Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

help su interruzione della prescrizione e responsabilità degli eredi!

1,258 views
Skip to first unread message

Roberto

unread,
Sep 25, 2012, 1:29:17 PM9/25/12
to
problema:
1) c'è un decreto ingiuntivo emesso nel 2005 nei confronti di Tizio.
2) nel 2008 si viene a sapere che Tizio è deceduto
3) dalle visure immobiliare si individuano gli eredi e il precetto si
notifica agli eredi
4) c'è rinunzia a tutta l'azione per motivi che qui non rilevano
5) un nuovo decreto ingiuntivo viene richiesto ed emesso nel 2011 nei
confronti degli eredi
6) gli eredi fanno opposizione al decreto ingiuntivo opponendo
l'avvenuta prescrizione del credito ed evidenziando di non aver mai
ricevuto una lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione?

Come difendersi? Sarebbe sufficiente evidenziare e provare che la
messa in mora era avvenuta nei confronti del de cuius? Posto che gli
eredi subentrano nell'attivo e nel passivo, era davvero necessario
interrompere la prescrizione del credito nei LORO confronti?

Roberto

unread,
Sep 25, 2012, 1:37:10 PM9/25/12
to
On 25 Set, 19:29, Roberto <robfu...@libero.it> wrote:

> 6) gli eredi fanno opposizione al decreto ingiuntivo opponendo
> l'avvenuta prescrizione del credito ed evidenziando di non aver mai
> ricevuto una lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione?

precisazione importante. Il credito si prescrive effettivamente in 5
anni. Può il precedente ricorso per decreto ingiuntivo (quello
rinunciato) richiesto ed emesso nei confronti del solo de cuius, anche
se poi rinunciato, considerarsi interruttivo della prescrizione nei
confronti degli eredi?

Rodriguez

unread,
Sep 25, 2012, 5:31:11 PM9/25/12
to
Se non è avvenuta la remissione del debito nelle forme previste dagli
artt. 1236 e 1237 C.C., ovverosia il creditore non ha rinunciato al
credito nei confronti del debitore, nell'ambito dei modi di estinzione
dell'obbligazione non satisfattivi, *è ancora nei termini* .

Malgrado sia stato lasciato perimere il precetto intimato, senza dare
poi corso ad esecuzione eseguendo pignoramento in forza dello stesso;
nei dieci anni successivi alla intimazione del precetto, per
interrompere la prescrizione puo' essere reiterata la notifica , ovvero
possono essere effettuate richieste nelle altre forme di cui all'art.
2943 C.C..

In altri termini è importante che il creditore interrompa la
prescrizione decennale della cd. actio judicati.

Per quanto precede , si precisa che la notifica del precetto non produce
effetti permanenti , a differenza di quanto - discutibilmente salvo
approfondimenti - produce l'inizio della fase esecutiva.

Quindi non era assolutamente necessario l'emissione di un nuovo decreto
ingiuntivo; personalmente mi opporrei proprio alla spese di quest'ultimo
non necessarie , con acquiscenza per le somme creditizie vantate (e
sempre a patto che gli eredi non abbiano rinunciato all'eredità relitta
con produzione di effetto retroattivo).

Saluti
Rodriguez


--------------------------





--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Roberto

unread,
Sep 26, 2012, 4:46:26 AM9/26/12
to

ti ringrazio della risposta, ma la situazione ormai è questa. C'è un
oopposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso nei confronti
degli eredi. Il credito (del 2005) si prescrive in 5 anni (contributi
previdenziali) e loro sostengono di non aver mai ricevuto alcuna messa
in mora, quindi eccepiscono l'avvenuta prescrizione. Secondo me,
essendoci stato, entro i cinque anni, un decreto ingiuntivo emesso nei
confronti del de cuius (anche se a quel tempo - 2007 - era già
deceduto) questo atto è cmq sufficiente per manifestare la volontà di
esercitare il diritto ed interrompere la prescrizione, anche se non è
mai stato notificato agli eredi (il conseguente precetto invece sì, ma
a quel punto, dicono loro, era maturata la prescrizione).
Dico bene?
Grazie ancora

Rodriguez

unread,
Sep 26, 2012, 5:27:13 PM9/26/12
to
Il 26/09/2012 10:46, Roberto ha scritto:
>
> ti ringrazio della risposta, ma la situazione ormai è questa. C'è un
> oopposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso nei confronti
> degli eredi.

Ciao, di niente.
Non facciamo confusione .

1) Il nuovo decreto ingiunto è stato emesso nei confronti degli eredi,
che giustamente chiedono la revoca, ovverosia la dichiarazione di
nullità e di nessun effetto del decreto ingiuntivo n.___emesso ai loro
danni in data___ per avvenuta prescrizione del credito preteso
dall'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa.

> in mora, quindi eccepiscono l'avvenuta prescrizione. Secondo me,
> essendoci stato, entro i cinque anni, un decreto ingiuntivo emesso nei
> confronti del de cuius (anche se a quel tempo - 2007 - era già
> deceduto) questo atto è cmq sufficiente per manifestare la volontà di
> esercitare il diritto ed interrompere la prescrizione, anche se non è
> mai stato notificato agli eredi (il conseguente precetto invece sì, ma
> a quel punto, dicono loro, era maturata la prescrizione).
> Dico bene?
> Grazie ancora
>

2) A questo punto , il creditore (diventa convenuto)con la sua
costituzione di risposta dovrà eccepire la non prescrizione del credito
per effetto dell'interruzione .

A mio sommesso avviso, la causa la *PERDI* senza alcun dubbio.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, verte su un procedimento monitorio
sicuramente invalido, che va <<abbandonato>> al più presto.

Allo stato attuale , nella pratica , io procederei nel seguente modo:

1) Invia una raccomandata alla controparte un invito- diffida a volere
corrispondere alla parte creditizia la somma di euro_____al netto delle
spese di procedimento di opposizione all'emesso decreto ingiuntivo nr
__del______riconosciute secondo la nuova parametrazione forense nella
misura di euro_____e così complessivamente per euro_____ precisando che
in difetto gli eredi verranno esecutati in forza del decreto ingiuntivo
emesso nei confronti del de cuius nr..____ in data___notificato in
data___munito di formula esecutiva ____che conserva efficacia di
giudicato ai sensi e per gli effetti di cui all' 2953 C.C.

2) Ad ogni modo ripeto è importante che abbandoni la causa di
opposizione a decreto ingiuntivo nel piu' breve tempo possibile
riconoscendo l'errore anche eventualmente alla prima udienza per
limitare le spese.

3) A questo punto però sorgono importanti quesiti.

Tutta l'analisi è fondata sul presupposto che il "vecchio" decreto
ingiuntivo sia valido. (da controllare a chi è stato notificato...)

NOTA BENE: Il discorso trova fondamento su un decreto ingiunto per
crediti diversi da quelli previdenziali. Infatti, per quanto riguarda i
contributi previdenziali prescritti, se ad agire , come mi sembra di
capire, è il lavoratore (contro il datore) per omesso versamento alla
casse di previdenza sociale , il procedimento è inficiato sin
dall'inizio per carenza di legittimazione ad agire e il discorso diventa
tutto piu' complesso e da rivedere.

Roberto

unread,
Sep 27, 2012, 3:49:26 AM9/27/12
to
On 26 Set, 23:27, Rodriguez <Rodrig...@nospam.it> wrote:

> 3) A questo punto però sorgono importanti quesiti.
>
> Tutta l'analisi è fondata sul presupposto che il "vecchio" decreto
> ingiuntivo sia valido. (da controllare a chi è stato notificato...)

è proprio questo il punto. Ad agire è una Cassa Edile contro gli eredi
del datore di lavoro inadempiente. Il punto è che il precedente
decreto ingiuntivo è stato richiesto, ottenuto e notificato DOPO la
morte del debitore inadempiente (avvocato ed ente creditore non
potevano sapere che fosse deceduto!), quindi anche se la notifica si è
perfezionata per compiuta giacenza, quel decreto non può aver
interrotto alcuna prescrizione perchè, in quanto emesso nei confronti
di soggetto già deceduto, è giuridicamente INESISTENTE, giusto? Quindi
l'esito di questa casua mi pare scontato, la perderò iin ogni caso. O
meglio: riuscirò a far accertare il credito residuo relativo solo ad
alcune mensilità successive non ancora prescritte, ma è ben poca cosa
rispetto all'ammontare totale del credito.

Rodriguez

unread,
Sep 27, 2012, 4:39:37 AM9/27/12
to
Si, purtroppo se il decreto ingiuntivo è stato emanato nei confronti di
un soggetto addirittura già defunto prima del procedimento monitorio,
deve ritenersi proprio inesistente.

Peraltro, se la memoria non mi inganna, anche in caso di morte
dell'intimato successivamente, è stato ritenuto inesistente quando
notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente.

In assenza di altri atti interruttivi, non c'è piu' nulla da fare.

Ciao

Ragnarok

unread,
Sep 27, 2012, 5:29:57 PM9/27/12
to
Il 25/09/2012 19:29, Roberto ha scritto:
> problema:
> 1) c'è un decreto ingiuntivo emesso nel 2005 nei confronti di Tizio.
> 2) nel 2008 si viene a sapere che Tizio è deceduto
> 3) dalle visure immobiliare si individuano gli eredi e il precetto si
> notifica agli eredi
> 4) c'è rinunzia a tutta l'azione per motivi che qui non rilevano
> 5) un nuovo decreto ingiuntivo viene richiesto ed emesso nel 2011 nei
> confronti degli eredi
> 6) gli eredi fanno opposizione al decreto ingiuntivo opponendo
> l'avvenuta prescrizione del credito ed evidenziando di non aver mai
> ricevuto una lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione?

Ma non hanno ricevuto il precetto?



Roberto

unread,
Sep 28, 2012, 10:45:43 AM9/28/12
to
On 27 Set, 23:30, Ragnarok <ragnar...@fastwebnet.it> wrote:

> Ma non hanno ricevuto il precetto?

si hanno ricevuto il precetto relativo al primo D.I., quello del 2007,
ma gli è stato notificato solo nel 2010 per vari motivi e difficoltà
che non sto a dire, quindi a credito già mezzo prescritto. Sono stati
commessi degli errori in questa vicenda, non da me, e adesso mi tocca
fare i salti mortali per raddrizzare la situazione, ma posso solo
limitare i danni...

studioleg...@gmail.com

unread,
Jun 14, 2017, 12:36:24 PM6/14/17
to
0 new messages