi, si potrebbero
ipotizzare:
Fondi inedificati - Il previente costruisce una parete finestrata - distacco
dal confine 5 metri
Il frontista dovrà arretrarsi anche lui di 5
metri in modo da realizzare un distacco assoluto di 10 metri
Se gli edifici hanno una altezza superiore a 10
metri, il distacco dal confine deve essere pari alla metà della altezza del
relativo fabbricato
In ogni caso il distacco assoluto tra le
costruzioni deve essere pari alla semisomma delle altezze dei due edifici
che si fronteggiano
In una ipotesi di questo tipo l'unica norma assolutamente inderogabile dalle
parti è quella che dispone il distacco assoluto tra gli edifici, in quanto
norma di ordine pubblico, diretta a prevenire la formazione di intercapedini
dannose per la salute etc. In sostanza, se il previente si attesta a 7
metri dal confine e presta il proprio consenso a che il frontista si attesti
a 3 metri (naturalmente a condizione che gli edifici non superino ciascuno
i 10 metri di altezza) il comune potrà rilasciare la concessione edilizia,
in quanto viene rispettato il distacco assoluto. In sostanza si ritiene
derogabile la norma regolamentare che dispone la distanza minima dal
confine, purchè venga rispettata la norma sul distacco minimo tra
fabbricati.
(Va rilevato, tuttavia, che vi sono regolamenti che prevedono la possibilità
di costruire con distacco di 5 metri se la parete è finetsrata, mentre il
frontista potrebbe costruire sul confine, naturalmente senza aprire
finestre; o altri regolamenti che in alcune zone impongono il distacco
assoluto dal confine, indipendentemente dal fatto che il fondo fronteggiante
sia inedificato; per questa ragione ti dicevo che è necessario conoscere
bene il regolamento edilizio del posto per poter fornire una risposta
corretta)
Nel caso che tu prospetti appare evidente che l'esistenza dei due fabbricati
originari a distanza inferiore a 10 metri (che pare di capire dalle
richieste del proprietario B sia la distanza minima prevista dall'attuale
regolamento edilizio) tra loro può essere conseguente a due ipotesi: 1)
quando sono stati costruiti i fabbricati, il regolamento edilizio non
prevedeva il distacco assoluto dei 10 metri ; 2) Uno dei due edifici è stato
costruito abusivamente, nel senso che non è stata rispettata la distanza
minima tra edifici fronteggianti (e magari è stato condonato; in questo caso
la p.a. non potrebbe intervenire con ordinanza di demolizione, ma il vicino
potrebbe pretendere il rispetto della distanza prevista dal regolamento;
infatti per giurisprudenza costante un provvedimento di condono non incide
sulla sfera giuridica dei proprietari degli edifici fronteggianti, nel senso
che ciascuno potrà pretendere il rispetto della norma sulle distanze tra
fabbricati rispetto al confine, salva sempre la possibilità di usucapione
della servitù di tenere il fabbricato a distanza inferiore a quella
regolamentare, rispetto al confine, ma qui il discorso diventa ancor più
complesso)
Indipendente dalle contestazioni del proprietario del fabbricato B (non è
chiaro infatti se vi sia stata costituzione di servitù per destinazione del
padre di famiglia quanto alla diversa posizione dal confine di ciascuno dei
due fabbricati, nè è dato di capire chi ha provveduto a frazionare ed a
spostare il confine ad 1,2 metri, anche se la logica impone di asserire che
la richiesta di frazionamento deve essere stata presentanta dai proprietari
delle particelle interessate; in ogni caso, soltanto conoscendo tali
elementi si potrà comprendere quali siano i diritti dei due frontisti, nei
rapporti tra loro) va rilevato che in ipotesi di demolizione integrale e
ricostruzione vanno applicate le nuove norme vigenti: pertanto, ove il
regolamento edilizio vigente al momento della ricostruzione preveda un
distacco assoluto tra pareti finestrate di 10 metri, dovrà essere osservata
questa distanza anche se in precedenza i fabbricati erano collocati a
distanza inferiore.
Trip
Guarda che la distanza di m. 10 tra pareti finestrate non è norma
regolamentare, ma norma imperativa (non derogabile) prevista dall'art. 9
D.M. 1444/68
Tigre
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Inviato via http://usenet.libero.it
I progetti presentati in comune non prevedevano la demolizione completa, ma
la "riduzione" dei muri da uno spessore di 60 cm a 30 cm (cosa
effettivamente impossibile !!)
Di fatto le case sono state demolite e ricostuite ma "sulla carta" la
demolizione é avvenuta a settori, 1 metro alla volta, senza eseguire una
demolizione completa, altrimenti il comune costringeva entrambi a mantenere
tutte le distanze di legge.
Il confine dal fabbricato A é stato posto prima dell'atto di trasferimento.
I due attuali proprietari hanno comprato i fabbricati con i confini già
definiti.
Sulla scheda catastale allegata all'atto in cui si trasferiva il rustico
denominato fabbricato A le finestre erano indicate come esistenti, cosa che
risulta anche dalla documentazione fotografica presentata in comune.
In un primo momento il proprietario del fabbricato A aveva presentato in
comune un progetto in cui al posto delle finestre realizzava del
vetrocemento, ma poi in "corso d'opera" ha mantenuto le finestre.
Al limite il comune potrebbe contestare il fatto che andava presentata la
variante in corso d'opera.
saluti, Tom
Trip
Il proprietario del fabbricato B non può pretendere nulla: nè sotto il
profilo della violazione delle norme sulle distanze del fabbricato A
rispetto al suo confine nè in relazione alla violazione delle norme in
materia di vedute per la finestra collocata a 1,2 metri dal suo fondo (con
l'alienazione dei distinti fabbricati già appartenenti ad un unico dante
causa, si è costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia
che attribuisce al proprietario del fondo A di tenere il proprio fabbricato
a 1,2 metri dal confine anche se con apertura di vedute). Nessuna pretesa
anche sotto il profilo del rispetto della distanza minima tra fabbricati,
posto che, come tu stesso affermi, l'intervento di ristrutturazione è stato
fatto in modo da rispettare esattamente quanto preesisteva e peraltro
l'intervento è stato realizzato, sostanzialmente, in conformità al
provvedimento concessorio.
> In un primo momento il proprietario del fabbricato A aveva presentato in
> comune un progetto in cui al posto delle finestre realizzava del
> vetrocemento, ma poi in "corso d'opera" ha mantenuto le finestre.
Ignoro la ragione per cui abbia optato per questa soluzione.
> Al limite il comune potrebbe contestare il fatto che andava presentata la
> variante in corso d'opera.
>
Non credo nemmeno sia il caso. Peraltro non gioverebbe a B per far valere
le sue pretese.
> saluti, Tom
Ciao
Trip
La questione a mio avviso va impostata in questi termini:
Le norme regolamentari che fissano un distacco assoluto *tra fabbricati*
pari a 10 metri o ad una misura superiore sono poste nell'interesse
pubblico, diretto ad evitare la formazione di intercapedini insalubri.
Trattandosi di norma di ordine pubblico, essa non è assolutamente derogabile
dai privati. Se le tue rimostranze sono fondate nel senso che al vicino non
è consentito ricostruire alla medesima distanza preesistente, dovendo invece
rispettare quella distanza tra fabbricati prevista dal regolamento edilizio
in vigore al momento del rilascio della concessione, ogni accordo tra voi
con cui lo *autorizzi* a tenere il nuovo fabbricato alla distanza
precedente è nullo. Viceversa se nel caso concreto si ritenesse
giuridicamente corretto che con l'intervento operato andava rispettata la
precedente e non anche la nuova distanza, prescritta per quella zona dal
reg. edilizio, l'accordo transattivo di cui parli potrebbe essere inefficace
sotto altri profili. In quest'ultimo caso, tuttavia, ed in astratto sarebbe
possibile richiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte dal tuo vicino
in virtù dell'accordo di cui parli, salvo a verificare la sussistenza dei
requisiti di validità di quell'accordo, prima fra tutti la forma scritta
(trattandosi di negozio diretto a trasferire la proprietà di un immobile).
> Se si come bisogna agire? (oltre che rivolgermi ad un legale?)
Avresti fatto molto meglio se avessi richiesto la consulenza di un legale
già prima di addivenire a quell'accordo di cui parli. In ogni caso sarebbe
opportuno che ti rivolgessi almeno ora.
> Grazie Monica
>
Prego
Trip