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Al Notaio Vega - Acquisto quote Sas da parte di Srl

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Ermanno Manuali

unread,
May 24, 2002, 3:44:16 PM5/24/02
to
Ciao Vega che posizione hai nei confronti dell'operazione di acquisto di
quote di societą di persona da parte di una Srl.
Nello specifico si tratterebbe di un acquisto del 100 di una Sas (quindi sia
quota dell'accomandatario che dell'accomandate) per poi effettuare una
incorporazione della Sas.
Hai anche conoscenza di "usi e costumi" di altri notai e/o posizioni
ufficialiali/ufficiose del Notariato?
Ciao
Ermanno

Vega

unread,
May 24, 2002, 6:55:49 PM5/24/02
to

"Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:acm5do$t56$1...@atlantis.cu.mi.it...

> Ciao Vega che posizione hai nei confronti dell'operazione di acquisto di

> quote di società di persona da parte di una Srl.


> Nello specifico si tratterebbe di un acquisto del 100 di una Sas (quindi
sia
> quota dell'accomandatario che dell'accomandate) per poi effettuare una
> incorporazione della Sas.

L'acquirente verrebbe a trovarsi unico socio. Entro i sei mesi, egli, nella
veste di accomandatario amministratore, può deliberare la fusione per
incorporazione con conseguente estinzione della società. Il socio unico può
decidere l'estinzione della società prima dello scadere dei sei mesi
previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, dunque, egli può,
anche, deliberarne l'incorporazione in altra società, cosa questa che
sortisce un analogo effetto di estinzione.
Era questo il senso della domanda?
Ha qualcosa a che fare con il leveraged buy-out?

Ermanno Manuali

unread,
May 25, 2002, 2:23:31 AM5/25/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:VxzH8.4000$8x3....@twister1.libero.it...

>
>
> L'acquirente verrebbe a trovarsi unico socio. Entro i sei mesi, egli,
nella
> veste di accomandatario amministratore, può deliberare la fusione per
> incorporazione con conseguente estinzione della società. Il socio unico
può
> decidere l'estinzione della società prima dello scadere dei sei mesi
> previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, dunque, egli può,
> anche, deliberarne l'incorporazione in altra società, cosa questa che
> sortisce un analogo effetto di estinzione.
> Era questo il senso della domanda?

Il problema è legato al fatto di trovare un notaio disponibile all'acquisto
da parte di una società di capitali delle quote di una società di persone
(anche delle quote da cui deriva l'illimitata responsabilità del socio).
Questo per via della passata giurisprudenza che riteneva non ammissibile la
partecipazione di una società di capitali in una società di persone.
Posizione questa che non trovava il favore della più parte della dottrina.
Mi interessava sapere, oltre alla tua posizione personale sulla questione,
se vi erano state prese di posizione per la possibilità dell'operazione da
parte del notariato in genere per "vincere" eventuali remore dei notai in
loco.


> Ha qualcosa a che fare con il leveraged buy-out?

No, semplicemente uno dei soci vuole vendere e l'altro (accomandatario)
vorrebbe far confluire il patrimonio in una SRL di cui è già socio.
Ovviamente il tutto cercando di ridurre, ove possibile, il prelievo fiscale
e in tempi e con formalità il meno onerose possibili.
L'acquisto del 100% della SAS comporterebbe una fusione "semplificata" per
via della mancanza della perizia di concambio (e anche della perizia di
stima ex 2343 che in passato dai tribunali veniva richiesta nel caso di
fusioni con concambio) con costi e tempi minori.

Grazie e ciao
Ermanno

>
>
>

Vega

unread,
May 25, 2002, 4:52:59 AM5/25/02
to

"Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:D5GH8.88399$zW3.1...@news1.tin.it...

> Il problema č legato al fatto di trovare un notaio disponibile
all'acquisto
> da parte di una societą di capitali delle quote di una societą di persone
> (anche delle quote da cui deriva l'illimitata responsabilitą del socio).


> Questo per via della passata giurisprudenza che riteneva non ammissibile
la

> partecipazione di una societą di capitali in una societą di persone.
> Posizione questa che non trovava il favore della pił parte della dottrina.


> Mi interessava sapere, oltre alla tua posizione personale sulla questione,

> se vi erano state prese di posizione per la possibilitą dell'operazione da


> parte del notariato in genere per "vincere" eventuali remore dei notai in
> loco.

Mi dispiace, era quasi l'una di notte e non ho letto bene le prime due righe
del post! Pensavo che un'unica persona fisica volesse acquistare entrambe le
quote e, poi, decidere la fusione per incorporazione.
In effetti, il caso da te prospettato č ostico e credo che di notai disposti
a stipulare a queste condizioni se ne troveranno ben pochi! C'č, sempre,
l'art. 28 l. not. in agguato! Il problema della partecipazione di societą di
capitali in societą di persone č molto contrastato. Vi č chi dice che il
rapporto societario, in una societą di persone, č fondato sulla fiducia e,
dunque, non si potrebbe instaurare con una societą. Si ribatte che un
rapporto fiduciario puņ benissimo instaurarsi con un ente che, del resto, ha
persone fisiche che lo gestiscono. C'č chi evidenzia come non tutte le norme
dettate in materia di societą di persone (p.es. morte del socio) sarebbero
applicabili in caso di partecipazione di societą di capitali. Si risponde
che ne sarebbero applicabili altre. C'č, poi, chi sostiene che non tutte le
situazioni derivanti da una partecipazione in una societą di persone
sarebbero riportabili nel bilancio di una societą di capitali. Al contrario,
vi č chi minimizza il problema. C'č chi afferma che una societą di capitali,
come tale a responsabilitą limitata, non potrebbe essere socia a
responsabilitą illimitata di una societą di persone. Si evidenzia,
correttamente, che, solo, i soci della societą di capitali sono a
responsabilitą (anzi, a debito) limitata mentre la societą risponde delle
proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. L'unica obiezione
veramente insormontabile č che non si possono cumulare i benefici della
responsabilitą limitata e della gestione diretta: nelle societą di persone,
i soci che gestiscono sono a responsabilitą illimitata mentre, nelle societą
di capitali, i soci, generalmente, sono a responsabilitą limitata, ma c'č
tutto un apparato organizzativo che impedisce la gestione diretta. In caso
di societą di persone partecipate da societą di capitali, i soci di queste
ultime godrebbero del paravento della responsabilitą limitata, ma potrebbero
gestire la societą di persone.
Larga parte della dottrina ritiene, invece, possibile la partecipazione di
societą di capitali nella veste di accomandante o di socio di s.s. a
responsabilitą limitata: non vi sarebbe potere di amministrazione. Una
ventina di anni fa, perņ, la giurisprudenza si pronunciņ in senso contrario
proprio per questa fattispecie.
Per tutte queste ragioni, credo che, difficilmente, un notaio accetterebbe
di stipulare un simile atto.

> L'acquisto del 100% della SAS comporterebbe una fusione "semplificata" per
> via della mancanza della perizia di concambio (e anche della perizia di
> stima ex 2343 che in passato dai tribunali veniva richiesta nel caso di
> fusioni con concambio) con costi e tempi minori.

In questo caso non si redige la perizia di stima ex art. 2343 c.c.? Mi
sembrava di averlo letto su "Il Sole 24 Ore" un annetto fa, ma non ricordo
bene.

Ermanno Manuali

unread,
May 25, 2002, 5:25:31 AM5/25/02
to
"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:LhIH8.4828$ie.1...@twister2.libero.it...

>
> Mi dispiace, era quasi l'una di notte e non ho letto bene le prime due
righe
> del post! Pensavo che un'unica persona fisica volesse acquistare entrambe
le
> quote e, poi, decidere la fusione per incorporazione.
> In effetti, il caso da te prospettato è ostico e credo che di notai
disposti
> a stipulare a queste condizioni se ne troveranno ben pochi! C'è, sempre,

> l'art. 28 l. not. in agguato!

So dell'art. 28 ma ho anche trovato giurisprudenza (proprio del caso di
cessione di quota di sas in srl) che affermava che non vi è responsabilità
del notaio.
Ti incollo una massima:
---
NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI
Atto pubblico e notarile in genere

LS 16 febbraio 1913 n. 89 art. 28 l.

Prescindendo dal problema della ammissibilita' della partecipazione
di una societa' di capitali in una societa' di persone (nella specie
in una s.a.s. nella qualifica di socio accomandante), l'eventuale
divieto ritraibile interpretativamente non integrerebbe comunque
violazione dell'art. 28 l. not.

Tribunale Como, 3 aprile 1998

Proc. Rep. T. Como
c. D.E.

Notariato 1999, 37 nota (MINUSSI)

---

>C'è chi afferma che una società di capitali,
> come tale a responsabilità limitata, non potrebbe essere socia a
> responsabilità illimitata di una società di persone. Si evidenzia,
> correttamente, che, solo, i soci della società di capitali sono a
> responsabilità (anzi, a debito) limitata mentre la società risponde delle


> proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. L'unica obiezione

> veramente insormontabile è che non si possono cumulare i benefici della
> responsabilità limitata e della gestione diretta: nelle società di
persone,
> i soci che gestiscono sono a responsabilità illimitata mentre, nelle
società
> di capitali, i soci, generalmente, sono a responsabilità limitata, ma c'è


> tutto un apparato organizzativo che impedisce la gestione diretta. In caso

> di società di persone partecipate da società di capitali, i soci di queste
> ultime godrebbero del paravento della responsabilità limitata, ma
potrebbero
> gestire la società di persone.

Questo è l'unico vero argomento che mi sembra venga portato avanti dalla
giurisprudenza maggioritaria.
A me sembra un falso problema perchè la stessa sistuazione si ha quando una
società di capitali partecipa al 100% un'altra società di capitali.
Infatti la società controllante al 100% (e non i suoi soci) è responsabile
con tutto il suo patrimonio (e non con quello dei suoi soci) delle
operazioni svolte dalla controllata.
Ma non vi è un divieto nel codice civile di partecipare al 100% un'altra
società di capitali. Così come non vi è un divieto esplicito nel partecipare
nelle società di persone.
I soci investono nella Società di capitali e poi la società di capitali
risponde con tutto il suo patrimonio (che potrebbe anche essere maggiore del
Capitale sociale investito inizialmente dai soci) per le operazioni compiute
dalle società di persone.


> Larga parte della dottrina ritiene, invece, possibile la partecipazione di

> società di capitali nella veste di accomandante o di socio di s.s. a
> responsabilità limitata: non vi sarebbe potere di amministrazione. Una
> ventina di anni fa, però, la giurisprudenza si pronunciò in senso


contrario
> proprio per questa fattispecie.
> Per tutte queste ragioni, credo che, difficilmente, un notaio accetterebbe
> di stipulare un simile atto.
>
> > L'acquisto del 100% della SAS comporterebbe una fusione "semplificata"
per
> > via della mancanza della perizia di concambio (e anche della perizia di
> > stima ex 2343 che in passato dai tribunali veniva richiesta nel caso di
> > fusioni con concambio) con costi e tempi minori.
>
> In questo caso non si redige la perizia di stima ex art. 2343 c.c.? Mi
> sembrava di averlo letto su "Il Sole 24 Ore" un annetto fa, ma non ricordo
> bene.
>

Guarda anche quella della perizia ex art. 2343 è una prassi tutta dei
tribunali.
Nel codice civile, per quanto riguarda la fusione e/o scissione, non è
richiesta. Ciò che è richiesto è l'eventuale perizia sul concambio (e anche
di questa vi è giurisprudenza che ne ha ammesso la non necessarietà se la
fusione viene deliberata all'unanimità dai soci) ma, per analogia con la
disciplina della trasformazione, i tribunali richiedono la perizia ex 2343.
Solo che la Cassazione, sempre per la fusione, ha anche affermato che
un'applicazione analogica delle norme sulla trasformazione non può essere
fatta alle operazioni di fusione.
Comunque nel caso di fusione per incorporazione di società completamente
partecipata non vi è un aumento del Capitale Sociale della incorporante in
quanto non vi è un concambio di quote ma la fusione comporta semplicemente
la sostituzione della voce dell'attivo Partecipazioni alle varie voci del
patrimonio (attivo e passivo) della società incorporata, con l'eventuale
rilevazione del disavanzo o avanzo da fusione.
Quindi, poichè non vi è un aumento di capitale, a fronte di un ingresso di
un patrimonio, non vi è il problema dell'annacquamento del capitale sociale
e una perizia di un patrimonio che è già stato acquistato (con l'acquisto
delle quote sociali per cui è stato pagato un prezzo) è del tutto inutile.

Nel caso concreto, si potrebbe cedere solo la quota dell'accomandante alla
Srl e effettuare una fusione con concambio.
Solo che i tempi si allungherebbero e le formalità sarebbero maggiori.
Considerato che l'operazione è fatta in funzione di una fusione che avrebbe
luogo anche "il giorno dopo" :-)) ritengo che un notaio potrebbe anche
sbilanciarsi ... o almeno se fossi io notaio mi sbilancerei (anche in
considerazione che sono schierato verso quella dottrina che ammette la
partecipazione di società di persone in società di capitali).
Ciao e grazie per l'attenzione
Ermanno
>
>

Vega

unread,
May 25, 2002, 8:12:06 AM5/25/02
to

"Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:fMIH8.88588$zW3.1...@news1.tin.it...

> So dell'art. 28 ma ho anche trovato giurisprudenza (proprio del caso di
> cessione di quota di sas in srl) che affermava che non vi è responsabilità
> del notaio.
> Ti incollo una massima:

Grazie per l'interessamento, ma la massima è una, c'è, pure, l'orientamebto
opposto, chi ti assicura che non capiti col Giudice severo? ;-))

> A me sembra un falso problema perchè la stessa sistuazione si ha quando
una
> società di capitali partecipa al 100% un'altra società di capitali.
> Infatti la società controllante al 100% (e non i suoi soci) è responsabile
> con tutto il suo patrimonio (e non con quello dei suoi soci) delle
> operazioni svolte dalla controllata.

Il vero problema, come evidenziavo nell'altro post, è che si cumulerebbero i
vantaggi della responsabilità limitata delle società di capitali e della
gestione diretta delle società di persone, cosa che non accade in caso di
partecipazione di una società di capitali in un'altra società di capitali.

> Guarda anche quella della perizia ex art. 2343 è una prassi tutta dei
> tribunali.
> Nel codice civile, per quanto riguarda la fusione e/o scissione, non è
> richiesta. Ciò che è richiesto è l'eventuale perizia sul concambio (e
anche
> di questa vi è giurisprudenza che ne ha ammesso la non necessarietà se la
> fusione viene deliberata all'unanimità dai soci) ma, per analogia con la
> disciplina della trasformazione, i tribunali richiedono la perizia ex
2343.
> Solo che la Cassazione, sempre per la fusione, ha anche affermato che
> un'applicazione analogica delle norme sulla trasformazione non può essere
> fatta alle operazioni di fusione.

Nelle fusioni disomogenee, la perizia è richiesta perché vi è una
trasformazione sostanziale ed i beni della società di persone (non soggetti
a perizia) si comportano come un unico conferimento in natura.


> Comunque nel caso di fusione per incorporazione di società completamente
> partecipata non vi è un aumento del Capitale Sociale della incorporante in
> quanto non vi è un concambio di quote ma la fusione comporta semplicemente
> la sostituzione della voce dell'attivo Partecipazioni alle varie voci del
> patrimonio (attivo e passivo) della società incorporata, con l'eventuale
> rilevazione del disavanzo o avanzo da fusione.
> Quindi, poichè non vi è un aumento di capitale, a fronte di un ingresso di
> un patrimonio, non vi è il problema dell'annacquamento del capitale
sociale
> e una perizia di un patrimonio che è già stato acquistato (con l'acquisto
> delle quote sociali per cui è stato pagato un prezzo) è del tutto inutile.

Ritengo che il vero motivo sia questo.

> Nel caso concreto, si potrebbe cedere solo la quota dell'accomandante alla
> Srl e effettuare una fusione con concambio.

La giurisprudenza, nel noto caso Agnelli, ha detto l'esatto contrario.

> Solo che i tempi si allungherebbero e le formalità sarebbero maggiori.
> Considerato che l'operazione è fatta in funzione di una fusione che
avrebbe
> luogo anche "il giorno dopo" :-)) ritengo che un notaio potrebbe anche
> sbilanciarsi ... o almeno se fossi io notaio mi sbilancerei

Il notariato ruota intorno ad un sigillo: il praticante lotta per
conquistarlo, il notaio per non perderlo! ;-))

> Ciao e grazie per l'attenzione

Di niente!

Ermanno Manuali

unread,
May 25, 2002, 9:08:41 AM5/25/02
to
"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:qcLH8.6245$ie.1...@twister2.libero.it...

>
>
> Grazie per l'interessamento, ma la massima è una, c'è, pure,
l'orientamebto
> opposto, chi ti assicura che non capiti col Giudice severo? ;-))
>

Io ne ho riportata una ... e poi chi ti dice che si finisca davanti ad un
giudice :-)))) ...ok ok scherzo.


>
> Il vero problema, come evidenziavo nell'altro post, è che si cumulerebbero
i
> vantaggi della responsabilità limitata delle società di capitali e della
> gestione diretta delle società di persone, cosa che non accade in caso di
> partecipazione di una società di capitali in un'altra società di capitali.
>

Mah ... continua a non sembrarmi un gran motivo.
E poi come ho detto lo scopo, nel caso specifico, non è di gestire ma di
assumere un patrimonio.
Se il legislatore avesse voluto vietarlo, a mio parere, lo avrebbe fatto
espressamente.
E in tutto il codice civile non mi sembra che si possa rilevare questo
divieto esplicito e le motivazioni mi sembrano, ma anche qui è una mia
opinione, un po' pretestuose.

> > Solo che la Cassazione, sempre per la fusione, ha anche affermato che

Qui avevo in mente la Corte Costituzionale ma ho scritto Cassazione.

> > un'applicazione analogica delle norme sulla trasformazione non può
essere
> > fatta alle operazioni di fusione.
>
> Nelle fusioni disomogenee, la perizia è richiesta perché vi è una
> trasformazione sostanziale ed i beni della società di persone (non
soggetti
> a perizia) si comportano come un unico conferimento in natura.

Ma proprio nelle fusioni disomogenee sia la giurisprudenza di merito e di
legittimità maggioritaria che la Corte Costituzionale si è espressa nella
impossibilità di fare riferimento in via analogica alle norme relative alla
tasformazione in quanto la fusione ha una sua disciplina speciale. Il caso
era relativo alla responsabilità illimitata dei soci ma i principi sono di
carattere generale.
Comunque, nel caso di concambio, non ritengo la posizione del tutto
irragionevole.

>
> La giurisprudenza, nel noto caso Agnelli, ha detto l'esatto contrario.
>

Mi pare comunque una giurisprudenza superata. Cioè successivamente è stata
ammessa almeno questa forma di partecipazione che tra l'altro non sarebbe
molto differente dalla partecipazione in qualità di accomandante di una
SAPA.

>
> Il notariato ruota intorno ad un sigillo: il praticante lotta per
> conquistarlo, il notaio per non perderlo! ;-))
>

Situazione un po' sconsolante però ....... e poi un po' bisognerebbe anche
osare per distinguersi ;-))
Ciao
Ermanno

Vega

unread,
May 25, 2002, 1:12:03 PM5/25/02
to

"Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:t1MH8.89009$zW3.1...@news1.tin.it...

> E poi come ho detto lo scopo, nel caso specifico, non è di gestire ma di
> assumere un patrimonio.

Quello che conta è l'operazione compiuta, non il motovo di specie!
Pensa, poi, se la s.r.l. acquistasse le quote della s.a.s. e,
successivamente, cambiasse idea e non volesse più deliberare la fusione per
incorporazione. Come si metterebbe il notaio che, col suo rogito, ha posto
in essere una situazione sgradita alla giurisprudenza?

> Se il legislatore avesse voluto vietarlo, a mio parere, lo avrebbe fatto
> espressamente.
> E in tutto il codice civile non mi sembra che si possa rilevare questo
> divieto esplicito e le motivazioni mi sembrano, ma anche qui è una mia
> opinione, un po' pretestuose.

Tante cose legalmente non vietate sono, poi, praticamente proibite da
orientamenti compatti proibitivi. Pensa, anche, al caso della figura del
socio d'opera a responsabilità limitata, da molti visto come un caso di
patto leonino, o all'innalzamento del capitale sociale senza previa
riduzione dello stesso a seguito di perdite eccedenti il terzo del capitale.

> Ma proprio nelle fusioni disomogenee sia la giurisprudenza di merito e di
> legittimità maggioritaria che la Corte Costituzionale si è espressa nella
> impossibilità di fare riferimento in via analogica alle norme relative
alla
> tasformazione in quanto la fusione ha una sua disciplina speciale. Il caso
> era relativo alla responsabilità illimitata dei soci ma i principi sono di
> carattere generale.

Più che analogia, si tratterebbe di evitare, nel caso di fusione disomogenea
senza concambio, un conferimento in natura (i beni della società di persone
incorporata) senza perizia.

> Mi pare comunque una giurisprudenza superata. Cioè successivamente è
stata
> ammessa almeno questa forma di partecipazione che tra l'altro non sarebbe
> molto differente dalla partecipazione in qualità di accomandante di una
> SAPA.

No, perchè l'accomandante della s.a.p.a. non amministra.

> Situazione un po' sconsolante però ....... e poi un po' bisognerebbe anche
> osare per distinguersi ;-))

Si distingue, anche, quello che piazza le bombe in un edificio commerciale
nell'orario di punta! ;-))


Ermanno Manuali

unread,
May 25, 2002, 3:08:15 PM5/25/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:DBPH8.7692$ie.1...@twister2.libero.it...

>
> "Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel
messaggio
> news:t1MH8.89009$zW3.1...@news1.tin.it...
>
> > E poi come ho detto lo scopo, nel caso specifico, non è di gestire ma di
> > assumere un patrimonio.
>
> Quello che conta è l'operazione compiuta, non il motovo di specie!
> Pensa, poi, se la s.r.l. acquistasse le quote della s.a.s. e,
> successivamente, cambiasse idea e non volesse più deliberare la fusione
per
> incorporazione. Come si metterebbe il notaio che, col suo rogito, ha posto
> in essere una situazione sgradita alla giurisprudenza?
>

Ma ora come ora non sono i notai che "omologano" gli atti societari.
Se un notaio, contrario all'interpretazione giurisprudenziale, ritiene che
l'operazione non sia illegittima a tuo parere non può rogare?
Io credo che il fatto che il controllo sia "in mano" ai notai possa far in
modo che vengano superate posizioni che fino ad ora era impossibile superare
per via del "parere" contrario dei giudici.
Rimane il fatto che in questo caso il "divieto" è solo di natura
interpretativa (perchè la legge non lo prevede) e vi è autorevole dottrina
che ritiene la partecipazione ammissibile.
Credo che i notai, in alcune ipotesi avversate dalla giurisprudenza di
omologa, ma avallata da dottrina di spessore, possano cogliere l'occasione
per superare quelle che erano posizioni giurisprudenziali non condivisibili.
Ma mi pare di capire che sia eccessivamente responsabilizzante e che non vi
sentiate di prendere posizioni.
Eppure mi è capitato di sentire notai che riferivano frasi del tipo: "io non
condivido la posizione del Tribunale ma visto che sono loro ad omologare
dobbiamo attenerci alla loro volontà".
Ora però saranno loro stessi a decidere se una clausola è legittima o meno.
E cosa faranno, continueranno a mantenere la posizione precedente o la
supereranno seguendo la loro interpretazione?


> > Se il legislatore avesse voluto vietarlo, a mio parere, lo avrebbe fatto
> > espressamente.
> > E in tutto il codice civile non mi sembra che si possa rilevare questo
> > divieto esplicito e le motivazioni mi sembrano, ma anche qui è una mia
> > opinione, un po' pretestuose.
>
> Tante cose legalmente non vietate sono, poi, praticamente proibite da
> orientamenti compatti proibitivi. Pensa, anche, al caso della figura del
> socio d'opera a responsabilità limitata, da molti visto come un caso di
> patto leonino, o all'innalzamento del capitale sociale senza previa
> riduzione dello stesso a seguito di perdite eccedenti il terzo del
capitale.

Nel caso di specie qual'è la tua opinione personale. Saresti per
l'ammissibilità?

>
> > Ma proprio nelle fusioni disomogenee sia la giurisprudenza di merito e
di
> > legittimità maggioritaria che la Corte Costituzionale si è espressa
nella
> > impossibilità di fare riferimento in via analogica alle norme relative
> alla
> > tasformazione in quanto la fusione ha una sua disciplina speciale. Il
caso
> > era relativo alla responsabilità illimitata dei soci ma i principi sono
di
> > carattere generale.
>
> Più che analogia, si tratterebbe di evitare, nel caso di fusione
disomogenea
> senza concambio, un conferimento in natura (i beni della società di
persone
> incorporata) senza perizia.

Forse volevi dire con concambio, che è il caso in cui in effetti si può
parlare di una sorta di conferimento.
Perchè nella fusione tramite annullamento delle quote i beni li hai
praticamente acqustati tramite l'acquisto del 100% delle quote sociali. E la
fusione consiste semplicemente nella sostituzione nel bilancio delle voci
analitiche dei beni rispetto alla partecipazione.


>
> > Mi pare comunque una giurisprudenza superata. Cioè successivamente è
> stata
> > ammessa almeno questa forma di partecipazione che tra l'altro non
sarebbe
> > molto differente dalla partecipazione in qualità di accomandante di una
> > SAPA.
>
> No, perchè l'accomandante della s.a.p.a. non amministra.

Nemmeno l'accomandante di SAS amministra.

>
> > Situazione un po' sconsolante però ....... e poi un po' bisognerebbe
anche
> > osare per distinguersi ;-))
>
> Si distingue, anche, quello che piazza le bombe in un edificio commerciale
> nell'orario di punta! ;-))
>

Beh .... il paragone non regge molto ... con l'acquisto di una sas da parte
di una srl non uccidi decine di persone .... al limite gli viene un
coccolone al notaio se gli considerano l'atto illegittimo :-))))))

Ciao
Ermanno
>

Vega

unread,
May 25, 2002, 3:39:39 PM5/25/02
to

"Ermanno Manuali" <e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:ziRH8.86116$CN3.2...@news2.tin.it...

> Ma ora come ora non sono i notai che "omologano" gli atti societari.
> Se un notaio, contrario all'interpretazione giurisprudenziale, ritiene che
> l'operazione non sia illegittima a tuo parere non può rogare?
> Io credo che il fatto che il controllo sia "in mano" ai notai possa far in
> modo che vengano superate posizioni che fino ad ora era impossibile
superare
> per via del "parere" contrario dei giudici.

Potrebbe sorgere, comunque, una questione che porti ad un procedimento
contenzioso.

> Nel caso di specie qual'è la tua opinione personale. Saresti per
> l'ammissibilità?

Nel caso di partecipazione come socio a responsabilità illimitata no, anche
in caso di procedimento di fusione da iniziarsi un secondo dopo, perché la
validità di una fattispecie non deve essere stabilita in base ad elementi
contingenti. Nel caso di partecipazione quale socio limitatamente
responsabile sono per l'ammissibilità.

> Beh .... il paragone non regge molto ... con l'acquisto di una sas da
parte
> di una srl non uccidi decine di persone .... al limite gli viene un
> coccolone al notaio se gli considerano l'atto illegittimo :-))))))

E ti pare niente! ;-)))))))))))


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