Gradirei pareri da esperti !
Grazie !
Saluti !
In pratica succede che quando si costruisce un condominio
ci sono dei vincoli, come la superficie obbligatoria a verde,
un proporzione tra area edificabile e cubatura ecc... per cui
non e' possibile vendere una parte di queste superfici a nessuno,
pero' e' possibile che rimangano di proprieta' condominiale
ma te ne viene dato l'uso esclusivo, che vuol dire che puoi
servirtene come fosse tuo, salvo ovviamente vendere ecc...
e devi attenerti ad eventuali limitazioni indicate nel regolamento.
alberto
Grazie per le info !
Ma e' vero che gli altri condomini potrebbero decidere a maggioranza di
cambiare l'uso da esclusivo a uso promisquo o cambiarne l'utilizzo come ad
esempio farne dei parcheggi o altro utile al condominio ?
Uso esclusivo, vuol dire che la proprietà è per esempio condominiale, ma un
solo condomino vi può accedere e usufruirne, quindi la ripartizione delle
spese farà capo per alcuni aspetti a tutto il condominio.
Mentre il titolo di proprietà comporta oneri e onori relativi appunto alla
proprietà.
Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1992, n. 6892, Oria c. Borello.
Il regolamento condominiale contrattuale ( il quale viene ad esistenza nel
momento in cui, contestualmente al primo atto di vendita di una frazione
esclusiva dell?edificio, comportante la nascita del condominio,
?acquirente ne accetta le varie clausole ) può contenere, oltre al
?indicazione delle parti dell?edificio di proprietà comune ed alle norme
relative all?amministrazione e gestione delle cose comuni, la previsione
dell?uso esclusivo di una parte dell?edificio definita comune a favore di
una frazione di proprietà esclusiva. In tal caso il rapporto ha natura
pertinenziale, essendo stato posto in essere dall?originario unico
proprietario dell?edificio, legittimato all?instaurazione ed al successivo
trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli artt. 817, secondo comma e
818 c.c., con l?ulteriore conseguenza che, attenendo siffatto rapporto alla
consistenza della frazione di proprietà esclusiva, il richiamo puro e
semplice del regolamento condominiale in un successivo atto di vendita (o
promessa di vendita) da parte del titolare della frazione di proprietà
esclusiva, a cui favore sia previsto l?uso esclusivo di quella parte
comune, può essere considerato sufficiente ai fini dell?indicazione della
consistenza della frazione stessa venduta o promessa in vendita.
> Uso esclusivo, vuol dire che la proprietà è per esempio condominiale, ma
> un
> solo condomino vi può accedere e usufruirne, quindi la ripartizione delle
> spese farà capo per alcuni aspetti a tutto il condominio.
> Mentre il titolo di proprietà comporta oneri e onori relativi appunto alla
> proprietà.
>
Grazie anche a te' per la risposta !
Il mio dubbio e' se l'uso esclusivo possa essere revocato o estinto da un
eventuale accordo tra la maggioranza degli altri condomini ?
Cioe' se un giorno i condomini dei piani di sopra si alzano e di comune
accordo decidono che da quel momento il giardino e' di tutti o verra'
utilizzato come decidono loro,potro' fare valere le mie ragioni avendo
acquistato l'uso esclusivo assieme alle mura dell appartamento o pure tale
diritto mi viene a decadere x decisione della maggioranza ?
> Grazie anche a te' per la risposta !
> Il mio dubbio e' se l'uso esclusivo possa essere revocato o estinto da un
> eventuale accordo tra la maggioranza degli altri condomini ?
Non dovrebbe.
> Cioe' se un giorno i condomini dei piani di sopra si alzano e di comune
> accordo decidono che da quel momento il giardino e' di tutti o verra'
> utilizzato come decidono loro,potro' fare valere le mie ragioni avendo
> acquistato l'uso esclusivo assieme alle mura dell appartamento o pure tale
> diritto mi viene a decadere x decisione della maggioranza ?
No, ma con una grande dose di cautela. I beni condominiali in uso esclusivo
sono il vaso di Pandora delle liti condominiali.