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Bisognerebbe capire innanzitutto se la somma richiesta dall'ufficio è solo a
titolo di imposta di registro o per caso anche a titolo di INVIM ?
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> "Giorgio" <jero...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:534ae629dc729db9f7f...@mygate.mailgate.org...
>Bisognerebbe capire innanzitutto se la somma richiesta dall'ufficio è solo a
> titolo di imposta di registro o per caso anche a titolo di INVIM ?
La somma è richiesta solo a titolo di imposta di registro.
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Posted from a-fe7-60.tin.it [212.216.148.59]
Per l'obbligazione tributaria in questione in effetti sono tenute entrambe
le parti in solido tra loro. Questo significa che l'Erario può pretendere il
pagamento dell'intero o dall'una ovvero dall'altra parte, come è avvenuto
nel tuo caso.
Tuttavia secondo l'art. 1475 cod. civ. le spese del contratto di vendita e
le altre accessorie sono a carico del compratore, salvo patto contrario. Tra
queste spese rientra senz'alttro l'imposta di registro. Per questa ragione
ove il venditore, per evitare l'esecuzione forzata da parte dell'Ufficio,
corrispondesse l'intera somma, avrebbe azione di regresso nei confronti
dell'acquirente per la somma corrisposta. Va aggiunto che ai sensi
dell'art. 2722 co. 1 c.c. lo Stato ha un privilegio speciale immobiliare (da
esercitarsi sull'immobile oggetto della contratto soggetto ad imposizione)
relativo ai crediti per imposta di registro. Questo significa che lo Stato
potrà promuovere azione esecutiva sul bene compravenduto, con diritto di
prelazione
sulla somma ricavata. Nella situazione in cui ti trovi sarebbe opportuno che
tu scrivessi una lettera all'acquirente chiendogli se intende promuovere un
giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Se non ti risponde
e decorrono 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento che hai
ricevuto (prevedi un termine più ampio perchè può darsi che l'avviso di
accertamento all'acquirente sia stato notificato più tardi che a te)
dovresti avere la pazienza di recarti all'Agenzia delle Entrate che ha
provveduto alla notifica e chiedere se hanno ricevuto a loro volta la
notifica del ricorso in commissione tributaria. In quella circostanza
verifica se sia scaduto o meno il termine per impugnare da parte
dell'acquirente. Se non ha impugnato, sarebbe opportuno pagare le 900.000 ed
agire in regresso nei confronti dell'acquirente, anche con un semplicissimo
decreto ingiuntivo. Puoi sempre attendere la notifica della cartella
esattoriale anche se in tal caso la somma potrebbe aumentare leggermente. Se
invece l'altra parte ha impugnato, è probabile che con il ricorso domandi
alla commissione anche la sospensione dell'efficicacia esecutiva dell'avviso
di accertamento. Per questa istanza la Commissione fissa un'apposita udienza
(i tempi variano in base al carico di lavoro delle singole commissioni
tributarie). Considerato l'importo estremamente contenuto ed ove non appaia
assolutamente infondata la pretesa, è ben difficile che la Commissione
accolga l'istanza di sospensione. In quel caso l'ufficio procederebbe
senz'altro all'iscrizione a ruolo con conseguente notifica dell'ingiunzione
di pagamento.
In ipotesi di accoglimento del ricorso proposto dall'acquirente - quale
condebitore in solido - , l'avviso di accertamento diventa inefficace con
conseguente declaratoria di infondatezza della pretesa dell'amministrazione.
Tale effetto viene esplicato anche nei tuoi confronti. Tale è l'orientamento
di Cass. sez. unite 1991 n. 7053 (Non costituiscono ragioni personali al
condebitore che ha impugnato l'avviso di accertamento di maggior valore nè
l'utilizzazione del termine per opporsi all'accertamento, da parte di uno e
non anche dell'altro dei condebitori solidali nè quella che determina
l'eliminazione o il ridimensionamento dell'atto di accertamento, quando
questo investe un'obbligazione avente la propria fonte e la propria causa
nell'unico atto che ha dato luogo al trasferimento di ricchezza e si
sostanzia nella determinazione del valore trasferito, che è il medesimo per
l'alienante e per l'acquirente, in modo da costituire l'antecedente di
quella obbligazione in relazione a tutte le parti dell'atto di
trasferimento. Pertanto al condebitore solidale, che non ha proposto
opposizione all'avviso di accertamento notificatogli dall'ufficio del
registro, ai sensi del comma 2 dell'art. 1306 c.c. si estende il giudicato
favorevole conseguito da altro condebitore che ha coltivato il contenzioso
tributario, atteso che la facoltà concessa al coobbligato solidale dall'art.
1306 c.c. non può essere esclusa quando nei confronti di chi la invoca,
anziché essersi formato un giudicato, vi sia stato semplicemente un
accertamento amministrativo da lui non più impugnabile per decorso dei
termini: e ciò non soltanto perché tale esclusione non è prevista nel testo
letterale della legge, ma anche per la ben diversa autorità giuridica e
morale del provvedimento che rimane pur sempre un atto unilaterale della
p.a. E ciò perché dalla norma contenuta nel comma 2 dell'art. 1306 c.c. si
ricava un principio etico-giuridico di larga portata e cioè che, se più
soggetti si trovano inizialmente in una stessa situazione di diritto
ingiusta a loro danno e tale ingiustizia viene poi riconosciuta per ragioni
oggettive (cioè non personali rispetto a chi ha preso l'iniziativa di
proporre il giudizio), il riconoscimento deve valere per tutti, anche per
coloro che non si sono difesi.)
Ciao
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Posted from a-fe4-15.tin.it [212.216.130.14]
Di nulla; sempre felice di poter dare una mano a chi la chiede :))
Ciao